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Decreto 17 novembre 2005, n. 269
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.
(GU n. 302 del 29-12-2005)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare,
l'articolo 31, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attivita',
con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', le norme che
fissano i tipi e le quantita' di rifiuti e le condizioni in base alle quali le
attivita' di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, recante
regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile
ammettere alle procedure semplificate;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante regolamento di
approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi
degli articoli 12 e 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della
direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi ed i residui del carico e in particolare l'articolo 10,
comma 2, che prevede che i residui del carico siano in via prioritaria avviati
al riciclaggio ed al recupero;
Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione
della Marpol 73 (convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi) con annessi, adottata a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438, concernente l'adesione ai protocolli
relativi alle convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare con allegati
adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente le imposte
sulla produzione e sui consumi per il settore degli oli minerali e relative
sanzioni penali e amministrative;
Visti il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo
definitivo del Codice della navigazione e, in particolare, l'articolo 52,
nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione e, in
particolare, l'articolo 52;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Espletata la procedura di notificazione di cui alle direttive 91/689/CEE e
98/34/CE;
Sentito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 26 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;
Ritenuto di non dover accogliere la richiesta di soppressione dell'articolo 2,
in quanto il medesimo contiene i principi generali, al pari del soprarichiamato
decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una
richiesta formulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota UL/2005/6134
del 2 settembre 2005;
Adotta:
il seguente regolamento
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le procedure semplificate per le
attivita' di recupero dei seguenti rifiuti pericolosi:
a) residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra venute a
contatto con il carico o con i suoi residui e dalle acque di lavaggio (miscele
di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi);
b) residui del carico delle navi costituiti da prodotti chimici soggetti alla
Convenzione Marpol;
c) acque di sentina delle navi.
2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 9, il presente regolamento si
applica esclusivamente alle attivita' di recupero svolte presso gli impianti che
operano ai sensi del Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.
3. Per la terminologia riportata nel presente regolamento si rinvia alle
definizioni contenute nel decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 182.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni. ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per
l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli
efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e, per i
rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto con
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono adottate per
ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le quantita' di
rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento di
rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli
stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura
si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire
che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o
di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e
da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico e di recupero
energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali
individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli
impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989,
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed
integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n.
24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli impianti
termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque rifiuti
pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, e
l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura
dell'attivita' con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e'
disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti industriali.
L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di recupero
di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente capo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161, recante:
«Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22», relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e'
possibile ammettere alle procedure semplificate, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 2002, n. 177.
- L'art. 1 del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, recante:
«Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico
dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Sono approvati i modelli di registro di carico e scarico dei
rifiuti riportati negli allegati A e B.
2. Il registro di carico e scarico e' composto da fogli numerati e vidimati
dall'ufficio del registro e deve essere compilato secondo le modalita' indicate
nell'allegato C - Descrizione tecnica.
3. I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono
utilizzare carta a modulo continuo. La stampa di tali registri deve essere
effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori
dall'art. 12, comma 1, del decreto legisltivo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modifiche ed integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte
degli organi di controllo.
4. In sostituzione dei modelli di cui al comma 1, i produttori di rifiuti non
pericolosi hanno la facolta' di adempiere all'obbligo della tenuta del registro
di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione
contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 197, n. 600, e successive modificazioni;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da
disposizioni di legge.
5. I registri, la documentazione e le scritture contabili di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 4 possono sostituire i registri di carico e scarico a
condizione che siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e contengano i
seguenti elementi, da annotarsi con la cadenza stabilita dall'art. 12, comma 1,
del citato decreto legislativo e secondo le modalita' indicate nell'allegato C:
a) data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero
progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
b) le caratteristiche del rifiuto;
c) le quantita' dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o presi in
carico;
d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
e) il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in
carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;
f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.
6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai sensi dell'art. 12,
comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri
sostitutivi di cui al comma 4 possono essere vidimati con la procedura prevista
dalla normativa vigente per le scritture contabili.».
