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Ordinanza 10 ottobre 2005
Ministero della Salute. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del 26 agosto 2005 concernente misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.
(GU n. 240 del 14-10-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559,
concernente la produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di
selvaggina d'allevamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587,
riguardante l'attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di
polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in
provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1996, n. 607,
concernente la produzione e commercializzazione di selvaggina cacciata;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 luglio
2004 concernente le modalita' per l'applicazione di un sistema volontario di
etichettatura delle carni di pollame;
Vista la propria ordinanza 26 agosto 2005 concernente misure di polizia
veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da
cortile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 204 del 2 settembre 2005;
Ritenuto necessario modificare e rafforzare le misure previste dalla predetta
ordinanza 26 agosto 2005;
Ordina:
Articolo Unico
1. L'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e'
modificato nel seguente modo:
a) al comma 1, le parole «Le aziende di volatili da cortile» sono sostituite
dalle seguenti «Le aziende commerciali di volatili»;
b) al comma 3, dopo le parole «decreto legislativo n. 336/1999.» e' aggiunto il
seguente periodo «E' escluso dalla registrazione nella banca dati nazionale
l'allevamento rurale inteso come il luogo privato in cui vengono allevati un
numero di capi non superiore a 250 volatili, destinati esclusivamente all'autoconsumo».
2. Dopo l'art. 1, dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e'
aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Il presente articolo stabilisce le modalita' che i soggetti
facenti parte della filiera avicola rurale sono tenuti ad applicare per
assicurare la rintracciabilita' di ogni movimentazione dei volatili delle specie
di cui all'art. 2, punto 2, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 587/1993, e successive modifiche.
2. Per i fini di cui al comma 1, il titolare o il responsabile dell'incubatoio,
dell'allevamento di svezzamento nonche' quello delle strutture adibite o
utilizzate per il commercio all'ingrosso di volatili, deve:
a) registrare ogni partita di volatili introdotta o uscita dalle proprie
strutture, indicando, per ciascuna, la quantita', le specie, la data, la
provenienza o la destinazione. La registrazione puo' essere effettuata anche su
registri gia' in possesso per altri fini;
b) compilare, per ogni partita da movimentare in uscita, il modello 4 di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954, come modificato, indicando
la struttura di provenienza degli animali.
3. I soggetti di cui al comma 2, sono tenuti ad assolvere agli obblighi
stabiliti nel medesimo comma 2, anche quando i volatili sono destinati a un
commerciante al dettaglio, compreso quello avente sede fissa nonche' quello
ambulante o itinerante, nonche' ad un successivo commerciante all'ingrosso o al
dettaglio.
4. In assenza di provvedimenti restrittivi dovuti a motivi di polizia sanitaria,
il modello 4 deve essere redatto in duplice copia, datato e sottoscritto
esclusivamente dal titolare o dal responsabile dell'incubatoio, dell'allevamento
di svezzamento o dal commerciante all'ingrosso, senza alcuna vidimazione da
parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. Una delle copie
deve essere conservata per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di rilascio a
cura dello stesso soggetto che vi ha provveduto; l'altra copia, che deve
accompagnare la partita fino al luogo di destinazione indicato sullo stesso
modello 4, deve essere conservata, per almeno 12 mesi a decorrere dalla data di
rilascio, dal titolare o dal responsabile dell'azienda, struttura, impianto o
luogo in cui sono introdotti i volatili.
5. Il commerciante al dettaglio che detiene volatili presso un'azienda o in
qualsiasi altro luogo o impianto di cui e' proprietario o responsabile, per un
tempo superiore alle 72 ore, deve dotarli di ogni struttura ed attrezzatura
adeguate al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche e di benessere degli
animali.
6. Gli obblighi di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 devono essere assolti anche nel caso
di occasionale cessione di volatili nell'ambito di attivita' promozionali o
espositive, comunque denominate.
7. Il commerciante all'ingrosso di volatili deve assicurare il regolare
avvicendamento degli animali al massimo entro trenta giorni dal loro acquisto; i
restanti requisiti, necessari all'individuazione di tale soggetto, sono i
medesimi indicati all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 193».
