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Decreto 15 marzo 2005
Ministero dell'Interno. Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
(GU n. 73 del 30-3-2005)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente l'ordinamento dei servizi
antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, recante disciplina delle tariffe, delle
modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco per i servizi a pagamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento per
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ai
prodotti da costruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante
il regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio 89/106/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
concernente il regolamento per i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
Visto il proprio decreto del 26 giugno 1984, e successive modifiche ed
integrazioni, recante la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione
dei materiali ai fini della prevenzione incendi;
Visto il proprio decreto del 14 gennaio 1985, concernente la attribuzione della
classe di reazione al fuoco zero;
Visto il proprio decreto recante classi di reazione al fuoco per i prodotti da
costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito
della sicurezza in caso di incendio;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 200;
Rilevata la necessita' di definire i requisiti di reazione al fuoco che devono
possedere i prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da
specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in base al sistema di
classificazione europeo;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come
modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, cosi' come
definiti dall'art. 1 della direttiva del Consiglio 89/106/CEE e dall'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per i quali sono
richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. Si considera materiale da
costruzione, di seguito denominato «prodotto», qualsiasi prodotto fabbricato al
fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione.
2. Il presente decreto stabilisce, in conformita' a quanto previsto dal decreto
recante «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi
nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso di
incendio», le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i
prodotti installati in attivita' ricomprese nel campo di applicazione delle
vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi
italiane previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984, e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 2.
Prodotti incombustibili
1. Laddove per i prodotti sono prescritte caratteristiche di
incombustibilita' ovvero e' richiesta la classe 0 (zero) di reazione al fuoco,
sono utilizzati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di
classe (A1FL) per impiego a pavimento e di classe (A1L) per l'isolamento di
installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare.
Art. 3.
Prodotti non classificati
1. I prodotti non classificati ai fini della reazione al fuoco sono
individuati in classe (F) per impiego a parete e a soffitto, in classe (FFL) per
impiego a pavimento e in classe (FL) per l'isolamento di installazioni tecniche
a prevalente sviluppo lineare.
Art. 4.
Prodotti installati lungo le vie di esodo
1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei
passaggi in genere, in luogo di prodotti di classe 1, e nei limiti per essi
stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati
prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in
funzione del tipo di impiego previsto:
a) impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1);
b) impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0),
(B-s1,d1);
c) impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0).
Art. 5.
Prodotti installati in altri ambienti
1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in
luogo di prodotti di classe 1, 2 e 3, sono installati prodotti classificati in
una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 che
costituiscono parte integrante del presente decreto, in funzione del tipo di
impiego previsto.
Art. 6.
Prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo
1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei
passaggi in genere, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, e nei limiti per
essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono
installati prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0),
(A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete,
e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a
soffitto.
2. Qualora per il prodotto isolante e' prevista una protezione da realizzare in
sito affinche' lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse
le seguenti classi di reazione al fuoco:
a) protezione con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al fuoco
indicate nell'art. 4 (entro i limiti consentiti dalle specifiche disposizioni di
previsione incendi per i materiali combustibili): prodotti isolanti classificati
in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1)
per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-sl,d0), (A2-s2,d0),
(B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto;
b) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di
resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati in una
delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I, II e III
dell'allegata tabella 2, per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e
soffitto).
Art. 7.
Prodotti isolanti installati in altri ambienti
1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in
luogo di prodotti isolanti di classe 1, sono installati prodotti isolanti
classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I
della allegata tabella 2 per impiego a pavimento e a parete, e nella riga I
dell'allegata tabella 3 per impiego a soffitto. In luogo di prodotti isolanti di
classe 2 sono installati prodotti isolanti classificati in una delle classi di
reazione al fuoco riportate nella riga II dell'allegata tabella 2 per impiego a
pavimento e a parete, e nella riga II della tabella 3 allegata per impiego a
soffitto.
2. Qualora per il prodotto isolante e' prevista una protezione da realizzare in
sito affinche' lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, in luogo
delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti classi di reazione al
fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata:
a) protezione almeno con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al
fuoco riportate nella riga I delle tabelle 1, 2 e 3 allegate: prodotti isolanti
classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nella riga I
della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a parete, e nella riga I
della tabella 3 allegata per impiego a soffitto;
b) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0)
ovvero (A2FL-s2) con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti
classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I e
II della tabella 2 allegata per impiego a pavimento e a parete, e nelle righe I
e II della tabella 3 allegata per impiego a soffitto;
c) protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (A1) ovvero (A1FL) con
esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle
classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I, II e III della tabella 2
allegata per impiego a pavimento e a parete, e nelle righe I, II e III della
tabella 3 allegata per impiego a soffitto;
d) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di
resistenza ai fuoco almeno EI 30: prodotti isolanti classificati almeno in
classe (E) di reazione al fuoco per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete
e soffitto).
