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Decreto 8 maggio 2006, n.229
Ministero della Salute. Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/114/CE che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
(GU n. 160 del 12-7-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la
disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n.
94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da
ultimo con il decreto 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
294 del 19 dicembre 2005;
Vista la direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
dicembre 2003 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi
alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 31
maggio 2005;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti
normativi, espresso nella riunione del 27 marzo 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in
data 2 maggio 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con
il decreto 2 novembre 2005, e' modificato come segue:
a) all'articolo 14, comma 1, la lettera v) e' sostituita dalla seguente:
«v) «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello
stato fisico-chimico di un prodotto alimentare;
gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento
di una dispersione omogenea di una o piu' sostanze immiscibili in un prodotto
alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la
colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la
capacita' degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra
le proteine tali da consentire il legame tra le particelle per la formazione
dell'alimento ricostituito»;
b) l'articolo 16 e' modificato come segue:
1) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera c):
«c) in un prodotto alimentare in cui e' stato aggiunto un aroma nella misura in
cui l'additivo alimentare e' ammesso nell'aroma in ottemperanza alle
disposizioni del presente decreto ed e' presente nel prodotto alimentare, a
condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel
prodotto finito»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma 4:
«4. La quantita' di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere
limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualita'
degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non
deve indurre in errore il consumatore, ne' deve mettere a repentaglio la salute.
Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di
aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve
essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli
aromi».
c) l'allegato IX e' modificato come segue:
1) il testo della nota 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le sostanze elencate ai numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere
standardizzate con zuccheri, a condizione che cio' sia specificato in aggiunta a
detto numero e alla definizione»;
2) la tabella e' modificata come segue:
a) alla voce E 170 la denominazione e' sostituita dalla seguente: «E 170
carbonato di calcio»;
b) alla voce E 466 e' aggiunta la seguente denominazione:
«Gomma di cellulosa»;
c) alla voce E 469 e' aggiunta la seguente denominazione:
«Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente»;
d) l'allegato X e' modificato come segue:
1) nel testo la voce «E 170 carbonati di calcio» e' sostituita dalla seguente:
«E 170 carbonato di calcio»;
2) la dizione «Prodotti di cacao e di cioccolato citati nella legge 30 aprile
1976, n. 351», e' sostituita dalla seguente:
«Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al
decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178»;
3) la tabella riguardante «Prodotti di cacao e cioccolato destinati
all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, e'
completata come segue:
|E 472c Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi |
|degli acidi grassi | Quanto basta
4) la tabella riguardante «Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e
surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti
per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate», e' completata
come segue:
|E 296 Acido malico | Quanto basta (solo per le patate sbucciate)
5) la tabella riguardante «Composta di frutta», e' completata come segue:
| Quanto basta (tranne per la compo sta
|E 440 Pectina |di mela)
---------------------------------------------------------------------
| E 509 Cloruro di calcio|
6) la tabella riguardante «Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte»,
e' completata come segue:
| | Quanto basta (solo per il formaggio
|E 460ii) Cellulosa in polvere| grattugiato e a fette)
7) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
Latte di capra UHT |E 331 Citrati di sodio | 4 g/l
---------------------------------------------------------------------
Castagne conservate in | E 410 Farina di semi di |
liquido |carrube | Quanto basta
---------------------------------------------------------------------
| E 412 Gomma di guar |
---------------------------------------------------------------------
| E 415 Gomma di xanthan |
e) l'allegato XI, parte A, e'
modificato come segue:
1) la dizione «Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti
destinati alla vendita al minuto», e' sostituita dalla seguente: «Prodotti da
forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio
e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio»;
2) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
Code di gamberi di fiume europei cotte e | || |||
molluschi cotti marinati e precon fezionati | 2000|| |||
---------------------------------------------------------------------
Aromi | || |||
---------------------------------------------------------------------
f) l'allegato XI, parte C, e'
modificato come segue:
1) la tabella relativa alle voci di seguito riportate e' soppressa:
| |Trattamento |
| |superficiale degli|
E 230|Bifenile, difenile |agrumi | 70 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
| | |12 mg/kg
| | |singolarmente o in
| |Trattamento |combina zione,
| |superficiale degli|espressi come
E 231|Ortofenilfenolo (*) |agrumi |ortofenilfenolo
---------------------------------------------------------------------
|Ortofenilfenolo | |
E 232|sodico (*) | |
(*) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GUCE serie L n. 179 del 14.7.1999, pag. 1.) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GUCE serie L n. 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(**) Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che
fissa talune modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che
istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GUCE
serie L n. 194 del 31.7.2000, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1410/2003 (GUCE serie L n. 201 dell'8.8.2003, pag. 9).
