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Decreto 25 maggio 2005
Ministero della Difesa. Organizzazione dei servizi di vigilanza antinfortunistica nell'ambito del Ministero della difesa.
(GU n. 289 del 13-12-2005)
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modificazioni, concernente attuazione di direttive europee riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto in particolare, l'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 626
del 1994, il quale prevede che restano ferme le competenze in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalla disposizioni vigenti ai
servizi sanitari tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia
e che i predetti servizi sono competenti, altresi', per le aree riservate o
operative;
Visto il decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284, recante regolamento
di attuazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e del richiamato
decreto legislativo n. 626 del 1994 e del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242 e successive modificazioni, in materia di sicurezza dei lavoratori sui
luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante modificazioni
alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
Visto in particolare, l'art. 3 del richiamato regolamento n. 284 del 2000, il
quale prevede che la vigilanza sul rispetto delle norme di legge presso i luoghi
ove vengono svolte attivita' di carattere riservato o operativo o che presentino
analoghe esigenze, specificate all'art. 4 del medesimo regolamento, viene
effettuata, ai sensi del decreto legislativo n. 758 del 1994, dal personale
militare e civile dell'amministrazione della Difesa, nominato dal Ministro della
difesa;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante le attribuzioni del Ministro
della difesa, la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556,
recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge n. 25 del 1997,
concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo
2000, n. 78;
Considerato che per consentire il corretto svolgersi della suddetta attivita' e'
necessario predisporre un'adeguata organizzazione;
Ritenuto peraltro che, al fine di assicurare la massima efficacia ed efficienza
alla sopra citata organizzazione, la stessa debba articolarsi in apposite unita'
organizzative di vertice, con compiti di indirizzo e di coordinamento e in
strutture peculiari per ciascuna Forza armata o area interforze omogenea con
compiti esecutivi e gestionali;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione dei servizi di vigilanza
1. Nell'ambito del Ministero della difesa, in applicazione della normativa
di cui alle premesse in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono
istituiti i servizi di vigilanza d'area, di seguito denominati: «servizi».
2. I servizi di cui al comma 1, operano nell'ambito delle aree tecnico-operativa
e tecnico-amministrativa interforze di vertice, nonche' in quelle di competenza
di ciascuna Forza armata.
Art. 2.
Competenze dei servizi di vigilanza
1. Ai servizi di cui all'art. 1, e' attribuita la competenza di vigilanza
preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'art.
23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. La vigilanza di cui al comma 1, e' svolta nei luoghi di lavoro nei quali
vengono effettuate attivita' di carattere riservato o operativo definiti
dall'art. 4 del decreto interministeriale 14 giugno 2000, n. 284.
3. Nell'attivita' di vigilanza non rientra l'attivita' di certificazione,
omologazione e verifica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
interministeriale n. 284 del 2000, nonche' l'attivita' connessa ai compiti
d'istituto della Sanita' militare.
Art. 3
Organizzazione dei servizi di vigilanza d'area
1. Il Segretariato generale della Difesa effettua il coordinamento generale
nella materia ed istituisce per detto fine l'ufficio di coordinamento centrale
della vigilanza.
2. L'ufficio di cui al comma 1, svolge le funzioni in applicazione delle
direttive adottate dal Segretario generale della difesa, sentito lo Stato
maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con
l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata e
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ovvero degli Ispettorati o dei
Comandi logistici di Forza armata, nonche' con quello tecnico-amministrativo
delle Direzioni generali.
3. I servizi possono avere un'organizzazione centrale o periferica. Essi sono
coordinati dall'unita' di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area,
istituita a livello centrale.
4. L'organizzazione delle strutture dei Servizi in ciascuna delle aree di cui
all'art. 1, e' definita, con provvedimento ordinativo emanato dalle rispettive
autorita' di vertice.
Art. 4.
Funzioni degli Organi di vigilanza
1. L'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza, di cui all'art. 3:
a) coordina le attivita' attinenti a piu' servizi di vigilanza, mantenendo
contatti diretti con le unita' di coordinamento della vigilanza d'area;
b) fornisce indirizzi generali sulla materia, prevedendo fra l'altro che l'attivita'
di vigilanza tenga nel debito conto la necessita' di salvaguardare l'operativita'
e l'efficienza delle Forze armate e l'utilizzazione di strumenti di prevenzione
e prescrizione;
c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della
vigilanza, nell'ambito della pianificazione dell'attivita' formativa
antinfortunistica;
d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica
di base;
e) fornisce consulenza tecnica e giuridica direttamente o con il supporto di
organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa;
f) predispone l'atto di nomina ovvero di revoca del personale addetto alla
vigilanza, da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa.
