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Regione bolzano
Legge Regionale n.1 del 7/02/2006
Disciplina degli impianti a fune e
prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea
(B.U.R Bolzano n. 6 del 7 febbraio
2006) supplemento n. 3
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione
ARTICOLO 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina gli impianti a fune in servizio pubblico e
privato.
2. La presente legge non si applica agli impianti d'ascensore in servizio
privato e agli impianti di recupero per piste artificiali di slittini o per
altre strutture simili destinate al tempo libero.
ARTICOLO 2
Definizioni
1. Sono funivie gli impianti a fune che utilizzano funi portanti oppure funi
portanti-traenti, destinati al trasporto di persone o cose o di entrambi. Tali
impianti sono:
a) funicolari terrestri i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide
fisse da una o più funi;
b) le funivie aeree i cui veicoli vengono portati e trainati da una o più funi
senza guide fisse;
c) le sciovie che trainano sul terreno mediante una fune le persone munite di
sci o altra attrezzatura appropriata;
d) le teleferiche;
e) gli ascensori inclinati i cui veicoli vengono trainati su binari o altre
guide fisse da una o più funi, costruiti secondo la tecnica degli ascensori, con
una pendenza massima rispetto alla orizzontale non superiore a 75 gradi.
2. Sono funivie aeree di cui alla lettera b) del comma 1:
a) le funivie aeree con movimento dei veicoli tra le stazioni a va e vieni;
b) le funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli, quali:
1) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli interamente chiusi a
collegamento temporaneo o permanente;
2) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento
temporaneo;
3) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento
permanente.
TITOLO II
FUNIVIE IN SERVIZIO PUBBLICO
Capo I
Servizio pubblico
ARTICOLO 3
Funivie in servizio pubblico
1. Tutte le linee funiviarie sono impianti in servizio pubblico, escluse
quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario/dalla
proprietaria, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti
occasionali e da persone addette all'assistenza medica, alla sicurezza pubblica,
alla manutenzione ed altro e quelle adibite al trasporto di materiale.
2. Sono altresì soggette alle disposizioni che regolano il servizio pubblico le
linee funiviarie destinate al trasporto di clienti a esercizi pubblici e ristori
di campagna, di appartenenti a convitti, collegi e comunità e di allievi/allieve
delle scuole di sci, ancorché gestite dai/dalle titolari dei rispettivi
esercizi.
ARTICOLO 4
Categorie delle linee funiviarie
1. Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in tre categorie:
a) la prima categoria comprende le linee che costituiscono, da sole o in
proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento
tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, realizzate
mediante impianti con veicoli chiusi, aventi le caratteristiche fissate con
regolamento di esecuzione;
b) la seconda categoria comprende le linee che:
1) creano un collegamento di trasporto, realizzato mediante funicolari terrestri
o funivie aeree;
2) fanno parte di un sistema di linee riconosciuto ai sensi dell'articolo 19;
c) la terza categoria comprende le linee realizzate mediante sciovie che non
fanno parte di un sistema di linee riconosciuto e che non sono classificate ai
sensi delle lettere a) e b).
Capo II
Concessioni
ARTICOLO 5
Obbligo di concessione
1. La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono
soggetti a concessione.
2. Il procedimento per il rilascio della concessione è disciplinato con
regolamento di esecuzione.
3. Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o
seconda categoria non abbia la disponibilità dei terreni o di parte di essi
occorrenti per la realizzazione dell'impianto, deve chiedere l'esproprio dei
terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali.
ARTICOLO 6
Cauzione
1. Il/La richiedente la concessione per la costruzione e l'esercizio di un
impianto a fune in servizio pubblico deve costituire una cauzione da un minimo
di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro. L'effettivo ammontare viene
stabilito con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo di impianto.
2. Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci non deve essere
costituita cauzione.
3. La cauzione è svincolata quando:
a) la linea funiviaria ottiene il nullaosta all'apertura dell'impianto al
pubblico servizio;
b) la concessione viene negata;
c) la mancata realizzazione della linea funiviaria dipende dal diniego da parte
di altri uffici espresso ai sensi di legge.
4. Metà della cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della
linea nel termine fissato nella concessione o in caso di rinuncia alla
concessione prima della realizzazione della linea. Il termine decorre dalla data
di rilascio della concessione e non può superare i due anni per le sciovie ed i
tre anni per gli altri impianti a fune. In caso di impianti innovativi tale
termine può essere prolungato rispettivamente di dodici e di diciotto mesi.
ARTICOLO 7
Rilascio della concessione
1. La concessione è rilasciata dall'assessore/dall'assessora provinciale
competente in materia di mobilità, previa acquisizione:
a) del parere tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di
trasporti funiviari sulla costruibilità dell'impianto;
b) del parere di massima favorevole sull'eventuale pista da sci servita dalla
linea funiviaria, rilasciato dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione
provinciale Turismo;
c) dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 12 della legge
provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;
d) dell'autorizzazione di trasformazione di coltura di cui all'articolo 5 della
legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, salvo che si tratti di tracciati di
funivie aeree;
e) della dichiarazione del comune territorialmente competente, che l'impianto è
inserito nel piano urbanistico.
2. Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci in possesso della
prescritta autorizzazione di cui all'articolo 16 della legge provinciale 19
febbraio 2001, n. 5, in luogo della documentazione di cui alle lettere c), d) ed
e) del comma 1, può essere prodotta l'autorizzazione del sindaco/della sindaca
territorialmente competente. La lunghezza massima consentita di tali sciovie è
determinata con regolamento di esecuzione.
3. Con il provvedimento di concessione viene determinata la categoria di
appartenenza della linea, fissato il termine entro il quale la linea deve essere
realizzata e approvato il disciplinare.
4. Nel rilascio della concessione sono preferiti gli enti pubblici locali o loro
consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica.
ARTICOLO 8
Durata della concessione
1. La durata della concessione non può eccedere:
a) i 30 anni per le linee funiviarie di prima e seconda categoria;
b) i 20 anni per le linee funiviarie di terza categoria.
ARTICOLO 9
Modifica e rinnovo della concessione
1. La concessione può essere modificata, su richiesta del/della titolare
della stessa o d'ufficio, quando si rendono necessarie varianti sostanziali alla
linea, determinate con regolamento di esecuzione.
2. Su richiesta, la concessione può essere rinnovata. In tale sede possono
essere proposte modifiche delle caratteristiche dell'impianto a fune mediante
presentazione del progetto preliminare.
3. I relativi procedimenti sono disciplinati con regolamento di esecuzione.
4. Ottenuto il rinnovo o la modifica della concessione, il/la titolare della
concessione deve presentare il progetto funiviario definitivo delle eventuali
modifiche.
5. Qualora il/la titolare della concessione non richieda o non ottenga il
rinnovo della concessione, gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese
private a partecipazione pubblica possono acquistare gli impianti realizzanti
linee funiviarie di prima e di seconda categoria dietro pagamento dell'indennità
determinata ai sensi dell'articolo 13 e mettere in servizio gli stessi, previo
rilascio di nuova concessione. In caso di rinuncia da parte di tali enti,
chiunque può chiedere l'acquisto dell'impianto.
6. Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, l'esercizio
rimane sospeso sino al rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione.
ARTICOLO 10
Cambiamento di categoria
1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea concessa
caratteristiche proprie di una categoria diversa, l'assessore/l'assessora
provinciale competente in materia di mobilità, d'ufficio o su richiesta, dispone
il cambiamento di categoria. Il relativo procedimento è determinato con
regolamento d'esecuzione.
ARTICOLO 11
Decadenza della concessione
1. L'assessore/L'assessora provinciale competente in materia di mobilità
pronuncia la decadenza della concessione qualora il/la titolare della
concessione, diffidato/a per tre volte dall'ufficio provinciale competente in
materia di trasporti funiviari, non ottemperi alle prescrizioni o non rispetti
gli obblighi derivanti dalla concessione oppure da disposizioni di legge o
regolamentari. Il relativo provvedimento è comunicato al/alla titolare della
concessione e al comune competente per territorio.
2. Qualora si tratti di linee funiviarie di prima e di seconda categoria, nel
provvedimento di decadenza viene fissato un termine non superiore a 60 giorni,
entro il quale gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a
partecipazione pubblica possono chiedere il rilascio della concessione in loro
favore. Trascorso tale termine, chiunque può chiedere il rilascio della
concessione.
3. Dall'indennità dovuta al/alla titolare della concessione dichiarato/a
decaduto/a, determinata ai sensi dell'articolo 13, sono detratti gli eventuali
maggiori oneri cui è soggetto il nuovo/la nuova titolare della concessione a
causa delle inadempienze del/della precedente titolare della stessa, al fine di
assicurare il regolare esercizio degli impianti.
ARTICOLO 12
Cessione di linee funiviarie
1. La cessione di linee funiviarie è autorizzata dall'assessore/dall'assessora
provinciale competente in materia di mobilità. Il relativo procedimento è
disciplinato con regolamento d'esecuzione.
2. Fino a quando il contratto di cessione, da redigersi in forma di atto
pubblico, non viene prodotto all'ufficio provinciale competente in materia di
trasporti funiviari, la cessione stessa non ha effetto nei confronti
dell'amministrazione provinciale e il/la cedente rimane vincolato/a al
disciplinare di concessione.
ARTICOLO 13
Revoca della concessione
1. L'assessore/L'assessora provinciale competente in materia di mobilità può
revocare la concessione per comprovate esigenze di pubblico interesse.
2. Al/Alla titolare della concessione spetta un'indennità determinata
dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari secondo
criteri fissati con regolamento di esecuzione, dedotti gli eventuali contributi
già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati
percentualmente alla data del provvedimento di revoca e ridotti della
percentuale di deprezzamento degli impianti.
3. Il provvedimento dell'assessore/dell'assessora provinciale competente in
materia mobilità, con il quale sono individuati i beni da indennizzare ed è
determinata l'indennità, previa verifica dell'avvenuto deposito della stessa in
favore del/della titolare della concessione uscente da parte di colui/colei in
favore del/della quale è pronunciata la revoca, costituisce titolo per la
consegna dei beni e per l'intavolazione del diritto di proprietà degli immobili
in favore del nuovo/della nuova titolare della concessione.
4. Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al comma 3,
il/la titolare della concessione uscente e le altre persone interessate al
pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla determinazione
dell'indennità presso l'autorità giudiziaria competente, secondo la vigente
normativa statale. Su richiesta, ad avvenuta presa in consegna dei beni, può
essere disposto lo svincolo della parte di indennità non contestata.
5. Il/La titolare della concessione di una linea funiviaria di prima o seconda
categoria può chiedere la revoca di una concessione relativa a una linea
funiviaria. In tal caso l'amministrazione provinciale non è obbligata a rilevare
i beni del/della titolare della concessione uscente.
ARTICOLO 14
Ripristino dello stato dei luoghi
1. In caso di estinzione definitiva della concessione, il proprietario/la
proprietaria dell'impianto deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi,
alla demolizione delle costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di
risulta. Se l'interessato/a non provvede nel termine prefissato, si procede
d'ufficio, a spese del proprietario/della proprietaria.
ARTICOLO 15
Tariffe, orari e assicurazioni
1. L'assessore/L'assessora provinciale competente in materia di mobilità
approva le tariffe massime per le corse singole, le modalità dell'esercizio,
salvo quanto disposto dall'articolo 26, e, se del caso, gli orari.
2. Alle linee funiviarie in concessione che collegano località stabilmente
abitate si applica l'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 2 dicembre
1985, n. 16, e successive modifiche.
3. Le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le
disposizioni per i viaggiatori vanno esposte in posizione ben visibile per il
pubblico.
4. Il/La titolare della concessione deve essere coperto/a da garanzia
assicurativa contro gli infortuni e per i danni arrecati da fatto proprio o
dai/dalle dipendenti alle persone e alle cose trasportate nonché per danni a
terzi e cose. Con regolamento di esecuzione è stabilita la misura minima della
copertura assicurativa per ogni tipo di impianto.
5. La mancata copertura assicurativa comporta l'immediata sospensione
dell'esercizio e, qualora il/la titolare della concessione non provveda entro
dieci giorni dalla contestazione, la decadenza della concessione.
Capo III
Concorrenza
ARTICOLO 16
Diramazione e prolungamento di linee
1. Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali o dalle vicinanze di
linee già esistenti, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate
preferibilmente al titolare/alle titolari della linea già in concessione, a
condizione che le nuove linee costituiscano continuazione e integrazione del
servizio di quelle concesse.
ARTICOLO 17
Linee funiviarie interferenti
1. Sono linee funiviarie interferenti quelle che servono sostanzialmente
alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico
e che realizzano una importante e diretta integrazione di esercizio.
2. Le concessioni di linee funiviarie parallele, intersecanti o comunque
interferenti con altre linee già concesse, a parità di soluzioni proposte, sono
rilasciate preferibilmente ai titolari, anche associati, di linee già in
concessione.
ARTICOLO 18
Linee funiviarie in concorrenza
1. Due o più domande di concessione relative a linee funiviarie finitime o
interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sia che riguardino
linee singole o sistemi di linee, sono considerate concorrenti e vanno esaminate
comparativamente.
ARTICOLO 19
Sistema di linee
1. Il/La titolare di una concessione di linea funiviaria o il/la richiedente
la stessa è preferito nel rilascio della concessione di nuove linee, qualora le
stesse realizzino, da sole o in combinazione con quelle esistenti, un sistema di
linee.
2. Per sistema di linee s'intende l'insieme funzionale di due o più linee
collegate o interdipendenti fra loro, riconosciuto come tale
dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità.
3. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per il riconoscimento,
il termine per il rilascio delle concessioni delle nuove linee e quello per la
realizzazione dei relativi impianti ed è disciplinato il relativo procedimento.
4. La mancata realizzazione dell'impianto a fune nel termine stabilito comporta
la perdita del diritto di preferenza anche per le altre linee previste nel
sistema, ma non ancora realizzate.
5. Il/La richiedente deve costituire metà della cauzione all'atto della domanda
di riconoscimento del sistema di linee e l'altra metà all'atto della domanda di
concessione. La cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della
linea nel termine previsto.
Capo IV
Espropriazione per pubblica utilità
ARTICOLO 20
Norme applicabili
1. All'espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili
e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la costruzione e
l'esercizio di linee funiviarie, si applicano le disposizioni di cui alla legge
provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche.
2. Il procedimento per l'espropriazione o per la costituzione di servitù è
avviato soltanto dopo esito negativo delle trattative tra le parti e fallito il
tentativo di conciliazione innanzi a una commissione composta da un/una
rappresentante della Ripartizione provinciale Mobilità, della Ripartizione
provinciale Patrimonio, dell'associazione di categoria più rappresentativa dei
gestori/delle gestrici di impianti di risalita e dell'unione
agricoltori/agricoltrici più rappresentativa in provincia di Bolzano.
3. Salvo diversa pattuizione tra le parti, al proprietario/alla proprietaria del
fondo servente è dovuta un'indennità, unica per tutto il periodo di imposizione
della servitù, determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la
servitù stessa subiscono il suolo ed eventuali opere, della valenza turistica
della zona e, in genere, dei criteri stabiliti con regolamento di esecuzione.
4. Per la costituzione coattiva di servitù devono inoltre essere risarciti
annualmente i danni derivanti dall'utilizzo delle aree.
ARTICOLO 21
Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità
1. Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee o di
concessione di linee funiviarie di prima e seconda categoria costituisce ad ogni
effetto dichiarazione di pubblica utilità.
2. La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori e gli impianti
necessari per la costruzione e l'esercizio, compreso l'eventuale allacciamento,
mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di
distribuzione di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dell'apparato
motore dell'impianto a fune.
3. Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica
utilità, espressa ai sensi del presente articolo, sono urgenti e indifferibili.
ARTICOLO 22
Oggetto dell'espropriazione
1. In favore del/della richiedente una concessione o del/della titolare
della stessa possono essere costituiti i seguenti diritti reali:
a) la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con
eventuale locale di ricovero d'emergenza, e degli accessi alla pubblica via;
b) la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggio;
c) la servitù di passaggio di vie funicolari entro i limiti di sicurezza
stabiliti dalle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di
funivia per il quale è stata rilasciata la concessione, che conferisce il
diritto di tendere funi e mantenere le stesse appoggiate o meno a sostegni
infissi nel terreno, il diritto di transito aereo con veicoli su fune, il
diritto di accesso del personale addetto alla manutenzione ordinaria e
straordinaria e del personale di sorveglianza, il diritto di adattare il profilo
del terreno alle esigenze del servizio e di provvedere, se necessario, al taglio
di alberi e piante e all'asportazione di ostacoli;
d) la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere, per
l'allacciamento, la più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;
e) entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche per la costruzione
e l'esercizio delle sciovie, il diritto di superficie per la costruzione e
l'esercizio di detti impianti facenti parte di un sistema di linee e realizzanti
linee di seconda categoria, limitatamente ai terreni necessari per gli impianti
e le opere relative alla pista di risalita;
f) la servitù di passaggio a piedi e con veicoli, per consentire il raccordo col
più vicino impianto di risalita;
g) la servitù di acquedotto per impianti di innevamento.
2. I diritti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono costituiti per un anno
oltre il termine di durata della concessione.
3. I diritti di cui al comma 1, lettere da a) a f), possono essere costituiti
anche nel corso della concessione per consentire modifiche necessarie ad
integrare le finalità dell'impianto.
4. Decorso un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, revoca o rinuncia
e sempreché non venga rilasciata una nuova concessione, il proprietario/la
proprietaria del fondo può chiedere la liberazione del fondo dalle servitù di
cui al comma 1, lettere c) e d), e l'estinzione del diritto di superficie di cui
al comma 1, lettera e).
5. I terreni gravati da diritto di servitù o di superficie vanno riconsegnati al
proprietario/alla proprietaria, al momento dell'estinzione dei diritti, nelle
condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, con le
sole modificazioni dovute all'uso specifico, ma liberi da costruzioni.
ARTICOLO 23
Accesso alla proprietà privata
1. Chi richiede il rilascio di una concessione per una linea funiviaria può
introdursi nelle proprietà private e compiervi, eventualmente assistito da
personale tecnico di sua fiducia, le opportune rilevazioni, su autorizzazione
dell'assessore/dell'assessora provinciale competente in materia di mobilità e
previo avviso ai proprietari/alle proprietarie almeno cinque giorni prima da
parte dell'assessore stesso/dell'assessora stessa. Nell'avviso sono indicate le
generalità delle persone che si possono introdurre nelle proprietà private.
I proprietari interessati/Le proprietarie interessate possono assistere alle
operazioni o farsi rappresentare da persone di fiducia. La comunicazione è
pubblicata nei termini di cui sopra all'albo dei comuni interessati. Tale
adempimento è sufficiente a consentire l'accesso ai fondi, quando i
proprietari/le proprietarie non sono reperibili o vi sia difficoltà nella loro
identificazione.
Capo V
Impianti a fune - progettazione,
costruzione e sorveglianza tecnica sull'esercizio
ARTICOLO 24
Approvazione del progetto funiviario e costruzione dell'impianto
1. Per il rilascio del parere tecnico sulla costruibilità dell'impianto va
presentato il progetto funiviario preliminare o quello definitivo.
2. Con regolamento d'esecuzione è determinata la documentazione da presentarsi
con il progetto funiviario preliminare, con quello definitivo e con quello
esecutivo.
3. Nel corso dell'esame del progetto funiviario può essere chiesto il parere
tecnico della Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto è
rilasciata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari
a condizione che:
a) sia stata rilasciata la concessione di cui all'articolo 5;
b) sia stato approvato il progetto funiviario definitivo;
c) sia stata presentata la concessione edilizia di cui all'articolo 66 della
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;
d) sia stato presentato il progetto funiviario esecutivo.
5. In caso di comprovata necessità, prima dell'approvazione del progetto
funiviario definitivo può essere rilasciato il benestare all'inizio dei lavori
previsti in un progetto funiviario definitivo, anche parziale.
6. Il/La titolare della concessione provvede all'esecuzione dei lavori secondo
il progetto funiviario approvato, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e
delle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione.
7. I lavori di costruzione sono eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere
iscritto/una ingegnera iscritta all'albo e incaricato/a della direzione dei
lavori. Il suo nominativo e la data di inizio dei lavori sono comunicati
preventivamente all'ufficio provinciale competente in materia di trasporti
funiviari.
8. L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari può
disporre controlli per assicurare la rispondenza delle costruzioni alle
disposizioni di legge e regolamentari in materia di trasporto con impianti a
fune in servizio pubblico.
9. Qualora venga accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8,
l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari dispone
l'immediata sospensione dei lavori. Il provvedimento di sospensione cessa di
avere efficacia se entro 30 giorni dalla sua notificazione lo stesso ufficio non
adotta il provvedimento necessario per la modifica delle costruzioni o per la
riduzione in pristino.
