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Decisione
2002/248/CE
Commissione del 27 marzo 2002 che modifica
la decisione del Consiglio 2000/766/CE e a decisione 2001/9/CE relative alle
encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine
animali Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee 28.3.2002 L 84/71
(Testo rilevante
ai fini del SEE)
(2002/248/CE)
LA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio,dell'11 dicembre
1989,relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi
intracomunitari,nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1),modificata da ultimo dalla direttiva
92/118/CEE (2),in particolare
l'articolo 9,paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del
Consiglio,del 26 giugno 1990,relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili
negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine
animale,nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3),modificata da ultimo dalla direttiva
92/118/CEE,in particolare l'articolo 10,paragrafo 4,
vista la direttiva 97/78/CEdel
Consiglio,del 18 dicembre 1997,che fissa i principi relativi all'organizzazione
dei controlli
veterinari per i prodotti che entrano
nella Comunità in provenienza da paesi terzi (4),in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2000/766/CEdel Consiglio
relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie
spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali (5)vieta la somministrazione di proteine animali
trasformate a taluni animali d'allevamento.Tale divieto non si applica a talune
proteine animali trasformate soggette alle condizioni fissate dalla decisione
2001/9/CEdella Commissione (6),modificata dalla decisione 2001/165/CE(7).
(2)Il regolamento (CE)n.999/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio,del 22 maggio 2001,recante disposizioni per
la prevenzione,il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili (8),vieta la somministrazione di proteine derivate da mammiferi,trasformate
o non trasformate,ai ruminanti. L'applicazione della relativa disposizione è
stata differita dal regolamento (CE)n.270/2002 della Commissione (9).
(3)Il divieto di somministrazione di proteine
animali trasformate a taluni animali d'allevamento di cui alla decisione
2000/766/CEdovrebbe essere esteso alla somministrazione di qualsivoglia
proteina animale ai ruminanti,sia per coerenza che per evitare eventuali rischi
di trasmissione di BSE.Dovrebbero continuare ad essere consentite alcune proteine
animali che non si ritiene costituiscano un rischio di BSEo intralcino i
controlli.
(4)Non si ritiene che le uova e i prodotti a
base di uova presentino un rischio di encefalopatie spongiformi
trasmissibili.Dovrebbe essere pertanto consentita la somministrazione di uova e prodotti a base di uova agli animali
d'allevamento.
(5)Per quanto riguarda gli animali diversi
dai ruminanti, occorre chiarificare le regole relative alla produzione di
farina di pesce in relazione con gli stabilimenti che producono pesce e
prodotti ittici per il consumo umano e farina di pesce per l'alimentazione
degli animali.
(6)La decisione 2000/766/CEe la decisione
2001/9/CE dovrebbero essere pertanto modificate di conseguenza.
(7)Le misure di cui alla presente decisione
sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della
salute degli animali,
HA ADOTTATO LA
PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 2 della decisione 2000/766/CEè
così modificato:
1)il paragrafo 1 è sostituito dal testo
seguente:
«1.Gli Stati membri vietano la
somministrazione di:
a)proteine derivate da animali ai
ruminanti;
b)proteine animali trasformate ad animali
d'allevamento
che sono tenuti,ingrassati e allevati per
la produzione di
alimenti.»
2)Al paragrafo 2,l'ultimo trattino è sostituito
dal testo seguente:
«—latte e prodotti lattieri e uova e
prodotti a base di uova.»
Articolo 2
Nell'allegato I alla decisione
2001/9/CE,il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
«1)La farina di pesce è prodotta in
stabilimenti di trasformazione che si dedicano esclusivamente alla produzione
di prodotti di origine ittica e che sono approvati a tal fine dall'autorità
competente conformemente all'articolo 5,paragrafo 2,della direttiva 90/667/CEE
».
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere
dal 1° aprile 2002.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 27 marzo 2002.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1)GU L 395 del
30.12.1989,pag.13.
(2)GU L 62 del
15.3.1993,pag.49.
(3)GU L 224 del
18.8.1990,pag.29.
(4)GU L 24 del
30.1.1998,pag.9.
(5)GU L 306 del
7.12.2000,pag.32.
(6)GU L 2 del
5.1.2001,pag.32.
(7)GU L 58 del
28.2.2001,pag.43.
(8)GU L 147 del
31.5.2001,pag.1.
(9)GU L 45 del
15.2.2002,pag.4.