- L'art. 10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione
della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, e' il
seguente:
«Art. 10 (Conferimento dei residui del carico). - 1. Il comandante della nave
che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di
raccolta di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della
convenzione Marpol n. 73/1978.
2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati al riciclaggio ed al
recupero nel rispetto della normativa vigente.
3. Le tariffe per il conferimento dei residui del carico, di cui all'art. 2,
comma 1, lettera d), sono poste a carico esclusivamente delle navi che
utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta e sono determinate dall'Autorita'
competente in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato IV.
4. Il conferimento dei residui del carico e' considerato come immissione in
libera pratica ai sensi dell'art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12
ottobre 1992, del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario. Le
autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di
cui all'art. 45 del codice doganale comunitario.».
- L'art. 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante: «Proroga
dei termini previsti da disposizioni legislative», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge con modificazioni
dall'art. 1, legge 17 febbraio 2004, n. 47 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004,
n. 48), e' il seguente:
«Art. 10-bis (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico). - 1. L'entrata
in vigore del comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
182, e' differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa
semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di
mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacita' di recupero delle acque
di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono
continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari di carichi; gli
operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione
di attivita' all'autorita' competente di cui al decreto legislativo 5 febraio
1997, n. 22.
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli
stessi impianti nonche' presso le aziende autorizzate dalle autorita'
competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di
sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e
delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 21
maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicati
nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue
industriali.
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della
quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente
in uso.».
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 recante: «Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
e del protocollo di intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da
sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre
1973», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292,
supplemento ordinario.
- La legge 4 giugno 1982, n. 438, recante: «Adesione ai protocolli relativi alle
convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati,
adottati a Londra il 17 febbraio 1978», e loro esecuzione, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n. 193, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1992, n. 504, recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario.
- L'art. 52 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 1327, recante il «Codice della
navigazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93,
edizione speciale, e' il seguente:
«Art. 52 (Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti). - Le concessioni
per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati
anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare
territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d'acqua o canali
marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.
Per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze
infiammabili o esplosive e' richiesta inoltre l'autorizzazione del Ministro per
le comunicazioni.
L'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti
alle disposizioni di polizia stabilite dall'autorita' marittima. L'impianto e
l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti
inoltre alle speciali disposizioni in materia.».
- L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328, recante: «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della
navigazione (Navigazione marittima)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.».
- La Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del12 dicembre 1991, relativa ai
rifiuti pericolosi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31
dicembre 1991.
- La Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno
1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 204 del
21 luglio 1998.
Note all'art. 1:
- L'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle
note alle premesse.
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente:
«Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione che siano rispettate le
norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun
tipo di attivita', prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonche'
le condizioni specifiche alle quali le attivita' medesime sono sottoposte alla
disciplina prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle
quantita' dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano
recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed
al tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre
emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle
quantita' di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza
usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attivita' ed entro il termine di cui al comma 1
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A
tal fine alla comunicazione di inizio di attivita' e' allegata una relazione
dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al
comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di trattamento o di combustione
nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di
inizio ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non
provveda a conformare alla normativa vigente dette attivita' ed i suoi effetti
entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e
comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione
previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'art. 3 della direttiva
91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al
decreto ministeriale 5 settembre 1994 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212,
e nell'allegato 1 al decreto ministeriale 16 gennaio 1995 del Ministro
dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30
gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine
si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia' effettuate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data
di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale
data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attivita' di
recupero, era stata gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1 che
gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle attivita' di recupero degli
stessi l'autorizzazione di cui all'art. 15, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle
attivita' di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di materia prima e di produzione
di composti di qualita' dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile
da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) (omissis).
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui
all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da
disposizioni vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a
tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente
determina modalita', condizioni e misure relative alla concessione di incentivi
finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei rifiuti
come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche
di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate
alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi
del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui
all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli
10, comma 3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le
norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in
modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al
comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione europea tre mesi prima
della loro entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai
sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di
comunicazione di inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto dove
avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a
R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le norme tecniche di cui ai
commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di
messa in riserva non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le
operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonche'
le modalita' di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono
essere avviati alle predette operazioni.».
