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Regione Valle D'Aosta
Legge Regionale n. 9 del 29-03-2006
Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico.
(B.U.R. Valle D'Aosta n. 17 del 26
aprile 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui alla legge 26 ottobre
1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), detta norme per la
tutela dall’inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a:
a) prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale
originato da sorgenti artificiali;
b) tutelare l’ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte
integrante del paesaggio;
c) assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di
esposizione della popolazione;
d) assicurare l’informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai
suoi effetti.
ARTICOLO 2
(Classificazione acustica)
1. La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio in
zone acustiche omogenee ovvero in zone per le quali siano applicabili
determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all’uso del
territorio.
2. Ai fini dell’applicazione dei valori di riferimento stabiliti dalla normativa
statale vigente, i Comuni provvedono alla classificazione acustica del proprio
territorio in relazione alle classi di destinazione d’uso indicate nella tabella
A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre
1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), e secondo i
criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma
3, tenuto conto che:
a) la classificazione acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i
quali è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d’uso e le modalità
di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela dell’ambiente esterno e
abitativo dall’inquinamento acustico;
b) è fatta salva, per i Comuni il
cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico, ambientale e
turistico, l’individuazione, sulla base dei criteri tecnici di dettaglio
stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, di aree meritevoli di
particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a
quelli definiti dalla normativa statale vigente;
c) l’adozione di valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa
statale vigente deve essere indicata e motivata nella relazione tecnica
descrittiva della classificazione acustica.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali e
sentite le rappresentanze delle associazioni di categoria, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria
deliberazione, i criteri tecnici di dettaglio sulla base dei quali i Comuni
provvedono alla classificazione acustica del proprio territorio.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
ARTICOLO 3
(Procedura per l’approvazione dei piani di classificazione acustica)
1. I Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane,
entro quindici mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui
all’articolo 2, comma 3, predispongono la classificazione acustica del proprio
territorio, che comprende:
a) la cartografia, realizzata secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale
ai sensi dell’articolo 2, comma 3;
b) la relazione tecnica descrittiva.
2. La proposta di classificazione acustica deve essere trasmessa ai Comuni
limitrofi per addivenire, ove possibile, alla determinazione, di intesa, della
classificazione delle aree confinanti. Tale determinazione è assunta entro due
mesi dal ricevimento della proposta di classificazione acustica.
3. La proposta di classificazione acustica deve altresì essere trasmessa alle
strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente e
all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), istituita ai sensi
della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, per i relativi pareri di
competenza, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa
richiesta.
4. Acquisiti i pareri di cui al comma 3, la proposta di classificazione acustica
è depositata presso la segreteria comunale in visione al pubblico per trenta
giorni consecutivi durante i quali chiunque può presentare le proprie
osservazioni. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
all’albo del Comune.
5. Il Comune, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1,
adotta la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione tiene conto
dei pareri di cui al comma 3 e motiva le determinazioni assunte anche in
relazione alle osservazioni presentate ai sensi del comma 4.
6. I Comuni già dotati di classificazione acustica alla data di entrata in
vigore della presente legge adeguano la classificazione ai criteri stabiliti
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, entro il termine di
cui al comma 1.
7. L’adeguamento del piano di classificazione acustica ed ogni successiva
variazione sono disposti con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
8. In caso di mancata
predisposizione o adeguamento del piano di classificazione acustica entro i
termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Regione assegna al Comune
inadempiente un termine per provvedere.
Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, per il tramite
delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente ed
avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA, provvede in via sostitutiva.
ARTICOLO 4
(Piani comunali di risanamento e miglioramento acustico)
1. Entro due anni dall’approvazione della classificazione acustica e in
esito alla valutazione dei valori di esposizione al rumore, nel caso di
superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa statale vigente,
nonché nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo,
della l. 447/1995, i Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le
Comunità montane, provvedono all’adozione del piano di risanamento acustico.
2. Entro quattro anni dall’approvazione della classificazione acustica, i
Comuni, singolarmente o in forma associata attraverso le Comunità montane,
provvedono all’adozione del piano di miglioramento acustico per il conseguimento
dei valori di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, integrando, se
del caso, il piano di risanamento acustico di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con
propria deliberazione, i criteri per la valutazione dei livelli di rumorosità
ambientale presenti sul territorio comunale e per la redazione, da parte dei
Comuni, dei piani di risanamento e di miglioramento acustico.