10. All'interessato/All'interessata viene assegnato un termine per provvedere
alla modifica delle costruzioni, alla riduzione in pristino o alla demolizione
delle opere. Scaduto tale termine, l'amministrazione provinciale provvede
d'ufficio. Le relative spese sono a carico del/della titolare della concessione.
Rimane impregiudicata l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
11. I controlli effettuati da parte dell'ufficio provinciale competente in
materia di trasporti funiviari non sollevano i progettisti/le progettiste, le
ditte costruttrici e la direzione dei lavori dalle rispettive responsabilità
ARTICOLO 25
Collaudo funzionale e nullaosta all'esercizio pubblico
1. Ultimati i lavori di costruzione dell'impianto e dopo un congruo numero
di ore di preesercizio, l'impianto è sottoposto a collaudo funzionale. Il
relativo procedimento è disciplinato con regolamento di esecuzione.
2. Al collaudo provvede una commissione nominata dall'assessore/dall'assessora
provinciale competente in materia di mobilità, composta da almeno due
ingegneri/ingegnere dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti
funiviari. In presenza di impianti innovativi o parti di essi, che devono
rispondere a particolari requisiti tecnici di sicurezza, possono far parte della
commissione persone con esperienza specifica sul tipo di impianto o parte di
essi da collaudare o sulle nuove soluzioni tecniche di sicurezza adottate. La
commissione non può essere comunque composta da più di quattro componenti. In
caso di sciovie il collaudo funzionale può essere effettuato da un
ingegnere/un'ingegnera dell'ufficio provinciale competente in materia di
trasporti funiviari.
3. Funge da segretario/segretaria della commissione di collaudo un collaboratore
tecnico/una collaboratrice tecnica dell'ufficio provinciale competente in
materia di trasporti funiviari, della qualifica funzionale non inferiore alla
sesta.
4. Per opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere
inizio anche in corso d'opera.
5. Durante il collaudo funzionale deve essere accertato che sussistano le
condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici relativi
agli impianti a fune. Le modalità di collaudo sono fissate dal regolamento di
esecuzione.
6. Alle operazioni di collaudo partecipano la direzione dei lavori, la ditta
costruttrice delle parti principali dell'impianto o una persona in sua
rappresentanza, il/la titolare della concessione o una persona in sua
rappresentanza ed eventualmente il/la progettista.
7. Durante le operazioni di collaudo viene redatto il verbale della visita di
collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove funzionali effettuate nonché
il certificato di collaudo contenente eventuali prescrizioni alle quali il/la
titolare della concessione deve ottemperare prima dell'apertura della linea al
pubblico servizio oppure entro un determinato termine nonché eventuali
prescrizioni alle quali il/la titolare della concessione deve attenersi durante
l'esercizio.
8. Ad esito positivo del collaudo ed accertata l'ottemperanza alle eventuali
prescrizioni impartite, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti
funiviari rilascia il nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico
esercizio.
ARTICOLO 26
Norme per il servizio
1. Il servizio deve essere effettuato secondo le prescrizioni di esercizio
approvate dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari
e secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione.
2. Per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio, a ogni impianto va
preposto un tecnico/una tecnica responsabile e va incaricato il personale
necessario. Le relative qualifiche professionali nonché i titoli, le mansioni e
i requisiti sono stabiliti con regolamento di esecuzione. L'ufficio provinciale
competente in materia di trasporti funiviari rilascia al personale riconosciuto
idoneo dallo stesso ufficio un certificato di abilitazione.
3. Il personale addetto agli impianti e a contatto con il pubblico è munito di
distintivo le cui caratteristiche sono determinate con regolamento di
esecuzione.
ARTICOLO 27
Sorveglianza tecnica sull'impianto e revisioni periodiche
1. La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall'ufficio provinciale
competente in materia di trasporti funiviari, che dispone in qualsiasi momento
ed almeno una volta ogni due anni ispezioni e verifiche funzionali e può imporre
prescrizioni.
2. In presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, il
direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di
trasporti funiviari sospende l'esercizio fino alla loro eliminazione.
3. L'impianto o le parti di esso sono sottoposti periodicamente a revisione
generale e speciale, nei termini e secondo le modalità determinati con
regolamento di esecuzione.
4. Dopo la revisione generale l'impianto è nuovamente sottoposto a collaudo
funzionale ed è rilasciato un nuovo nullaosta per il proseguimento
dell'esercizio pubblico.
ARTICOLO 28
Oneri di collaudo e di sorveglianza
1. Con regolamento d'esecuzione sono determinati:
a) l'ammontare degli onorari di
collaudo;
b) i costi convenzionali degli impianti, da prendere come base per il calcolo
degli onorari di collaudo;
c) l'ammontare delle spese annue di sorveglianza;
d) le modalità di versamento degli importi di cui alle lettere a) e c).
2. Gli onorari di collaudo, le relative spese e i rimborsi spettanti ai
collaudatori/alle collaudatrici nonché le spese annue per la sorveglianza sono
dovuti dal/dalla titolare della concessione.
3. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'onorario di collaudo è
ridotto di un terzo.
4. Al coadiutore tecnico/Alla coadiutrice tecnica come segretario/segretaria
della commissione di collaudo spetta un compenso nella misura del 70 per cento
dell'onorario di collaudo.
5. Il personale dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti
funiviari ha diritto alla libera circolazione sugli impianti.
6. I/Le titolari della concessione trasportano gratuitamente i/le componenti
della Commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui all'articolo 24,
comma 3, e il personale provinciale incaricato della sorveglianza sulle piste da
sci.
ARTICOLO 29
Statistica
1. I/Le titolari della concessione forniscono all'amministrazione
provinciale i dati statistici a loro richiesti.
ARTICOLO 30
Divieto pubblicitario
1. È vietato apporre della pubblicità sui sostegni, sui veicoli degli
impianti a fune, negli spazi riguardanti l'esercizio nelle stazioni e laddove
possono essere compromesse l'attenzione da parte del viaggiatore/della
viaggiatrice circa le indicazioni di sicurezza relative al comportamento
dell'utenza e l'efficacia dei controlli delle parti dell'impianto. Nelle
stazioni e sui sostegni è ammesso applicare indicazioni sull'uso degli impianti
e delle piste da sci a condizione che non vengano compromesse l'efficacia dei
controlli e la leggibilità delle indicazioni relative al comportamento dei
viaggiatori/delle viaggiatrici.
TITOLO III
FUNIVIE IN SERVIZIO PRIVATO E TELEFERICHE
Capo I
Competenza e autorizzazioni
ARTICOLO 31
Autorizzazioni
1. Per le eventuali autorizzazioni necessarie per la costruzione e
l'esercizio degli impianti a fune in servizio privato è competente il comune nel
quale è situato l'impianto.
ARTICOLO 32
Suddivisione delle funivie
1. Le funivie si suddividono in:
a) funivie per il trasporto di persone e cose;
b) grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose, nonché
teleferiche temporanee per trasporto di legname.
2. Per piccole teleferiche si intendono quelle con un carico utile massimo da
fissare con regolamento di esecuzione.
3. Per palorci si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il
trasporto di cose a gravità.
4. Le teleferiche temporanee per trasporto di legname sono quelle montate per un
periodo di tempo limitato.
ARTICOLO 33
Nullaosta all'esercizio
1. Il sindaco/La sindaca rilascia il nullaosta necessario all'esercizio dei
seguenti impianti:
a) funivie per il trasporto di persone e cose;
b) grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose nonché
teleferiche temporanee per il trasporto di legname, che attraversano opere
pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne nel caso in
cui tali impianti attraversino strade provinciali, strade in gestione alla
Provincia, strade comunali o la rete viaria rurale, purché siano adottate idonee
misure di protezione oppure la chiusura temporanea delle strade interessate od
opere di protezione, come definite nel regolamento di esecuzione. Il concetto di
"idonee misure di protezione" verrà stabilito con regolamento di esecuzione.
2. Il nullaosta all'esercizio è rilasciato a condizione che l'impianto sia stato
collaudato da parte di un esperto/un'esperta di funivie secondo le modalità
stabilite con regolamento di esecuzione e che sia stata stipulata
un'assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o
cose. I limiti minimi di massimale assicurativo sono stabiliti con regolamento
di esecuzione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e
dell'ubicazione dei singoli impianti.
3. Il rilascio della concessione edilizia e del nullaosta all'esercizio per le
funivie di cui all' articolo 32, comma 1, lettera a), è subordinato al parere
tecnico da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti
funiviari.
ARTICOLO 34
Esperte/Esperti di funivie
1. La redazione dei progetti, l'esecuzione del collaudo tecnico e le
verifiche periodiche delle funivie per le quali è richiesto il nullaosta
all'esercizio, sono effettuate da esperti/esperte di funivie iscritti/e al
relativo albo istituito presso l'ufficio provinciale competente in materia di
trasporti funiviari.
2. I requisiti, le competenze e le mansioni sono determinati con regolamento di
esecuzione.
ARTICOLO 35
Norme di sicurezza per le funivie
1. Alle funivie adibite al trasporto di persone e cose, utilizzate per
rifugi alpini e per scopi agricoli e come tali escluse dalla direttiva 2000/9/CE
del 20 marzo 2000, si applicano le norme tecniche di sicurezza di cui
all'articolo 42. Con regolamento d'esecuzione possono essere previste specifiche
disposizioni semplificative.
2. Per le grandi e piccole teleferiche per il trasporto di cose le norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio sono fissate con regolamento di
esecuzione.
ARTICOLO 36
Contributi per l'apposizione delle segnalazioni delle funivie come ostacoli alla
navigazione aerea
1. La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale nella
misura massima dell'80 per cento del costo di investimento per l'apposizione
delle segnalazioni delle funivie in servizio privato come ostacoli alla
navigazione aerea.
ARTICOLO 37
Validità, rinnovo e decadenza del nullaosta all'esercizio nonché smantellamento
dell'impianto
1. La validità del nullaosta all'esercizio non può superare i 20 anni, salvo
rinnovo. Il rinnovo è subordinato all'esito positivo delle prove e verifiche
effettuate ai sensi dell' articolo 39.
2. Nel caso di mancata effettuazione o di esito negativo delle prove e verifiche
di cui all'articolo 39, o in presenza di condizioni per le quali non è più
garantita la sicurezza, il sindaco/la sindaca dichiara la decadenza del
nullaosta all'esercizio. Il rilascio di un nuovo nullaosta è subordinato alla
rimozione delle cause che ne hanno comportato la decadenza.