2. L'unita' di coordinamento dei servizi per la vigilanza d'area svolge funzioni
d'indirizzo, coordinamento e controllo sui servizi di vigilanza di rispettiva
competenza ed in particolare:
a) comunica all'ufficio di coordinamento centrale della vigilanza i nominativi
del personale incaricato del servizio di vigilanza, da proporre per la nomina
con decreto del Ministro della difesa;
b) svolge funzioni di programmazione delle ispezioni da effettuare a cura dai
servizi di vigilanza d'area;
c) fornisce ai servizi di vigilanza d'area consulenza tecnica e giuridica.
3. Il servizio di vigilanza d'area ha il compito di accertare nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 5, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato dalle Forze armate indicate nell'art. 2 del decreto
interministeriale n. 284 del 2000:
a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della
conformita' dei processi lavorativi, degli ambienti di lavoro e delle
attrezzature utilizzate, alle norme legislative. regolamentari e di buona
tecnica ed a quelle speciali tecnico-militari per la tutela della sicurezza e
della salute;
b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi ed
informativi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994.
Art. 5.
Attivita' di vigilanza nelle aree riservate o operative
1. L'attivita' di vigilanza, di cui all'art. 4 del presente decreto, e'
svolta nelle aree riservate o operative definite dall'art. 4 del decreto
interministeriale n. 284 del 2000, individuate dalla rispettiva autorita' di
vertice che provvede a notificare la rispettiva classificazione a ciascun ente,
comando, reparto e ufficio.
2. L'attribuzione della classifica di area operativa o riservata puo' anche
essere occasionale o temporanea, in ragione delle apparecchiature in essa
collocate o delle attivita' in corso di svolgimento.
Art. 6.
Personale addetto ai servizi di vigilanza
1. Ai servizi di vigilanza e' assegnato personale militare e civile per lo
svolgimento delle attivita' preventive tecnico-amministrative e per quelle
ispettive, da reperire nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del
Ministero della difesa.
2. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi e'
individuato, per ciascuna delle aree di cui all'art. 1, comma 2, tra il
personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei
requisiti indicati nella tabella allegata al presente decreto, di cui
costituisce parte integrante, da ciascuna autorita' di vertice, in numero
corrispondente a quello da impiegare. I nominativi individuati sono comunicati
all'ufficio di coordinamento generale della vigilanza del Segretariato generale
che provvede periodicamente alla redazione del relativo decreto di nomina da
parte del Ministro, ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 284
del 2000.
3. Il personale nominato, assume, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del codice di
procedura penale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, nei limiti del servizio specificamente disposto,
nell'ambito dell'esercizio delle sue attribuzioni e con riferimento alla sola
area di competenza, le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. Nel regime transitorio e, comunque non oltre i primi cinque anni
successivi all'approvazione del presente decreto, al fine di rendere operativi
nel piu' breve tempo possibile i costituendi servizi di vigilanza si potra'
derogare dal possesso di alcuni requisiti previsti nell'allegata tabella, come
da indicazioni contenute nella tabella medesima.
Roma, 25 maggio 2005
Il Ministro: Martino
Requisiti minimi del personale ispettivo
Diploma di secondo grado;
ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o personale civile
dell'area funzionale «C» ovvero «B» tecnica di posizione economica non inferiore
a «B3» in relazione alle esigenze
organiche e funzionali di ogni Forza armata e di organismi di vertice dell'area
T/O e T/A;
permanenza minima nell'incarico di 4 anni (1) salvo preminenti esigenze di Forza
armata;
non obblighi di comando, imbarco o simili per i successivi 3 anni (2) dalla
nomina ad ispettore della vigilanza;
incompatibilita' con la designazione da parte dell'UTOV per l'effettuazione di
verifiche di impianti tecnologici;
aver superato l'iter formativo necessario per l'impiego nel settore;
non avere impedimenti a conseguire l'attribuzione di U.P.G.;
non avere impedimenti all'acquisizione dei NOS.
Note:
1) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio;
2) Riducibili a 2 anni nel regime transitorio.