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' riportato nelle note alle
premesse.
Art. 2.
Principi generali
1. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti di cui
all'articolo 1 ammessi alle procedure semplificate non devono costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in
particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di cui
all'articolo 1 operano nel rispetto delle norme vigenti in particolare in
materia di:
a) tutela delle acque di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e
successive modificazioni;
b) tutela della qualita' dell'aria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni;
c) etichettatura, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
3. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti e i metodi
di recupero devono, inoltre, essere conformi alle norme vigenti in materia di
disciplina urbanistica, tutela della salute umana e dell'ambiente, rumore,
igiene degli ambienti di lavoro, industrie insalubri, sicurezza, prevenzione
incendi e rischi di incidenti rilevanti, con particolare riguardo al proprio
settore di attivita'.
4. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero devono garantire
l'ottenimento di materie prime o di prodotti con caratteristiche merceologiche
conformi alla normativa tecnica di settore nelle forme usualmente
commercializzate.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante:
«Attuazione delle direttive numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti
norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.
Art. 3.
Requisiti soggettivi
1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti soggettivi per
l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, da adottare ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai
seguenti commi.
2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo
33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alle attivita' di
recupero disciplinate dal presente regolamento, il titolare dell'impresa, nel
caso di impresa individuale, i soci amministratori delle societa' in nome
collettivo e gli accomandatari delle societa' in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli
amministratori di societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a
Stati membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il trattamento di
reciprocita':
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri dell'Unione
europea oppure cittadini residenti in Italia, di un altro Stato che riconosca
analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una stabile
organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad eccezione delle imprese
individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi
gli effetti della riabilitazione, nonche' della sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro
la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in
materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 3:
- L'art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle
note all'art. 1.
- L'art. 18 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente:
«Art. 18 (Competenze dello Stato). - 1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del
presente decreto da adottare ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione
integrata dei rifiuti, nonche' l'individuazione dei fabbisogni per lo
smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare,
anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al
consumo, la produzione dei rifiuti, nonche' per ridurre la pericolosita' degli
stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con piu'
elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficolta' di
smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze impiegate
nei prodotti base sia per la quantita' complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della
raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per
favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonche' per
promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da
parte della Pubblica amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualita' dei servizi di gestione dei
rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani
regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati, nonche' la
determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in
relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti,
rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti
pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonche' delle norme e delle
condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli
31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di
amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e delle caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in
relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione
di cui all'art. 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacita' tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario
di cui all'art. 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni
tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in
discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la
definizione delle modalita' di tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione
degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e delle condizioni di
utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare
riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge 19
ottobre 1984, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, del prodotto di
qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla
fonte con raccolta differenziata;
p-bis) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine in
conformita' alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia; tale autorizzazione e' rilasciata
dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle politiche agricole, su
proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di competenza si trova il porto
piu' vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova
il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di
cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme
regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e
dell'artigianato e della sanita', nonche', quando le predette norme riguardano i
rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti e
della navigazione.».
- L'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante: «Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la
pubblica moralita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n.
327, e' il seguente:
«Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta
nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la
sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli
seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo
richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di
residenza o di dimora abituale o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla
tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel
comune di residenza o di dimora abituale.».
Art. 4.
Comunicazione di inizio attivita'
1. I soggetti che effettuano o che intendono effettuare le attivita' di
recupero dei rifiuti di cui all'articolo 1, negli impianti di cui all'articolo
1, comma 2, trasmettono alla provincia competente per territorio, la
comunicazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
contenente tra l'altro:
a) gli estremi dei provvedimenti amministrativi rilasciati dall'Autorita'
marittima o dall'Autorita' portuale ai fini dell'esercizio dell'impianto, ove
previsti;
b) le tipologie, le caratteristiche e la quantita' annua dei rifiuti che, nel
rispetto della potenzialita' dell'impianto, si intendono recuperare;
c) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attivita' di recupero.
