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Decreto-Legge 30 novembre 2005, n. 245
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.
(convertito, con modificazioni, in L. 21/2006)
(GU n. 279 del 30-11-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro di
adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti
in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravita' del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla
situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i
diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, anche rispetto a
possibili conseguenze di natura igienico-sanitaria ed a ripercussioni
sull'ordine pubblico;
Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che
hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da
rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania ed in particolare il decreto di
sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Napoli del 12 maggio 2004, nonche', da ultimo, il provvedimento della Procura
della Repubblica presso lo stesso Tribunale del 28 ottobre 2005, per effetto del
quale a decorrere dal 15 dicembre 2005 sara' ripristinata la piena efficacia
esecutiva del sequestro preventivo degli impianti predetti;
Tenuto conto infine delle conseguenti oggettive difficolta' nella gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 novembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania
1. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario
delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella
regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai
rapporti contrattuali risolti.
2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza,
all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure
accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione
Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli
adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per
incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni
compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei
siti di stoccaggio provvisorio.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario
delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la
massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle
opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando
altresi' alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul
funzionamento di analoghe strutture gia' esistenti nel territorio nazionale,
senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
4. E' istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione
Campania, presieduta dal Presidente della regione Campania, di cui fanno parte i
presidenti delle province, con compiti consultivi in ordine alla equilibrata
localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti
trattati, nonche' degli impianti per il trattamento e la combustione dei
rifiuti. Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i
rappresentanti dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti.
Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti
all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di
valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento
della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere
di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, per
le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessita' operative, e'
posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da
realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti
presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania e' prorogato fino al 31 maggio 2006.
7. In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del
servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni
mobili ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento
dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il termine
di cui al comma 6, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei
rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e
provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro
disponibilita', nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta da un
soggetto di comprovata e qualificata esperienza professionale, nominato ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; con le medesime modalita'
ne sono definiti i poteri ed il compenso che e' posto a carico della gestione
commissariale. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attivita'
svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante
l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del
servizio prestano, con le medesime modalita' e condizioni definite nei contratti
risolti, ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o
turbamenti della regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti e della
connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio
provvisorio.
8. Per il perseguimento delle finalita' del presente decreto, nonche' per
l'espletamento delle ulteriori attivita' istituzionali, il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, previa
intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto
del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonche', su indicazione
nominativa del Capo del Dipartimento, di non piu' di quindici unita'
di personale appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza ed
al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla
relativa richiesta, secondo le procedure e le modalita' previste dai rispettivi
ordinamenti, nei limiti delle risorse e delle attribuzioni previste dalla
normativa vigente. Tale personale svolge attivita' di monitoraggio e di
accertamento delle iniziative adottate dalle strutture commissariali nell'ambito
delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il conseguimento degli obiettivi e per
il rispetto degli impegni assunti in base ad ordinanze di protezione civile. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche in relazione alle
competenze da esercitarsi in base al presente decreto, provvede allo studio di
programmi e piani per l'individuazione di soluzioni ottimali attinenti al ciclo
integrato della gestione dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione
vigente.
9. Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridefinita la struttura
commissariale, al fine di adeguarne la funzionalita' agli obiettivi di cui al
presente decreto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2.
Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
1. Il Commissario delegato per il perseguimento delle attivita' previste
all'articolo 1 provvede al recupero della tariffa di smaltimento dei rifiuti
presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri affidatari della regione
Campania, tenendo conto delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o
comunque attestate dal Commissario delegato medesimo, fino al termine
dell'emergenza previsto dall'articolo 1, comma 6, in esecuzione di ordinanze di
protezione civile adottate appositamente ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, altresi' utilizzando le procedure di riscossione coattiva
ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed adottando, ove
necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.
2. In ogni caso, a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni pecuniarie
poste a carico dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno
provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali
spettanti ai comuni interessati, ivi compresi i trasferimenti a titolo di
compartecipazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le cui risorse
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono
acquisite al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo
indicato nell'articolo 7. Le risorse eccedenti sono riassegnate al Fondo della
protezione civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella
regione Campania.
3. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della tariffa
di smaltimento dei rifiuti si applica ai soggetti indicati nel comma 1, il
regime giuridico delle obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.
Art. 3.
Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti
nella regione Campania, le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario
delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle disposizioni del presente decreto, sono
vincolate all'attuazione, da parte del Commissario delegato, del piano di
smaltimento rifiuti e non sono suscettibili di pignoramento o sequestro, secondo
quanto disposto dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni,
o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n.
313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e
successive modificazioni, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di
protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto
a contesti diversi da quelli di cui al comma 1, resta sospesa ogni azione
esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile e quelle di cui agli articoli 26 e seguenti del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, restano ferme le procedure di
restituzione di cui al medesimo articolo.
Art. 4.
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
1. Il comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e'
sostituito dal seguente: «3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi e' l'organo di consulenza tecnico-scientifica del
Dipartimento della protezione civile. La composizione e le modalita' di
funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 5.
Misure per la raccolta differenziata
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta
differenziata previsti dalla normativa vigente e per il superamento dell'attuale
contesto emergenziale, fino al termine di cui all'articolo 1, comma 6, il
Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ad attribuire ai consorzi costituiti nei bacini
identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il
compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari,
secondari e terziari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti
ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro,
legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori assunti in base
all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della
protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Commissario delegato assegna ai Consorzi un
contributo nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
all'articolo 7.
3. Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni
dall'affidamento del servizio la raccolta differenziata, il Commissario
delegato, d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentiti i
Presidenti delle province, provvede al commissariamento dei consorzi.
4. A decorrere dal 1° giugno 2006, il Presidente della regione Campania
individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei bacini
identificati con la legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.
5. Il Commissario delegato stipula convenzioni con il Consorzio nazionale
imballaggi (CONAI) per avviare al recupero una parte dei sovvalli in uscita
dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
Siti di stoccaggio provvisorio
1. I materiali destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione
dei rifiuti solidi urbani esistenti nella regione Campania, sono mantenuti a
riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa
a regime del sistema regionale integrato di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria e
ambientale.
2. Al fine di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione dello
smaltimento e recupero dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario
delegato realizza le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio occorrenti
fino alla cessazione dello stato di emergenza e prosegue i lavori per la
realizzazione dei termovalorizzatori di Acerra e Santa Maria la Fossa, anche
avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 aprile 2005, n. 53.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel limite di 35
milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006,
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
Art. 8.
Abrogazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
di avere efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi 1 e 2, del
decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma
3.
2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le parole:
«tre sub-commissari» sono sostituite dalle seguenti: «un sub-commissario».
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli