Sito giuridico ambientale
Disposizioni
per la prevenzione dell' inquinamento derivante dal trasporto marittimo di
idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del 14 marzo 2001
Art. 1.
Finalità)
1.
La presente legge, in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei
mari, e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli
incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali
siano coinvolte navi cisterna, promuove l’uso di navi cisterna a basso impatto
ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza e lo sviluppo
dell’attività di controllo e assistenza al traffico marittimo mercantile che
interessa i porti italiani e le acque antistanti le coste nazionali.
Art. 2.
(Contributo per la demolizione del
naviglio)
1.
Al fine di favorire ed accelerare l’eliminazione delle unità a singolo scafo
non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della
navigazione, applicabili alle navi a doppio scafo, e di tutelare l’ambiente
marino, alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all’articolo 143 del
codice della navigazione può essere concesso un contributo, entro la misura
massima del limite di impegno quindicennale di lire 10.000 milioni annue a
decorrere dall’anno 2001, per la demolizione di navi cisterna abilitate al
trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici, aventi
portata lorda superiore a 1.000 tonnellate, la cui entrata in esercizio alla
data del 31 dicembre 1999 risalga ad oltre venti anni.
2.
Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese armatoriali che vendono
per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unità di proprietà delle
imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed iscritte, non oltre
la medesima data, nei registri di cui all’articolo 146 del codice della
navigazione, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo compreso
tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ed è pari a lire 250.000 per ogni
tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per
singola unità.
3.
Il contributo è concesso a condizione che l’importo netto del beneficio venga,
entro diciotto mesi dall’ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito
dalle imprese beneficiarie ai fini della propria attività aziendale. Tale
periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso
di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest’ultima data.
L’inosservanza di tale condizione comporta
la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi,
penali ed ogni altro onere accessorio scaturente dall’anticipata estinzione del
mutuo autorizzato in applicazione della presente legge.
Art. 3.
(Modalità di concessione del contributo)
1.
Le imprese che intendono beneficiare del contributo di cui all’articolo 2
devono presentare istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro
tre mesi dalla data di inizio dei lavori di demolizione, a pena di
inammissibilità, indicando gli elementi di individuazione della nave ed
allegando la pertinente documentazione, in particolare quella comprovante il
titolo di proprietà, l’eventuale contratto di vendita per la demolizione o la
demolizione in proprio, nonchè la certificazione dell’autorità marittima o
consolare, se esistente, del porto in cui la nave è approdata per la
demolizione, attestante che l’impresa ha titolo per procedere alla demolizione
stessa.
2.
Il contributo è corrisposto secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre
1991, n. 431, e successive modificazioni.
3.
Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo le imprese interessate
devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero dei trasporti e della
navigazione apposita istanza, entro il termine di sei mesi dalla data di inizio
dei lavori di demolizione, corredata dal certificato dell’autorità marittima o
consolare attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale
periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel
caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a quest’ultima data.
Art. 4.
(Limiti di operatività e decadenza dai
benefici)
1.
Le im prese armatoriali che beneficiano del contributo per la demolizione di
navi cisterna abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti
petroliferi e chimici non potranno utilizzare in attività di cabotaggio
nazionale, successivamente alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna
a singolo scafo di età superiore a venti anni, ad esclusione delle navi
italiane già di proprietà o delle navi italiane già gestite dalle stesse
imprese.
2.
L’eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in
attività di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con
l’obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui
agli articoli 2 e 3 della presente legge.
3.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono
essere iscritte nei registri tenuti dalle autorità nazionali navi cisterna
abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici
a singolo scafo la cui età risalga ad oltre venti anni.
Art. 5.
(Controllo degli spazi marittimi di
interesse nazionale)
1.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
dell’ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni attuative del sistema
di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic Services (VTS) e ne assicura
la gestione operativa attraverso le strutture centrali e periferiche del
Ministero.
2.
L’articolo 83 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - (Divieto di transito e di sosta). – Il Ministro dei
trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito e la sosta di
navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di
sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell’ambiente, per
motivi di protezione dell’ambiente marino, determinando le zone alle quali il
divieto si estende».
3.
Il comandante della nave che, nell’ambito delle acque marittime interne e
territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, è soggetto
alla sanzione prevista dall’articolo 1231 del codice della navigazione. In tale
caso l’armatore della nave è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni, maggiorata, nel
caso di nave da carico o di nave passeggeri, dell’importo di lire 5 milioni per
ogni tonnellata di stazza lorda della nave. Tale sanzione è irrogata dal capo
del circondario marittimo competente per territorio.
4.
Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, l’inosservanza
degli schemi di separazione delle rotte comporta:
a)
a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l’applicazione
della sanzione prevista dall’articolo 1231 del codice della navigazione;
b)
a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione
all’autorità dello Stato di bandiera.
Art. 6.
(Sistema di comunicazione per la sicurezza
in mare)
1.
È autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni annue, da parte del Ministero dei
trasporti e della navigazione, a decorrere dal 2001, per la realizzazione del
sistema globale di comunicazione per l’emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS
– Global Maritime Distress and Safety System), in attuazione delle regole 4, 5,
7, 8 e 9 del capitolo IV, come sostituito dagli emendamenti del 1988,
pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo
1992, dell’allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la
salvaguardia della vita umana in mare, aperta alla firma a Londra il 1º
novembre 1974, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 23 maggio 1980,
n. 313.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 13.000 milioni
annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, ad eccezione
dell’articolo 6, pari a lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 261.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.