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"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la
distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico
temporaneo delle proteine animali a basso rischio"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 del 12 marzo 2001
Art. 1
1. Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio di encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, è convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. E' abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge
n. 8 del 2001.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 del 12 marzo 2001
(*) Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi
"Disposizioni urgenti per la
distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi
bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico
temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina".
Art. 1.
Smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei
prodotti trasformati, ottenuti o derivati.
1. Il materiale specifico a rischio, cosi' come definito dal
decreto del Ministro della sanita' del 29 settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e
dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, cosi'
come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,
nonche' i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono
obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.
2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati
ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non
sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle
regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresi' per i
titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.
3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresi'
obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente
articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli
impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente
competente comunicazione di inizio dell'attivita', ai sensi delle leggi
vigenti.
5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui
interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire
in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo
restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa
provenienza.
6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito
denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei
materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o
macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennita':
a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a
rischio e ad alto rischio tal quale;
b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali
trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.
7. Le indennita' di cui al comma 6 sono erogate
forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e
all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o
autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.
8. Le regioni e le province autonome possono altresi'
disporre eventuali ulteriori misure.
9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo' percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attivita' per le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.
10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a
decorrere dal 12 gennaio 2001.
Art. 2.
Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio
1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle
proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, cosi'
come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508,
prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresi' ammesse all'ammasso
pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte
nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e
di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanita', con proprio
decreto, fissa modalita' e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a
basso rischio, cosi' come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione,
in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.
3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al
comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia,
magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.
4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di
stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del
prodotto, cosi' come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78
del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento
all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.
5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di
lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita
all'ammasso pubblico. Tale prezzo e' maggiorato di lire 245.000 per ogni
tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito
certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per
cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con
tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di
trasporto e' inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di
prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e
quello di destinazione.
6. Ferma restando la possibilita' di eventuali proprie misure
disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti interessati di cui
al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le
associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi
interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino
delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.
7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a
decorrere dal 12 gennaio 2001.
Art. 3.
Disposizioni in materia di controlli e di personale
1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e
del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme
comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonche'
dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli
sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.
2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli
espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole
e forestali puo', con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano
alle dirette dipendenze del Ministro.
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di
cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche
agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa
e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi,
in considerazione della specifica professionalita' richiesta nello svolgimento
dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita'
e rischi legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e' attribuita
un'indennita' pari a quella gia' prevista per il personale con identica
qualifica del comparto "Sanita'".
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato
in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione e' autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale
delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere
alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione
organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 454.
7. Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di
prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanita' e'
autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato
articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale
delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura
delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo
livello del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' a ricoprire, con le modalita'
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324,
le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo
livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in
servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.
8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della
sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre
1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente
al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita' con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo
Ministero.
9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie
attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle
norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del
personale, e' autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle
dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il
personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza
oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della
legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni
pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni
in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei princi'pi
generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento
delle professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di
sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il
personale gia' in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per
soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa
Agenzia.
Art. 4.
Poteri di ordinanza
1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento
dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina puo'
promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti
organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di
fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.
Art. 5.
Relazioni periodiche
1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario
straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche
agricole e forestali, della sanita' e dell'ambiente, una relazione sullo stato
di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
1-bis. Il commissario straordinario del Governo
predispone ogni sessanta giorni una relazione sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dal presente decreto, ai fini della trasmissione alle
Camere.
Art. 5-bis
Contabilita' speciale
1. La gestione della contabilita' speciale aperta presso la
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma
3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e' trasferita all'Agenzia. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede
agli adempinienti connessi con il suddetto trasferimento.
Art. 6.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2
del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si
provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilita' dell'U.P.B.
20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" cap. 9353 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2001;
b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole:
"150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200
miliardi";
c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effetture a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 7.
Compiti del Dipartimento della protezione civile e divieti previsti da
disposizioni comunitarie
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 del
presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale
dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono
fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4
dicembre 2000.
Art. 7-bis.
Fondo per l'emergenza BSE
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi
urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia
spongiforme bovina (BSE), e' istituito un Fondo, denominato: "Fondo per
l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001,
da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al
finanziamento di:
a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso
delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di
eta' superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n.