2. Alla comunicazione e' allegata la dichiarazione di rispetto delle norme
tecniche contenute nel presente regolamento.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Note all'art. 4:
- L'art. 33 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato
nelle note all'art. 1.
Art. 5.
Individuazione dei rifiuti
1. L'allegato 1 definisce le tipologie dei rifiuti pericolosi e, per
ciascuna tipologia, i relativi metodi di recupero ammessi alle procedure
semplificate ai sensi del presente regolamento.
2. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento si applicano
esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed ai rifiuti pericolosi,
individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati, che vengono
avviati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
3. Nel caso in cui l'impianto di recupero non coincida con quello costiero
destinatario del carico, di cui il rifiuto costituisce il residuo, e' necessario
che il titolare dell'impianto ricevente verifichi la conformita' del rifiuto
conferito anche mediante la caratterizzazione dello stesso con appositi
campionamenti ed analisi effettuati secondo metodiche ufficiali.
Art. 6.
Messa in riserva
1. Gli impianti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti di cui
all'articolo 1, non necessitano di aree e settori distinti per il deposito dei
rifiuti e della materia prima.
2. Gli impianti devono essere provvisti di:
a) adeguato sistema di difesa dalle acque meteoriche esterne;
b) adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche interne;
c) adeguato sistema di raccolta dei reflui. Ogni sistema dovra' terminare con
pozzetti di contenimento e raccolta a tenuta, di idonee dimensioni.
3. La quantita' di rifiuti di cui all'articolo 1 messi in riserva presso ciascun
impianto non puo' eccedere mai il cinquanta per cento della quantita' dei
rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, puo' essere
sottoposta ad attivita' di recupero in un anno nell'impianto stesso.
4. La messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o stabilimenti
in effettivo esercizio dove i rifiuti sono recuperati. I rifiuti devono essere
sottoposti alle attivita' di recupero con cadenza almeno semestrale che puo'
essere estesa di ulteriori due mesi qualora ricorrano motivate situazioni
tecniche riguardanti la gestione dell'impianto, delle quali deve essere data
tempestiva notizia alla provincia.
Art. 7.
Quantita' impiegabile
1. La quantita' impiegabile negli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2,
e' individuata nell'allegato 2, in relazione alle diverse operazioni di recupero
ammesse a procedura semplificata e, comunque, non deve mai eccedere la quantita'
di rifiuti che l'impianto puo' sottoporre ad attivita' di recupero in un anno.
Art. 8.
Adempimenti amministrativi
1. Ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, i soggetti che effettuano le attivita' di recupero dei rifiuti individuati
all'articolo 1 sono tenuti a registrare nel registro di cui al citato articolo
12, con le modalita' indicate dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, e
successive modifiche, i rifiuti in ingresso, conferiti sia direttamente sia
attraverso bettoline, nonche' i rifiuti in uscita prodotti dalle attivita' di
recupero, rimanendo esclusi dalla registrazione i prodotti e le materie prime
ottenuti dall'attivita' di recupero stessa.
2. I prodotti ottenuti, nel caso rientrino nella disciplina delle accise,
saranno accertati e presi in carico dall'impianto secondo le procedure previste
dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Fino all'accertamento di cui
sopra, i serbatoi utilizzati per l'attivita' disciplinata dal presente decreto
non sono assoggettati a verifica fiscale.
3. Sono fatte salve le prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti di
autorizzazione, di concessione e nelle ordinanze rilasciate dall'Autorita'
portuale o marittima.
Note all'art. 8:
- L'art. 12 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente:
«Art. 12 (Registri di carico e scarico). - 1. I soggetti di cui all'art. 11,
comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli
numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono annotare, le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da
utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni devono
essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e
dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una
settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla
effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento
entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attivita'
di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantita', le caratteristiche e la destinazione specifica dei
rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che
effettuano attivita' di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti
e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto
dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento
dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed
al termine dell'attivita' devono essere consegnati all'autorita' che ha
rilasciato l'autorizzazione.