3. All'art. 2, dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, il comma
1 e' modificato nel modo seguente:
a) nel capoverso, le parole «L'introduzione di volatili da cortile in aziende»
sono sostituite dalle parole «L'introduzione di volatili in aziende
commerciali»;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i volatili devono essere mantenuti in quarantena per ventuno giorni dal
momento dell'accasamento, ad eccezione di quelli introdotti negli allevamenti
rurali nonche' negli allevamenti industriali in grado di garantire l'attuazione
delle misure di biosicurezza di cui all'allegato A alla presente ordinanza.
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le regioni
e le province autonome attuano, sul territorio di competenza, le norme previste
all'allegato A».
4. L'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 4, 5, 6 e
7, si applicano alle carni di volatili da cortile di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, alle carni di selvaggina
da penna d'allevamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1992, n. 559, nonche' a quelle di selvaggina da penna cacciata di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607, come
modificati, d'ora innanzi tutte denominate carni avicole, nonche' ai prodotti a
base di carne e alle preparazioni contenenti carni avicole.
2. Ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive delle specie
avicole, anche a carattere zoonosico, gli operatori del settore alimentare che
trattano carni avicole nonche' i prodotti a base di carne e le preparazioni
contenenti carni avicole, devono riportare in etichetta le indicazioni di cui
agli articoli 4, 5, 6 e 7.
3. L'obbligo di riportare in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4, 5,
6 e 7, deve essere assolto dal produttore nazionale di carni avicole o dei
relativi prodotti a base di carne e preparazioni o, quando provengono da Paesi
comunitari e terzi, dal primo destinatario nazionale delle stesse; tali soggetti
vi devono provvedere in qualsiasi momento precedente alla loro esposizione al
pubblico ai fini della vendita, o cessione ad altro titolo, e alla loro
distribuzione sia al dettaglio che agli esercizi che somministrano tali
alimenti.
4. Per i fini di cui al comma 3, il produttore nazionale di carni avicole o dei
relativi prodotti a base di carne e preparazioni e, nel caso di merci introdotte
in provenienza da Paesi comunitari e terzi, il primo destinatario nazionale
delle stesse che non hanno provveduto direttamente all'obbligo di etichettatura,
devono indicare, su richiesta degli organi di vigilanza, il soggetto a cui hanno
demandato tale adempimento, al quale devono fornire per iscritto le informazioni
stabilite agli articoli 4, 5, 6 e 7.
5. Con riguardo all'obbligo di indicazione in etichetta della data di
introduzione nel territorio nazionale delle carni avicole e dei relativi
prodotti a base di carne e delle preparazioni, provenienti da Paesi comunitari e
terzi, essa e' quella che risulta dalla registrazione di ingresso delle merci
nella struttura di prima destinazione sul territorio nazionale, registrazione
che deve essere effettuata dal proprietario o dal responsabile di detta
struttura anche utilizzando registri gia' in possesso per altri fini; detta
registrazione deve altresi' permettere l'immediata correlazione tra la data di
introduzione della merce e il quantitativo o lotto cui e' riferita.
6. I soggetti che aderiscono all'etichettatura volontaria effettuata ai sensi
del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 luglio 2004,
citato in premessa, possono assolvere all'obbligo di etichettatura delle carni
avicole, integrando solo quelle informazioni dell'art. 4 della presente
ordinanza che non vi compaiono.».
5. L'art. 4 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e'
modificato nel seguente modo:
a) al comma 1, lettera a) e al comma 2, lettera a), dopo le parole «sigla IT»
sono aggiunte le seguenti «oppure ITALIA»;
b) ai comma 3 e 4, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle
parole «di cui ai comma 1 o 2».
6. L'art. 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e'
modificato nel seguente modo:
a) la lettera b) del comma 3, e' sostituita dalla seguente: «b) la data di
introduzione nel territorio nazionale. Per le provenienze sia comunitarie che da
Paesi terzi si applica quanto stabilito all'art. 3, comma 5»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Nei punti vendita
delle carni avicole le informazioni di cui ai comma 1, 2 e 3 devono essere
fornite al consumatore secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 4.».
