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Provvedimento 15 dicembre 2005
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano: Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome sulle linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano. (Accordo rep. n. 2395).
(GU n. 9 del 12-1-2006)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell'odierna seduta del 15 dicembre 2005:
Visto l'art. 117 della Costituzione che al comma 3 annovera tra le materie di
legislazione concorrente la «tutela della salute» e «l'alimentazione»;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede
che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo puo' promuovere la stipula
di intese dirette a favorire il raggiungimento di obiettivi comuni;
Visto il decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 123, recante «Attuazione della
direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari»,
ed in particolare l'art. 11 riguardante il riscontro di una frode tossica o di
prodotti alimentari nocivi o pericolosi per la salute pubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995 recante «Atti di
indirizzo e coordinamento alle regioni delle province autonome di Trento e
Bolzano sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo
ufficiale degli alimenti e delle bevande»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle
direttive 99/43/CEE e 96/3/CEE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari», ed
in particolare l'art. 3 che stabilisce l'obbligo da parte dei responsabili delle
industrie alimentari di ritirare dal commercio, i prodotti alimentari che
possono presentare un rischio immediato per la salute pubblica;
Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2002 che istituisce i principi e requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare il capo IV
riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le
situazioni di emergenza;
Considerato che per garantire la tutela della salute pubblica nelle situazioni
di emergenza attraverso l'assunzione di provvedimenti che consentano di impedire
la commercializzazione e il consumo di prodotti alimentari nocivi o pericolosi
e' necessario stabilire delle procedure rapide ed efficaci;
Considerate le difficolta' gestionali emerse in occasione del verificarsi di
emergenze dovute alla presenza sul mercato di alimenti nocivi o pericolosi per
la salute pubblica;
Vista la nota del 18 novembre 2005, con la quale il Ministero della salute ha
formalizzato la proposta di intesa in esame, volta ad emanare linee guida per la
gestione operativa del sistema di allerta nazionale per alimenti destinati al
consumo umano al fine di pervenire ad una uniformita' e ad una standardizzazione
di detto sistema di allerta per garantire la piena tutela della salute pubblica;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti
delle regioni e province autonome sul testo della presente intesa, nei termini
di cui all'allegato sub 1;
Sancisce intesa
tra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome, nei termini
di cui all'allegato sub 1, richiamato in premessa, parte integrante del presente
atto.
Roma, 15 dicembre 2005
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
"LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI
DESTINATI AL CONSUMO UMANO"
1. FINALITA'
II presente protocollo e' stato definito per permettere la gestione omogenea
in ambito nazionale del Sistema di Allerta per alimenti destinati al consumo
umano, al fine di garantire la tutela della salute pubblica.
E' fatta salva l'adozione di tutti i provvedimenti previsti dalla normativa in
vigore.
2. DEFINIZIONI
Si intende per:
- Sistema di allerta: procedura codificata atta a garantire la rapidita' delle
comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti, da adottare a seguito di
riscontro di alimento che rappresenta grave rischio per la salute del
consumatore;
- Alimento (o prodotto alimentare o derrata alimentare): "qualsiasi sostanza o
prodotto trasformato , parzialmente trasformato o non trasformato destinato ad
esser ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito,
da essere umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi
sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel
corso della loro produzione, preparazione o trattamento (....omissis...)"
