LEGGE 3 luglio 2000, n. 15
G.U.R.S. 7 luglio 2000, n. 32
Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela
degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalitā
1. La Regione Siciliana, in attuazione della legge 14
agosto 1991, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle
proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione
degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli
domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli
interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla
salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del
randagismo.
2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge,
provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le
aziende unitā sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze,
avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o
animaliste.
Art. 2
Istituzione dell'anagrafe canina
1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della presente legge č istituita l'anagrafe canina, cui
sono iscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'anagrafe canina č istituita presso l'area di
sanitā pubblica veterinaria di ciascuna azienda unitā sanitaria locale. Le
aziende unitā sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori
veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione.
3. L'anagrafe canina č gestita preferibilmente attraverso
sistemi informatici che consentono, mediante apposita banca dati, anche la
gestione dell'anagrafe zootecnica di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.
4. Per le finalitā di cui al presente articolo,
l'informatizzazione dell'area di sanitā pubblica veterinaria delle aziende
unitā sanitarie locali, č effettuata dall'Assessore per la sanitā, ripartendo
alle aziende unitā sanitarie locali le somme stanziate dall'articolo 27 in
funzione della popolazione umana residente nell'ambito territoriale di ciascuna
azienda.
Art. 3
Obbligo della iscrizione
1. I cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a
registrare all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a
qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.
2. Per i cani esistenti nel territorio regionale al
momento di istituzione dell'anagrafe il termine di cui al comma 1 decorre
dall'istituzione dell'anagrafe.
3. I cani provenienti da altre regioni, i cui
proprietari o detentori sono residenti nella Regione Siciliana, devono essere
registrati entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale.
4. I cani al seguito di proprietari o detentori
residenti in altre regioni e dimoranti nel territorio siciliano devono essere
iscritti all'anagrafe entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio
regionale, anche nel caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la
propria residenza nella Regione Siciliana. L'iscrizione, in tal caso, č
effettuata presso l'anagrafe canina dell'azienda unitā sanitaria locale nel cui
territorio il proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.
5. Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani
appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di
cittadini, non residenti nella Regione Siciliana, che soggiornino nel
territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.
6. I medici veterinari e le associazioni di cui al
comma 1 dell'articolo 19 che, nell'esercizio della loro attivitā, vengano a
conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di
segnalarlo entro sette giorni al comune ed all'azienda unitā sanitaria locale
competenti per territorio.
7. All'inosservanza dell'obbligo di iscrizione
all'anagrafe ed alla violazione dell'obbligo di cui al comma 6 si applica la
sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila.
8. Si applica la sanzione da lire 5 milioni a lire 30
milioni qualora l'inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze
particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4,
che possano essere utilizzati per i combattimenti.
Art. 4
Norme di attuazione
1. Il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore per la sanitā, con proprio decreto, da adottarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita
la commissione per i diritti degli animali di cui all'articolo 10, emana il
regolamento di esecuzione della presente legge.
2. Con propri decreti, sentita la commissione per i
diritti degli animali di cui all'articolo 10, il Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore per la sanitā, adegua le norme del decreto di cui al
comma 1, tenuto conto delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.
3. Con le modalitā di cui al comma 2 il Presidente
della Regione su proposta dell'Assessore per la sanitā, adegua con periodicitā
annuale, le tariffe di cui al comma 6 dell'articolo 11 e al comma 6
dell'articolo 14, nonchč le sanzioni previste dalla presente legge.
Art. 5
Operazioni di anagrafe
1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area
di sanitā pubblica veterinaria dell'azienda unitā sanitaria locale mediante la
registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o
detentori dei cani, dai medici veterinari dell'area di sanitā pubblica
veterinaria dell'azienda unitā sanitaria locale o da medici veterinari liberi
professionisti, appositamente autorizzati, con le modalitā previste dal decreto
di cui all'articolo 4, dall'azienda unitā sanitaria locale, che contiene i dati
segnaletici e la fotografia dell'animale, ove prodotta dal proprietario o dal
detentore, le generalitā degli stessi, il codice anagrafico assegnato e gli
estremi identificativi del medico veterinario che ha effettuato le operazioni
di tatuaggio previste dall'articolo 6. La fotografia va comunque prodotta,
qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive individuate
con il decreto di cui all'articolo 4 e possa essere utilizzato per i combattimenti.
2. Le aree di sanitā pubblica veterinaria delle
aziende unitā sanitarie locali richiedono all'Ente nazionale cinofilia italiana
(ENCI) i dati relativi al censimento della popolazione canina presente nel
territorio della Regione Siciliana.
3. La scheda anagrafica compilata da medici veterinari
liberi professionisti deve essere inviata, entro otto giorni dalla
compilazione, all'area di sanitā pubblica veterinaria dell'azienda unitā
sanitaria locale. Copia della scheda rilasciata, al proprietario o detentore
del cane, dai medici veterinari liberi professionisti o da quelli dell'area di
sanitā pubblica veterinaria delle aziende unitā sanitarie locali deve seguire
l'animale in tutti i trasferimenti di proprietā o di possesso e deve essere
esibita a richiesta delle autoritā.
