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Decreto 2 agosto 2005
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Recepimento della direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.
(GU n. 219 del 20-9-2005)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a
recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie
concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la
competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in
materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi
al diritto comunitario;
Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed
integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre
1996 ed i relativi allegati «A» e «B», pubblicati nel supplemento ordinario n.
211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della
direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su
strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128
del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che
adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre
1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale n. 249
del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione
che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale
e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su
strada, ed e' stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati «A» e «B»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, di
recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza
volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, di
recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta per la
quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di
merci pericolose su strada;
Vista la direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 365 del 10 dicembre 2004,
che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
Adotta il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
1. Gli allegati «A» e «B» al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2003, sono cosi'
modificati:
a) l'allegato «A» e' sostituito dal seguente:
«Allegato A
Disposizioni dell'allegato «A» all'accordo europeo sui trasporti internazionali
di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005,
fermo restando che l'espressione «parte contraente» e' sostituita da "Stato
membro"»;
b) l'allegato «B» e' sostituito dal seguente:
«Allegato B
Disposizioni dell'allegato «B» all'accordo europeo sui trasporti internazionali
di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2005,
fermo restando che l'espressione «parte contraente» e' sostituita da "Stato
membro"».
2. Le disposizioni degli allegati «A»e «B» all'accordo europeo sul trasporto
internazionale di merci pericolose su strada (ADR), nel testo consolidato dalla
versione 2005, in vigore dal 1° gennaio 2005, di cui al comma 1, sono
consultabiti sul sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm
3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2005
delle disposizioni degli allegati «A» e «B» all'accordo europeo sul trasporto
internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma 1, sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo
stesso.
Art. 2.
1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati «A» e «B», di cui al
comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° gennaio 2005 con un periodo transitorio fino
al 30 giugno 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 agosto 2005
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 9, foglio n. 47