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Ordinanza 14 febbraio 2006

 

Ministero della Salute. Integrazione all'ordinanza dell'11 febbraio 2006, relativa a misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicita' negli uccelli selvatici.

 

(GU n. 57 del 9-3-2006)



 Il MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge del 29 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare 1'art. 117;
Vista la propria ordinanza dell'11 febbraio 2006 relativa a misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicita' negli uccelli selvatici;
Considerato che l'adozione delle misure di restrizione nelle aree interessate disposte in applicazione alla ordinanza dell'11 febbraio 2006 sopra citata, rende necessario, tenuto anche conto delle indicazioni pervenute in proposito dalla Commissione europea, la previsione di deroghe per lo spostamento del pollame e dei prodotti di origine animale appartenenti alle specie sensibili, predeterminandone condizioni e presupposti da assoggettare alla preventiva verifica da parte delle autorita' sanitarie e dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie.

Ordina:

Art. 1.
1. All'ordinanza dell'11 febbraio 2006, dopo l'art. 6, sono aggiunti i seguenti:
A. «Art. 7. (Deroghe per il pollame e pulcini di un giorno).
1. Il sindaco, previo parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare:
a) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a), lo spostamento, tra aziende poste all'interno della stessa zona di protezione, di pollastre pronte per la deposizione a condizione che il servizio veterinario competente per territorio effettui con esito favorevole:
nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;
nelle 48 h precedenti il carico, un'ispezione veterinaria e, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali, 10 tamponi tracheali;
le analisi devono essere effettuate presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio.
Le aziende di destinazione devono essere poste sotto il controllo ufficiale del servizio veterinario. All'arrivo nella azienda di destinazione il sevizio veterinario effettua un controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di accasamento, la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli sopra citati da parte del servizio veterinario competente per territorio;
b) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma 2, lettera a), il trasporto di pollame destinato alla macellazione immediata, incluse le ovaiole da riforma, verso un macello sito nella zona di protezione o di sorveglianza a condizione che il servizio veterinario competente per territorio:
1) effettui, nelle 48 ore precedenti la prima spedizione, un'ispezione veterinaria sul pollame da inviare al macello che deve comprendere anche il prelievo di 10 tamponi tracheali, laddove possibile in relazione alla taglia degli animali; tale ispezione copre tutto il pollame da inviare al macello entro i tre giorni successivi alla sua effettuazione. Per le spedizioni successive al terzo giorno, l'ispezione, comprensiva del prelievo di tamponi tracheali, deve essere ripetuta con le medesime modalita' indicate fino all'avvenuto svuotamento dell'allevamento;
2) verifichi che il carico e il trasporto del pollame al macello avvenga con attrezzature che, per tutto il periodo necessario al completamento delle operazioni, sono utilizzate esclusivamente a tale fine;
c) in deroga all'art. 3, comma 2, lettera a) e all'art. 4, comma 2, lettera a), lo spostamento di pulcini di un giorno all'esterno delle zone soggette a restrizione, a condizione che il servizio veterinario competente per l'azienda di origine degli animali abbia effettuato 20 controlli sierologici e 20 tamponi tracheali, con esito favorevole, su altrettanti riproduttori, campionati in maniera statisticamente significativa. A tal fine, le aziende di destinazione:
1) devono essere poste sotto controllo ufficiale;
2) non devono contenere animali delle specie sensibili;
3) devono aver rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche;
d) in deroga all'art. 4, comma 2, lettera a), lo spostamento di pollastre all'esterno della zona di sorveglianza, a condizione che il servizio veterinario competente per territorio effettui:
nei 5 giorni precedenti il carico un prelievo di sangue da almeno 10 animali;
nelle 48 h precedenti il carico un'ispezione veterinaria e, laddove possibile in relazione della taglia degli animali, 10 tamponi tracheali.
I campioni devono essere esaminati presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. All'arrivo nella azienda di destinazione il servizio veterinario effettua un
controllo clinico sugli animali e, trascorsi 7 giorni dalla data di accasamento, la partita deve essere sottoposta ai medesimi controlli sopra citati da parte del servizio veterinario competente per territorio.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera b), se nelle zone interessate non vi e' un macello o questo non ha sufficiente capacita' di macellazione, l'autorita' regionale provvede a individuarne uno situato all'interno del territorio di propria competenza. L'invio del pollame da macello al di fuori del territorio regionale, e' permesso solo con il preventivo e formale accordo tra la regione di spedizione e quella di destinazione, previo formale parere favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.
3. In tutti i casi di movimentazione, il trasporto del pollame e dei relativi prodotti deve avvenire preferibilmente su grossi assi stradali o per ferrovia; gli automezzi da utilizzare nelle aziende di volatili presenti nella zona di restrizione devono essere accuratamente lavati e disinfettati ad ogni scarico degli animali, secondo modalita' stabilite dai servizi veterinari.
4. I proprietari o i detentori degli animali hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato delle movimentazioni da e per l'azienda.».
B. «Art. 8. (Deroghe per le uova da cova).
1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare, in deroga all'art. 3, comma 2, lettera d), la movimentazione di uova da cova all'interno della zona di protezione nonche' all'esterno di essa, a condizione che:
a) le uova siano inviate direttamente verso un incubatoio situato nel territorio regionale e individuato dall'autorita' regionale competente;
b) le uova e gli imballaggi che le contengono siano disinfettati sotto il controllo dei servizi veterinari;
c) almeno 20 riproduttori, campionati in maniera statisticamente significativa, siano stati sottoposti a controllo sierologico e tamponi tracheali, con esito negativo, da parte dei servizi veterinari.
2. I servizi veterinari devono verificare che l'incubatoio di destinazione garantisca la rintracciabilita' delle partite di uova introdotte ai sensi del comma 1.
3. I pulcini nati dalle uova di cui al presente articolo, possono essere destinati esclusivamente a allevamenti in cui sia stato rispettato il periodo di vuoto sanitario previsto dalle norme di biosicurezza di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modifiche.
4. L'invio delle uova ad incubatoi situati al di fuori del territorio regionale, e' consentito previo formale accordo tra la regione di spedizione e quella di destinazione, su formale parere favorevole del Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria.
5. I titolari degli incubatoi hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato delle movimentazione da e per l'azienda.».
C. «Art. 9. (Deroghe per carne, carne macinata, preparati e prodotti a base di carne di pollame).
1. Il sindaco, su parere favorevole dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, puo' autorizzare, in deroga all'art. 3, comma 2, lettera e), l'invio dalla zona di protezione di:
a) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, solo se prodotta in conformita' dell'allegato II e delle sezioni II e III dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformita' delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;
b) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformita' delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004;
c) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne e' contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all'allegato II al decreto legislativo 25 maggio 2005, n. 117, e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III del predetto decreto legislativo n. 117 del 2005;
d) prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all'allegato III del decreto legislativo n. 117 del 2005;
e) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall'esterno della zona di protezione ma prodotta in stabilimenti all'interno della zona stessa in conformita' della sezione IV dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformita' del capo VIII della sezione IV dell'allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004;
f) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformita' delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004».
D. «Art. 10. (Trasporto e utilizzo di taluni sottoprodotti di origine animale).
1. Il trasporto dello strame o del concime di cui all'art. 3, comma 2, lettera f), ai soli fini della lavorazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002, puo' essere effettuato esclusivamente nell'ambito del territorio regionale».
La presente ordinanza e' diramata in via d'urgenza alle autorita' sanitarie di controllo ed entra immediatamente in vigore nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 108