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Da pių parti č
stata sollevata la questione dell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383 che, introducendo modifiche al codice civile e ad
alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili, ha soppresso
l'obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari, e dei
registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore
aggiunto.
In particolare
viene chiesto se, alla luce delle modifiche sopra richiamate, debba ritenersi
ancora in vigore il disposto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, secondo cui i fogli del “registro di carico e scarico”,
contenente le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti, sono “numerati e vidimati dall'Ufficio del Registro”.
Al riguardo si
osserva che la circolare del 22 ottobre 2001, n. 92 ha chiarito, al paragrafo
2, che sono soggetti all'obbligo della bollatura i libri sociali obbligatori
previsti dall'articolo 2421 del codice civile e ogni altro libro o registro per
i quali tale obbligo sia previsto da norme speciali. La stessa circolare ha
successivamente evidenziato che la bollatura facoltativa dei libri contabili e
quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza
dell'ufficio del registro delle imprese o dei notai e non pių degli Uffici
locali dell'Agenzia delle Entrate. Qui l'espressione leggi speciali va intesa
nel suo contesto, ossia con esclusivo riferimento ai libri e ai registri
contabili.
Ne consegue che
il registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dalla speciale disciplina
del settore rifiuti, cosė come ogni altro registro non di tipo contabile per il
quale una legge speciale preveda la bollatura a cura del soppresso Ufficio del
Registro, non e' interessato dalle innovazioni introdotte dall'articolo 8 della
citata legge n. 383 del 2001.
Pertanto, gli
Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e, ove non istituiti, gli Uffici del
Registro, sono ancora tenuti a numerare e vidimare il registro di carico e
scarico dei rifiuti in base all'articolo 12 del citato decreto legislativo n.
22 del 1997.