4. I piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico, predisposti
sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3,
devono indicare:
a) l’entità e l’origine delle immissioni sonore in ambiente, sia da sorgenti
fisse che da traffico;
b) le aree interessate dagli interventi di risanamento o di miglioramento
acustico e la popolazione interessata;
c) il tipo di interventi previsti e la stima della riduzione di rumorosità
ottenibile;
d) i tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
e) i costi presunti a carico dell’amministrazione comunale;
f) gli altri soggetti tenuti agli interventi di risanamento o di miglioramento,
individuati nei titolari delle attività causa del rumore.
5. I piani di risanamento e di miglioramento acustico comunali sono soggetti al
parere vincolante dell’ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di
effettuazione dei rilievi, alla valutazione previsionale degli impatti e alla
compatibilità con la classificazione acustica dei Comuni limitrofi. Tali piani
sono soggetti alla successiva approvazione della Giunta regionale, limitatamente
agli aspetti paesaggistici e ambientali.
6. I Comuni, entro sei mesi dall’approvazione dei piani di risanamento e di
miglioramento acustico, adeguano i regolamenti edilizi, nonché, se del caso, gli
strumenti urbanistici vigenti alle disposizioni dei piani di risanamento e di
miglioramento acustico.
7. Nel caso in cui non si renda necessaria l’adozione del piano di risanamento
acustico, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di
ambiente la classificazione acustica, predisposta ed approvata secondo i criteri
e con le modalità di cui alla presente legge, e la valutazione dei valori di
esposizione al rumore da cui risulti che i valori di rumorosità ambientale non
superano quelli stabiliti dalla normativa statale vigente.
8. I piani comunali di risanamento acustico recepiscono, per le parti di
competenza territoriale di ogni Comune, i piani degli interventi di contenimento
e abbattimento del rumore di cui all’articolo 5, predisposti dalle società e
dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative
infrastrutture ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, secondo
quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente del 29
novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli
enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture,
dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore).
ARTICOLO 5
(Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società
e degli enti di gestione dei servizi di trasporto e delle relative
infrastrutture)
1. I piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di
trasporto e delle relative infrastrutture sono soggetti:
a) al parere vincolante dell’ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di
effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti;
b) all’approvazione della Giunta regionale, limitatamente agli aspetti
paesaggistici e ambientali;
c) all’approvazione dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di
compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e l’uso del territorio in
atto.
2. Le società e gli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle
relative infrastrutture devono verificare ed assicurare l’effettivo rispetto dei
valori di riferimento previsti dalla normativa statale vigente.
ARTICOLO 6
(Piani di risanamento acustico delle imprese)
1. Entro sei mesi dall’approvazione o dall’adeguamento da parte dei Comuni della
classificazione acustica, le imprese la cui attività comporta emissioni sonore
in ambienti esterni rispetto a quelli sede dell’attività medesima devono
verificare la rispondenza delle proprie sorgenti sonore ai valori limite di
emissione relativi all’ambiente circostante.
2. A seguito della verifica del superamento dei valori limite di emissione o
della segnalazione del Comune conseguente a rilievi eseguiti dallo stesso o
dall’ARPA, le imprese la cui attività determina emissioni sonore nell’ambiente
circostante devono predisporre, nei sei mesi successivi all’accertamento, piani
di risanamento acustico.
3. I piani di risanamento acustico delle imprese devono indicare:
a) le sorgenti sonore dell’azienda che emettono rumore nell’ambiente esterno e
le eventuali variazioni o ciclicità di emissione legate al ciclo operativo
dell’azienda;
b) la mappatura acustica dell’area territoriale interessata dalle emissioni
rumorose dell’azienda, realizzata con rilievi fonometrici o con l’uso di
strumenti modellistici;
c) le aree con superamento dei valori limite di emissione, interessate dagli
interventi di risanamento o miglioramento acustico e la popolazione interessata;
d) il tipo di interventi previsti e la stima della conseguente riduzione di
rumorosità, effettuata con l’uso di modelli previsionali;
e) i tempi di prevista effettuazione dei vari interventi. Il termine massimo per
la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può essere superiore a
trenta mesi, decorrenti dalla data di presentazione del piano;
f) i costi preventivati.
4. I piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese entro il termine di
cui al comma 1 sono soggetti:
a) al parere vincolante dell’ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di
effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti;
b) all’approvazione della Giunta regionale, limitatamente agli aspetti
paesaggistici e ambientali;
c) all’approvazione dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di
compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e l’uso del territorio in
atto.
5. I pareri e gli assensi di cui al comma 4 sono rilasciati entro due mesi dal
ricevimento del piano. Qualora nel corso dell’esame dei piani di risanamento
acustico delle imprese emerga la necessità di integrare la documentazione o di
apportare modificazioni al progetto, ne è data comunicazione all’impresa
proponente. In tal caso, il predetto termine è sospeso e riprende a decorrere
dalla data di presentazione della documentazione integrativa o del nuovo
progetto.
6. I piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 4 recepiscono,
per le parti inerenti al territorio di ogni Comune, i piani di risanamento
acustico predisposti dalle imprese ai sensi del presente articolo.
7. Le imprese, in esito agli interventi effettuati, devono assicurare
l’effettivo rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa
statale vigente.
ARTICOLO 7
(Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento
acustico)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il
Consiglio permanente degli enti locali, approva con propria deliberazione il
piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento
acustico.
2. La proposta di piano è predisposta dalle strutture regionali competenti in
materia di ambiente e di urbanistica, in collaborazione con l’ARPA.
3. Sulla base dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 4,
il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento
acustico definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da
attivare, con l’indicazione di quelli di competenza regionale.
4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità per
l’identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica
da attuare nel territorio regionale e i criteri di priorità per l’eventuale
finanziamento degli stessi, tenuto conto in particolare:
a) dell’entità del superamento dei valori limite;
b) dell’entità della popolazione esposta al rumore;
c) della presenza di recettori sensibili;
d) delle risorse eventualmente derivanti da trasferimenti dello Stato e di
quelle eventualmente stanziate dalla Regione stessa.
5. Nell’ambito degli interventi individuati nel piano regionale triennale di
intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico, la Regione può promuovere
e finanziare studi e ricerche finalizzati ad una riduzione della rumorosità
emessa da sorgenti sonore specifiche aventi particolare impatto sul territorio
regionale.
ARTICOLO 8
(Previsione in materia di impatto acustico)
1. Per impatto acustico, si intendono gli effetti sonori prodotti o indotti
in una determinata porzione di territorio dall’insediamento di infrastrutture,
opere, impianti, attività o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e
producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all’interno di abitazioni e
edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella
rumorosità ambientale prodotta da altre sorgenti.
2. La relazione di previsione di impatto acustico, richiesta dai Comuni, deve
essere predisposta:
a) dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere o degli insediamenti
di cui all’articolo 8, commi 2 e 4, della l. 447/1995;
b) in tutti i casi in cui il Comune
lo ritenga necessario per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità
semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto
acustico di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui l’opera o l’insediamento di prevista realizzazione siano
soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale, la relazione di
previsione di impatto acustico è allegata e costituisce parte integrante della
documentazione soggetta a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità
stabilite dalla normativa vigente.
5. Nel caso in cui le opere o gli insediamenti di prevista realizzazione siano
soggetti a titolo abilitativo edilizio, la relazione di previsione di impatto
acustico deve essere prodotta prima del suo rilascio, mentre nei casi di
abilitazione all’utilizzo delle strutture, licenza o autorizzazione
all’esercizio dell’attività, la relazione di previsione di impatto acustico deve
essere allegata alla relativa domanda.
6. La relazione di previsione di impatto acustico deve contenere anche la
descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli edifici e degli
impianti, con l’indicazione dettagliata dei materiali e delle tecnologie
utilizzati per contenere l’emissione di rumore verso l’esterno e verso le
abitazioni e gli edifici circostanti.
7. La documentazione di impatto acustico di cui al comma 6, qualora i livelli di
rumore previsto superino i valori di emissione definiti dal d.p.c.m. 14 novembre
1997, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della l. 447/1995, deve
espressamente contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o
eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti.
8. Il rilascio delle autorizzazioni, delle licenze o degli assensi comunque
denominati di cui al comma 5 è subordinato al parere favorevole dell’ARPA,
richiesto dall’ente competente al rilascio, in merito alla conformità della
relazione di previsione di impatto acustico ai criteri stabiliti dalla Giunta
regionale ai sensi del comma 3 e alla compatibilità della stessa con i valori
limite stabiliti dalla normativa statale vigente.