(tratta da Regolamento 178/2002/CE);
- Impresa alimentare: "ogni soggetto pubblico o privato , con o senza fini di
lucro, che svolge una qualsiasi delle attivita' connesse ad una delle fasi di
produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti" (tratta da
Regolamento 178/2002/CE);
- Operatore del settore alimentare: "la persona fisica o giuridica responsabile
di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare
nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo" (tratta da Regolamento
178/2002/CE);
- Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di
vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a
pagamento, di cessione, nonche' la vendita stessa, la distribuzione e le altre
forme di cessione propriamente detta" (tratta da Regolamento 178/2002/CE),
- Commercio al dettaglio: "la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e
il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale,
compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di
aziende e istituzioni. I ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe ,
i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita
all'ingrosso" (tratta da Regolamento 178/2002/CE);
- Pericolo o elemento di pericolo: agente biologico - chimico - fisico contenuto
in un alimento o mangime o condizione in cui un alimento o un mangime si trova,
in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute (tratta da Regolamento
178/2002/CE),
- Rintracciabilita': "la possibilita' di ricostruire e seguire il percorso di un
alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di
una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un
mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione" (tratta da Regolamento 178/2002/CE);
- Rischio: funzione della probabilita' e della gravita' di un effetto nocivo per
la salute, conseguente alla presenza di un pericolo (tratta da Regolamento
178/2002/CE);
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti indicazioni operative si applicano nei seguenti casi, che
dovranno essere trattati in modo da garantire l'adozione delle misure piu'
opportune al fine di tutelare la salute pubblica:
1. segnalazioni in partenza dalla ASL: attivazione del Sistema di Allerta per
riscontri di alimenti, gia' presenti sul mercato, prodotti e/o distribuiti nel
territorio di competenza della ASL, che presentano un grave rischio per la
salute del consumatore, per i quali e' richiesto un intervento immediato;
2. segnalazioni in arrivo: allerta originate al di fuori della ASL, che
riguardano alimenti prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della
ASL;
Le presenti indicazioni operative non si applicano, in quanto esulano
dall'ambito del Sistema di Allerta, agli alimenti che, pur presentando non
conformita' alle norme vigenti, siano stati gia' segnalati dal responsabile
dell'industria alimentare nell'ambito dell'autocontrollo e che, pur costituendo
un grave rischio per la salute del consumatore, non siano stati immessi sul
mercato. Tali non conformita', se evidenziate a seguito di un Controllo
Ufficiale, anziche' nell'ambito dell'Autocontrollo, comportano, conseguenze
amministrative e/o penali.
4. PROCEDURE OPERATIVE
Ai fini del presente protocollo, e' possibile effettuare la seguente
classificazione:
a) alimenti che rappresentano un grave rischio per la salute del consumatore e
per i guali e' richiesto un intervento immediato. Per tale tipologia e' prevista
l'attivazione del Sistema di Allerta.
b) alimenti che pur presentando non conformita' alle norme vigenti, non
rappresentano un grave rischio per il consumatore, e/o non richiedono un
intervento immediato.
A titolo esemplificativo non costituiscono grave rischio per la salute pubblica,
e pertanto non comportano l'attivazione del Sistema di Allerta, gli alimenti:
- nei quali sia stata riscontrata la presenza di additivi o di residui di
sostanze autorizzate ma in quantitativi superiori a quanto consentito dalla
normativa vigente, qualora il quantitativo di tali sostanze consenta di
escludere ragionevolmente la pericolosita' per la salute pubblica;
- nei quali sia stata riscontrata la presenza di microrganismi potenzialmente
patogeni in prodotti intermedi, che subiranno uno o piu' trattamenti tali da
garantire la distruzione dei microrganismi patogeni, prima della
commercializzazione in alimento;
- nei quali sia stata riscontrata la presenza di germi indicatori di igiene o
indice contaminazione superiori ai limiti consentiti o a valori guida
eventualmente disponibili;
- nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale;
- nei quali si sia riscontrata una frode commerciale (adulterazioni,
sofisticazioni, contraffazioni, che non rappresentano un pericolo attuale o
potenziale per il consumatore).
II Dirigente del Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione
della ASL competente, nei casi di non conformita' previsti al suddetto punto b),
dovra' comunque inoltrare la segnalazione al Servizio Medico e/o Veterinario
competente della Regione o della Provincia Autonoma utilizzando il modulo
allegato E - "segnalazione di non conformita'" corredato dall'allegato F -
"identificazione del prodotto alimentare" e da copia del referto delle analisi.
Tale segnalazione verra' raccolta in un sistema di sorveglianza regionale che
permettera' di orientare la programmazione dei controlli e di attivare progetti
specifici sulla base di riscontri oggettivi.
