Sito giuridico ambientale
Deliberazione 27 dicembre 2001
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio
Modificazioni alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo,
recante i requisiti professionali dei responsabili tecnici per l'iscrizione
all'albo. (G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002).
IL COMITATO
NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI
RIFIUTI
Visto l'art. 30 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo
denominato Albo, ed in particolare l'art. 10, comma 4;
Vista la propria deliberazione 16 luglio
1999, prot. n. 003/CN/Albo, con la quale sono stati stabiliti i requisiti
professionali dei responsabili tecnici per l'iscrizione all'Albo;
Considerato che nell'allegato B alla
citata deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo, tra i titoli di
studio da ritenersi idonei ai fini della qualificazione professionale del
responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 6D, 6E, 6F e 6G sono
stati individuati i diplomi di laurea in chimica, in ingegneria e in scienze
geologiche e per l'iscrizione nella categoria 6H i diplomi di laurea in chimica
e in ingegneria;
Vista la sentenza 12 settembre 1997, n.
2140 del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, la quale
ha annullato la deliberazione 3 maggio 1994 del Comitato nazionale, concernente
requisiti professionali del responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo,
nella parte in cui non prevedeva il titolo di biologo e la relativa laurea in
scienze biologiche;
Vista la sentenza n. 10070/01 del
tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione III, notificata il 13
dicembre 2001, con la quale e' stato disposto l'inserimento del titolo di
biologo e la relativa laurea in scienze biologiche tra i requisiti
professionali del responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo ed e' stato
assegnato al Comitato nazionale il termine di trenta giorni per provvedere in
conformita';
Ritenuto che la sentenza da ultimo
notificata imponga al Comitato nazionale un obbligo autonomo non piu'
dipendente dall'annullamento parziale della delibera 3 maggio 1994, attualmente
abrogata;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare
l'allegato B della citata deliberazione 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo,
nella parte in cui sono individuati i diplomi di laurea che concorrono a
formare la qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione all'Albo;
Delibera:
Art. 1.
Ai diplomi di laurea previsti ai fini
della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione
nella categoria 6D, 6E, 6F, 6G e 6H di cui all'allegato B alla deliberazione 16
luglio 1999, prot. n. 003/CN/Albo e' aggiunto il diploma di laurea in scienze
biologiche.
Roma, 27 dicembre 2001
Il presidente: Pernice
Il segretario: Onori