9. I soggetti gestori o detentori delle opere e degli insediamenti devono
adeguarsi ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente, qualora la
valutazione dei valori di rumorosità ambientale, rilevati ad opera od
insediamento realizzati, ne evidenzi il superamento.
ARTICOLO 9
(Valutazione di clima acustico)
1. Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una
determinata porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti
sonore, naturali e artificiali.
2. I soggetti che intendono realizzare le opere o gli insediamenti di cui
all’articolo 8, comma 3, della l. 447/1995 devono allegare al progetto una
relazione di valutazione previsionale del clima acustico relativa all’area di
previsto insediamento o realizzazione dell’opera. La relazione di valutazione
previsionale del clima acustico è obbligatoria anche per i soggetti che
intendono realizzare nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità
di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di
servizi commerciali polifunzionali.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la
predisposizione della relazione di valutazione previsionale del clima acustico.
4. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è presentata al
Comune contestualmente alla domanda per il rilascio del titolo abilitativo
edilizio.
5. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato al parere
favorevole dell’ARPA, richiesto da parte del Comune, in merito alla conformità
della relazione previsionale di valutazione di clima acustico ai criteri
stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 e alla compatibilità della
stessa con i valori previsti dalla normativa statale vigente.
6. Il Comune può prescrivere, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA,
modificazioni al progetto presentato, finalizzate ad assicurare il rispetto
della normativa di tutela dall’inquinamento acustico.
ARTICOLO 10
(Requisiti acustici passivi degli edifici)
1. Nella ristrutturazione e nel recupero del patrimonio edilizio esistente,
nella progettazione di nuovi edifici, pubblici e privati, previsti dalla tabella
A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici), nonché nel caso
di modifica dell’edificio o variazione della destinazione d’uso, al fine di
ridurre l’esposizione al rumore in ambiente abitativo, deve essere assicurato il
rispetto dei requisiti acustici passivi ivi stabiliti.
2. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio, nei casi di cui al comma 1, è
subordinato alla presentazione di una relazione attestante il possesso, da parte
dell’edificio, dei requisiti acustici passivi richiesti. I Comuni possono
disporre, ad opera ultimata, la verifica del possesso dei requisiti acustici
passivi.
ARTICOLO 11
(Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee)
1. Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo
pubblico, qualora comporti l’impiego di macchinari o impianti rumorosi o,
comunque, determini un impatto sonoro significativo sull’ambiente circostante,
deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente.
2. Per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto
interessato deve presentare, almeno quindici giorni prima dell’inizio
dell’attività o della manifestazione, apposita domanda al Comune, corredata di
una relazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri
stabiliti nella deliberazione di cui all’articolo 8, comma 3.
3. I Comuni, sentita l’ARPA, possono concedere l’autorizzazione anche in deroga
ai valori limite previsti dalla normativa statale vigente.
Nell’autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione
dell’impatto acustico sull’ambiente circostante.
4. In caso di mancato riscontro da parte del Comune entro quindici giorni dalla
data di ricevimento della domanda, l’autorizzazione si intende assentita, fermo
restando l’obbligo da parte del soggetto richiedente di rispettare i livelli
dichiarati di emissione sonora e di adottare le misure di contenimento delle
medesime indicate nella domanda.
5. I Comuni possono esentare dall’obbligo di autorizzazione lo svolgimento di
particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata
limitata delle stesse.
ARTICOLO 12
(Tecnico competente in acustica ambientale)
1. I documenti tecnici a carico dei soggetti interessati, da predisporre ai
sensi degli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11, devono essere redatti o asseverati da
un tecnico competente in acustica ambientale.
