Copyright © Ambiente Diritto.it
Legge 9 gennaio 2006, n. 13
Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta.
(GU n. 16 del 20-1-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La presente legge, in conformita' alla politica comunitaria sulla
sicurezza dei mari e agli obiettivi di politica ambientale di cui alla legge 7
marzo 2001, n. 51, e successive modificazioni, al fine di limitare le
conseguenze dei sinistri marittimi in cui sono coinvolte navi cisterna, promuove
l'uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei piu' elevati
standard di sicurezza, reca disposizioni per promuovere l'ammodernamento della
flotta, con particolare riferimento alle unita' navali destinate al servizio di
trasporto pubblico locale, e sostiene la promozione della ricerca in campo
navale, quali elementi determinanti per la sicurezza della navigazione e la
salvaguardia della vita umana in mare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Nota all'art. 1:
- La legge 7 marzo 2001, n. 51 (Disposizioni per la prevenzione
dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il
controllo del traffico marittimo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
marzo
2001, n. 61.
Art. 2.
Divieti di iscrizione e di navigazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non
possono essere iscritte nei registri tenuti dalle autorita' nazionali navi
cisterna a scafo singolo, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate,
abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici
la cui eta' risalga a oltre quindici anni.
2. L'accesso ai porti, ai terminali off-shore e alle zone di ancoraggio
nazionali delle navi cisterna a scafo singolo, di qualsiasi nazionalita', che
trasportano prodotti petroliferi, e' vietato secondo quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
febbraio 2002, e successive modificazioni.
3. Sono esentate dal divieto di cui al comma 2 le navi cisterna di portata lorda
compresa tra 600 tonnellate e 5.000 tonnellate utilizzate esclusivamente
all'interno dei porti per operazioni di bunkeraggio.
Nota all'art. 2:
- Il regolamento CE n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
febbraio 2002, e successive modificazioni, relativo all'introduzione accelerata
delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le
petroliere motoscafo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 64 del 7 marzo
2002.
Art. 3.
Fondo per favorire la demolizione del naviglio obsoleto
1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire la demolizione del
naviglio obsoleto, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-
2007, e' pari a 12 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo puo' essere integrata mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Il Fondo ha la funzione di favorire e di accelerare l'eliminazione delle navi
cisterna a scafo singolo non conformi ai piu' avanzati standard in materia di
sicurezza della navigazione, provvedendo all'erogazione di contributi per la
demolizione di navi cisterna, abilitate al trasporto di petrolio greggio o di
prodotti petroliferi e chimici, aventi portata lorda superiore a 600 tonnellate,
la cui entrata in esercizio, alla data del 31 dicembre
2004, risale ad oltre quindici anni.
4. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso alle imprese
armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della
navigazione, che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto,
unita' che alla data del 21 ottobre 2003 risultano di proprieta' delle imprese
stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in loro piena disponibilita'
con contratto di leasing o altro contratto con obbligo di acquisto, ovvero che
risultano iscritte, non oltre la medesima data, nei registri tenuti dalle
autorita' nazionali o munite, nello stesso periodo di riferimento, del
passavanti provvisorio, di cui all'articolo 149 del codice della navigazione, e
i cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo successivo a quello
di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 51 del 2001, fino al 31
dicembre 2007.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' concesso e liquidato, in via
provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non
superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori
medesimi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo e'
in ogni modo corrisposto in conformita' alla decisione 2002/868/CE della
Commissione, del 17 luglio 2002.
6. Per ottenere la liquidazione definitiva del contributo, le imprese
interessate devono presentare, a pena di decadenza, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti apposita istanza entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, corredata dal
certificato della locale autorita' marittima nazionale, se la demolizione e'
avvenuta in Italia, ovvero di quella estera o consolare, negli altri casi,
attestante la data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi. Tale periodo si
computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di
iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data.
7. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro centottanta giorni dalla data
di concessione in via provvisoria del contributo, ai sensi del comma 5,
l'impresa interessata e' tenuta a restituire gli importi liquidati, maggiorati
del tasso di interesse legale.