Sono comunque fatti salvi eventuali altri provvedimenti che si ritenga
necessario ed opportuno adottare (controlli, interventi lungo la filiera
produttiva, comunicazioni all'Autorita' giudiziaria etc.) E' pertanto possibile
distinguere due diversi tipi di comunicazioni:
1) Notifica di allerta:
Comunicazione riguardante gli alimenti di cui al precedente punto a);
2) Segnalazione di non conformita'
Comunicazione riguardante alimenti di cui al precedente punto b).
5. PUNTI DI CONTATTO
Nel Sistema di Allerta sono coinvolti i seguenti soggetti, ciascuno dei
quali deve individuare al proprio interno il relativo punto di contatto,
utilizzando l'apposita scheda, allegato G - "punti di contatto":
1. Servizi Medici e/o Veterinari del Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle
ASL;
2. Servizi Medici e/o Veterinari delle Regioni o delle Province Autonome
3. Ministero della Salute:
Direzione Generale della Sanita' Veterinaria e degli Alimenti Ufficio V Ufficio
VI
6. ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA
Nei casi in cui la ASL competente ravvisi in un alimento, gia' presente sul
mercato, un grave rischio per il consumatore, per il quale e' richiesto un
intervento immediato, procedera' all'attivazione del Sistema di Allerta.
Solo la ASL competente ha infatti a disposizione tutti gli elementi per definire
se si e' in presenza di alimenti pericolosi e se sia richiesto un intervento
immediato.
E' impossibile stabilire criteri specifici per definire a priori, con
precisione, che cosa costituisca un grave rischio per la salute pubblica. Ogni
caso dovra' pertanto essere analizzato con scienza e coscienza, avvalendosi,
eventualmente, del supporto tecnico-specialistico ritenuto piu' opportuno,
tenendo conto di numerosi elementi quali ad esempio: tipo e quantita' di
microrganismi, distribuzione dell'alimento, destinazione d'uso, trattamenti ai
quali verra' sottoposto, ecc.
COMPETENZE DEI SERVIZI MEDICI E/0 VETERINARI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE
DELLE ASL.
Nell'ambito delle rispettive competenze il Responsabile del Servizio Medico e/o
Veterinario del Dipartimento di Prevenzione della ASL, nell'ambito delle proprie
competenze, che ha riscontrato che un prodotto alimentare rappresenta un grave
rischio per il consumatore, e che e' richiesto un intervento immediato:
- verifica la notizia;
- adotta le misure piu' opportune per fronteggiare il rischio per la salute
pubblica; i prodotti oggetto di allerta rinvenuti sul mercato andranno
sottoposti a sequestro;
- raccoglie le informazioni sul prodotto alimentare e compila la "scheda di
notifica" - allegato B;
- se si tratta di un alimento prodotto/confezionato o introdotto in Italia da
una ditta avente sede nel territorio di competenza, effettua un'ispezione presso
l'azienda per acquisire elementi utili a determinare le cause della non
conformita' che ha dato origine all'allerta;
- verifica l'eventuale distribuzione del prodotto. In particolare:
acquisisce l'elenco clienti;
acquisisce l'elenco dei fornitori se del caso;
verifica l'attivazione e l'efficacia delle procedure di ritiro del prodotto.
attiva il Sistema di Allerta, trasmettendo al Servizio Medico e/o
Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma di appartenenza,
preferibilmente per posta elettronica eventualmente seguita da spedizione a
mezzo postale o fax , l'allegato A - "Attivazione sistema di allerta" corredato
dall'allegato B e dall'allegato C -"Elenco clienti".
comunica tempestivamente al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o
della Provincia Autonoma gli esiti degli accertamenti effettuati ed i
provvedimenti adottati, utilizzando l'allegato D - "Esiti accertamenti";
L'allegato B1 - "Informazioni addizionali - Follow up" va utilizzato per ogni
successiva comunicazione con la quale trasmettere ulteriori informazioni quali:
eventuali successive diramazioni della rete commerciale, risultato analitico
negativo successivo con revoca dell'allerta, ulteriori Paesi membri o
extracomunitari interessati alla commercializzazione del prodotto di cui si e'
conosciuta successivamente la rete di distribuzione, ulteriori campionamenti
effettuati e ulteriori risultati analitici, misure volontarie prese dalla ditta
(ritiro dei prodotti), cambio di destinazione d'uso, ecc.
COMPETENZE DEL SERVIZIO MEDICO E/0 VETERINARIO DELLA REGIONE 0 DELLA PROVINCIA
AUTONOMA:
Il Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma
(cosiddetto "nodo regionale"):
coordina tutte le operazioni successive alla segnalazione di prodotto alimentare
non conforme;
tiene i rapporti con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanita',
le Regioni e Province Autonome coinvolte, nonche' con le ASL regionali,
garantendo la tempestivita' dell'informazione; dispone, se del caso, ulteriori
provvedimenti sul prodotto in questione.
COMPETENZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
II punto di contatto nazionale del sistema di allerta nazionale del Ministero
della Salute - D.G.S.V.A. provvede:
a) Alla predisposizione dei comunicati ai mezzi di informazione a diffusione
nazionale sulle condizioni iniziali e finali dell'allerta per i consumatori;
b) Alla verifica dell'adeguatezza delle misure adottate dalle autorita'
sanitarie locali; (di concerto con le autorita' sanitarie
regionali/provinciali);
c) Alla raccolta delle informazioni sul seguito dato alle notifiche; d) Allo
scambio rapido delle informazioni con i propri Uffici periferici (P.I.F.,
U.S.M.A.F. e U.V.A.C.);
e) A richiedere, il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore della
Sanita' in materia di contaminanti biologici, chimici e fisici dei prodotti
alimentari;
f) All'adozione, ove ritenuti necessari, di concerto con gli Uffici competenti
della DGSVA, di ulteriori misure di controllo ufficiale a tutela della salute
pubblica.
In caso di interessamento del territorio europeo e di quello estero, il Punto di
contatto del sistema di allerta comunitario del Ministero della Salute - DGSVA
provvede:
g) Allo scambio rapido delle informazioni in qualita' di organo di collegamento
con l'Unione Europea ed i Paesi terzi;
h) Alla notifica agli altri Punti di contatto nazionali delle segnalazioni di
allerta relative a prodotti alimentari provenienti dai Paesi terzi.
7. ELENCO CLIENTI
Fermo restando quanto previsto dal Reg. 178/2002 in materia di
rintracciabilita', l'efficacia del Sistema di Allerta dipende dalla rapidita'
delle comunicazioni, quali la trasmissione dell'elenco clienti a tutti i
soggetti interessati e dalla rapidita' con la quale l'impresa attiva la
procedura di comunicazione e di ritiro del prodotto dal commercio.
Per una corretta e sollecita applicazione delle procedure previste in caso di
riscontro di prodotti alimentari pericolosi per la salute pubblica, e' quindi
essenziale disporre della rete di commercializzazione e accertare
conseguentemente la portata della movimentazione (rete locale, regionale,
nazionale, comunitaria, ecc. e quantitativo del prodotto) dell'allerta.
La rete commerciale deve essere acquisita riportando almeno i seguenti elementi:
a. ragione sociale della ditta destinataria;
b. indirizzo, completo di Comune e Provincia, della sede commerciale
(telefono/fax, email se possibile);
c. n. di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC;
d. quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni;
e. data di consegna e identificativi D.di T.
La trasmissione dell'elenco clienti, di norma, dovra' avvenire contestualmente
all'attivazione del Sistema di Allerta, (per la quale e' infatti previsto
l'allegato A - "Attivazione sistema di allerta", corredato dall'allegato B -
"scheda di notifica" e dall'allegato C - "Elenco clienti").
Il responsabile della prima trasmissione dell'elenco clienti dovra' assicurarsi
che le indicazioni siano complete e facilmente leggibili. In caso contrario,
dovranno essere ritrascritte a cura del Servizio ASL interessato.
Nel caso in cui l'elenco clienti sia costituito da un considerevole numero di
voci dovra' essere, di norma, inviato per posta elettronica cosi' da consentire
la rapidita' delle ulteriori trasmissioni.