3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle
attivita' di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti
pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della
direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che
installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti
per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere
tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta, presso le sedi
di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato
preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di
rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono
adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti
anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorita'
di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e
scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di
tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che
disciplinano le predette modalita' di tenuta dei registri.
6-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i consorzi di cui agli
articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art.
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.».
- Per i riferimenti del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, si vedano
le note alle premesse. - Per i riferimenti del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 si vedano le note alle premesse.
Art. 9.
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 182, la notifica del comandante della nave e' equiparata al formulario
di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, limitatamente ai trasporti dei rifiuti delle navi
effettuati all'interno delle aree sottoposte al controllo dell'Autorita'
marittima o dell'Autorita' portuale.
2. Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, e' cosi' modificato:
a) il punto 6.5 dell'allegato 1, relativo alla regolamentazione dell'attivita'
di recupero delle miscele acqua-idrocarburi provenienti dalla pulizia delle navi
contenenti oli minerali, e' soppresso;
b) le indicazioni relative al punto 6.5 della tabella dell'allegato 2 sono
soppresse;
c) nell'allegato 1, suballegato 1, e' aggiunto il punto 6.6 riportato in
allegato 3 al presente regolamento;
d) nella tabella di cui all'allegato 2 e' aggiunta la riga relativa a recupero
rifiuti portuali, riportata in allegato 4 al presente regolamento.
3. Gli operatori che intendono continuare le operazioni di recupero svolte ai
sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, devono
inoltrare, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, copia della comunicazione di cui al suddetto articolo
10-bis, integrandola con le informazioni di cui all'articolo 4 del presente
regolamento, alla provincia territorialmente competente, che provvede alla
verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.
L'inoltro della documentazione predetta consente la prosecuzione dell'attivita'.
La comunicazione, deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di
modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 novembre 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive Scajola
Il Ministro della salute Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 9, foglio n. 276
Note all'art. 9:
- L'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante: «Attuazione
della Direttiva 200/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi ed i requisiti del carico», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, e' il seguente:
«Art. 6 (Notifica). - 1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato
nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli
11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la
compilazione del modulo di cui all'allegato III e con la trasmissione delle
informazioni in esso riportate all'Autorita' marittima da effettuarsi:
a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto porto e' noto;
b) non appena il porto di scalo e' noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore
dall'arrivo;
c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio
e' inferiore a 24 ore.
2. L'Autorita' competente trasmette le informazioni di cui al comma 1 all'Autorita'
portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di
sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto
e di confine.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno fino al
successivo porto di scalo e sono messe a disposizione dell'Autorita' competente,
qualora richieste.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci e alle
imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri. Le navi
in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi dell'art. 7,
comma 1, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di
lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al
comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' marittima del porto di scalo presso il
quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.
5. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti
nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne
costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), non
sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.».
- L'art. 15 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente:
«Art. 15 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Durante il trasporto effettuato da enti o
imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal
quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in
quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e
controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso
il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario,
sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate
per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere
imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti
urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico ne' ai
trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al
giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 e'
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e
vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti.
La vidimazione dei predetti formulari di identificazione e' gratuita e non e'
soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.».
- Si riporta il testo dell'Allegato 1, Suballegato 1, punto 6, del decreto
ministeriale n. 161 del 2002, come modificato dal presente decreto:
«6. Reflui liquidi a carattere organico
6.1 Tipologia: acque madri acetate [070501*].
6.1.1 Provenienza: produzione di sali sodici di antibiotici sterili
nell'industria farmaceutica.
6.1.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose:
miscela di solventi organici non alogenati costituita da metilacetato 70-85%,
alcool metilico 5-10% e alcool isopropilico 5-15%.
6.1.3 Attivita' di recupero: distillazione e rettifica per la purificazione dei
singoli solventi [R2].
6.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
metilacetato, alcol metilico e alcol isopropilico nelle forme usualmente
commercializzate.
6.2 Tipologia: soluzione di acqua e DMF [070201*].
6.2.1 Provenienza: industria delle finte pelli poliuretaniche ottenuto mediante
coagulazione e spalmatura.