8. Per le imprese armatoriali che hanno ottenuto il contributo si applicano, in
relazione alle navi di eta' superiore ai quindici anni, le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della citata legge n. 51 del 2001.
9. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di
cui al presente articolo e' pari a:
a) 130 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi di portata lorda
superiore a 10.000 tonnellate, entro il limite massimo di 30.000 tonnellate per
singola unita'; il contributo per le navi di portata lorda superiore a 10.000
tonnellate non puo' essere inferiore al contributo erogabile alle navi di 10.000
tonnellate di portata lorda;
b) 260 euro per ogni tonnellata di portata lorda per le navi cisterna comprese
tra 600 e 10.000 tonnellate di portata lorda.
10. L'ammontare del contributo come determinato ai sensi del comma 9 non puo' in
ogni caso essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante,
per l'impresa armatoriale interessata, dall'anticipata demolizione dell'unita'
rispetto alla data di ritiro dal servizio prevista dalla normativa
internazionale e comunitaria.
11. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di
attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, sulla base della data di
inizio dei lavori di demolizione, nei limiti delle disponibilita' di cui al
comma 1.
12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 3:
- L'art. 143 del codice della navigazione e' il seguente:
«Art. 143 (Nazionalita' dei proprietari di navi italiane). - 1. Rispondono ai
requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei
registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una
quota superiore a dodici carati:
a) a cittadini italiani;
b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;
c) a societa' relativamente alle quali sia riscontrata dall'amministrazione
della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi
per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della
navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di
amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle
condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello
Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di
procura institoria.
2. Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli
interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera
sussistente quando sono cittadini italiani: nelle societa' in nome collettivo,
la maggioranza dei soci; nelle societa' in accomandita, la maggioranza dei soci
accomandatari; e, nelle societa' per azioni, a responsabilita' limitata e
cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e
l'amministratore delegato, nonche' la maggioranza dei sindaci ed i direttori
generali. Nel caso di societa' costituite all'estero, le persone che
rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato devono essere
cittadini italiani.
3. Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato
istitutivo della Comunita' economica europea.».
- L'art. 149 del codice della navigazione e' il seguente:
«Art. 149 (Abilitazione delle navi alla navigazione). - 1. Le navi iscritte
nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati
alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla licenza.
2. A tale effetto l'atto di nazionalita' puo' essere temporaneamente sostituito
da un passavanti provvisorio, e la licenza di una licenza provvisoria.».
- Gli articoli 2, comma 2 e 4, commi 1 e 2 della citata legge n. 51/2001, sono i
seguenti:
«Art. 2 (Contributo per la demolizione del naviglio). - (Omissis).
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso alle imprese armatoriali che
vendono per la demolizione o fanno demolire per proprio conto unita' di
proprieta' delle imprese stesse non oltre la data del 30 settembre 2000 ed
iscritte, non oltre la medesima data, nei registri di cui all'art. 146 del
codice della navigazione, i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ed e' pari a lire 250.000
per ogni tonnellata di portata lorda, entro il limite massimo di 30.000
tonnellate per singola unita'. (Omissis).».
«Art. 4 (Limiti di operativita' e decadenza dai benefici). - 1. Le imprese
armatoriali che beneficiano del contributo per la demolizione di navi cisterna
abilitate al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi e chimici
non potranno utilizzare in attivita' di cabotaggio nazionale, successivamente
alla data di erogazione del beneficio, navi cisterna a singolo scafo di eta'
superiore a venti anni, ad esclusione delle navi italiane gia' di proprieta' o
delle navi italiane gia' gestite dalle stesse imprese.
2. L'eventuale utilizzo, diretto o indiretto, del naviglio di cui al comma 1 in
attivita' di cabotaggio nazionale comporta la decadenza dal beneficio, con
l'obbligo di restituzione del contributo nei termini e alle condizioni di cui
agli articoli 2 e 3 della presente legge.».