7. L'art. 6 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. L'operatore alimentare che produce preparazioni o prodotti a base
di carne contenenti carni avicole e' tenuto ad apporre sull'etichetta di ogni
singola confezione la data di preparazione o il numero di lotto nonche':
a) nel caso di utilizzo della materia prima cui e' fatto riferimento all'art. 4,
comma 1 e comma 2, lettera a), la parola ITALIA.;
b) nel caso di animali vivi o di materia prima diversi da quella della lettera
a), l'indicazione per esteso del Paese comunitario o del Paese terzo da cui
provengono gli animali vivi o la materia prima, anche se si tratta di animali
macellati o di materia prima lavorata in stabilimenti nazionali.
2. Nei punti vendita che producono preparazioni o prodotti a base di carne
contenenti carni avicole, le informazioni di cui al comma 1, devono essere
fornite con le stesse modalita' stabilite all'art. 4, comma 4.
3. Al fine di permettere lo smaltimento delle scorte degli imballaggi e delle
etichette, fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare e' autorizzato a
riportare le indicazioni stabilite alle lettere a) e b) del comma 1, su un
apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di
presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.».
8. All'art. 7 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, dopo il
primo comma, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per la data di introduzione si applica quanto stabilito all'art. 3,
comma 5. Fino al 31 gennaio 2006 l'operatore alimentare e' autorizzato a
riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma, su un
apposito cartello che deve essere esposto in maniera visibile nei luoghi di
presentazione e vendita dei prodotti al consumatore finale.».
9. All'art. 8 dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, le parole
«di cui agli articoli da 3 a 6» sono sostituite dalle parole «di cui agli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7».
10. Fatte salve le modifiche apportate con la presente ordinanza, le parole
«volatili da cortile», contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del
Ministro della salute del 26 agosto 2005, sono sostituite con la parola
«avicole».
11. Le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del
Ministro della salute del 26 agosto 2005, come modificate dalla presente, si
applicano alle carni avicole, alle preparazioni e ai prodotti a base di carne
contenenti carni avicole, ottenuti anche in altri Paesi successivamente alla
data di cui all'art. 9.
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2005 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 5, foglio n. 247
Allegato A
BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI
Requisiti strutturali degli allevamenti
1. I locali di allevamento (capannoni) devono essere dotati di:
pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di
pulizia e disinfezione, fatta eccezione dei parchetti esterni;
pareti e soffitti lavabili;
attrezzature lavabili e disinfettabili;
efficaci reti antipassero su tutte le aperture ad esclusione dei capannoni
dotati di parchetti esterni.
I capannoni devono altresi' essere dotati di chiusure adeguate.
2. Tutti gli allevamenti devono possedere:
a) barriere posizionate all'ingresso idonee ad evitare l'accesso incontrollato
di automezzi (cancelli o sbarre mobili);
b) piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali, posizionate
agli ingressi dei capannoni, lavabili, disinfettabili e di dimensioni minime
pari all'apertura del capannone nonche' dotate di un fondo solido ben mantenuto;
c) un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione per i
nuovi fabbricati destinati all'allevamento dei riproduttori;
d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone
che dovra' essere mantenuta sempre pulita;
e) aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici
ecc.) dotate di impianti di protezione;
f) una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti all'entrata di
ogni azienda; deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche.
Ogni area deve essere identificata mediante cartelli di divieto di accesso agli
estranei;
g) attrezzature d'allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di
carico etc.); nel caso in cui dette attrezzature siano utilizzate da piu'
aziende, esse devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad
ogni ingresso ed uscita dalle diverse aziende;
h) uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti; non e' ammesso accumulo di
qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni.
3. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente deve essere delimitato da
pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o
piu' lati con altre unita' produttive.
4. I tempi per l'esecuzione dei lavori di adeguamento a quanto contenuto nel
presente allegato, saranno stabiliti dal Servizio veterinario competente per
territorio, dopo apposito sopralluogo.
Norme di conduzione
1. E' fatto obbligo al detentore dell'allevamento di:
a) vietare l'ingresso a persone estranee. In deroga alla presente lettera, negli
allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il piu' possibile
l'accesso ad estranei evitando il contatto diretto con i volatili, e comunque,
obbligando l'uso di calzari, camici, tute e cappelli;
b) dotare il personale di vestiario pulito per ogni intervento da effettuare in
allevamento;
c) consentire l'accesso all'area circostante i capannoni, solo agli automezzi
destinati all'attivita' di allevamento e previa accurata disinfezione del mezzo
all'ingresso in azienda;
d) registrare tutti i movimenti in uscita e in ingresso dall'azienda del
personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli
automezzi;
e) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi;
f) vietare al personale che opera nell'allevamento, di detenere volatili propri.