6.2.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose:
soluzione acquosa a < 6,5 pH > 9, contenente N,N,dimetilformammide " 30%, tracce
di glicoli, dioctilftalato, tensioattivi, siliconi coloranti e
carbossimetilcellulosa.
6.2.3 Attivita' di recupero: recupero del solvente tramite distillazione
mediante rettifica frazionata [R2].
6.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: DMF con
elevato grado di purezza nelle forme usualmente commercializzate.
6.3 Tipologia: solventi e diluenti esausti [070101*] [070604*] [140602*]
[140603*].
6.3.1 Provenienza: sgrassaggio pezzi meccanici, pulizia metalli ed operazioni di
sverniciatura, lavaggio macchine per la verniciatura e produzione di similpeile,
tintolavanderia; industria elettronica.
6.3.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose:
soluzioni costituite dall'80% in peso da solventi o diluenti anche clorurati;
soluzioni acquose monocomponenti contenenti il 20% in peso di solvente; tali
soluzioni possono contenere solventi aromatici (es.: xilolo e toluolo) " 50%,
oli o grassi e vernici < 15%, Pb > 5.000 ppm, Cu < 500 ppm, Cr < 500 ppm e Cd <
50 ppm; soluzioni acquose di alcool isopropilico con titolo minimo del 94%.
6.3.3 Attivita' di recupero:
a) rigenerazione mediante distillazione [R2];
b) riutilizzazione diretta come solventi per impieghi che richiedono un minor
grado di purezza del solvente [R2].
6.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: solventi e
diluenti nelle fbrine usualmente commercializzate.
6.4 Tipologia: soluzioni residue di bassobollenti clorurati [070707*].
6.4.1 Provenienza: produzione di CVM (vinilcloruro monomero).
6.4.2 Caratteristiche del rifiuto e valori limite delle sostanze pericolose:
soluzioni organiche a base di cloroformio < 31%, 1-2dicloroetano < 53%,
1-ldicloroetano < 19%, tetracloruro di carbonio < 22% e contenenti cloruro di
vinile monomero < 0,9%, ossido di etilene < 0,3%, cloruro di etile < 3%,
2cloropropano < 0,15%, 1-1-dicloroetilene < 5%, cloruro di metilene < 0,5%,
lcloropropano < 0,08%, 1-2dicloroetilene trans < 4,4%, cloroprene < 0,9%,
1-2dicloroetilene cis < 1,6%, benzene < 1,8%, 1-1-ltricloroetano < 0,1%,
trielina < 0,9%, 1-1-2tricloroetano < 1,5%, percioroetilene " 0,3%,
1-1-2-2-tetracloroetano < 0,1%, 1-1-l-2tetracloroetano < 0,03%, pentacloroetano
< 0,05%; contenenti PCB, PCT " o = 25 ppm e PCDD o = 2,5 ppb.
6.4.3 Attivita' di recupero: produzione di percloroetilene e tetracloruro di
carbonio in sostituzione del cloro [R2].
6.4.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
percloroetilene e tetracloruro di carbonio nelle forme usualmente
commercializzate.
6.5 Abrogato.
- Si riporta l'Allegato 2 del citato decreto ministeriale n. 161 del 2002, come
modificato dal presente decreto:
(omissis)
Allegato 1
(Art. 5, comma 1)
1. Tipologia: miscele di acque marine lacustri o fluviali ed idrocarburi.
[13 07 01*] [13 07 02*] [13 07 03*] [ 13 08 02*] [ 16 07 08*]
1.1 Provenienza:
cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate in attivita' di
disinquinamento).
1.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua e idrocarburi emulsionate,
anche con morchie, residui oleosi, ed impurezze.
1.3 Attivita' di recupero:
a) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione e
successivo trattamento di centrifugazione e miscelazione con oli combustibili
[R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
definito come Codice della Navigazione;
b) separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi per decantazione con
eventuale trattamento successivo di centrifugazione per impiego negli impianti
di produzione quali materie prime tipiche del ciclo produttivo petrolifero [R3]
in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
definito come Codice della Navigazione.
