Copyright © AmbienteDiritto
Circolare 22 marzo 2005
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Indicazioni per l'operativita' nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203.
(GU n. 81 del 8-4-2005)
1. Materiale riciclato.
Definizione di materiale riciclato.
Materiale realizzato utilizzando rifiuti organici derivanti dalla raccolta
differenziata.
Materiali riciclati ammissibili alla iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Sono ascrivibili a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, nell'elenco dei
materiali riciclati all'interno del repertorio del riciclaggio:
Ammendante compostato verde (ACV) cosi' come classificato dalla legge n.
748/1984 e successive modificazioni.
Ammendante compostato misto (ACM) cosi' come classificato dalla legge n.
748/1984 e successive modificazioni.
1.1. Norme Tecniche.
L'ammendante compostato e' classificato secondo l'allegato 1. C della legge n.
748/1984 cosi' come modificata dal decreto ministeriale 27 marzo 1998 e decreto
ministeriale 3 novembre 2004.
Nell'allegato 1.C sono elencati gli ammendanti organici compostati cosi' come
specificato al punto 2 con le seguenti indicazioni:
Denominazione del tipo;
Metodo di preparazione e componenti essenziali;
Criteri concernenti la valutazione;
Requisiti richiesti;
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo;
Elementi oppure sostanze il cui titolo deve essere dichiarato;
Caratteristiche diverse da dichiarare;
Note.
1.2. Limite in peso imposto dalla tecnologia.
La tecnologia impiegata per la produzione di ammendanti compostati non impone
particolari limiti. Il limite minimo di rifiuti organici derivanti da
raccolta differenziata e' pari al 70%.(1)
L'entita' effettiva di rifiuti dovra' essere dichiarata nell'ambito
dell'allegato A e da apposita certificazione. Eventuali ed ulteriori parametri,
oltre a quelli previsti dalla normativa vigente, potranno essere aggiunti in
funzione dell'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze di settore
disponibili.
(1) N.d.R.: Il testo
originario ("Il limite minimo di materiali organici e' pertanto pari al 100%),
riportato per mero errore materiale, è stato così rettificato con
Circolare del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del 23 novembre 2005,
pubblicata nella G.U. n. 280 del 1.12.2005
2. Materiale riciclato e categorie di prodotti.
Categorie di prodotti ammissibili alla iscrizione del repertorio del
riciclaggio.
Sono indicati a titolo di esempio e in maniera non esaustiva, i seguenti
prodotti realizzati utilizzando rifiuti organici derivanti dal post-consumo
iscrivibili nel repertorio del riciclaggio:
Ammendante per ricarichi di sostanza organica per parchi e giardini;
Ammendante per la cura di aree verdi ricreative e sportive;
Ammendante per la costruzione del verde urbano;
Ammendante per la ricostituzione della copertura vegetale delle discariche;
Ammendante per la ricostituzione della copertura vegetale negli interventi di
bonifica;
Ammendante per colture estensive;
Ammendante per colture protette;
Ammendante per colture in contenitore;
Ammendante per colture di pregio (orticole, fioricole, vivai, ecc.);
Ammendante per aiuole, aree spartitraffico;
Ammendante per particolari interventi paesaggistici (tetti verdi, barriere
fonoassorbenti, ecc.).
3. Metodologia di calcolo.
Nel settore degli ammendanti, con riferimento al termine quantitativo di cui
all'obbligo previsto dall'art. 3 comma 1 del decreto ministeriale 8 maggio 2003,
n. 203, si fa riferimento alla quantita' totale annua della categoria di
materiali come definiti al precedente punto 1.
4. Obbligo.
L'obbligo di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203,
fermo restando quanto disposto dalla legge n. 748/1984 e successive
modificazioni rispetto agli standards qualitativi, si genera nel momento in cui
l'ACM e l'ACV, iscritti al repertorio del riciclaggio, presentino
contestualmente:
medesimo uso, ancorche' con aspetto, caratteristiche o ciclo produttivo diversi;
prestazioni sostanzialmente conformi all'utilizzo cui sono destinati;
rispetto ad altri ammendanti, intendendo con ammendante «qualsiasi sostanza,
naturale o sintetica, minerale od organica, capace di modificare e migliorare le
proprieta' e le caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e meccaniche di un
terreno» (legge n. 748/1984).
5. Congruita' del prezzo.
La congruita' del prezzo degli ammendanti iscrivibili al repertorio del
riciclaggio si ritiene rispettata se tale valore non risulta superiore a quello
relativo ai corrispondenti materiali che si vanno a sostituire.
6. Iscrizione nel repertorio del riciclaggio.
Documentazione da produrre per l'iscrizione:
Allegato A, debitamente compilato in base allo schema riservato ai materiali
riciclati e accluso alla presente circolare;
Relazione tecnica.
La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica tesa a fornire
informazioni relative al materiale di cui e' richiesta l'iscrizione, con
particolare riferimento alla composizione, alle possibili applicazioni ed altri
dati tecnici;
Perizia giurata.
La perizia giurata deve documentare la percentuale di materiali organici
derivanti da raccolta differenziata presente nel materiale riciclato, sulla base
di analisi di processo, tramite dichiarazione di un soggetto certificatore
professionalmente abilitato e/o da ente terzo notificato. Puo' essere presentata
un'unica perizia comprendente anche piu' materiali riciclati da iscriversi al
repertorio del riciclaggio, a condizione che contenga le specifiche di ciascuno.
Altre informazioni utili.
I soggetti interessati possono a loro discrezione corredare la richiesta di
iscrizione con ulteriori informazioni utili a qualificare il materiale riciclato
che intendono inserire nel repertorio del riciclaggio (per esempio possesso di
marchi di qualita', possibili applicazioni, alternative di utilizzo in luogo di
analoghi ammendanti realizzati con altri materiali, etc.).
Invio della domanda:
la domanda in originale e copia fotostatica conforme, corredata di tutta la
documentazione prevista ai punti precedenti, deve essere trasmessa con
raccomandata a.r. a: Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio - Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003
- Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
Roma, 22 marzo 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Allegato A
SCHEMA PER I MATERIALI RICICLATI PER IL SETTORE DEGLI AMMENDANTI
All'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio -
Commissione tecnica decreto ministeriale 9 ottobre 2003 - Via Cristoforo
Colombo, 44 - 00147 Roma.
Ai sensi dell'art. 6 del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e
le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di
manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella
misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo
la societa/ditta.... con sede legale in.... cap........ via/piazza.... prov.
......... cod. fisc. o partita IVA ........................., iscritta al
registro delle ditte esercenti attivita' di riciclo della prov. di
.................. n. ... (eventuale), richiede l'iscrizione al Repertorio del
riciclaggio del materiale riciclato
1. Nome commerciale del materiale (eventuale)....
2. Natura del materiale....
3. Codice europeo rifiuti con cui e' realizzato il materiale:.... .... ....
Classificazione merceolgica All. 1.C legge n. 784/1984 ....
relativa percentuale contenuta espressa in peso ...................%;
4. Capacita' produttiva annua ton .........................;
All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in
qualita' di tecnico il sig. ................... tel. .....................,
e-mail .................................
Il tecnico .................................
Il legale rappresentante .................................
Data ..........................