Resta inteso che la procedura adottata per la trasmissione della prima rete di
commercializzazione dovra' essere analogamente ripetuta nell'eventuale riscontro
di ulteriori clienti.
Nel caso in cui il Servizio della Regione Medico e/o Veterinario, non ricevesse
nei tempi stabiliti le informazioni necessarie per una ricerca mirata del
prodotto alimentare, disporra', ai fini della tutela della salute pubblica,
altri interventi che verranno individuati a seconda della gravita' della
situazione (per esempio ricerca a tappeto del prodotto alimentare, segnalazione
tramite stampa, intervento dei NAS ecc.).
8. VERIFICA DELLE PROCEDURE DI RITIRO DA PARTE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
Ogni qualvolta la ditta interessata provvede al ritiro di un prodotto, la
ASL competente per territorio:
trasmette le informazioni inerenti la rete commerciale al Servizio Medico e/o
Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma secondo le procedure
indicate precedentemente;
verifica che la ditta metta in atto tutte le procedure per il ritiro dal
commercio del prodotto in modo rapido e completo. La verifica potra' avvenire,
sulla base delle comunicazioni pervenute dalle ASL di destinazione.
La ASL interessata dalla distribuzione del prodotto soggetto al ritiro ne
verifica l'attuazione attraverso:
ispezioni presso le ditte che risulta abbiano ricevuto la merce;
acquisizione della copia del Documento di Trasporto relativo al ritiro
effettuato dalla ditta interessata.
Le ASL interessate dalla distribuzione del prodotto in oggetto comunicano alla
ASL ove ha sede lo stabilimento che sta procedendo al ritiro, il quantitativo di
prodotto per il quale sia stato documentato il ritiro e le altre informazioni
(lotti, tipo di confezione ecc.) necessarie al fine delle verifiche.
Ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 327§/1980 i prodotti alimentari non ancora
ritirati, devono essere tenuti in locali o parti di locali, separati da quelli
di conservazione delle sostanze alimentari destinate alla vendita o alla
somministrazione; tali prodotti devono essere contraddistinti da cartelli
indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore.
Va ricordato che l'art. 3 del D. Lgs 155/97 stabilisce che, qualora a seguito
dell'autocontrollo il responsabile dell'industria alimentare constati che i
prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute, provvede al
ritiro dal commercio informando le autorita' competenti sulla natura del rischio
e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato
dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilita' dell'autorita'
sanitaria locale fino al momento in cui,previa autorizzazione della stessa non
venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in
modo da garantire la sicurezza. Le spese sono a carico del titolare
dell'industria alimentare.
9. PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE
Sugli alimenti oggetto di allerta dovranno essere adottati i provvedimenti
ritenuti piu' adatti per tutelare la salute pubblica. In linea di massima, salvo
diverse valutazioni di volta in volta individuate, si dovra' procedere come
segue: l'Autorita' Sanitaria dispone ai sensi della legge 283/62 e del D.P.R.
327/80 il sequestro del prodotto alimentare non conforme rinvenuto sul mercato;
non dovra' essere sottoposto ad ulteriore campionamento lo stesso lotto sul
quale e' stata riscontrata l'irregolarita', mentre verra' valutata caso per caso
l'opportunita' di campionare lotti diversi dello stesso prodotto.
Gli alimenti oggetto di allerta devono essere mantenuti sotto sequestro o
comunque ritirati dal commercio fino alla chiusura dell'allerta;
qualora gli alimenti abbiano un periodo di conservabilita' inferiore ai tempi
ragionevolmente necessari a revocare le misure adottate in seguito
all'attivazione dell'allerta, le ditte devono essere informate sulla
possibilita' di sottoporre i prodotti a trattamenti che prolunghino la
conservazione (es. congelamento), oppure di inviarli alla trasformazione per la
successiva conservazione o direttamente ad uso non alimentare o alla
distruzione, comunque previo assenso della ASL competente nonche' delle
autorita' che hanno confermato il sequestro. I relativi costi sono a carico
delle imprese.