g) l'allegato XI, parte D, e' modificato come segue:
1) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
| | |1000 mg/kg (gallati e
| | |BHA, singolarmente o
E 310|Gallato di propile |Oli essenziali |in combinazione)
---------------------------------------------------------------------
E 311|Gallato d'ottile | |
---------------------------------------------------------------------
E 312|Gallato di dodecile | |
---------------------------------------------------------------------
| | |100 mg/kg (gallati,
| | |singolarmente o in
|Butilidrossianisolo |Aromi tranne gli oli|combinazione) oppure
E 320|(BHA) |essenziali |200 mg/kg (BHA)
2) nella tabella relativa alle voci «E 315 ed E 316» la dizione «Conserve e semiconserve di carne», e' sostituita dalla seguente: «Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne»;
h) l'allegato XII e' modificato come
segue:
1) la tabella relativa alle voci «E 338, E 339, E 340, E 341, E 450, E 451 ed E
452» e' completata come segue:
| |Aromi | 40 g/kg
2) nella tabella relativa alle voci da E 338 a E 452 la dizione «Sidro e sidro di pere» e' soppressa;
3) la tabella relativa alla voce E 416 e' completata come segue:
| |Aromi | 50 g/kg
4) la tabella relativa alle voci da E 432 a E 436 e' completata come segue:
||Aromi, tranne gli aromi di affumicatura liquidi e gli |
||aromi a base di oleoresine di spezie (*) | 10 g/kg
---------------------------------------------------------------------
||Alimenti contenenti aromi di affumicatura liquidi e aromi|
||a base di oleoresine di spezie |1 g/kg
(*) Le oleoresine di spezie sono estratti da cui il solvente d'estrazione e' evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.
5) la tabella relativa alla voce E 444 e' completata come segue:
||Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume |
||alcolico inferiore al 15% | 300 mg/l
6) la tabella relativa alla voce E 551 e' completata come segue:
E 551 |Biossido di silicio |Aromi | 50 g/kg
7) la tabella relativa alla voce E 900 e' completata come segue:
| |Aromi | 10 mg/kg
8) la tabella relativa alla voce «E 903 Cera di carnauba» e' sostituita dalla seguente:
| |Solo come agenti di |
E903|Cera di Carnauba|rivestimento: |
---------------------------------------------------------------------
| | prodotti della | 500 mg/kg 1200 mg/kg
| |confetteria (incluso |(solo per gomma da
| |cioccolato) | masticare)
---------------------------------------------------------------------
| | piccoli prodotti da |
| |forno fini ricoperti |
| |di cioccolato | 200 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
| | spuntini | 200 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
| | frutta a guscio | 200 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
| | caffe' in grani | 200 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
| | integratori dietetici| 200 mg/kg
---------------------------------------------------------------------
| | agrumi, meloni, mele,|
| |pere, pesche e |
| |ananassi freschi (solo|
| |trattamento |
| |superficiale) | 200 mg/kg
9) la tabella relativa alla voce E 459 e' completata come segue:
||Aromi incapsulati per: |
---------------------------------------------------------------------
|| te' aromatizzati e bevande |
||aromatizzate istantanee in |
||polvere | 500 mg/l
---------------------------------------------------------------------
|| |1 g/kg in alimenti destinati al
|| |consumo diretto o da ricostituire
|| |secondo le istruzioni del
|| spuntini aromatizzati |produttore
10) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
|Poli-1-decene |Solo come agente di |
E 907 |idrogenato |rivestimento per: |
---------------------------------------------------------------------
| | prodotti della |
| |confetteria a base |
| |di zucchero | 2 g/kg
---------------------------------------------------------------------
| | frutti essiccati | 2 g/kg
---------------------------------------------------------------------
| |3 g/kg da tutte le |
| |fonti, in alimenti |
| |destinati al consumo|
| |diretto o da |
| |ricostituire secondo|
| |le istruzioni del |
| |produttore; |
| |singolarmente o in |
| |combinazione. Per le|
| |bevande la dose |
| Citrato di |massima di E 1520 e'|