Art. 8.
Prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare
1. Lungo le vie di esodo (atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi
in genere), e' ammesso l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente
sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti classi di
reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0).
2. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, e'
consentito l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare
con prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco:
(A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1), (A2L-s3,d1),
(BL-s1,d0), (BL-s2,d0).
3. Qualora l'installazione tecnica e' ubicata all'interno di un'intercapedine
orizzontale e/o verticale delimitata da prodotti e/o elementi da costruzione
aventi classe di resistenza al fuoco almeno EI 30, sono ammessi, lungo le vie di
esodo, prodotti isolanti ricompresi in una delle seguenti classi di reazione al
fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2L-s2,d1),
(A2L-s3,d1), (A2L-s1,d2), (A2L-s2,d2), (A2L-s3,d2), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0),
(BL-s3,d0), (BL-s1,d1), (BL-s2,d1), (BL-s3,d1), (BL-s1,d2), (BL-s2,d2),
(BL-s3,d2), (CL-s1,d0), (CL-s2,d0), (CL-s3,d0), (CL-s1,d1), (CL-s2,d1),
(CL-s3,d1), (CL-s1,d2), (CL-s2,d2), (CL-s3,d2), (DL-s1,d0), (DL-s2,d0),
(DL-s1,d1), (DL-s2,d1); in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie
di esodo sono consentiti prodotti isolanti classificati almeno in classe di
reazione al fuoco (EL).
Art. 9.
Requisiti di posa in opera
1. I prodotti ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco sono posti in
opera in conformita' alle effettive modalita' di installazione e posa in opera a
cui e' stato sottoposto il prodotto in prova e tenendo altresi' conto delle
possibili estensioni del risultato di classificazione definite al punto 13 della
norma EN 13501-1 e nella norma UNI EN 13238, nonche', eventualmente, nelle norme
armonizzate di prodotto.
2. Qualora i prodotti siano installati non in aderenza agli elementi costruttivi
in maniera da delimitare una intercapedine orizzontale e/o verticale,
all'interno della quale siano presenti possibili fonti di innesco, occorre
determinare, nel caso di prodotti aventi sezioni trasversali asimmetriche, anche
la classe di reazione al fuoco relativa alla superficie interna
all'intercapedine. Tale classe di reazione al fuoco deve essere non inferiore a
quanto stabilito agli articoli 4 e 5 del presente decreto, a seconda che si
tratti di prodotti installati nelle vie di esodo o in altri ambienti, in
funzione del tipo di impiego previsto.
Art. 10.
Impiego dei prodotti per i quali e' prescritta la classe di reazione al fuoco
1. I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati membri
dell'Unione europea o in Turchia, ovvero in uno degli Stati aderenti
all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo SEE,
possono essere impiegati in Italia nelle opere in cui e' prescritta la loro
classe di reazione al fuoco, secondo l'uso conforme alla loro destinazione, se
muniti della marcatura CE prevista dalle disposizioni comunitarie. In mancanza
di dette disposizioni comunitarie ed in attesa della loro emanazione si applica
la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo
riconoscimento stabilite dal decreto ministeriale 5 agosto
1991.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 15 marzo 2005
Il Ministro: Pisanu
Tabella 1- Impiego a Pavimento
|
Classe italiana |
Classe europea |
I |
Classe 1 |
(A2FL- s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) |
II |
Classe 2 |
(CFL-s1), (CFL-s2) |
III |
Classe 3 |
(DFL-s1), (DFL-s2) |
Tabella 2 - Impiego a Parete
|
Classe italiana |
Classe europea |
I |
Classe 1 |
(A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) |
II |
Classe 2 |
(A2-s1, d2), (A2-s2,d2),(A2-s3, d2), (B-s3,d0), (B-s3, d1), (B-s1,d2), (B-s2,d2), (B-s3, d2), (C-s1, d0), (C-s2, d0), (C-s1, d1), (C-s2,d1) |
III |
Classe 3 |
(C-s3,d0), (C-s3,d1), (C-s1, d2), (C-s2, d2), (C-s3, d2), (D-s1, d0), (D-s2, d0), (D-s1, d1), (D-s2,d1) |
Tabella 3 - Impiego a Soffitto
|
Classe italiana |
Classe europea |
I |
Classe 1 |
(A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0) |
II |
Classe 2 |
(B-s3,d0), (B-s1, d1), (B-s2,d1), (B-s3, d1), (C-s1, d0), (C-s2, d0) |
III |
Classe 3 |
(C-s3,d0), (C-s1, d1), (C-s2, d1), (C-s3, d1), (D-s1, d0), (D-s2, d0) |