- La decisione 2002/868/CE della Commissione del 17 luglio 2002 relativa al
regime di aiuti attuato dall'Italia per ridurre il numero delle navi a scafo
singolo, con oltre venti anni di eta', della flotta cisterniera italiana e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 307 dell'8 novembre 2002.».
- L'art. 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n.
233, cosi' recita:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
(omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per
non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno
o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in
conto capitale; (omissis).».
Art. 4.
Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle
unita' navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per
via marittima, fluviale e lacuale
1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo volto a favorire il potenziamento, la
sostituzione e l'ammodernamento delle unita' navali destinate, in via esclusiva,
al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale
e lacuale, la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007, e'
pari a 10 milioni di euro.
2. La dotazione del Fondo puo' essere integrata mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria.
3. Il Fondo ha la funzione di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle
unita' navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico di
persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima,
fluviale e lacuale.
4. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui al comma 1, il contributo di
cui al presente articolo e' concesso alle imprese che gestiscono direttamente o
indirettamente servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via
marittima, fluviale e lacuale che intendono potenziare la flotta attraverso
nuove acquisizioni o che vendono per la demolizione, o fanno demolire per
proprio conto, unita' navali che, alla data del 21 ottobre 2003, risultano di
proprieta' delle imprese stesse o di imprese dello stesso gruppo o che sono in
loro piena disponibilita' con contratto di leasing o altro contratto con obbligo
di acquisto, ovvero che risultano
iscritte, nei dodici anni antecedenti alla presentazione dell'istanza per la
concessione del contributo, nei registri tenuti dalle autorita' nazionali e i
cui lavori di demolizione hanno avuto inizio nel periodo tra il 1° maggio 2005 e
il 31 dicembre 2007.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' limitato alle unita' navali
aventi capacita' di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unita' e
destinate a svolgere servizi pubblici di trasporto regionale e locale, che
operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e
tariffe prestabiliti, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di
dimensione normalmente regionale o infraregionale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
6. Nel caso di demolizione di unita' navali, ai sensi del comma 4, il contributo
di cui al presente articolo e' concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo
l'inizio dei lavori di demolizione, per un importo non superiore al 75 per cento
del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro
centottanta giorni dalla data di concessione in via
provvisoria del contributo, l'impresa interessata e' tenuta a restituire gli
importi liquidati, maggiorati del tasso di interesse legale.
7. L'ammontare del contributo di cui al presente articolo non puo' in ogni caso
essere superiore all'importo del mancato introito presunto derivante, per
l'impresa interessata, dall'anticipata demolizione dell'unita' rispetto alla
data di scadenza della vita commerciale dell'unita' navale, come stabilita dalla
normativa vigente in materia.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con
proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in conformita' con la normativa comunitaria in materia, i
criteri di attribuzione dei benefici di cui al presente articolo, nei limiti
delle disponibilita' di cui comma 1, graduando la decorrenza della fruizione del
beneficio e l'entita' del medesimo.
9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni
di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
1'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. A decorrere dall'anno 2008, al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4:
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n. 287,
cosi' recita:
«2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto
di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale
tassativamente individuati dall'art. 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi
di mobilita' terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che
operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e
tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di
dimensione normalmente regionale o infraregionale.».
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza stato-citta' ed autonomie locali e conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- Per l'art. 11, comma 3, lettera f) della legge n. 468 del 1978 si vedano le
note all'art. 3.
Art. 5.
Promozione della ricerca in campo navale
1. Al fine di consolidare le basi tecnologiche dell'industria marittima e di
incrementare il ruolo della ricerca e dello sviluppo nel miglioramento della
sicurezza e della competitivita' della flotta, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e' autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina
comunitaria in materia e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale (INSEAN) di Roma e al Centro per gli studi di tecnica navale
S.p.a. (CETENA) di Genova i contributi di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge 31 luglio 1997, n. 261, nonche' quelli di cui all'articolo 5 della legge
30 novembre 1998, n. 413, per i rispettivi programmi di ricerca relativi al
periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2007.
