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Decreto 18 marzo 2005

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Disciplina della deroga di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali e geneticamente modificate di specie erbacee da pieno campo, nonche' dell'articolo 3-bis, comma 1, della legge 20 aprile 1976, n. 195, in merito all'importazione e circolazione di sementi convenzionali di specie ortive, destinate a scopi scientifici e di miglioramento genetico.

 

(GU n. 72 del 29-3-2005)

 


 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica e integra la legge n. 1096/1971;
Visto l'art. 37 della legge n. 1096/1971, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e, in particolare, il comma 4 che prevede l'esclusione delle specie ortive dalla deroga di cui al comma 1 del medesimo articolo e per le quali si applica invece l'art. 3-bis della legge n. 195/1976, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 212/2001;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e l'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, recante la definizione di commercializzazione;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la dir. 90/220/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2005 di applicazione dell'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare relativamente alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato;

Decreta:

Art. 1.
Modalita' di presentazione della domanda per l'importazione e la circolazione a scopi sperimentali delle sementi convenzionali e geneticamente modificate
1. Al fine di ottenere la deroga di cui all'art. 37, comma 1, della legge n. 1096/1971 relativa alle sementi convenzionali e modificate geneticamente di specie erbacee da pieno campo e all'art. 3-bis, comma 1, della legge n. 195/1976 relativa alle sementi convenzionali di specie ortive, i produttori di sementi aventi sede in Italia devono presentare apposita domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi, Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC VIII Servizio sementi, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - redatta come da
modello allegato al presente decreto.
2. Nel caso di sementi geneticamente modificate destinate all'emissione deliberata nell'ambiente a fini sperimentali, il richiedente dovra', inoltre, allegare alla domanda di cui al comma 1 la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
3. Nel caso di sementi geneticamente modificate gia' autorizzate con specifica decisione della Commissione europea all'immissione sul mercato, inclusa la coltivazione, per le quali si richiede l'emissione deliberata nell'ambiente a fini sperimentali oppure gia' autorizzate all'immissione sul mercato, esclusa la coltivazione, per le quali si richiede la sperimentazione in ambiente confinato, il richiedente dovra', inoltre, allegare alla domanda di cui al comma 1 la specifica decisione della Commissione europea.

Art. 2.
Quantitativi massimi ammessi per singola specie
1. La deroga di cui all'art. 1 e' concessa per le specie ed i quantitativi massimi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto.
2. Al di fuori di tali ipotesi la deroga puo' essere concessa su parere motivato dell'Istituto sperimentale del C.R.A. competente per il tipo di coltura (tabella 3). In questo caso la richiesta deve essere indirizzata contemporaneamente all'Ufficio QTC VIII del Ministero ed all'Istituto sperimentale in questione, il quale procedera' a verificare l'ammissibilita' e congruita' della richiesta ed a trasmettere il parere all'Ufficio competente.

Art. 3.
Modalita' di messa in circolazione delle sementi convenzionali e geneticamente modificate autorizzate alla sperimentazione
1. I prodotti sementieri per i quali e' concessa la deroga devono essere posti in circolazione recando, sulle confezioni, l'indicazione della destinazione a uso sperimentale, gli estremi dell'autorizzazione ministeriale, ovvero accompagnati da una copia della medesima autorizzazione e da una copia dell'autorizzazione di cui ai commi 2 o 3 dell'art. 1 nonche', se necessario, da copia della dichiarazione di cui all'art. 4.

Art. 4.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio
1. L'interessato, in caso di importazione e all'atto dello sdoganamento, deve rilasciare agli uffici competenti presso la dogana d'entrata apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta come da modello allegato al presente decreto, attestante la corrispondenza tra i prodotti sementieri autorizzati e quelli effettivamente importati.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2005
Il Ministro: Alemanno


Allegato
(omissis)