I Servizi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione delle ASL dovranno comunicare
nel piu' breve tempo possibile al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione
o della Provincia Autonoma tutti i provvedimenti assunti e in particolare:
la quantita' di prodotto sequestrato,
la quantita' di prodotto gia' commercializzato verso altre ditte,
la quantita' di prodotto gia' sottoposto a processo di trasformazione,
la quantita' di prodotto gia' commercializzato o somministrato al consumatore
finale.
Prodotti sottoposti a trasformazione
Nel caso in cui il prodotto non sia stato reperito tal quale perche' nel
frattempo e' stato sottoposto ad un processo di trasformazione in grado di
inattivare o distruggere l'agente patogeno, il Responsabile del Servizio
competente ove ha sede lo stabilimento di trasformazione, procede all'analisi
delle condizioni e dei parametri di processo in modo da verificare, ricorrendo
se del caso anche ad indagini di laboratorio, se il prodotto trasformato possa
ancora costituire un pericolo per la salute dei consumatori. Successivamente ne
comunica le conclusioni al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della
provincia Autonoma, specificando se i prodotti trasformati non costituiscono
piu' pericolo per la salute dei consumatori o se sia necessario attivare una
nuova allerta per i prodotti trasformati. In quest'ultimo caso, il Responsabile
del Servizio competente procedera' secondo le indicazioni sopra riportate.
10. FLUSSO INFORMATIVO
II Sistema di Allerta deve garantire la tempestivita' dello scambio di
informazioni.
In attesa dell'attivazione di un apposito sistema di rete per la gestione del
Sistema di Allerta, dovranno essere utilizzati gli strumenti che garantiscono
tale tempestivita' in modo rapido, chiaro e leggibile. Si dovra' pertanto
prediligere la comunicazione a mezzo e-mail con comunicazione di avvenuta
ricezione, eventualmente seguita da invio a mezzo posta o fax.
Ogni Servizio deve avere a disposizione i dati relativi a tutte le strutture
sanitarie interessate della propria ASL, dei Servizi Medici e/o Veterinari dei
Dipartimenti di Igiene e di Prevenzione delle ASL della regione, nonche' dei
Servizi di riferimento del Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della
Provincia Autonoma, il quale provvede a raccogliere, diffondere e aggiornare i
dati di cui sopra.
Le informazioni oggetto di Allerta vengono trasmesse dalle Regioni o dalle
Province Autonoma al Ministero della Salute: - Direzione Generale della Sanita'
Veterinaria e degli Alimenti
- Ufficio V
- Ufficio VI.
Qualora una Regione o una Provincia Autonoma non preveda l'istituzione del
proprio "nodo regionale" per la gestione dei Sistemi di Allerta, la trasmissione
al Ministero della Salute, come pure alle altre Regioni e Province Autonome
coinvolte, verra' effettuata direttamente dalle ASL. In tal caso la Regione o la
Provincia Autonoma deve preventivamente individuare e comunicare i punti di
contatto relativi al proprio territorio. (tabella Punti di Contatto)
11. CONCLUSIONE
Il procedimento attivato a seguito di un'allerta si conclude quando:
a) i prodotti oggetto dell'allerta siano stati ritirati dal commercio per essere
distrutti, per essere destinati ad usi diversi dal consumo umano o per essere
sottoposti a un processo di risanamento previa autorizzazione del Servizio
Medico e/o Veterinario della ASL competente;
b) il prodotto in questione non sia stato rinvenuto;
c) i risultati di ulteriori accertamenti abbiano escluso la sussistenza di un
pericolo per la salute dei consumatori.
Il Responsabile dei Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Igiene e
Prevenzione di ciascuna ASL coinvolta nell'allerta, verifica le condizioni di
cui ai punti a) , b) e c) nel territorio di competenza e chiude il caso dandone
notizia al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia
Autonoma, che provvedera' alla comunicazione alle regioni e alle Province
Autonome e al ministero della salute. La revoca del provvedimento di allerta
viene disposta , espletate le verifiche del caso, dal Responsabile del Servizio
Medico e/o Veterinario della ASL territorialmente competente per lo stabilimento
di produzione o di scambio/importazione.
Allegati
Omessi