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ambientale
Decreto ministeriale 6
febbraio 2002
Integrazioni e modificazioni agli
allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione
e del commercio dei mangimi.
(Pubblicato su G.U. n. 59 del 11-3-2002)
Il Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con Il Ministro delle Attività Produttive e il Ministro della Salute
Vista
la legge 15
febbraio 1963, n.
281, e successive modificazioni,
che disciplina la
preparazione ed il commercio dei mangimi;
Vista
la direttiva n.
2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
aprile 2000, che modifica la direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio
relativa alla commercializzazione degli
alimenti composti per animali
e la direttiva n. 96/25/CE del
Consiglio del 29 aprile 1996 relativa
alla circolazione di
materie prime per mangimi;
Vista
la rettifica della
direttiva n. 2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10
aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 64 del 6 marzo 2001, che modifica la
direttiva n. 79/373/CEE
del Consiglio relativa alla
commercializzazione degli alimenti
composti per animali
e la direttiva n. 96/25/CE del Consiglio del 29 aprile 1996
relativa alla circolazione di materie prime per mangimi;
Visto
il decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508,
recante attuazione della direttiva
n. 90/667/CEE del
Consiglio del 27 novembre
1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul
mercato di rifiuti di origine animale
e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di
origine animale o a base
di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;
Visto
il decreto legislativo
13 aprile 1999,
n. 123, recante attuazione
della direttiva n. 95/69/CE che
fissa le condizioni e le modalita'
per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore
dell'alimentazione degli alimenti;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152,
con il quale si dispone che alle modifiche degli allegati
alla sopracitata legge 15 febbraio 1963, n. 281, si provvede con decreto
di questo Ministero di concerto
con il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero della salute;
Ritenuto
necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle
disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria;
Sentita
la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge
n. 281/1963, che ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Gli
allegati I, III, V, VI e VII
della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati e
modificati conformemente all'allegato al presente decreto.
Il
presente decreto sara'
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2002
Il Ministro delle politiche agricole e
forestali Alemanno
Il Ministro delle attivita'
produttive Marzano
Il Ministro della salute Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo
2002
Ufficio
di controllo sui
Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 39
1. L'allegato I "Definizioni",
e' modificato come segue:
a)
Dopo la
lettera p) e' inserita la seguente:
"q)
Immissione in commercio
o circolazione: La
detenzione, compresa
l'offerta, di alimenti
composti per animali
a fini di vendita o altre forme di trasferimento a terzi, a
titolo gratuito o oneroso,
nonche' la vendita
stessa e le
altre forme di trasferimento".
2.
L'allegato III "Denominazioni e indicazioni obbligatorie", e'
modificato come segue:
a) nella
parte A "materie prime per mangimi" il punto 7 e' sostituito dal seguente:
"7) il nome o la ragione sociale e la
sede dello stabilimento del produttore, il numero di riconoscimento nonche'
numero di riferimento della
partita o qualsiasi altra
indicazione che possa consentire di risalire
all'origine della materia
prima se lo stabilimento deve
essere riconosciuto ai sensi del
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508";
b) nella
parte A "materie prime per mangimi" dopo il punto 7, e'
inserito il seguente:
“7-bis) il nome o la ragione sociale e la
sede del responsabile delle
indicazioni di cui
ai punti da
1) a 6), se diverso dal produttore di cui al punto 7)";
c) nella
parte A "materie prime per mangimi" dopo
il punto 15, sono inseriti i seguenti:
"16)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma
1, della direttiva 96/25/CE del
Consiglio, le disposizioni relative alla circolazione
delle materie prime
per mangimi, si applicano anche
all'utilizzazione delle medesime materie prime;
17)
Le materie prime per mangimi possono circolare
nell'Unione europea solo se
di qualita' sana, leale e mercantile. Quando dette materie prime
sono messe in circolazione o utilizzate, non devono rappresentare alcun
pericolo per la
salute degli animali, delle
persone o per l'ambiente e non devono
essere immesse in circolazione
in modo ingannevole.";
d) nella
parte B "mangimi composti", punto 4,
lettera c), le parole "e' sottoposti
ad un'ispezione", sono
sostituite dalle seguenti:
" e sottoposti ad un'ispezione";
e) nella
parte B "mangimi
composti", punto 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
A.