E 1505|trietile |pari a 1 g/l |
---------------------------------------------------------------------
|Diacetato di | |
|glicerile | |
E 1517 |(diacetina) | |
---------------------------------------------------------------------
|Triacetato di | |
|glicerile | |
E 1518 | (triacetina) |Aromi |
---------------------------------------------------------------------
|1,2-propandiolo | |
E 1520 |(propi lenglicole)| |
---------------------------------------------------------------------
E 1519 |Alcol benzilico |Aromi per: |
---------------------------------------------------------------------
| |liquori, vini |
| |aromatizzati, |
| |bevande aromatizzate|
| |a base di vino e |
| |cocktail |
| |aromatizzati a base |
| |di vino | 100 mg/l
---------------------------------------------------------------------
| | |250 mg/kg da tutte
| | |le fonti, in
| | |alimenti destinati
| | |al consumo diretto o
| |dolciumi tra cui |da ricostituire
| |cioccolato e |secondo le
| |prodotti da forno |istruzioni del
| |fini |produttore
i) l'allegato XIII e' modificato
come segue:
1) nella nota introduttiva, dopo il primo paragrafo e' inserito il seguente
paragrafo:
«I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti e alla prima
infanzia possono contenere E 1450
ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base
di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto
pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di
vitamine e 1000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi.».
2) nella parte 4 il titolo e' sostituito dal seguente:
«ADDITlVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI AI LATTANTI ED
ALLA PRIMA INFANZIA PER SCOPI MEDICI SPECIALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 2002, N. 57»;
3) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
|Esteri citrici di | |
|mono- e digliceridi|7,5 g/l venduto in | A partire dalla
E472 c|degli acidi grassi |polvere |nascita
---------------------------------------------------------------------
| | 9 g/l venduto in |
| |forma liquida |
l) l'allegato XIV e' modificato come segue:
1) alla fine e' aggiunta la seguente tabella:
| |Nel biossido di titanio (E 171)
| |e negli ossidi e biossidi di
|Silicato di potassio e |ferro (E 172) (Massimo 90%
E555|alluminio |in rapporto al pigmento)
2) alla voce E 468 e' aggiunta la
seguente denominazione:
«Gomma di cellulosa reticolata».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Per le direttive CE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea (G.U.U.E.).
- La direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione
europea del 22 dicembre 2003 che
modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai
coloranti e dagli edulcoranti e' stata pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 24
del 29 gennaio 2004.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283
(Disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande), e' il seguente:
«Art. 5. - E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande,
vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti,
o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
(Omissis);
g) con aggiunta di additivi
chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la
sanita' o, nel caso che siano autorizzati, senza l'osservanza delle norme
prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a
revisioni annuali».
- Il testo dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, citata, e' il
seguente:
«Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera' con suo
decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate,
oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi
di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli
stessi.
Entro un anno il Ministro per la
sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze
alimentari.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai
periodici necessari aggiornamenti».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione».
- Il testo dell'art. 13 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari), e' il seguente: «Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle
norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art.