ARTICOLO 13
(Osservatorio acustico regionale)
1. La Regione istituisce presso l’ARPA, nell’ambito dei compiti alla stessa
attribuiti dalla l.r. 41/1995, l’Osservatorio acustico regionale con il compito
di:
a) monitorare l’attuazione della presente legge, attraverso l’aggiornamento del
catasto delle classificazioni acustiche comunali, la raccolta e l’ordinamento
dei dati di rumorosità ambientale contenuti nelle mappature acustiche comunali e
la raccolta dei piani di risanamento acustici comunali, delle società e degli
enti di gestione dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture;
b) raccogliere sistematicamente informazioni sui livelli di rumorosità
ambientale presenti sul territorio regionale e sull’esposizione della
popolazione, attraverso programmi di misurazioni sul territorio e idonei
strumenti informatici di acquisizione ed elaborazione dei dati;
c) trasmettere ai Comuni i dati
rilevati di interesse locale;
d) raccogliere e aggiornare i dati rilevanti dal punto di vista delle emissioni
sonore relative alle sorgenti presenti sul territorio regionale;
e) validare gli strumenti modellistici previsionali sulla base dei dati
precedenti, tenuto conto delle particolarità geografiche del territorio
regionale;
f) predisporre le informazioni richieste in forma di indicatori nell’ambito del
sistema informativo ambientale regionale;
g) predisporre le informazioni richieste in forma di indicatori su scala
regionale nell’ambito del sistema informativo nazionale ambientale.
ARTICOLO 14
(Consulenza)
1. Le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica
possono svolgere attività di consulenza a favore dei Comuni finalizzata alla
predisposizione della classificazione acustica e dei piani di risanamento e di
miglioramento acustico.
ARTICOLO 15
(Diritti di istruttoria)
1. La Giunta regionale, fatta eccezione per l’attività svolta ai sensi
dell’articolo 14, stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di
istruttoria e di ogni altro onere posto a carico dei soggetti interessati in
relazione all’attività di consulenza tecnica svolta dall’ARPA nell’ambito dei
procedimenti di predisposizione e di approvazione:
a) dei piani di classificazione acustica di cui all’articolo 3;
b) dei piani di risanamento e di miglioramento acustico di cui all’articolo 4;
c) della relazione di previsione di impatto acustico di cui all’articolo 8;
d) della relazione di valutazione previsionale del clima acustico di cui
all’articolo 9;
e) dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee o di
manifestazioni in luogo pubblico di cui all’articolo 11.
ARTICOLO 16
(Controllo e vigilanza)
1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria, i Comuni ed il Corpo forestale della Valle
d’Aosta svolgono, avvalendosi della collaborazione tecnica dell’ARPA, le
attività di vigilanza e controllo sull’osservanza della presente legge.
ARTICOLO 17
(Sanzioni)
1. Il mancato rispetto dei limiti fissati dai piani di classificazione
acustica di cui all’articolo 3 comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da
euro 1.500 a euro 10.000.
2. Il mancato rispetto del termine per la presentazione del piano di risanamento
acustico di cui all’articolo 6 comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da
euro 500 a euro 5.500.
3. Lo svolgimento di attività
temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico in assenza dell’autorizzazione
comunale di cui all’articolo 11, comma 1, comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di
denaro da euro 500 a euro 5.500.
4. L’irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base
degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui
all’articolo 16.
5. Nei casi di superamento dei valori limite di emissione o dei valori di
attenzione previsti dalla normativa statale vigente, il responsabile della
violazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10,
comma 2, della l. 447/1995, deve porre in essere azioni di risanamento per il
rispetto dei suddetti valori. Nel caso di più violazioni della medesima specie
commesse nell’arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al
responsabile è sospesa l’efficacia del provvedimento abilitante all’esercizio
dell’attività, laddove previsto.
ARTICOLO 18
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 7, comma 5, e 13 è
determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall’anno 2006.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2006 e di quello
pluriennale per il triennio 2006/2008, nell’obiettivo programmatico 2.2.1.09.
(Ambiente e sviluppo sostenibile).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo
per pari importo dello stanziamento iscritto nell’obiettivo programmatico 3.1.
(Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese
correnti), a valere sull’apposito accantonamento previsto al punto D.2.1.
dell’allegato n. 1 ai bilanci stessi.
4. Al finanziamento del piano regionale triennale previsto dall’articolo 7,
comma 1, si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 19 della
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di
contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta).
5. Per l’applicazione della presente
legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria
deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di
bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 19
(Disposizione transitoria)
1. Fino all’adozione o all’adeguamento dei piani comunali di classificazione
acustica di cui all’articolo 3, trovano applicazione i valori limite stabiliti
dal d.p.c.m. 14 novembre 1997.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 29 marzo 2006.
Il Presidente
CAVERI