2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;
b) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87, comma 2,
lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita' degli
impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in
azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti
danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo,
viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa
attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del
bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i
bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di
eta' compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta'
compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta' compresa
fra i 24 ed i 30 mesi;
c) indennita' per il riavviamento di aziende zootecniche
nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della
rilevazione positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima. L'indennita' e'
concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino
al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;
d) contributi e spese per la distruzione di materiali
specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di eta'
superiore a 12 mesi. di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti
derivati;
e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per
i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e
successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.
3. In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via
provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, cosi' ripartito:
a) lire 50 miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48
miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal
commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza
conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole
e forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra
i vari interventi di cui al presente articolo.
4. L'Agenzia e' incaricata della erogazione dei
finanziamenti, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, sia in
sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformita' alle
determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale fine,
il Fondo e' versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al
bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal
regolamento di amministrazione e contabilita' di quest'ultima.
5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese
secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanita' e con il
Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede
all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate
destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo
uno specifico programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento
sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da
materiali a basso rischio, cosi' come definiti dall'articolo 5 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso
pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo non
sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle
regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresi' per i
titolari degli impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo
completo. L'Agenzia puo' disporre che i materiali conferiti o da conferire
all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si
provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del
Fondo, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la
distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.
7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi
per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari
importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52,
comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella D della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7-ter.
Agevolazioni
1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di
statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei
bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attivita' di
commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi
verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il
differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi
per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14
febbraio 2001, n. 8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed
assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il
versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta
sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la
durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi
comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 2001.
Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza
aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.
4. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione
modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei
contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza
causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della
legge 8 maggio 1998, n. 146.
5. Considerata la situazione di emergenza della filiera
zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese
di trasformazione e degli esercenti di attivita' di commercio all'ingrosso e al
dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di
carne bovina, e' autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi
a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su
mutui di durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle predette
imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento,
anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto
limite di impegno e' riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli
allevamenti bovini in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di
benessere animale, rintracciabilita' e qualita', nonche' per il miglioramento
igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso
di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed
in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione
all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento e'
destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. E' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese
agricole che esercitano attivita' di allevamento volto a garantire la sicurezza
degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa
sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la
ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche
estensive e di qualita', anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle
autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la
riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi
di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti e'
attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale
regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio
1999. Per l'attuazione del regime di aiuti e' stanziata la somma di lire 28
miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli
allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei
foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti
animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili
come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche
di origine animale, e' assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi
in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967,
n. 1318. Il contributo e' finalizzato principalmente a rafforzare le attivita'
che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il
miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonche' la tecnica di
coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze
poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata
politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che
rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrita' aziendali
e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle
seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre
2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera b),
capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera b).
7. Le modalita', i criteri ed i parametri da utilizzare per
la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono
stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma
stabilisce inoltre le modalita', i criteri ed i parametri da utilizzare per
l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto
riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono
considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi
fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti,
nonche' il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.
8. Considerata la situazione di emergenza del settore
zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione
lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato
a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non
abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia e'
autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate
non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima
Agenzia, capitolo 2002.
Art. 7-quater.
Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281
1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per
conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti
disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite,
o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e
denominazioni, e' punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi
o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate e' punito
con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone in
vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque,
per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui e'
vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da
trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce
e' punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.
4. La pena di cui al comma 3 si applica altresi'
all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.
5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai
reati previsti dal presente articolo".
2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. In caso di violazione delle disposizioni
previste dalla presente legge, l'autorita' competente puo' ordinare la sospensione
dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi.
2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita'
competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad
un anno.
3. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e'
derivato pericolo per la salute, l'autorita' competente dispone la chiusura
definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento
o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento
della stessa attivita' o di attivita' analoga per la durata di cinque anni.
4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".
3. I contributi e le agevolazioni di cui agli articoli 7-bis
e 7-ter non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari
nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in
materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi
bovini.
4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in
seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente
decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla
competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati
all'Agenzia per le finalita' di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e
all'articolo 28, primo comma, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 22 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 7-quinquies.
Istituzione di un Consorzio obbligatorio
1. E istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la
raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali
al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. Il Consorzio puo'
altresi' operare la raccolta dei residui delle attivita' di trasformazione e
vendita delle imprese operanti nel settore della lavorazione dei prodotti a
base di carne e degli altri prodotti di origine animale.
2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui
e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata.
In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori
di residui, anche in forma associata.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono disciplinate le modalita' di istituzione, di finanziamento, di
funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo,
sulla base dei princi'pi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.