alla definizione della
categoria 7.2., le parole: "nella categoria 6.15.", sono sostituite dalle
seguenti: "nella categoria 7.14.";
B.
alla definizione della
categoria 7.4., le parole: "nella categoria 6.15.", sono sostituite dalle
seguenti: "nella categoria 7.14.";
C.
alla definizione della
categoria 7.5., le parole: "nelle categorie 6.3.
e 6.4.", sono
sostituite dalle seguenti: "nelle categorie 7.3 e
7.4.";
D.
alla definizione della
categoria 7.6., le parole: "nella categoria 6.7.",
sono sostituite dalle seguenti: "nella categoria
7.7";
E.
alla definizione della
categoria 7.10., le parole: "nelle
categorie 6.4, 6.8
e 6.9.", sono sostituite dalle seguenti: "nelle categorie 7.4,
7.8 e 7.9.";
F.
alla definizione della
categoria 7.11., le parole: "nella
categoria 6.15.", sono
sostituite dalle seguenti: "nella categoria 7.14.";
f) nella
parte B "mangimi composti", il punto 11 e'
sostituito dal seguente:
"11.
La data di durabilita' minima
che deve essere espressa con le seguenti indicazioni:
a) "da consumarsi entro", seguita dall'indicazione del giorno,
mese ed anno, per i
mangimi molto deperibili dal
punto di vista microbiologico;
b) "da consumarsi preferibilmente entro", seguita
dall'indicazione del mese e dell'anno, per gli altri mangimi.
Qualora
altre disposizioni concernenti
i mangimi composti prescrivano di
indicare una data di durabilita' minima o una data limite
di garanzia, deve essere indicata quella piu' vicina";
g) nella
parte B "mangimi composti", il punto 15 e'
sostituito dal seguente:
“15.
Per i mangimi composti di
produzione nazionale non contenenti additivi e/o premiscele
devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione a
produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi
o, comunque, per la distribuzione per il consumo";
h) nella
parte B "mangimi composti", dopo il
punto 15, e' inserito il
seguente:
"15-bis. Il numero di riconoscimento
attribuito allo stabilimento ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, o, secondo
i casi, il
numero di registrazione attribuito allo stabilimento
ai sensi dell'art. 9 di tale
decreto. Tale numero deve essere
riportato in etichetta entro centottanta giorni dalla data di
attribuzione, durante tale
periodo, per i
mangimi composti di produzione nazionale contenenti additivi
e/o premiscele, devono
essere riportati gli estremi della precedente
autorizzazione.";
i)
nella parte
B, mangimi composti, dopo il punto 20, e' inserito il seguente:
"21.
Ai fini della immissione in
commercio, il termine "mangime puo' essere sostituito da "alimento
per animali .".
3.
L'allegato V "Prodotti di
cui sono vietati il commercio o la distribuzione per il consumo", e'
modificato come segue:
a) il titolo e' sostituito dal seguente:
"prodotti di cui e' vietata
l'immissione in commercio";
b) al
punto 1., le parole: "il
commercio o per la distribuzione per il
consumo", sono sostituite
dalle seguenti: "l'immissione in commercio".
4.
L'allegato VI "Deroghe alle norme di confezionamento",
e' modificato come segue:
a) al
punto 1., le parole: "posti in commercio o distribuiti per il
consumo", sono sostituite dalle seguenti: "posti in
circolazione".
5. L'allegato VII "Tolleranze",
e' modificato come segue:
a)
nella parte
A "Materie prime per
mangimi", il punto 1.1. e' sostituito dal seguente:
"1.1 Proteina greggia:
A.
2 unita' per
i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;
B.
10% del
tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20%, ma pari o superiori
al 10%;
C. 1 unita' per i tenori dichiarati inferiori al
10%".