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Ordinanza 7 marzo 2006
Ministero della Salute. Modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».
(GU n. 102 del 4-5-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la propria ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia
veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da
cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 204 del 2 settembre 2005;
Vista la propria ordinanza del 10 ottobre 2005 recante modifiche ed integrazioni
alla citata ordinanza del 26 agosto 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 2005;
Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione quinta, n. 557/06, pronunciata
nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2006, con la quale il predetto
Consiglio ha ritenuto che le disposizioni delle ordinanze sopra citate non
debbano applicarsi alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato
che il prodotto e' stato sottoposto ad un trattamento termico non inferiore a
settanta gradi centigradi;
Ritenuto di dover ottemperare alla suddetta ordinanza del Consiglio di Stato,
Ordina:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 10 ottobre 2005,
non si applicano alle confezioni di carni avicole sulle quali sia attestato che
il prodotto e' stato sottoposto ad un trattamento termico ad una temperatura che
abbia raggiunto nell'intera massa almeno settanta gradi centigradi.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2006
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 315