2. I programmi di ricerca di cui al comma 1 sono approvati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, alla concessione dei contributi di
cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge 31
luglio 1997, n. 261.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione
di euro annui per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 5:
- L'art. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261 (Rifinanziamento delle leggi di
sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle
disposizioni comunitarie di settore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
agosto 1997, n. 183, cosi' recita:
«Art. 6. - 1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel
miglioramento della competitivita' e di consolidare le basi tecnologiche
dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione e'
autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti
di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al
Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA) di Genova, contributi per
i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1997-31
dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di
trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei
limiti e secondo le aliquote, le modalita' e le procedure di cui ai seguenti
commi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la
realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:
a) attivita' di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale
interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali
o commerciali;
b) attivita' di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie
avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle
strutture marine, nonche' alla definizione di tecnologie costruttive in campi
innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;
c) attivita' di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della
ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e
componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonche' a prodotti,
processi di produzione o servizi nuovi. Per le attivita' di cui alle lettere a),
b) e c) le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50
per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.
3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al
triennio 1997-1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della
navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli
obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche
ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo
tecnico-scientifico.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di
concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i
programmi di cui al comma 3.
6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalita' di cui
all'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, nonche' dell'art. 16, commi 2 e
3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22
febbraio 1994, n. 132.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio
1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000
milioni per l'anno 1999.».
- L'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 413 (Rifinanziamento degli
interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della
normativa comunitaria di settore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 1998, n. 283, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a
concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla
ricerca e allo sviluppo, al Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA)
di Genova, un contributo sulle spese sostenute per uno specifico programma
straordinario di ricerca, da condurre in collaborazione con il Consorzio
Confitarma-Finmare per la ricerca (COFIR) di Genova e da completare entro un
triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo sviluppo
del cabotaggio marittimo e fluviale.
2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonche' per la
determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'art. 6
della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresi' conto delle attivita' di
ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la
navigazione marittima e fluviale.
3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione trasmette ogni anno alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione complessiva sull'attuazione
delle leggi di settore, ivi compresa la relazione sullo stato delle ricerche
finanziate ai sensi del presente articolo.».
- L'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259 (Provvidenze per lo sviluppo della
ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1976, n. 130, cosi' recita:
«Art. 4. - Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito un comitato
tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e
della propulsione navale.
Il comitato e' presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo
delegato ed e' cosi' composto:
a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;
b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;
c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e
tecnologica;
d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;
e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;
f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di
architettura navale;
h) da un esperto designato dal registro navale italiano;
i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della
richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che
potra' essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il
predetto termine.
Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del
Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di
direttore di sezione.
I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina
mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.».
Art. 6.
Adeguamento delle sanzioni
1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e successive
modificazioni, le parole: «da 1.033 euro a 6.197 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «da 2.066 a 12.394 euro».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n. 51 del 2001, come
modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Controllo degli spazi marittimi di
interesse nazionale). - 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le disposizioni
attuative del sistema di controllo del traffico marittimo Vessel Traffic
Services (VTS) e ne assicura la gestione operativa attraverso le strutture
centrali e periferiche del Ministero.
2. L'art. 83 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 83
(Divieto di transito e di sosta). - Il Ministro dei trasporti e della
navigazione puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili
nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della
navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di
protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si
estende».
3. Il comandante della nave che, nell'ambito delle acque marittime interne e
territoriali, non osservi gli schemi di separazione delle rotte, e' soggetto
alla sanzione prevista dall'art. 1231 del codice della navigazione. In tale caso
l'armatore della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 2.066 a 12.394 euro, maggiorata, nel caso di nave da carico o di
nave passeggeri, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda
della nave. Tale sanzione e' irrogata dal capo del circondario marittimo
competente per territorio.
4. Al di la' del limite esterno del mare territoriale italiano, l'inosservanza
degli schemi di separazione delle rotte comporta:
a) a carico del comandante di nave battente bandiera italiana, l'applicazione
della sanzione prevista dall'art. 1231 del codice della navigazione;
b) a carico del comandante di nave battente bandiera estera, la segnalazione
all'autorita' dello Stato di bandiera.».