3. Gli impianti che non vengono utilizzati da più di tre anni devono essere
smantellati entro sei mesi, previa comunicazione al comune e alla stazione
forestale territorialmente competenti. Lo smantellamento deve essere effettuato
dal proprietario/dalla proprietaria dell'impianto provvedendo al ripristino
dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e
all'asporto del materiale di risulta.
ARTICOLO 38
Esercizio delle funivie
1. L'esercizio delle funivie deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella concessione edilizia, nel nullaosta all'esercizio e nelle norme
di sicurezza nonché nel rispetto delle disposizioni adottate a seguito delle
prove e verifiche tecniche di cui all'articolo 39.
2. Al fine di garantire la sicurezza delle funivie di cui all'articolo 32, comma
1, lettera a), l'esercente deve incaricare dell'esercizio degli impianti
personale abilitato e una persona esperta del settore.
ARTICOLO 39
Prove e verifiche tecniche
1. Le funivie per le quali è richiesto il nullaosta all'esercizio vanno
sottoposte periodicamente a prove e verifiche da parte di una persona esperta di
funivie, al fine di accertarne la sicurezza.
2. Per tutti gli altri impianti il sindaco/la sindaca può disporre la loro
verifica ad opera di una persona esperta di funivie, al fine di accertarne la
sicurezza.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE FUNIVIE IN SERVIZIO
PUBBLICO E PRIVATO E DISPOSIZIONI PER
GLI OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE AEREA
Capo I
Norme di sicurezza
ARTICOLO 40
Ostacoli alla navigazione aerea, loro comunicazione e carte digitali
1. Ostacoli alla navigazione sono costruzioni verticali come tralicci,
antenne, sostegni, camini e costruzioni simili nonché infrastrutture lineari
come funivie, elettrodotti, funi tese e infrastrutture simili che superano certe
altezze dal suolo. Dette altezze sono fissate nel regolamento di esecuzione.
2. La Ripartizione provinciale Foreste predispone le carte digitali degli
ostacoli alla navigazione aerea e le rende accessibili anche tramite internet.
3. Gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti e di nuova costruzione nonché
quelli smantellati devono essere comunicati dal proprietario/dalla proprietaria
alla Ripartizione provinciale Foreste. Le relative modalità sono fissate con
regolamento di esecuzione.
ARTICOLO 41
Disposizioni per la segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea
1. Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli ostacoli alla
navigazione aerea, a seconda della loro ubicazione ed altezza, vanno dotati di
idonea segnalazione permanente. L'ubicazione degli ostacoli va comunicata alle
autorità competenti in materia di volo. Il relativo procedimento e le
caratteristiche tecniche delle segnalazioni sono disciplinati con regolamento di
esecuzione.
ARTICOLO 42
Norme di sicurezza
1. Fino a quando non sia diversamente disposto con regolamento di
esecuzione, a tutti gli impianti esclusi dalla direttiva 2000/9/CE si applicano
le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la costruzione degli
impianti a fune.
2. Per motivate ragioni e su richiesta del/della committente dell'impianto e
della ditta costruttrice, l'ufficio provinciale competente in materia di
trasporti funiviari può concedere deroghe alle norme tecniche di cui al comma 1.
Per la concessione delle deroghe può essere sentita la Commissione per le
funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Capo II
Norme di sicurezza per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone -
recepimento
della direttiva 2000/9/CE
ARTICOLO 43
Campo di applicazione
1. Il presente capo contiene le disposizioni per la costruzione degli
impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi
secondo i requisiti essenziali di cui all'allegato II nonché l'immissione sul
mercato dei sottosistemi e degli elementi di sicurezza.
2. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del presente capo:a) gli impianti
utilizzati per scopi agricoli e per i rifugi alpini;
b) i materiali specifici fissi e
mobili per luna park, parchi di divertimenti e gli impianti di tali parchi, che
servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
c) gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali.
3. Se le caratteristiche, i sottosistemi o i componenti di sicurezza di impianti
esistenti subiscono modifiche, a tali modifiche e alle loro incidenze sul
complesso dell'impianto possono essere applicate le disposizioni di questo capo.
Qualora le stesse siano tali da richiedere una nuova concessione ai sensi
dell'articolo 7, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso
dell'impianto devono essere applicate le disposizioni di questo capo.
ARTICOLO 44
Definizioni
1. Ai sensi del presente capo s'intende per:
a) impianto a fune: il sistema completo installato nel suo sito, composto
dall'infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell'allegato I;
b) infrastruttura: essa è progettata specificamente per ciascun impianto e viene
realizzata sul sito. Essa consta del tracciato, dei dati del sistema, delle
opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il
funzionamento dell'impianto, fondazioni comprese;
c) componente di sicurezza: qualsiasi componente elementare, gruppo di
componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale e qualsiasi
dispositivo, incorporato nell'impianto allo scopo di garantire la sicurezza e
individuato dall'analisi di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la
sicurezza delle persone, siano queste utenti, personale operativo o terzi;
d) committente dell'impianto o suo/a
rappresentante: qualsiasi persona fisica o giuridica o il suo mandatario/la sua
mandataria stabilito/a nel territorio dell'Unione europea che, sulla base di un
titolo idoneo, appalta la realizzazione dell'impianto;
e) requisiti tecnici per l'esercizio: l'insieme delle disposizioni e delle
misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono
indispensabili alla sicurezza dell'esercizio;
f) requisiti relativi alla manutenzione tecnica: l'insieme delle disposizioni e
delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e
sono indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza dell'esercizio;
g) specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica
europea o una disposizione nazionale che recepisce una norma europea;
h) ditta costruttrice o suo/sua rappresentante: il costruttore/la costruttrice
di componenti di sicurezza o di sottosistemi per la realizzazione degli impianti
a fune adibiti al trasporto di persone o il suo mandatario stabilito/la sua
mandataria stabilita nel territorio dell'Unione europea.
ARTICOLO 45
Conformità ai requisiti essenziali
1. Gli impianti a fune e la relativa infrastruttura, i sottosistemi e i
componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali
di cui all'allegato II a loro applicabili.
2. Ai fini della rispondenza degli impianti e delle relative infrastrutture, dei
sottosistemi e dei componenti di sicurezza ai requisiti essenziali di cui
all'allegato II, si applicano le disposizioni del presente capo, fatte salve le
altre disposizioni comunitarie. L'osservanza di detti requisiti può richiedere
il ricorso a specifiche europee particolari stabilite a tal fine.
Gli estremi delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
3. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per completare le specifiche
europee o le altre norme non devono compromettere l'osservanza dei requisiti
essenziali di cui all'allegato II.
4. È consentita l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza o dei
sottosistemi in vista del loro impiego o la costruzione e la messa in servizio
degli impianti a fune nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
5. Sono fatte salve le disposizioni che prescrivono determinati requisiti
necessari a garantire la protezione delle persone e, in particolare, del
personale durante l'uso degli impianti, purché gli stessi rispondano ai
requisiti essenziali di sicurezza di cui al presente capo.
ARTICOLO 46
Analisi e relazione di sicurezza
1. Il progetto di impianto a fune è sottoposto, su richiesta del/della
committente o del suo/della sua rappresentante, all'analisi di sicurezza
definita nell'allegato III che prende in considerazione tutti gli aspetti
inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di
progettazione, realizzazione e messa in servizio e che consente, in base
all'esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in
corso di funzionamento.
2. Sulla base dell'analisi di cui al comma 1 vengono elaborati la relazione
sulla sicurezza di cui all'allegato III ove sono indicate le misure idonee ad
affrontare gli eventuali rischi, nonché l'elenco dei componenti di sicurezza a
cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49; l'analisi di
sicurezza e la relazione sono parte integrante del progetto funiviario
definitivo.
3. L'analisi di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2 sono elaborate
dal/dalla progettista dell'impianto a fune o da altro esperto abilitato/altra
esperta abilitata alla progettazione stessa.
ARTICOLO 47
Norme armonizzate
1. Se una disposizione nazionale, che recepisce una norma europea
armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, gli
impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi nonché i componenti di
sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di detta disposizione si presumono
conformi ai requisiti essenziali di cui trattasi.
2. In assenza di norme europee armonizzate si adottano le norme statali di
sicurezza in vigore per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di cui
all'allegato II, purché non in contrasto con questi ultimi. Su richiesta possono
essere concesse deroghe, a condizione che venga dimostrato lo stesso livello di
sicurezza e vengano rispettati i requisiti essenziali di cui all'allegato II. La
presente disposizione non si applica ai sottosistemi e componenti di sicurezza
dotati della dichiarazione di conformità CE.
3. Le disposizioni da applicare nell'ambito delle norme armonizzate
all'infrastruttura e all'esercizio di impianti a fune possono essere recepite
con apposito regolamento di esecuzione.
ARTICOLO 48
Immissione sul mercato e messa in servizio di componenti di sicurezza
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49, i componenti di sicurezza
destinati agli impianti di cui al presente capo sono immessi sul mercato solo se
rispondono ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
2. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 possono essere immessi sul
mercato solo se consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire,
rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
3. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 sono messi in servizio solo se
consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, che in caso di
corretta installazione e manutenzione nonché di esercizio conforme alla loro
destinazione, non mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone
nonché la sicurezza dei beni.
ARTICOLO 49
Dichiarazione "CE" di conformità e marcatura "CE" di conformità dei componenti
di sicurezza
1. I componenti di sicurezza indicati nell'elenco di cui all'articolo 46
sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, se
sono muniti della marcatura "CE" di conformità di cui all'allegato IX e della
dichiarazione "CE" di conformità di cui all'allegato IV.
2. Prima che un componente di sicurezza sia immesso sul mercato, la ditta
costruttrice o il suo/la sua rappresentante deve:
a) sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della
conformità ai sensi dell'allegato V;
b) apporre sul componente di
sicurezza la marcatura "CE" di conformità di cui all'allegato IX e redigere la
dichiarazione "CE" di conformità ai sensi dell'allegato IV, utilizzando la
modulistica indicata nella decisione 93/465/CEE.
3. La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è
svolta, su richiesta della ditta costruttrice o del suo/della sua
rappresentante, da un organismo notificato.
4. Se disposizioni comunitarie prevedono l'apposizione sul componente di
sicurezza della marcatura "CE" di conformità per aspetti diversi da quelli
previsti dal presente capo, l'apposizione della medesima sul componente di
sicurezza ai sensi del presente capo indica che lo stesso è anche conforme alle
suddette disposizioni.
