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Decreto
recante “Norme per l’esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata
dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE ”
(Aggiornamento
degli allegati del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dei Decreti
Ministeriali 141/98,145/98,148/98 e 219/2000.)
Con il presente regolamento č data
esecuzione alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE,
2001/119/CE e 2001/573/CE e successive modifiche, rettifiche ed integrazioni.
La Decisione entra in vigore il 1 gennaio 2002, con le modalitā previste nel
presente regolamento.
L’allegato A al
presente decreto, che contiene la decisione di cui al comma 1 ed, in particolare,
l’elenco europeo dei rifiuti, sostituisce l’allegato D del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22. Ogni riferimento alla Sezione A. 2 (catalogo europeo
dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 contenuto nella
normativa vigente, si intende relativo all’elenco dei rifiuti di cui
all’allegato A del presente regolamento.
Nell’elenco dei
rifiuti indicati nell’Allegato A del presente regolamento sono classificati
pericolosi – anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 4,
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – i rifiuti contrassegnati con
un asterisco (*), nel rispetto delle procedure previste dalla normativa
nazionale e comunitaria vigente.
La Sezione A. 2 (catalogo
europeo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 č
soppressa. Ogni riferimento ai rifiuti pericolosi di cui alla normativa vigente
si intende relativo ai rifiuti precisati con asterisco nell'elenco dei rifiuti
di cui all’allegato A al presente regolamento.
L’Allegato II
del Decreto Ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l’Allegato E del Decreto
Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, l’Allegato E del Decreto Ministeriale 1
aprile 1998, n. 148 sono soppressi.
Al decreto
ministeriale 141/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo1, comma 2, le parole "di cui all'allegato I" sono
soppresse e le parole "di cui all'allegato II" sono sostituite con
"di cui all'allegato I".
Al decreto
ministeriale 145/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato
C, punto V, lettera a), terzo trattino, le parole "individuate sulla base
dell'allegato E al presente decreto," sono soppresse.
Al decreto
ministeriale 148/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
all'allegato
C/1, punto III, lettera b), quarto trattino, le parole "individuate sulla
base dell'allegato E al presente decreto," sono soppresse.
all'allegato
C/2, punto III, lettera b), quarto trattino, le parole "individuate sulla
base dell'allegato E al presente decreto," sono soppresse.
Al comma 1,
lettera b), dell'articolo 2, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n. 219,
dopo le parole "tra i rifiuti" aggiungere "pericolosi". Gli
allegati 1 e 2 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 sono sostituiti
dagli allegati D ed E del presente regolamento.
(Registri,
formulari e MUD)
Ai fini della
compilazione dei registri e dei formulari di cui agli articoli 12 e 15 del
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 č data facoltā agli operatori di completare l’adeguamento
per l’utilizzo dei codici di cui all’allegato A entro il termine massimo di 60
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I codici suddetti
devono comunque essere utilizzati, ai fini della compilazione del Modello Unico
di Dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dai
dati riferiti al 2002, inseriti nella comunicazione in scadenza il 30 aprile
2003. Per i dati riferiti al 2001, da comunicare entro il 30 aprile 2002,
saranno utilizzati i codici e le classificazioni applicabili fino all’entrata
in vigore del presente regolamento.
Resta ferma
l'applicazione del disposto
dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento per i casi ivi
previsti.
I codici dei rifiuti
da utilizzare ai fini del comma 1 sono individuati da parte dei soggetti
interessati nell’allegato B “Schema di trasposizione” del presente regolamento.
Nelle ipotesi in cui lo schema di trasposizione non contenga adeguati elementi
per l’individuazione del codice in relazione alla singola fattispecie di
rifiuti, gli operatori interessati possono utilizzare codici diversi da quelli
individuati nello schema in parola previa comunicazione motivata indirizzata
alla Provincia territorialmente competente, per i necessari controlli, ed ai
Ministeri dell’ambiente e tutela del territorio e delle attivitā produttive
nonchč all’ANPA, anche ai fini dell’eventuale revisione dell’Allegato B.
(Autorizzazioni
di gestione dei rifiuti ex articoli 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.).
Gli operatori interessati, in attesa che
le Autoritā competenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle
operazioni di recupero e di smaltimento di cui all’articolo 28 del Decreto
Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ovvero alle iscrizioni di cui all’articolo
30 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, provvedano, in occasione
della prima richiesta utile di
rinnovo, ad aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni o
nelle iscrizioni, utilizzano lo schema di trasposizione di cui all’allegato B
per l’individuazione dei codici dei rifiuti gestiti, con le procedure indicate
all’articolo 2, comma 3.
Per i rifiuti
che, per effetto delle Decisioni di cui all’art. 1, acquisiscono la classificazione
di rifiuti pericolosi, si applica l’articolo 1 comma 15 della legge 21 dicembre
2001 n. 443.
(Aggiornamento
del D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti
alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs
5 febbraio 1997 n. 22”)
I codici dei rifiuti non pericolosi,
riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 suballegato 1 e 2 suballegato 1 del Decreto
Ministeriale 5 febbraio 1998, sono modificati per tenere conto della Decisione
CE di cui all’articolo 1, come indicato nell’allegato C del presente
regolamento. Le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti non pericolosi
descritte negli allegati in parola rimangono immodificate.
Nel rispetto di
quanto previsto all’articolo 2 ed al comma 1 del presente articolo, le
comunicazioni inerenti a rifiuti non pericolosi effettuate ai sensi dell’art.
33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 almeno 90 giorni prima dell’entrata
in vigore del presente regolamento mantengono la propria validitā ed efficacia
fino alla scadenza desunta ai sensi dell’articolo 33 comma 5 del Decreto
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Le altre comunicazioni effettuate prima
dell’entrata in vigore del presente regolamento sono aggiornate a cura degli
interessati per tenere conto delle Decisioni CE di cui all’art. 1 del presente
regolamento, ferma restando la decorrenza originaria dei termini di cui
all’art. 33, comma 1, del decreto legislativo citato.
(Materiali da
costruzione contenenti amianto)
Per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto di cui al codice 170605, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 16 luglio 2002, conformemente a quanto previsto dalla Decisione 2001/573/CE.
Allegati in
versione pdf : decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e rettifica alla
decisione2001/118/CE nuova rettifica
alla decisione 2001/118/CE (Gazzetta ufficiale delle Comunitā europee L 112/47 del 27.4.2002)