2. Per l'imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo, deve
essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e
disinfettabile.
3. Il detentore deve verificare tramite apposita scheda, l'avvenuta disinfezione
dell'automezzo presso il mangimificio, che dovra' avvenire almeno con cadenza
settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai
documenti di accompagnamento.
4. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere
accuratamente lavati e disinfettati presso l'impianto di macellazione dopo ogni
scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A
tal fine deve essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal
Servizio veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello.
5. Negli allevamenti di tacchini da carne di tipo intensivo e' consentito
esclusivamente l'accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti
direttamente da un incubatoio.
6. Il carico dei tacchini al macello deve essere effettuato nell'arco di tempo
massimo di dieci giorni.
7. Negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a
provvedimenti restrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili, dopo
la verifica della scrupolosa applicazione dei requisiti strumentali e gestionali
di biosicurezza prescritti e l'attuazione di efficaci controlli sanitari, i
Servizi veterinari possono autorizzare il carico degli animali, per il
successivo inoltro al macello, in piu' soluzioni.
Pulizie e disinfezioni
1. Alla fine di ogni ciclo produttivo e prima dell'inizio del successivo, i
locali e le attrezzature devono essere accuratamente sottoposti a pulizia e
disinfezione. I sili devono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ingresso
di animali.
2. In deroga al precedente punto 1, negli allevamenti di svezzamento la pulizia
e disinfezione dei sili e dei capannoni deve essere effettuata almeno una volta
l'anno.
3. L'immissione di nuovi volatili deve essere effettuata nel rispetto del vuoto
biologico. Dal giorno di svuotamento dell'allevamento a quello di immissione di
nuovi volatili devono trascorrere almeno:
quattordici giorni: per i polli da carne;
ventuno giorni: per i tacchini, le anatre destinate alla produzione di carne e
per i riproduttori in fase pollastra.
4. Il vuoto biologico minimo da rispettare nelle unita' produttive (capannoni)
delle altre aziende di allevamento e' il seguente:
quattordici giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinate alla
produzione di carne;
ventuno giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole);
quattordici giorni per la selvaggina da penna;
otto giorni per gli allevamenti di svezzamento.
5. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell'inizio del nuovo
ciclo, e' obbligatorio effettuare un vuoto sanitario di almeno tre giorni
dell'intero allevamento o dell'unita' epidemiologica nel caso di animali da
carne, e delle singole unita' produttive per le altre tipologie allevate.
Animali morti
1. Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee
celle di congelamento collocate all'esterno del perimetro del-l'area di
allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente
autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all'interno degli impianti,
a condizione che l'operazione di carico degli animali morti avvenga all'esterno
dell'area di allevamento. La capienza delle celle deve essere proporzionale alle
capacita' produttive dell'allevamento e delle specie avicole allevate.
2. Al termine di ogni ciclo di allevamento gli animali morti devono essere
inviati a stabilimenti autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia
di smaltimento degli animali morti.
3. In deroga a quanto previsto nei precedenti punti e' consentito il carico
delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di:
mortalita' eccezionale, anche non imputabile a malattie infettive, previa
certificazione del Servizio veterinario competente;
allevamenti con superficie dei locali superiori ai 10.000 mq, allevamenti a
ciclo lungo (riproduzione) e allevamenti a ciclo continuo (galline ovaiole);
detti impianti devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro
con cadenza superiore al mese nonche' gli allevamenti da svezzamento potranno
usufruire del ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese.
Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi
della vigente normativa in materia, tramite mezzi autorizzati.
Gestione delle lettiere
1. La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono
essere opportunamente stoccate presso l'allevamento cosi' come previsto dalla
vigente normativa. Quando cio' non fosse possibile queste devono essere rimosse
tramite ditte regolarmente autorizzate.
2. La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da
prevenire la dispersione della stessa.
Verifiche
Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, nell'ambito dell'attivita'
di controllo e vigilanza, e' incaricato della verifica della sussistenza dei
requisiti strutturali e dell'applicazione delle norme gestionali contenute nel
presente allegato.