5. Se la ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante non hanno osservato
gli obblighi previsti dai commi 2 e 3, alla loro osservanza deve provvedere
chiunque immetta sul mercato i componenti di sicurezza. Ai medesimi obblighi è
tenuto anche chiunque costruisca componenti di sicurezza non destinati ad essere
immessi sul mercato.
ARTICOLO 50
Immissione sul mercato dei sottosistemi
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, i sottosistemi di cui
all'allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di
cui all'allegato II.
2. I sottosistemi di cui all'allegato I non possono essere immessi sul mercato
se non consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire,
rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.
ARTICOLO 51
Dichiarazione di conformità dei sottosistemi
1. I sottosistemi indicati nell'allegato I sono considerati conformi ai
requisiti essenziali di cui all'allegato II, se sono muniti della dichiarazione
"CE" di conformità prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica
prevista al comma 3.
2. Su richiesta della ditta costruttrice o del suo/della sua rappresentante o,
in mancanza di questi, di chi immette sul mercato il sottosistema, l'organismo
notificato effettua la procedura di esame "CE" del sottosistema di cui
all'allegato VII.
3. L'organismo notificato rilascia l'attestato di esame "CE" ai sensi
dell'allegato VII ed elabora la relativa documentazione tecnica. La
documentazione tecnica contiene i documenti relativi alle caratteristiche del
sottosistema ed eventuali documenti che attestino la conformità dei componenti
di sicurezza, nonché gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di
esercizio e alle istruzioni di manutenzione.
4. La ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante o chi immette sul
mercato il sottosistema redige la dichiarazione "CE" di conformità di cui
all'allegato VI sulla base dell'attestato dell'esame "CE" rilasciato
dall'organismo notificato ai sensi del comma 3.
ARTICOLO 52
Impianti
1. Se l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari
ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenti
caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, può
stabilire, sentita eventualmente la Commissione per le funicolari aeree e
terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
particolari condizioni per la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio
dell'impianto nel quale il componente di sicurezza o il sottosistema innovativo
deve essere impiegato; tali particolari condizioni con le relative motivazioni
sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ARTICOLO 53
Misure di salvaguardia
1. L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari adotta
i provvedimenti provvisori per limitare le condizioni d'impiego di un componente
di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l'utilizzazione se constata che
tale componente di sicurezza, pur recante la marcatura "CE" di conformità,
immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale
sottosistema, pur corredato della dichiarazione "CE" di conformità di cui
all'articolo 51 e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a
rischio la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza dei beni.
2. L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa
immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, indicando se la mancata conformità
deriva:
a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato II;
b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee, qualora ne sia
invocata l'applicazione;
c) da una lacuna delle specifiche europee.
3. L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari adotta nei
casi di cui al comma 1 i provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni
comunicate dalla Commissione europea dopo l'esame dei casi e le consultazioni
comunitarie da parte della stessa.
4. Se un componente di sicurezza corredato della marcatura "CE" di conformità o
un sottosistema corredato della dichiarazione "CE" di conformità risulta non
conforme, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari
informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ARTICOLO 54
Organismi notificati
1. L'elenco degli organismi notificati, che effettuano la valutazione di
conformità dei componenti di sicurezza e sottosistemi secondo gli allegati V e
VII è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ARTICOLO 55
Marcatura "CE" di conformità
1. La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo
il simbolo grafico indicato nell'allegato IX; essa è apposta in modo chiaro e
visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una
etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente ed è corredata
delle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di
identificazione dell'organismo notificato che interviene nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 49, comma 3.
2. È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che
possano indurre altri in errore circa il significato o il simbolo grafico della
marcatura "CE" di conformità. Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la
visibilità e la leggibilità della marcatura "CE" di conformità.
ARTICOLO 56
Indebita apposizione delle marcature CE
1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste, se l'ufficio
provinciale competente in materia di trasporti funiviari accerta l'apposizione
della marcatura "CE" di conformità in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 55, ingiunge alla ditta costruttrice o al suo/alla sua
rappresentante di conformare il componente di sicurezza alle disposizioni
suddette di fare cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per
l'adempimento. Nel caso di persistenza dell'infrazione, l'ufficio provinciale
competente in materia di trasporti funiviari comunica al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti l'accertamento dell'infrazione.
TITOLO V
SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANI DI VIGILANZA
Capo I
Sanzioni amministrative
ARTICOLO 57
Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio pubblico
1. Chiunque costruisca, anche parzialmente, una linea funiviaria in servizio
pubblico ovvero esegua modifiche, sostituzioni o rifacimenti di impianti o di
relative parti senza autorizzazione all'inizio dei lavori, è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 11.000,00.
2. Chi effettua l'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico senza
il prescritto nullaosta all'esercizio è punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.800,00 a euro 11.000,00.
3. Chi, nell'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico, viola le
relative disposizioni di legge o regolamentari è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 5.500,00.
4. Il/La titolare della concessione che applica tariffe di trasporto non
approvate o non espone al pubblico la tabella contenente le tariffe, gli orari e
le disposizioni per i viaggiatori o che appone pubblicità in violazione
dell'articolo 30, è punito/a con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
300,00 a euro 2.800,00.
5. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.
ARTICOLO 58
Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio privato e
teleferiche
1. Chiunque gestisca una teleferica senza il nullaosta all'esercizio oppure
violi le disposizioni del titolo III è punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 775,00 a euro 1.550,00.
ARTICOLO 59
Sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla direttiva 2000/9/CE
1. Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli
impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura "CE", è
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro
12.000,00.
2. Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che
non siano corredati della dichiarazione "CE" di conformità è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.
3. Chi appone indebitamente sui componenti di sicurezza la marcatura "CE" ovvero
marchi che possono confondersi con la predetta marcatura è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 14.000,00.
4. Chi appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la
visibilità o la leggibilità della marcatura "CE" è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.
5. Chi, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei
componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell'impianto, non la rende
disponibile a richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di
trasporti funiviari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
500,00 a euro 1.500,00.
ARTICOLO 60
Uffici competenti
1. Per lo svolgimento della procedura relativa all'applicazione delle
sanzioni amministrative è responsabile l'ufficio provinciale competente in
materia di trasporti funiviari, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Per lo svolgimento della procedura relativa all'applicazione delle sanzioni
amministrative relative agli impianti a fune in servizio privato e teleferiche è
competente l'ufficio provinciale amministrazione forestale.
ARTICOLO 61
Organi di sorveglianza
1. Il personale dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti
funiviari vigila sull'osservanza delle disposizioni riguardanti le funivie in
servizio pubblico e di quelle di cui al titolo IV, capo II.
2. Il personale appartenente al corpo forestale provinciale e il personale
comunale incaricato dal sindaco/dalla sindaca vigila sull'applicazione delle
norme sugli impianti a fune in servizio privato e sulle teleferiche.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Norme transitorie
ARTICOLO 62
Disposizione transitoria circa l'applicazione delle disposizioni della
direttiva 2000/9/CE
1. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti
definitivi siano stati presentati per l'approvazione entro il 2 maggio 2004,
ferma restando l'applicazione delle altre norme di cui al titolo IV, capo II,
sono consentite in deroga a quanto previsto dagli articoli 49 e 51, a condizione
che:
a) siano comunque rispettate le norme tecniche nazionali di sicurezza e le
specifiche tecniche vigenti, necessarie e sufficienti a garantire la rispondenza
dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai
requisiti essenziali di cui all'allegato II;
b) la costruzione dei dispositivi meccanici ed elettrotecnici dell'impianto sia
completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
c) la messa in servizio avvenga entro sei mesi dalla scadenza della data di cui
alla lettera b).
ARTICOLO 63
Disposizione transitoria circa la comunicazione degli ostacoli alla navigazione
aerea
1. Le comunicazioni degli ostacoli alla navigazione aerea effettuate secondo
la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, mantengono
la loro validità.
Capo II
Disposizioni finali
ARTICOLO 64
Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 4 marzo
1996, n. 6, è così sostituita:
"d) nel 50 per cento per le
sciovie."
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, è così
sostituito:
"3. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono stanziati,
suddivisi in parti uguali, in tre esercizi consecutivi; quelli di cui alla
lettera d) su un unico esercizio."
ARTICOLO 65
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche;
b) la legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14;
c) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 4 marzo
1996, n. 6;
d) la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche;
e) l'articolo 17 ed il comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale 19
febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Provincia.
Bolzano, 30 gennaio 2006
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
L. DURNWALDER
ALLEGATO 1
Allegato I (articoli 44, 50 e 51) SOTTOSISTEMI DI UN IMPIANTO
Ai fini della presente legge, un impianto si compone delle infrastrutture e
dei sottosistemi elencati in prosieguo, dovendo ogni volta essere presi in
considerazione i requisiti di idoneità al servizio e quelli relativi alla
manutenzione tecnica:
1. Funi e attacchi di funi
2. Argani e freni
3. Dispositivi meccanici
3.1. Dispositivi di tensione delle funi
3.2. Meccanismi delle stazioni
3.3. Meccanica di linea
4. Veicoli
4.1. Cabine, sedili e dispositivi di traino
4.2. Sospensione
4.3. Carrelli
4.4. Collegamenti con le funi
5. Dispositivi elettrotecnici
5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza
5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione
5.3. Dispositivi parafulmini
6. Dispositivi di soccorso
6.1.Dispositivi di soccorso fissi
6.2. Dispositivi di soccorso mobili
ALLEGATO 2
Allegato II (Articoli 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53 e 62) REQUISITI ESSENZIALI
1. Oggetto
Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla
progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti definiti
all'articolo 44 e i requisiti di idoneità al servizio nonché quelli relativi
alla manutenzione tecnica.
2. Requisiti generali
2.1. Sicurezza delle persone
La sicurezza degli utenti, del personale e dei terzi è un requisito fondamentale
per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti.
2.2. Principi di sicurezza
Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e i requisiti di idoneità
all'esercizio, nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica di un impianto,
devono essere applicati nell'ordine i principi seguenti:
- eliminare o almeno ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali o
costruttive;
- definire e adottare le misure di protezione necessarie rispetto ai pericoli
che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali o costruttive;
- definire e rendere note le precauzioni da prendere per evitare i pericoli che
non è stato possibile eliminare completamente mediante le soluzioni e le misure
di cui al primo e al secondo trattino.
