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Decreto 16 luglio 2002

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Criteri di priorita' da seguire nella concessione dei contributi per la demolizione del naviglio cisterniero vetusto, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51. 

(GU n. 232 del 3-10-2002) 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 51, recante disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo;
Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante il rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, che determina le modalita' di corresponsione dei contributi di settore;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalita' cui le stesse devono attenersi ai fini della concessione dei contributi a persone e ad enti pubblici e privati;
Considerato che gli appositi stanziamenti di bilancio recati dalla suddetta legge n. 51/2001 risultano insufficienti a coprire le richieste di contributo alla demolizione di cui si prevede la presentazione;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario stabilire dei criteri di priorita' al fine di assicurare una corretta applicazione della legge con l'osservanza dei principi di efficacia, economicita' e speditezza dell'azione amministrativa;
Considerato che il criterio della data di inizio dei lavori di demolizione e' un criterio oggettivo che, oltre a garantire i suddetti principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, costituisce criterio gia' collaudato in altri settori della politica di sostegno delle imprese cantieristiche ed armatoriali e che pertanto puo' utilmente applicarsi nel caso di specie come criterio di base per le iniziative la cui istanza sia pervenuta entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali a tale data e' disponibile il quadro di insieme delle varie iniziative;
Considerata l'opportunita' di prevedere, in via sussidiaria, quali successivi criteri di priorita', quelli relativi alla data di presentazione dell'istanza volta ad ottenere il contributo ed, in subordine, quello della vetusta' del naviglio da demolire;
Ritenuto che, per le istanze che perverranno via via dopo l'entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare speditezza e fluidita' alle procedure di concessione, sia opportuno utilizzare quale criterio di priorita' quello dell'ordine cronologico delle istanze ed, in subordine, quello dell'inizio dei lavori;

Decreta:


Articolo unico
1. Per le iniziative la cui istanza sia pervenuta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, e' concesso, nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio, secondo l'ordine cronologico derivante dalla data di inizio dei lavori di demolizione delle relative unita' navali.
2. A parita' di data di inizio dei lavori, la precedenza sara' accordata alle iniziative aventi data di presentazione dell'istanza anteriore.
3. In via sussidiaria, nel caso sussista ancora un pari grado di priorita', sara' data precedenza alle iniziative caratterizzate dalla maggiore vetusta' della nave da demolire.
4. Per le istanze che perverranno successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, la concessione del beneficio sara' effettuata seguendo l'ordine di presentazione delle medesime, sempre nei limiti delle pertinenti disponibilita' finanziarie. A parita' di data di presentazione delle istanze sara' data precedenza nella concessione alle iniziative aventi data di inizio dei lavori antecedente.


Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previste dalla vigente legislazione.

Roma, 16 luglio 2002
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2002 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 119