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Decreto 18 marzo 2005
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disciplina della deroga di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate di specie erbacee da pieno campo, nonche' dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali di specie ortive, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico.
(GU n. 72 del 29-3-2005)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attivita'
sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065,
recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica e integra la legge n.
1096/1971;
Visto l'art. 37 della legge n. 1096/1971, come sostituito dall'art. 10 del
decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e, in particolare, il comma 4 che
prevede l'esclusione delle specie ortive dalla deroga di cui al comma 1 del
medesimo articolo e per le quali si applica invece l'art. 3-bis della legge n.
195/1976, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 212/2001;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e
l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322,
recante la definizione di commercializzazione;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della
direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la dir. 90/220/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2005 di applicazione dell'art. 8, comma
6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante prescrizioni per la
valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare relativamente alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente
di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di presentazione della domanda per l'importazione e la circolazione a
scopi sperimentali delle sementi convenzionali e geneticamente modificate
1. Al fine di ottenere la deroga di cui all'art. 37, comma 1, della legge n.
1096/1971 relativa alle sementi convenzionali e modificate geneticamente di
specie erbacee da pieno campo e all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 195/1976
relativa alle sementi convenzionali di specie ortive, i produttori di sementi
aventi sede in Italia devono presentare apposita domanda al Ministero delle
politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi, Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC VIII Servizio sementi, via XX
Settembre, 20 - 00187 Roma - redatta come da
modello allegato al presente decreto.
2. Nel caso di sementi geneticamente modificate destinate all'emissione
deliberata nell'ambiente a fini sperimentali, il richiedente dovra', inoltre,
allegare alla domanda di cui al comma 1 la copia dell'autorizzazione rilasciata
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 9,
comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
3. Nel caso di sementi geneticamente modificate gia' autorizzate con specifica
decisione della Commissione europea all'immissione sul mercato, inclusa la
coltivazione, per le quali si richiede l'emissione deliberata nell'ambiente a
fini sperimentali oppure gia' autorizzate all'immissione sul mercato, esclusa la
coltivazione, per le quali si richiede la sperimentazione in ambiente confinato,
il richiedente dovra', inoltre, allegare alla domanda di cui al comma 1 la
specifica decisione della Commissione europea.
Art. 2.
Quantitativi massimi ammessi per singola specie
1. La deroga di cui all'art. 1 e' concessa per le specie ed i quantitativi
massimi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto.
2. Al di fuori di tali ipotesi la deroga puo' essere concessa su parere motivato
dell'Istituto sperimentale del C.R.A. competente per il tipo di coltura (tabella
3). In questo caso la richiesta deve essere indirizzata contemporaneamente
all'Ufficio QTC VIII del Ministero ed all'Istituto sperimentale in questione, il
quale procedera' a verificare l'ammissibilita' e congruita' della richiesta ed a
trasmettere il parere all'Ufficio competente.
Art. 3.
Modalita' di messa in circolazione delle sementi convenzionali e geneticamente
modificate autorizzate alla sperimentazione
1. I prodotti sementieri per i quali e' concessa la deroga devono essere
posti in circolazione recando, sulle confezioni, l'indicazione della
destinazione a uso sperimentale, gli estremi dell'autorizzazione ministeriale,
ovvero accompagnati da una copia della medesima autorizzazione e da una copia
dell'autorizzazione di cui ai commi 2 o 3 dell'art. 1 nonche', se necessario, da
copia della dichiarazione di cui all'art. 4.
Art. 4.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio
1. L'interessato, in caso di importazione e all'atto dello sdoganamento,
deve rilasciare agli uffici competenti presso la dogana d'entrata apposita
dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta come da modello allegato al
presente decreto, attestante la corrispondenza tra i prodotti sementieri
autorizzati e quelli effettivamente importati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 18 marzo 2005
Il Ministro: Alemanno
Allegato
(omissis)