2.3. Considerazione dei vincoli esterni
Ogni impianto deve essere progettato e costruito in modo che possa essere
utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo conto del tipo dell'impianto,
delle caratteristiche del terreno e dell'ambiente, delle condizioni atmosferiche
e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e
aerei situati nelle vicinanze.
2.4. Dimensionamento
L'impianto, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono essere
dimensionati, progettati e realizzati in modo da resistere con una sicurezza
sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni
prevedibili, anche fuori esercizio, tenendo conto in particolare delle azioni
esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica, conformemente allo
stato dell'arte, in particolare per la scelta dei materiali.
2.5. Montaggio
2.5.1. L'impianto, i sottosistemi e tutti i componenti di sicurezza devono
essere progettati e realizzati in modo da garantirne l'assemblaggio e
l'installazione in condizioni di sicurezza.
2.5.2. I componenti di sicurezza devono essere progettati in modo che gli errori
di assemblaggio vengano resi impossibili o dalla loro costruzione o mediante
appropriate marcature sui componenti stessi.
2.6. Integrità dell'impianto
2.6.1.I componenti di sicurezza devono essere progettati, realizzati e
utilizzati in modo che sia garantita sempre la loro integrità funzionale e/o la
sicurezza dell'impianto, secondo quanto definito nell'analisi di sicurezza di
cui all'allegato III, affinché un loro guasto sia altamente improbabile e con un
adeguato margine di sicurezza.
2.6.2. L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che, nel suo
esercizio, qualsiasi eventuale guasto di un componente che possa incidere, anche
indirettamente, sulla sicurezza, sia oggetto a tempo opportuno di un'adeguata
misura.
2.6.3. Le garanzie di cui ai punti 2.6.1 e 2.6.2 devono applicarsi durante tutto
l'intervallo di tempo compreso tra due verifiche previste del componente di cui
si tratta. Gli intervalli per la verifica dei componenti di sicurezza devono
essere chiaramente specificati nelle istruzioni.
2.6.4. I componenti di sicurezza installati negli impianti come pezzi di
ricambio devono soddisfare i requisiti essenziali di questo allegato nonché le
condizioni concernenti l'azione combinata con gli altri componenti
dell'impianto.
2.6.5. Si devono adottare disposizioni affinché gli effetti di un incendio
nell'impianto non mettano a rischio la sicurezza delle persone trasportate e del
personale.
2.6.6. Si devono adottare disposizioni particolari per proteggere gli impianti e
le persone dalle conseguenze dei fulmini.
2.7. Dispositivi di sicurezza
2.7.1.Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell'impianto capace di
provocare un'avaria pregiudizievole per la sicurezza deve, se possibile, essere
rilevato, segnalato e trattato da un dispositivo di sicurezza. Lo stesso vale
per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa mettere a
repentaglio la sicurezza.
2.7.2. L'impianto deve poter essere arrestato manualmente in qualsiasi momento.
2.7.3. Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza, la rimessa in
funzione dell'impianto dev'essere possibile solo dopo che siano state adottate
le misure del caso.
2.8. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica
L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da consentire di
effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione, ordinari e straordinari,
in condizioni di sicurezza.
2.9. Disturbo da emissioni
L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che il disturbo interno
ed esterno derivante dalle emissioni di gas inquinanti, dal rumore o dalle
vibrazioni rispetti i limiti prescritti.
3. Requisiti concernenti le infrastrutture
3.1. Tracciato, velocità, distanziamento dei veicoli
3.1.1. L'impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni di
sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei dintorni, delle
condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli
eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non
provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi condizione di utilizzazione,
manutenzione o evacuazione delle persone.
3.1.2. Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente
tra i veicoli, i dispositivi di traino, le vie di corsa, le funi, ecc. e le
eventuali opere nonché gli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle
vicinanze, tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali e laterali
delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di traino, ponendosi nelle condizioni
prevedibili di esercizio più sfavorevoli.
3.1.3. La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve tener conto della
natura dell'impianto, dei tipi di veicoli e delle modalità di soccorso. Nel caso
di veicoli aperti, essa deve tenere conto del pericolo di caduta e degli aspetti
psicologici connessi all'altezza del sorvolo.
3.1.4. La velocità massima dei veicoli o dei dispositivi di traino, il loro
distanziamento minimo nonché le loro prestazioni di accelerazione e di frenatura
devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone e del
funzionamento dell'impianto.
3.2. Stazioni e opere di linea
3.2.1. Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate, costruite ed
attrezzate in modo da essere stabili. Esse devono consentire una guida sicura
delle funi, dei veicoli e dei dispositivi di traino e devono poter essere
sottoposte a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle possibili
condizioni di esercizio.
3.2.2. Le aree di imbarco e di sbarco dell'impianto devono essere configurate in
modo da consentire la circolazione dei veicoli, dei dispositivi di traino e
delle persone in condizioni di sicurezza. Il movimento dei veicoli e dei
dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire senza pericoli per le
persone, tenendo conto della loro eventuale partecipazione attiva.
4. Requisiti concernenti le funi,
gli argani e i freni, nonché gli impianti meccanici e elettrici
4.1. Funi e relativi appoggi
4.1.1. Si devono adottare tutte le disposizioni conformemente allo stato
dell'arte, per
- evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi;
- assicurare i valori limite di sollecitazione;
- assicurarne la sicurezza agli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento;
- permetterne la sorveglianza.
4.1.2. Quando non è possibile eliminare totalmente un pericolo di
scarrucolamento delle funi, si devono adottare disposizioni per garantire, in
caso di scarrucolamento, la trattenuta delle funi e l'arresto dell'impianto
senza rischi per le persone.
4.2. Dispositivi meccanici
4.2.1. Argani
Le prestazioni e le possibilità di impiego dell'argano devono essere adeguate ai
vari regimi e modalità di esercizio.
4.2.2. Sistemi di trazione di emergenza
L'impianto deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato da
una fonte di energia indipendente dal sistema di trazione principale, a meno che
l'analisi di sicurezza dimostri che un sistema di trazione di emergenza non è
necessario per consentire un'evacuazione semplice, rapida e sicura degli utenti
dall'impianto, in particolare dalle vetture o dai dispositivi di traino.
4.2.3. Frenatura
4.2.3.1. In caso di urgenza, l'arresto dell'impianto e/o dei veicoli deve essere
possibile in qualsiasi momento e nelle più sfavorevoli condizioni di carico e di
aderenza sulla puleggia motrice ammesse durante l'esercizio. Lo spazio di
arresto deve essere tanto breve quanto lo richiede la sicurezza dell'impianto.
4.2.3.2. I valori di decelerazione devono essere compresi entro limiti
opportunamente fissati in modo da garantire la sicurezza delle persone, nonché
il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle altre parti dell'impianto.
4.2.3.3. Su tutti gli impianti la frenatura sarà ottenuta mediante due o più
sistemi, ciascuno in grado di provocare l'arresto, e coordinati in modo da
sostituire automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia
risultasse insufficiente. L'ultimo sistema di frenatura della fune di trazione
deve esercitare la sua azione direttamente sulla puleggia motrice. Queste
disposizioni non si applicano alle sciovie.
4.2.3.4. L'impianto deve essere munito di un dispositivo di arresto e di blocco
efficace che impedisca qualsiasi rimessa in moto intempestiva.
4.3. Organi di comando
I dispositivi di comando devono essere progettati e realizzati in modo da essere
sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni normali di esercizio,
agli influssi esterni come l'umidità, le temperature estreme e le perturbazioni
elettromagnetiche, in modo da non provocare situazioni pericolose, anche in caso
di manovre errate.
4.4. Organi di comunicazione
Il personale deve poter comunicare in permanenza mediante opportuni dispositivi
e, in caso di urgenza, informare gli utenti.
5. Veicoli e dispositivi di traino
5.1. I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati e attrezzati
in modo che, nelle condizioni di impiego prevedibili, nessuno possa cadere e
correre altri pericoli.
5.2. Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere
progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli
- non danneggino la fune
- non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento non rilevante del
veicolo, del dispositivo di traino e dell'impianto.
5.3. Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine) devono essere progettate
e realizzate in modo da potere essere chiuse e bloccate. Il pavimento e le
pareti dei veicoli devono essere progettati e fabbricati in modo da resistere in
qualsiasi circostanza alle pressioni e alle spinte esercitate dagli utenti.
5.4. Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza di un agente a
bordo del veicolo, quest'ultimo deve essere munito di attrezzature che gli
consentano di esercitare le sue funzioni.
5.5. I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare, le loro
sospensioni devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la
sicurezza degli addetti che intervengono sugli stessi nel rispetto delle
opportune regole e avvertenze.
5.6. Nel caso di veicoli ad ammorsamento automatico, devono essere adottate
tutte le disposizioni per arrestare, senza rischi per gli utenti, prima
dell'uscita, un veicolo non correttamente accoppiato alla fune e, in arrivo, un
veicolo non disaccoppiato evitando che tali veicoli precipitino.
5.7. I veicoli di funicolari e - qualora la tipologia dell'impianto lo consenta
- di funivie bifuni debbono prevedere un dispositivo di frenatura che agisca
automaticamente sulla rotaia allorquando la rottura della fune traente non possa
ragionevolmente essere esclusa.
5.8. Qualora altre misure non possano escludere pericoli di scarrucolamento, il
veicolo deve essere munito di un dispositivo antiscarrucolamento che ne consenta
l'arresto senza rischi per le persone.
6. Dispositivi per gli utenti
L'accesso alle aree d'imbarco e la partenza dalle aree di sbarco, nonché
l'imbarco e lo sbarco degli utenti devono essere organizzati in modo da
garantire la sicurezza delle persone in particolare nelle zone con pericoli di
caduta, tenendo conto della circolazione e del parcheggio dei veicoli.
L'impianto deve poter essere usato da parte di bambini e di persone a mobilità
ridotta senza pericoli per la loro sicurezza, se è previsto che esso effettui il
trasporto delle suddette categorie di persone.
7. Idoneità all'esercizio
7.1. Sicurezza
7.1.1. Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche
affinché l'impianto possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione
e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di utilizzazione
prescritte e possano essere rispettate le avvertenze per la manutenzione e la
sicurezza di esercizio. Le istruzioni e le avvertenze corrispondenti devono
essere redatte nella/e lingua/e ufficiali della Comunità che possono essere
determinate, in conformità del trattato, dallo Stato membro nel cui territorio è
costruito l'impianto.
