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Commissione
del 19 novembre 2001 recante adozione di decisioni comunitarie di importazione
a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle
esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi
nonché modifica della decisione 2000/657/CE[notificata con il numero C(2001)3376 G.u.C.e. 4.12.2001 L
318/28. (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto
il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio,del 23 luglio 1992,relativo alle
esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (1),modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2247/98 della Commissione (2 ), in particolare
l'articolo 5,paragrafo 2, considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento (CEE) n. 2455/92,per ogni singolo
prodotto chimico cui si applica la procedura dell'assenso preliminare in
conoscenza di causa (PIC)la Commissione decide se la Comunità ne autorizza o
vieta l'importazione,stabilendo eventualmente condizioni specifiche.
(2)Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e
l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
(FAO)sono stati designati come organismi preposti alle funzioni di segretariato
per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'atto finale
della conferenza dei plenipotenziari della convenzione di Rotterdam sulla
procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC)per taluni
prodotti chimici pericolosi e pesticidi nel commercio internazionale,firmata a
Rotterdam il 10 settembre 1998,in particolare la risoluzione sugli accordi
provvisori.
(3)Nel sistema della procedura PIC provvisoria sono state
introdotte due nuove sostanze chimiche (il dicloruro di etilene e l'ossido di
etilene)da utilizzare come pesticidi.
La Commissione ha ricevuto informazioni al riguardo da parte
del segretariato ad interim che le ha trasmesse sotto forma di documenti di
supporto alla decisione.
(4)In qualità di autorità comune designata la Commissione è
tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria le
decisioni concernenti i prodotti chimici per conto della Comunità e degli Stati
membri.
(5)Il segretariato provvisorio ha chiesto ai paesi che
aderiscono al sistema PIC di utilizzare l'apposito formulario
di risposta del paese importatore per dare informazioni sulle
rispettive decisioni relative alle importazioni.
(6)La Commissione è tenuta a ricorrere,laddove possibile, alle
procedure comunitarie esistenti e a vegliare affinché le risposte non siano
incompatibili con la legislazione comunitaria in vigore. Tuttavia,la
Commissione deve anche tenere conto dei divieti o delle rigorose restrizioni
imposte dagli Stati membri in attesa di una decisione della Comunità.
(7)Le sostanze dicloruro di etilene e ossido di etilene sono
vietate o soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario,in particolare
a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio,del 21 dicembre 1978,relativa
al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari
contenenti determinate sostanze attive (3),modificata da ultimo dall'atto di
adesione dell'Austria,della Finlandia e della Svezia. Pertanto occorre adottare
una decisione definitiva sull'importazione di tali sostanze.
(8)Le sostanze lindano e paratione (etilparatione)sono
disciplinate a livello comunitario,in particolare mediante la direttiva
91/414/CEE del Consiglio,del 15 luglio 1991,relativa all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari (4 ),modificata da ultimo dalla direttiva
2001/49/CE della Commissione (5 ),e mediante la direttiva 98/8/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio,del 16 febbraio 1998,relativa all'immissione sul
mercato dei biocidi (6 ),che prevedono entrambe un periodo di transizione durante il
quale gli Stati membri possono adottare decisioni nazionali in merito alle
sostanze e ai prodotti che rientrano nel loro campo di applicazione, in attesa
di una decisione della Comunità.
(9)Mediante le decisioni 2000/801/CE della Commissione, del 20
dicembre 2000,concernente la non iscrizione del lindano nell'allegato I della
direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari
contenenti detta sostanza attiva (7 ),nonché la decisione 2001/520/CE della
Commissione,del 9 luglio 2001,concernente la non iscrizione del paratione
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle
autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (8 )queste sostanze
sono state eliminate dall'allegato I della direttiva 91/414/CE del Consiglio e
i conseguenza le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari che le
contengono sono state revocate. Esse figurano peraltro anche nel programma di
valutazione delle sostanze esistenti stabilito dalla direttiva 98/8/CE,ma è
probabile che si possa adottare una decisione definitiva solo nel 2008,una
volta conclusa la valutazione dell'uso di tali sostanze nei biocidi.
(10)Le decisioni sulle importazioni relative alle formulazioni di
pesticidi lindano e paratione (etilparatione)di cui alla decisione 2000/657/CE
della Commissione (1 ),che erano state presentate come decisioni provvisorie in
attesa di una decisione della Comunità,devono essere opportunamente modificate.
(11)Le disposizioni della presente decisione sono conformi al
parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva
67/548/CEE del Consiglio (2 ),
DECIDE:
Articolo 1
Sono adottate le decisioni definitive sulle importazioni
relative delle sostanze chimiche dicloruro di etilene e ossido di etilene
specificate nei formulari di risposta del paese importatore di cui all'allegato
I.
Articolo 2
L'allegato della decisione 2000/657/CEè modificato in
conformità all'allegato II della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 19 novembre 2001.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione
(1 )GU L 251 del 29.8.1992,pag.13.
(2 )GU L 282 del 20.10.1998,pag.12.
(3 )GU L 33 dell'8.2.1979,pag.36.
(4 )GU L 230 del 19.8.1991,pag.1.
(5 )GU L 176 del 29.6.2001,pag.61.
(6 )GU L 123 del 24.4.1998,pag.1.
(1 )GU L 251 del 29.8.1992,pag.13.(7
)GU L 324 del
21.12.2000,pag.42.
(2 )GU L 282 del 20.10.1998,pag.12.(8 )GU L 187 del 10.7.2001,pag.47.