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Deliberazione 27 dicembre 2001

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio


Modificazioni alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, recante i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'albo. (G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002).

 

 

 

IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

 

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, ed in particolare l'art. 10, comma 4;

Vista la propria deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, con la quale sono stati stabiliti i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'Albo;

Considerato che nell'allegato B alla citata deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, tra i titoli di studio da ritenersi idonei ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 6D, 6E, 6F e 6G sono stati individuati i diplomi di laurea in chimica, in ingegneria e in scienze geologiche e per l'iscrizione nella categoria 6H i diplomi di laurea in chimica e in ingegneria;

Vista la sentenza 12 settembre 1997, n. 2140 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, la quale ha annullato la deliberazione 3 maggio 1994 del Comitato nazionale, concernente requisiti professionali del responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo, nella parte in cui non prevedeva il titolo di biologo e la relativa laurea in scienze biologiche;

Vista la sentenza n. 10070/01 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, notificata il 13 dicembre 2001, con la quale e' stato disposto l'inserimento del titolo di biologo e la relativa laurea in scienze biologiche tra i requisiti professionali del responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo ed e' stato assegnato al Comitato nazionale il termine di trenta giorni per provvedere in conformita';

Ritenuto che la sentenza da ultimo notificata imponga al Comitato nazionale un obbligo autonomo non piu' dipendente dall'annullamento parziale della delibera 3 maggio 1994, attualmente abrogata;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare l'allegato B della citata deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, nella parte in cui sono individuati i diplomi di laurea che concorrono a formare la qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo;


Delibera:

 

Art. 1.

Ai diplomi di laurea previsti ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 6D, 6E, 6F, 6G e 6H di cui all'allegato B alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo e' aggiunto il diploma di laurea in scienze biologiche.

 

Roma, 27 dicembre 2001

 

Il presidente: Pernice

Il segretario: Onori