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Legge 20 febbraio 2002, n.30
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.
(Pubblicato su GU n. 62 del 14-3-2002-
Suppl. Ordinario n.43)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Il Presidente della
Repubblica e' autorizzato a ratificare
la Convenzione sugli effetti
transfrontalieri derivanti da
incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.
Art. 2.
1.
Piena ed intera
esecuzione e' data
alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della
Convenzione stessa.
Art. 3.
1.
All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue
a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per
gli anni 2002 e 2003 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e
della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli