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Decreto 13 dicembre 2005
Ministero della Salute. Recepimento della direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004, che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari.
(GU n. 45 del 23-2-2006)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2004/44/CE della Commissione del 13 aprile 2004 che modifica
la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per
il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili
nei prodotti alimentari;
Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che
definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate
alimentari;
Visto il regolamento CE n. 2375/2001 del Consiglio recante modifica del
regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i
tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;
Visto il regolamento CE n. 684/2004 della Commissione del 13 aprile 2004 che
modifica il regolamento CE n. 466/2001 per quanto riguarda le diossine; Visto il
decreto ministeriale 23 luglio 2003, concernente il recepimento della direttiva
2002/69/CE della Commissione del 26 luglio 2002 relativa ai metodi di
campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la
determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2003;
Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 ed in
particolare l'art. 9;
Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di
analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella
seduta del 12 settembre 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Il decreto ministeriale 23 luglio 2003 e' modificato come segue:
a) all'allegato I sono apportate le seguenti mo-difiche:
1) dopo il punto 4.1 e' aggiunto il
seguente punto 4.2:
"4.2. Modalita' specifiche di prelievo dei campioni di partite contenenti pesci
interi.
Il numero di campioni elementari prelevato dalla partita e' definito alla
tabella 1. Il peso del campione globale che raggruppa tutti i campioni
elementari deve essere di almeno 1 kg (cfr. punto 3.5).
Se la partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da pesci di
piccola dimensione (singoli pesci che pesano &60; 1 kg), il pesce intero viene
prelevato come campione elementare per formare il campione globale.
Se il campione globale pesa piu' di 3 kg, i campioni elementari che formano il
campione globale possono essere costituiti dalla parte centrale dei pesci. Il
peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi. Il campione
intero (parte intera) a cui viene applicato il livello massimo viene utilizzato
per l'omogeneizzazione del campione.
Se la partita da cui viene prelevato il campione e' costituita da pesci di
grande dimensione (singoli pesci che pesano piu' di 1 kg), il campione
elementare e' costituito dalla parte centrale del pesce.
Il peso di un campione elementare deve essere di almeno 100 grammi.
Se la partita e' costituita da pesci di taglia molto grande (&62; 6 kg), tale da
far si' che il prelievo della parte centrale del pesce comporti un danno
economico significativo, e' considerato sufficiente il prelievo di tre campioni
elementari di almeno 350 grammi ciascuno, indipendentemente dalla dimensione
della partita.".
2) Il punto 5 e' sostituito dal testo seguente:
"5. Conformita' della partita o sottopartita alle specifiche.
La partita e' accettata se il risultato di una singola analisi non supera il
rispettivo livello massimo fissato dal regolamento (CE) n. 466/2001 e successive
modifica, tenuto conto dell'incertezza della misura.
La partita e' considerata non conforme al livello massimo stabilito dal
regolamento (CE) n. 466/2001 e successive modifiche se il risultato ottenuto
dall'analisi, confermato da una doppia analisi e calcolato come la media di due
risultati distinti, supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio,
tenendo conto dell'incertezza della misura.
Si tiene conto dell'incertezza della misurazione in base ad una delle seguenti
modalita':
calcolando l'incertezza estesa, utilizzando un fattore di sicurezza di 2
corrispondente ad un livello di confidenza del 95% circa;
stabilendo il limite di decisione (CC\alpha ) conformemente alle disposizioni
della decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la
direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e
all'interpretazione dei risultati (punto 3.1.2.5 dell'allegato, nel caso di
sostanze per le quali e' stato stabilito un limite consentito).
b) all'allegato II e' aggiunto alla fine del punto 2 Contesto il seguente
paragrafo:
"Ai soli fini del presente decreto, il limite di quantificazione specifico
accettato di un congenere individuale e' la concentrazione di un analita
nell'estratto di un campione che produce una risposta strumentale a due diversi
ioni, da monitorare con un rapporto S/R (segnale/rumore) di 3:1 per il segnale
meno sensibile, e risponde a requisiti identificativi di base quali, ad esempio
tempo di ritenzione o rapporto isotopico secondo la procedura di determinazione
descritta nel metodo EPA 1613 revisione B.".
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2005
Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro
n. 1, foglio n. 52