117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per
materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel
dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del
carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
- Il testo vigente dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 209/1996
(Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti
nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in
attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e
n. 95/31/CE), come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 14 (Definizioni). - 1. Si intendono per:
a) «conservanti» le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei
prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi;
b) «antiossidanti» le sostanze
che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli
dal deterioramento provocato dall'ossidazione, come l'irrancidimento dei grassi
e le variazioni di colore;
c) «coadiuvanti», inclusi i solventi veicolanti, le sostanze utilizzate per
sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo
alimentare senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi
stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione,
l'applicazione o l'impiego;
d) «acidificanti» le sostanze che aumentano l'acidita' di un prodotto alimentare
e/o conferiscono ad esso un sapore aspro;
e) «correttori di acidita» le sostanze che modificano o controllano l'acidita' o
l'alcalinita' di un prodotto alimentare;
f) «antiagglomeranti» le sostanze che riducono la tendenza di particelle
individuali di un prodotto alimentare ad aderire una all'altra;
g) «antischiumogeni» le sostanze che impediscono o riducono la formazione di
schiuma;
h) «agenti di carica» le sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di
un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore
energetico disponibile;
i) «emulsionanti» le sostanze che rendono possibile la formazione o il
mantenimento di una miscela omogenea di due o piu' fasi immiscibili, come olio e
acqua, in un prodotto alimentare;
j) «sali di fusione» le sostanze che disperdono le proteine contenute nel
formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri
componenti;
k) «agenti di resistenza» le sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti
i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti
per produrre o consolidare un gel;
l) «esaltatori di sapidita» le
sostanze che esaltano il sapore o la fragranza o entrambi di un prodotto
alimentare;
m) «agenti schiumogeni» le sostanze che rendono possibile l'ottenimento di una
dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o
solido;
n) «gelificanti» le sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare
tramite la formazione di un gel;
o) «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti lubrificanti) le sostanze che,
quando vengono applicate sulla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli
conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo;
p) «umidificanti» le sostanze che impediscono l'essiccazione dei prodotti
alimentari contrastando l'effetto di una umidita' atmosferica scarsa o che
promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso;
q) «amidi modificati» le sostanze ottenute mediante uno o piu' trattamenti
chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o
enzimatico e possono essere fluidificati per trattamento acido o alcalino,
sbiancati;
r) «gas d'imballaggio» i gas differenti dall'aria introdotti in un contenitore
prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto
alimentare;
s) «propellenti» i gas differenti dall'aria che espellono un prodotto alimentare
da un contenitore;
t) «agenti lievitanti» le sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas
aumentando il volume di un
impasto o di una pastella;
u) «sequestranti» le sostanze che
formano complessi chimici con ioni metallici;
v) «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello
stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le
sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di
una o piu sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che
stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un
prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacita' degli alimenti di
formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da
consentire il legame tra le particelle per la formazione dell'alimento
ricostituito;
w) «addensanti» le sostanze che aumentano la viscosita' di un prodotto
alimentare».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Il testo vigente dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 209/1996 sopra
citato, come modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 16 (Principio del riporto). - 1. La presenza di un additivo alimentare e'
ammissibile:
a) in un prodotto alimentare composto diverso da quelli indicati all'art. 15,
comma 3, nella misura in cui l'additivo alimentare e' ammesso in uno degli
ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto;
b) nei prodotti alimentari
destinati unicamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto
e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle
disposizioni del presente titolo;
c) in un prodotto alimentare in cui e' stato aggiunto un aroma nella misura in
cui l'additivo alimentare e' ammesso nell'aroma in ottemperanza alle
disposizioni del presente decreto ed e' presente nel prodotto alimentare, a
condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel
prodotto finito.
2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e
per lo svezzamento, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
111, salvo se previsto da disposizioni specifiche.
3. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano anche alle basi di gomma da masticare.
4. La quantita' di additivi
alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria
per garantire la sicurezza e la qualita' degli aromi stessi e per facilitarne lo
stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore,
ne' deve metterne a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un
alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica
nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi
dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
- L'allegato IX del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco
degli «Additivi alimentari di cui e' generalmente autorizzato l'impiego nei
prodotti alimentari non citati nell'art. 15, comma 3».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
- L'allegato X del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco dei
«Prodotti alimentari in cui puo' essere utilizzato un numero limitato di
additivi dell'allegato IX».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):
- L'allegato XI, parte A, del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta i
«Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati» nell'elenco dei «Conservanti e
antiossidanti condizionatamente ammessi».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera f):
- L'allegato XI parte C del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta gli
«Altri conservanti» nell'elenco dei «Conservanti e antiossidanti
condizionatamente ammessi».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):
- L'allegato XI parte D del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta gli
«Altri antiossidanti» nell'elenco dei «Conservanti e antiossidanti
condizionatamente ammessi».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):
- L'allegato XII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco
degli «Altri additivi ammessi».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):
- L'allegato XIII del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco
degli «Additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla
prima infanzia».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera l):
- L'allegato XIV del citato decreto ministeriale n. 209/1996 riporta l'elenco
degli «Coadiuvanti e solventi veicolanti ammessi».
Art. 2.
1. E' vietato il commercio di prodotti alimentari non conformi alle
disposizioni del presente decreto. Tuttavia i prodotti immessi in commercio o
etichettati prima della data del 27 gennaio 2006, possono essere
commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Art. 3.
1. L'allegato I del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, e'
abrogato.
Art. 4.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/114/CE, si
applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, da
ciascuna regione e provincia autonoma.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 maggio 2006
Il Ministro (ad interim): Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 4, foglio n. 116