7.1.2. Alle persone preposte al funzionamento dell'impianto devono essere
forniti i mezzi materiali adeguati, che devono essere adatti a tale funzione.
7.2. Sicurezza in caso di arresto dell'impianto. Devono essere adottate tutte le
disposizioni e le misure tecniche per consentire, in caso di arresto
dell'impianto senza possibilità di un rapido ripristino in esercizio, di
condurre gli utenti in luogo sicuro, entro un termine adeguato, in funzione del
tipo di impianto e dell'ambiente circostante.
7.3. Altre disposizioni particolari attinenti alla sicurezza
7.3.1. Posti di manovra e di lavoro
Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere
progettati, realizzati e fatti funzionare in modo da evitare i pericoli oppure,
se questi ultimi sussistono, essere muniti di dispositivi di protezione, in modo
da prevenire qualsiasi contatto che possa provocare incidenti. Questi
dispositivi non devono poter essere facilmente smontabili o messi fuori uso.
7.3.2. Pericoli di caduta
I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e il loro
accesso devono essere progettati ed attrezzati in modo da evitare la caduta
delle persone che vi devono lavorare o circolare. Se queste attrezzature non
sono sufficienti, i posti di lavoro devono inoltre esser muniti di punti di
ancoraggio per l'attrezzatura individuale di protezione contro le cadute.
ALLEGATO 3
Allegato III (articolo 46) ANALISI DI SICUREZZA
L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi impianto a fune
adibito al trasporto di persone deve tener conto di ogni modalità di esercizio
prevista. Essa deve essere realizzata secondo un metodo riconosciuto o
consolidato e tener conto delle regole dell'arte e della complessità
dell'impianto in questione. L'analisi mira anche a garantire che la
progettazione e la configurazione dell'impianto progettato tenga conto
dell'ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di
garantire condizioni di sicurezza soddisfacenti. L'analisi verte in particolare
sui dispositivi di sicurezza e i relativi effetti sull'impianto e sui
sottosistemi connessi che essi fanno intervenire affinché:
- essi siano in grado di reagire a
un primo guasto o cedimento constatato in modo da restare in uno stato che
garantisca la sicurezza, o in uno stato di funzionamento ridotto, o in stato di
arresto in condizioni di sicurezza (fail safe), o
- essi siano ridondanti e sorvegliati, o
- essi siano tali che le probabilità di cedimento possano essere valutate e
siano d'un livello comparabile a quello dei dispositivi di sicurezza che
soddisfano i criteri di cui al primo e al secondo trattino.
L'analisi di sicurezza serve a redigere l'inventario dei rischi e delle
situazioni pericolose di cui all'articolo 46, comma 1 e a determinare l'elenco
dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 46, comma 2. Il risultato
dell'analisi di sicurezza deve essere sintetizzato in una relazione di
sicurezza.
ALLEGATO 4
ALLEGATO IV (articolo 49) COMPONENTI DI SICUREZZA: DICHIARAZIONE "CE" DI
CONFORMITÀ
Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera c), per garantire che essi soddisfino i
requisiti essenziali definiti nell'allegato II. La dichiarazione "CE" di
conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Essa
deve essere redatta nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui
all'allegato II, punto 7.1.1.
La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi:
- estremi della direttiva 2000/9/CE;
- nome, ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nella Comunità. Se si tratta del mandatario, occorre anche
indicare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante;
- descrizione del componente (marca, tipo, ecc.);
- indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità;
- tutte le disposizioni pertinenti cui risponde il componente, in particolare le
disposizioni connesse all'utilizzazione;
- nome e indirizzo del (degli) organismo(i) notificato(i) intervenuto(i) nella
procedura seguita per la conformità e data dell'attestato di esame "CE"
nonché, eventualmente, durata e condizioni di validità dell'attestato;
- se del caso, gli estremi delle norme armonizzate seguite;
- identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
ALLEGATO 5
Allegato V (articoli 49, 54) COMPONENTI DI SICUREZZA: VALUTAZIONE DELLA
CONFORMITÀ
1. Ambito di applicazione
Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza al fine di
verificarne l'osservanza dei requisiti essenziali definiti nell'allegato II.
Esso concerne la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della
conformità intrinseca di un componente, considerato singolarmente, con le
specifiche tecniche che deve rispettare.
2. Contenuto delle procedure
Le procedure di valutazione applicate dagli organismi notificati a livello della
progettazione e della produzione si basano sui moduli definiti nella decisione
93/465/CEE del Consiglio secondo le modalità indicate nella tabella seguente. Le
soluzioni indicate in questa tabella sono considerate come equivalenti e possono
essere utilizzate a scelta del fabbricante.
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI COMPONENTI DI SICUREZZA
Progettazione
Produzione
1. Esame "CE del tipo" Modulo "B"
1.a) Garanzia di produzione Modulo "D"
1.b) Verifica su prodotto Modulo "F"
2. Garanzia qualità totale Modulo "H"
2. Garanzia qualità totale Modulo "H"
3. Verifica di un unico prodotto Modulo "G"
3. Verifica di un unico prodotto Modulo "G"
I moduli devono essere applicati tenendo conto delle condizioni supplementari
specifiche previste in ciascun modulo.
MODULO B: ESAME "CE DEL TIPO"
1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo
notificato constata e attesta che un esemplare rappresentativo della produzione
considerata soddisfa le disposizioni della presente legge.
2. La domanda di esame "CE del tipo" è presentata dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal
suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a
nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare
rappresentativo della produzione considerata, in seguito denominato "tipo".
L'organismo notificato può chiedere altri esemplari qualora sia necessario per
eseguire il programma di prove.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del
componente ai requisiti della presente legge; deve riguardare, nella misura
necessaria a tale valutazione, i piani, la fabbricazione e il funzionamento del
componente.
La documentazione contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:
- una descrizione generale del tipo;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti,
sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e
schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee, applicata in tutto o in parte, e la
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali
qualora non esistano le specifiche europee;
- i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
Essa deve parimenti indicare il campo di utilizzazione del componente.
4. L'organismo notificato:
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato
fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi
progettati ai sensi delle disposizioni applicabili delle specifiche europee,
nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali
specifiche;
4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per
verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti
essenziali della presente legge qualora non siano state applicate le specifiche
europee;
4.3. effettua o fa effettuare i controlli appropriati e le prove necessarie per
verificare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche
europee da considerare, queste ultime siano state effettivamente applicate;
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui i controlli e le necessarie
prove devono essere effettuati.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della presente legge, l'organismo
notificato rilascia un attestato di esame "CE del tipo" al richiedente.
L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni del
controllo, le condizioni e la durata di validità dell'attestato stesso e i dati
necessari per l'identificazione del tipo approvato.
All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della
documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.
L'organismo notificato, se nega al fabbricante il rilascio di un attestato di
esame "CE del tipo", deve fornire i motivi dettagliati di tale rifiuto. Deve
essere prevista una procedura di ricorso.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione
tecnica relativa all'attestato "CE del tipo" di tutte le modifiche apportate al
componente approvato che devono ricevere una nuova approvazione, qualora tali
modifiche possano rimettere in discussione la conformità ai requisiti essenziali
o alle condizioni di utilizzazione del componente prescritte.
Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento
dell'attestato iniziale di esame "CE del tipo".
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le
informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del tipo" ed i
complementi rilasciati e revocati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di
esame "CE del tipo" e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono
tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione
tecnica, copia degli attestati di esame "CE del tipo" e dei loro complementi per
almeno 30 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente. Nel
caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella
Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe
alla persona responsabile dell'immissione del componente sul mercato
comunitario.
MODULO D
GARANZIA QUALITÀ DI PRODUZIONE
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa
gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in
questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e
soddisfano i requisiti della presente legge. Il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige
una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura "CE" è accompagnata dal
numero di identificazione dell'organismo notificato
responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della
produzione, eseguire l'ispezione e le prove dei componenti finiti secondo quanto
specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di
qualità ad un organismo notificato di sua scelta, per i componenti interessati.
La domanda contiene:
- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di componenti previsti;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una
copia dell'attestato di esame "CE del tipo".
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti al tipo
descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente
legge.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono
costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di
qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi,
manuali e dossier riguardanti la qualità. Detta documentazione include in
particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle
responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei
componenti;
- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia
della qualità e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la
fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle
prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato,
ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare se si è ottenuta la
qualità dei componenti richiesta e se il sistema di qualità funziona
efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se
soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali
requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme
armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere
esperienza nella valutazione della tecnologia del componente in questione. La
procedura di valutazione comprende una visita ispettiva agli impianti del
fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene
le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema
di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario tiene costantemente informato l'organismo
notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende
apportare al sistema di qualità. L'organismo notificato valuta le modifiche
proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di
cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica
contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della
decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato4.1. Scopo
della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli
obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini
ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte
le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle
prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare
che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al
fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso
presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se
necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di
qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state
svolte prove, un rapporto sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno 30 anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati
membri:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4, 4.3 e
4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le
informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità
rilasciate e revocate.
MODULO F
VERIFICA SU PRODOTTO
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i componenti cui
sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo
descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della
presente legge.
2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di
fabbricazione garantisca la conformità dei componenti al tipo descritto
nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente legge. Il
fabbricante o il suo mandatario appone la marcatura "CE" su ciascun componente e
redige una dichiarazione di conformità.
3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per
verificare la conformità dei componenti ai requisiti della presente legge, o
mediante controllo e prova di ogni singolo componente secondo quanto stabilito
al punto 4, o mediante controllo e prova dei componenti su base statistica
secondo quanto stabilito al punto 5, a scelta del fabbricante. Il fabbricante o
il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 30
anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente.
4. Verifica mediante controllo e prova di ciascun componente4.1. Tutti i
componenti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate
opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee, o delle prove
equivalenti, per verificarne la conformità al tipo descritto nell'attestato di
esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente legge.
4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione
su ciascun componente approvato e redige un attestato scritto di conformità
inerente alle prove effettuate.
4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a
richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
5. Verifica statistica
5.1. Il fabbricante presenta i suoi componenti sotto forma di lotti omogenei e
adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
5.2. Tutti i componenti devono essere disponibili per la verifica sotto forma di
lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. I
componenti che costituiscono il campione vengono esaminati singolarmente e su di
essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle specifiche
europee o delle prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti
della presente legge e per determinare se si debba accettare o rifiutare il
lotto.
5.3. La procedura statistica utilizza i seguenti elementi:
- un metodo statistico;
- un programma di campionamento con le sue caratteristiche operative.
