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Decreto recante “Norme per l’esecuzione della Decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE ”

 

Articolo 1

(Aggiornamento degli allegati del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dei Decreti Ministeriali 141/98,145/98,148/98 e 219/2000.)

Con il presente regolamento č data esecuzione alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE e successive modifiche, rettifiche ed integrazioni. La Decisione entra in vigore il 1 gennaio 2002, con le modalitā previste nel presente regolamento.

L’allegato A al presente decreto, che contiene la decisione di cui al comma 1 ed, in particolare, l’elenco europeo dei rifiuti, sostituisce l’allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ogni riferimento alla Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 contenuto nella normativa vigente, si intende relativo all’elenco dei rifiuti di cui all’allegato A del presente regolamento.

Nell’elenco dei rifiuti indicati nell’Allegato A del presente regolamento sono classificati pericolosi – anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – i rifiuti contrassegnati con un asterisco (*), nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

La Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 č soppressa. Ogni riferimento ai rifiuti pericolosi di cui alla normativa vigente si intende relativo ai rifiuti precisati con asterisco nell'elenco dei rifiuti di cui all’allegato A al presente regolamento.

L’Allegato II del Decreto Ministeriale 11 marzo 1998, n. 141, l’Allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, l’Allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 sono soppressi.

Al decreto ministeriale 141/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo1, comma 2, le parole "di cui all'allegato I" sono soppresse e le parole "di cui all'allegato II" sono sostituite con "di cui all'allegato I".

Al decreto ministeriale 145/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato C, punto V, lettera a), terzo trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto," sono soppresse.

Al decreto ministeriale 148/1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'allegato C/1, punto III, lettera b), quarto trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto," sono soppresse.

all'allegato C/2, punto III, lettera b), quarto trattino, le parole "individuate sulla base dell'allegato E al presente decreto," sono soppresse.

Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n. 219, dopo le parole "tra i rifiuti" aggiungere "pericolosi". Gli allegati 1 e 2 del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 sono sostituiti dagli allegati D ed E del presente regolamento.

 

Articolo 2

(Registri, formulari e MUD)

Ai fini della compilazione dei registri e dei formulari di cui agli articoli 12 e 15 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22  č data facoltā agli operatori di completare l’adeguamento per l’utilizzo dei codici di cui all’allegato A entro il termine massimo di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. I codici suddetti devono comunque essere utilizzati, ai fini della compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dai dati riferiti al 2002, inseriti nella comunicazione in scadenza il 30 aprile 2003. Per i dati riferiti al 2001, da comunicare entro il 30 aprile 2002, saranno utilizzati i codici e le classificazioni applicabili fino all’entrata in vigore del presente regolamento.

Resta ferma l'applicazione del disposto  dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento per i casi ivi previsti.

I codici dei rifiuti da utilizzare ai fini del comma 1 sono individuati da parte dei soggetti interessati nell’allegato B “Schema di trasposizione” del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui lo schema di trasposizione non contenga adeguati elementi per l’individuazione del codice in relazione alla singola fattispecie di rifiuti, gli operatori interessati possono utilizzare codici diversi da quelli individuati nello schema in parola previa comunicazione motivata indirizzata alla Provincia territorialmente competente, per i necessari controlli, ed ai Ministeri dell’ambiente e tutela del territorio e delle attivitā produttive nonchč all’ANPA, anche ai fini dell’eventuale revisione dell’Allegato B.

 

Articolo 3

(Autorizzazioni di gestione dei rifiuti ex articoli 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.).

Gli operatori interessati, in attesa che le Autoritā competenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di recupero e di smaltimento di cui all’articolo 28 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ovvero alle iscrizioni di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, provvedano, in occasione della prima richiesta  utile di rinnovo, ad aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni o nelle iscrizioni, utilizzano lo schema di trasposizione di cui all’allegato B per l’individuazione dei codici dei rifiuti gestiti, con le procedure indicate all’articolo 2, comma 3.

Per i rifiuti che, per effetto delle Decisioni di cui all’art. 1, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, si applica l’articolo 1 comma 15 della legge 21 dicembre 2001 n. 443.

 

Articolo 4

(Aggiornamento del D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22”)

I codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli  allegati 1 suballegato 1 e 2 suballegato 1 del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, sono modificati per tenere conto della Decisione CE di cui all’articolo 1, come indicato nell’allegato C del presente regolamento. Le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti non pericolosi descritte negli allegati in parola rimangono immodificate. 

Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2 ed al comma 1 del presente articolo, le comunicazioni inerenti a rifiuti non pericolosi effettuate ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 almeno 90 giorni prima dell’entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validitā ed efficacia fino alla scadenza desunta ai sensi dell’articolo 33 comma 5 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. Le altre comunicazioni effettuate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono aggiornate a cura degli interessati per tenere conto delle Decisioni CE di cui all’art. 1 del presente regolamento, ferma restando la decorrenza originaria dei termini di cui all’art. 33, comma 1, del decreto legislativo citato.

 

Articolo 5

(Materiali da costruzione contenenti amianto)

Per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto di cui al codice 170605, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 16 luglio 2002, conformemente a quanto previsto dalla Decisione 2001/573/CE.

 

Allegati 

Allegati in versione pdf :   decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e  rettifica alla decisione2001/118/CE nuova rettifica alla decisione 2001/118/CE (Gazzetta ufficiale delle Comunitā europee L 112/47 del 27.4.2002)