1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
a) miscele di idrocarburi assimilate al petrolio greggio quale materia prima
destinata agli impianti di produzione;
b) combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive
modifiche;
2. Tipologia: acque di sentina delle navi.
[13 04 01*] [13 04 03*]
2.1 Provenienza: sentina delle navi.
2.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui
oleosi, idrocarburi ed impurezze.
2.3 Attivita' di recupero:
messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi
per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con
oli combustibili [R3] in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.
2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.
3. Tipologia: residui del carico e miscele di prodotti, diversi da quelli
individuati al punto 1, soggetti a Convenzione MARPOL e provenienti dalla
pulizia di serbatoi per trasporto, contenenti
sostanze pericolose [16 07 09*].
3.1 Provenienza: cisterne delle navi (comprese le cisterne delle navi impiegate
in attivita' di disinquinamento).
3.2 Caratteristiche del rifiuto:
residui/miscele acquose che contengono sostanze pericolose cosi' come definite
ed indicate nella Convenzione Marpol.
3.3 Attivita' di recupero:
rigenerazione/recupero di solventi (R2), riciclo/recupero delle sostanze
organiche non utilizzate come solventi (R3), riciclo/recupero di altre sostanze
inorganiche (R5) e rigenerazione degli acidi e delle basi (R6) per separazione
e/o trattamento fisico-chimico in impianti che operano ai sensi del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione messa in
riserva dei rifiuti (R13) in impianti che operano ai sensi del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione, per sottoporli ad
una delle attivita' di recupero sopra descritte.
3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
sostanze con caratteristiche merceologiche conformi al carico di cui
costituivano il residuo.
Allegato 2
(Art. 7)
=====================================================================
| | | |Quantita' massima
Attivita' di| Codice | | Tipologie | per impianto
recupero | allegato 1 | Codice CER | rifiuti |(Tonnellate/anno)
=====================================================================
| | |Miscele di |
| |[13 07 01*] |acque |
| |[13 07 02*] |marine, |
Recupero | |[13 07 03*] |lacustri o |
rifiuti | |[13 08 02*] |fluviali ed |
portuali |1 |[16 07 08*] |idrocarburi |500.000
---------------------------------------------------------------------
Recupero | | |Acque di |
rifiuti | |[13 04 01*] |sentina |
portuali |2 |[13 04 03*] |delle navi |20.000
---------------------------------------------------------------------
| | |Residui del |
| | |carico e |
| | |miscele di |
| | |prodotti |
| | |soggetti a |
| | |Convenzione |
| | |Marpol, |
| | |diversi da |
| | |quelli |
| | |individuati |
| | |al punto 1, |
Recupero | | |contenenti |
rifiuti | | |sostanze |
portuali |3 |[16 07 09*] |pericolose |500.000
Allegato 3
(Art. 9, comma 2, lettera c)
6.6 Tipologia: acque di sentina delle navi: [13 04 01*] [13 04 03*].
6.6.1 Provenienza: sentina delle navi.
6.6.2 Caratteristiche del rifiuto: miscele di acqua emulsionata con residui
oleosi, idrocarburi ed impurezze
6.6.3 Attivita' di recupero:
messa in riserva (R13) per la separazione fisica della miscela acqua-idrocarburi
per decantazione e trattamento successivo di centrifugazione e miscelazione con
oli combustibili [R3] in impianti non operanti ai sensi del regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, definito come Codice della Navigazione.
6.6.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:
combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI
6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e
successive modifiche.
Allegato 4
(Art. 9, comma 2, lettera d)
=====================================================================
| Codice | | |
| allegato 1 | | |
| (sub 1 D.M. | | |
| 161 come | | |
| modificato | | |
|dall'Allegato| | |
| 3 del | | |Quantita' massima
Attivita' | presente | | Tipologie | per impianto
di recupero| decreto | Codice CER | rifiuti |(tonnellate/anno)
=====================================================================
Recupero | | |Acque di |
rifiuti | |[13 04 01*] |sentina |
portuali |6.6 |[13 04 03*] |delle navi |20.000