5.4. Per i lotti accettati l'organismo notificato appone o fa apporre il suo
numero di identificazione su ogni singolo componente e redige un attestato
scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i componenti del
lotto possono essere immessi in commercio, ad eccezione di quelli del campione
riscontrati non conformi. Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato
competente adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione in commercio.
Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato
può sospendere la verifica statistica. Il fabbricante può apporre, sotto la
responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo
nel corso del processo di fabbricazione.
5.5. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a
richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.
MODULO G
VERIFICA DELL'ESEMPLARE UNICO
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e
dichiara che il componente considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di
cui al punto 2, è conforme ai requisiti della presente legge. Il fabbricante o
il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" sul
componente e redige una dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina il componente e procede alle opportune prove,
in conformità della o delle specifiche europee o a prove equivalenti, per
verificarne la conformità ai requisiti della presente legge, ad esso
applicabili. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di
identificazione sul componente e redige un attestato di conformità relativo alle
prove effettuate.
3. Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità del
componente ai requisiti della presente legge, e di comprenderne la
progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento. La documentazione contiene,
per quanto necessario ai fini della valutazione:
- una descrizione generale del tipo;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti,
sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e
schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee applicate in tutto o in parte e le
descrizioni di soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora
non siano state applicate le specifiche europee;
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati,
ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- il campo di utilizzazione dei componenti.
MODULO H
GARANZIA QUALITÀ TOTALE
1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa
gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in
questione soddisfano i requisiti della presente legge ad essi applicabili. Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura
"CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La
marcatura "CE" è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo
notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione,
la fabbricazione, l'ispezione finale dei componenti e le prove, secondo quanto
specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta un domanda di valutazione del suo sistema di
qualità ad un organismo notificato. La domanda contiene:
- tutte le opportune informazioni sulla categoria di componenti prevista;
- la documentazione relativa al
sistema di qualità.
3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti ai
requisiti della presente legge ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti
e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione
sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di qualità permette una
interpretazione uniforme delle misure di procedura e di qualità, come i
programmi, gli schemi, i manuali e i dossier riguardanti la qualità.
Detta documentazione include in
particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle
responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità della
progettazione e di qualità dei componenti;
- delle specifiche tecniche di progettazione incluse le specifiche europee che
saranno applicate e, qualora non vengano applicate pienamente le specifiche
europee di, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti
i requisiti essenziali della presente legge che si applicano ai componenti;
- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e
degli interventi sistematici che verranno utilizzati nella progettazione dei
componenti appartenenti alla categoria in questione;
- delle corrispondenti tecniche di
fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei
processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati;
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la
fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle
prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato,
ecc.;
- dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta
in materia di progettazione e di componenti e se il sistema di qualità funziona
efficacemente.
3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se
soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali
requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la corrispondente norma
armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno
un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura
di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante. La decisione
viene notificata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e la
motivazione circostanziata della decisione.
3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema
di qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario
tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità
sugli adattamenti che intende apportare al sistema. L'organismo notificato
valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato
continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una
nuova valutazione. L'organismo notificato notifica la sua decisione al
fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione
circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.
4.1. Scopo della sorveglianza è far sì che il fabbricante soddisfi correttamente
gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini
ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e
deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla
sezione "Progettazione" del sistema di qualità, come i risultati di analisi,
calcoli, prove, ecc.;
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Fabbricazione" del
sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle
tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.
4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per
assicurarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e
fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso
presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se
necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di
qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state
svolte prove, un rapporto sulle stesse.
5. Il fabbricante, per almeno 30 anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati
membri:
- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4, 4.3 e
4.4.
6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le
opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità
rilasciate o revocate.
7. Disposizioni supplementari: esame del progetto
7.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo progetto ad un
organismo notificato.
7.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di
fabbricazione e il funzionamento del componente nonché di valutare la conformità
ai requisiti della presente legge. La domanda contiene:
- le specifiche tecniche di progettazione, incluse le specifiche europee, che
sono state applicate;
- le prove che esse sono adeguate, in particolare se le specifiche europee non
sono state applicate pienamente; dette prove devono includere i risultati di
prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome.
7.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, se il progetto soddisfa le
disposizioni della presente legge, rilascia al richiedente un attestato di esame
"CE del progetto". Tale attestato contiene le conclusioni dell'esame, le
condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato
ed eventualmente la descrizione del funzionamento del componente.
7.4. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato
l'attestato di esame del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto
approvato. Le modifiche apportate al progetto approvato devono ricevere
un'approvazione complementare da parte dell'organismo notificato che ha
rilasciato l'attestato di esame "CE del progetto", qualora tali modifiche
possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali, della presente legge
o alle condizioni prescritte per l'utilizzazione del componente. Questa
approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato di esame
"CE del progetto".
7.5. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le
informazioni concernenti:
- gli attestati di esame "CE del progetto" rilasciati e i relativi complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" revocati e i relativi complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" rifiutati e i relativi complementi.
ALLEGATO 6
Allegato VI (articolo 51) SOTTOSISTEMI: DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ
Il presente allegato si applica ai sottosistemi onde garantire che essi
soddisfino i requisiti essenziali che li riguardano.
La dichiarazione "CE" di conformità è rilasciata dal fabbricante o dal suo
mandatario stabiliti nella Comunità, ovvero, in mancanza di questi, dalla
persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema; la
dichiarazione e la documentazione tecnica di accompagnamento devono essere
datati e firmati.
Questa dichiarazione "CE" di conformità e la documentazione tecnica devono
essere redatti nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato
II, punto 7.1.1, e deve comprendere i seguenti elementi:
- i riferimenti della direttiva
2000/9/CE;
- il nome e l'indirizzo del committente dell'esame "CE";
- la descrizione del sottosistema;
- il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame
"CE";
- tutte le pertinenti disposizioni che il sottosistema dovrà soddisfare, in
particolare le eventuali limitazioni o condizioni di esercizio;
- l'esito dell'esame "CE" di cui all'allegato VII (attestato di esame "CE" di
conformità);
- identificazione della persona autorizzata a firmare con effetto vincolante la
dichiarazione a nome del fabbricante, del suo mandatario ovvero, in mancanza di
questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il
sottosistema.
ALLEGATO 7
Allegato VII (articoli 51 e 54) SOTTOSISTEMI: VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ
1. L'esame "CE" è la procedura mediante la quale un organismo notificato
verifica e attesta, su richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito
nella Comunità o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che
immette sul mercato il sottosistema, che un sottosistema- è conforme alla
presente legge e alle altre disposizioni applicabili a norma del trattato;
- è conforme alla documentazione tecnica ed è ultimato.
2. La verifica del sottosistema è effettuata per ciascuna delle fasi seguenti:
- progettazione,
- costruzione e prove di omologazione del sottosistema fabbricato.
3. La documentazione tecnica che accompagna l'attestato di esame deve
comportare quanto segue:
- progetti e calcoli, schemi elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di
comando, descrizione dei sistemi informatici e automatizzati, istruzioni di
funzionamento e manutenzione, ecc.;
- elenco dei componenti di sicurezza di cui alla presente legge impiegati nel
sottosistema;
- copie della dichiarazione "CE" di conformità di cui all'allegato IV per i
componenti di sicurezza con i relativi progetti e calcoli, e copia dei verbali
delle prove e degli esami eventualmente effettuati.
4. La documentazione e la corrispondenza attinenti alle procedure di esame "CE"
sono redatte nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II,
punto 7.1.1.
5. Sorveglianza:
5.1. Scopo della sorveglianza è assicurarsi che durante la realizzazione del
sottosistema siano stati rispettati gli obblighi derivanti dalla documentazione
tecnica.
5.2. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame "CE" deve avere in
permanenza accesso alle aree di produzione e di deposito e, se del caso, di
prefabbricazione, agli impianti di prova e, più in generale, a tutte le aree
eventualmente ritenute necessarie per lo svolgimento della sua missione. Il
fabbricante, il suo mandatario ovvero, in mancanza di questi, la persona fisica
o giuridica che immette sul mercato il sottosistema deve trasmettere o far
trasmettere all'organismo notificato tutti i documenti utili a tal fine,in
particolare i piani di esecuzione e la documentazione tecnica relativi al
sottosistema.
5.3. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame "CE" effettua
periodicamente verifiche per assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni
della presente legge e consegna in tale occasione un rapporto sulla verifica ai
responsabili dell'esecuzione. Può richiedere di essere convocato in certe fasi
della costruzione.
5.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul
cantiere. In occasione di queste visite, l'organismo notificato può effettuare
verifiche complete o parziali. Esso fornisce un rapporto sulla visita e,
eventualmente, consegna un rapporto sulla verifica ai responsabili
dell'esecuzione.
6. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti
riguardanti:
- le domande di esame "CE" ricevute;
- gli attestati di esame "CE" rilasciati;
- gli attestati di esame "CE" rifiutati.
ALLEGATO 8
Allegato VIII CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI
STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle operazioni di
verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il
fornitore, né l'installatore dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi da
controllare, né il mandatario di una di queste persone, né la persona fisica o
giuridica che immette sul mercato questi componenti di sicurezza o questi
sottosistemi. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari
nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o
manutenzione di questi componenti di sicurezza o di questi sottosistemi, né
nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni
tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.
2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire le
operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima
competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in
particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i
risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o
gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per
svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con
l'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale
necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il personale preposto ai controlli deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che
effettua e una sufficiente pratica di questi controlli;
- l'attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per
attestare che i controlli sono stati effettuati.
5. L'indipendenza del personale preposto al controllo deve essere garantita. La
retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei
controlli effettuati né dei risultati dei controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile a
meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto
nazionale oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò
di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei
confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita
le sue attività) nell'ambito della presente legge o di qualsiasi disposizione di
recepimento della direttiva n. 2000/9/CE nel diritto interno dello Stato membro.
ALLEGATO 9
Allegato IX (articoli 49 e 55) MARCATURA "CE" DI CONFORMITÀ
La marcatura CE di conformità è
costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico che segue:
(IL SIMBOLO GRAFICO NON E' RIPRODOTTO)
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE", devono essere
rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. I diversi elementi
della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente la stessa dimensione
verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di
piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
La marcatura "CE" è accompagnata dalle ultime due cifre dell'anno nel quale è
stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che
interviene.