4. Al medico veterinario libero professionista che
invii la scheda oltre i termini di cui al comma 3, si applica la sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila. La sanzione č raddoppiata nel
caso di ritardo superiore ai trenta giorni.
5. Il modello di scheda anagrafica č adottato con il
decreto di cui all'articolo 4.
Art. 6
Identificazione e tatuaggio elettronico
1. Il cane iscritto all'anagrafe č contrassegnato da
un codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di
un microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il
microchip contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico,
evidenziabile da apposito lettore.
2. Le operazioni di impianto del microchip sono
effettuate dall'area di sanitā pubblica veterinaria delle aziende unitā
sanitarie locali o dai medici veterinari liberi professionisti, appositamente
autorizzati dall'azienda unitā sanitaria locale, al momento stesso della
compilazione della scheda anagrafica.
3. Le operazioni di compilazione della scheda
anagrafica e di impianto del microchip sono effettuate gratuitamente dall'area
di sanitā pubblica veterinaria delle aziende unitā sanitarie locali. Sono a
carico del proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate
dai medici veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati con le
modalitā previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unitā
sanitaria locale.
4. Sono esentati dall'impianto del microchip i cani giā
identificati con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di
identificazione previsto dalla presente legge.
Art. 7
Codice identificativo
1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i
seguenti elementi:
a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di
residenza del proprietario o detentore del cane;
b) la sigla della provincia;
c) il numero progressivo attribuito all'animale;
d) la lettera 'S' per i cani sterilizzati.
2. I cani registrati presso l'anagrafe di altre
regioni, che a motivo della loro permanenza nel territorio regionale vengono
iscritti nell'anagrafe canina della Regione Siciliana, sono identificati in
conformitā alla presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati nella
regione di provenienza non siano compatibili con quelli previsti dalla presente
legge.
3. L'eventuale cambiamento di residenza del
proprietario o del detentore del cane o la cessione dell'animale non comporta
obbligo di modifica del codice di riconoscimento.
Art. 8
Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani
iscritti all'anagrafe
1. I proprietari o i detentori di cani iscritti
all'anagrafe devono segnalare all'area di sanitā pubblica veterinaria delle aziende
unitā sanitarie locali competenti per territorio:
a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
b) il cambio della propria residenza;
c) la morte dell'animale;
d) la scomparsa dell'animale.
2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
devono essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e
d) entro dieci giorni dal loro verificarsi.
3. La denuncia di morte dell'animale iscritto
all'anagrafe, effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della
cancellazione dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione
rilasciata da un medico veterinario.
4. In caso di morte dell'animale la comunicazione, con
allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere
consegnata all'area di sanitā pubblica veterinaria delle aziende unitā
sanitarie locali.
5. L'area di sanitā pubblica veterinaria delle aziende
unitā sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi
di cui al comma 1.
6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma
2, riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione
amministrativa da lire 150 mila a lire 500 mila. Alle violazioni delle
disposizioni del comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la
sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 9.
Art. 9
Abbandono di animali
1. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di
qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito.
2. Il proprietario o detentore, in caso di
sopravvenuta e giustificata impossibilitā al mantenimento, deve richiedere al
comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture
pubbliche o private di cui all'articolo 11. In caso di morte del proprietario,
ove gli eredi rinuncino alla proprietā dell'animale, il comune provvede a
proprie spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una
struttura pubblica o convenzionata.
3. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei
cani di cui al comma 5 dell'articolo 14 o la mancata comunicazione al comune e
all'area di sanitā pubblica veterinaria dell'azienda unitā sanitaria locale nei
casi di rinuncia alla proprietā o di scomparsa.
4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica
la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
Art. 10
Commissione per i diritti degli animali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, č istituita la commissione per i diritti degli
animali, con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie
inerenti alla presente legge.
2. La commissione č composta:
a) dall'Assessore per la sanitā o suo delegato che la
presiede;
b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato
della sanitā con funzioni di segretario;
c) da un ispettore veterinario in servizio presso il
gruppo dell'Ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione delle
materie inerenti alla presente legge;
d) da tre rappresentanti delle aree di sanitā pubblica
veterinaria delle aziende unitā sanitarie locali individuati dalla Giunta
regionale;
e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei
medici veterinari;
f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni
protezionistiche o animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle
stesse associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 19. I
rappresentanti prescelti non sono immediatamente rieleggibili;
g) da un etologo designato dalle associazioni
protezionistiche o animaliste.
3. La commissione č nominata con decreto del
Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.
4. La commissione č convocata dal presidente almeno
quattro volte l'anno.
Art. 11
Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero
1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo
atto al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria,
ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti
catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonchč la cura di animali ammalati.
Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea permanenza
di cani e gatti.
2. I comuni, singoli o associati e le province
regionali, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti,
costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le modalitā ed i criteri
stabiliti dall'articolo 12 e provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari
devono essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi e degenza di
gatti incidentati o sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4
dell'articolo 18.
3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i
rifugi sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento
della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa
in libertā.
4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi
sanitari pubblici o quando la capacitā recettiva di quelli esistenti non sia
sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia
dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte
nell'Albo di cui all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani.
5. L'incarico della custodia viene conferito sulla
base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con
il decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o
animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti
dall'articolo 15.
6. Nel decreto di cui all'articolo 4 č indicata la
misura massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o
animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.
7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di
cui all'articolo 19 puō essere affidata la gestione dei rifugi sanitari
pubblici, sotto il controllo dell'area di sanitā pubblica veterinaria delle
aziende unitā sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione
stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo
4.
8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune č
preposto un responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed č responsabile delle istruzioni impartite
dall'area di sanitā pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati
gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste i predetti adempimenti
sono assolti dalle stesse associazioni protezionistiche o animaliste.
Art. 12
Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici
1. I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a
controllo sanitario da parte dell'area di sanitā pubblica veterinaria delle
aziende unitā sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di vita per
i cani ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e
privati č subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per la sanitā. I rifugi
sanitari pubblici e privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti
dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto
medesimo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono
determinati i requisiti strutturali, le caratteristiche dei rifugi sanitari
pubblici e dei rifugi per il ricovero e le modalitā per il rilascio delle
autorizzazioni.
4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza
sanitaria degli animali ospitati č assicurata dall'area di sanitā pubblica
veterinaria delle aziende unitā sanitarie locali.
5. L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari
privati č assicurata da medici veterinari liberi professionisti individuati
dall'associazione protezionistica o animalista che gestisce l'impianto.
6. I rifugi per il ricovero devono essere dotati
almeno di un ambulatorio attrezzato.
7. Presso i rifugi sanitari pubblici č attivato un
sistema di sorveglianza sanitaria nei confronti delle principali malattie
infettive e zoonosi.
Art. 13
Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi
per il ricovero
1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti
ivi ospitati i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono prevedere
giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture.
2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero
possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini
per lo svolgimento dell'attivitā della struttura.
3. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono
consentire, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei
responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il
controllo della gestione della struttura.
Art. 14
Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi
1. I comuni singoli o associati, direttamente o in
convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte
all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con sistema
indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o di
pungoli. Non č consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti
diversi dagli addetti a tale servizio.
2. I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono
affidati ai rifugi sanitari pubblici o a quelli convenzionati, e sottoposti a
controllo sanitario.
3. Per ogni cane catturato il rifugio sanitario
provvede all'accertamento del codice di identificazione e, ove sia possibile
identificare il proprietario, ad avvertire lo stesso anche tramite
comunicazione telefonica o telegrafica.
4. A cura dell'area di sanitā pubblica veterinaria che
gestisce l'anagrafe, il proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe
canina, deve essere avvertito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno della cattura o del ritrovamento dell'animale.
5. Il proprietario del cane custodito nel rifugio
sanitario č obbligato al ritiro dell'animale entro quindici giorni dalla
ricevimento della raccomandata.
6. Sono poste a carico del proprietario le spese
necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe
determinate con il decreto di cui all'articolo 4.
7. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al
comma 6 del presente articolo ed al comma 3 dell'articolo 16:
a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo
anno di etā;
b) i titolari di pensioni sociali.
8. Al cane iscritto all'anagrafe, non ritirato dal
proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata
di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15
relativamente all'affidamento a privati o alle associazioni protezionistiche o
animaliste, alla sterilizzazione ed alla rimessa in libertā.
Art. 15
Controllo della popolazione canina
1. I cani catturati che non risultino iscritti
all'anagrafe sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino
entro quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle
spese di custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'articolo 14, e della
sanzione di cui al comma 7 dell'articolo 3.
2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non
risultino iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere
ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che
si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e
relativa identificazione.
3. I cani possono essere presi in affidamento anche
dalla stessa associazione protezionistica o animalista che gestisce il rifugio
sanitario pubblico o che sia convenzionata per la custodia dei cani catturati.
Dal momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia di cui ai commi
4 e 7 dell'articolo 11.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani
catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati
a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a
sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi di
provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare
sofferenze agli animali in conformitā a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo
16.
5. Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal
proprietario o dal detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre dalla
data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione
di cui al comma 4 dell'articolo 14.
6. I cani non reclamati e non affidati a privati
cittadini o ad associazioni protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto
previsto dal comma 8, non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei
rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al
quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non
dovessero offrire recettivitā sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di
sanitā pubblica veterinaria dell'azienda unitā sanitaria locale competente per
territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste
operanti nel territorio puō disporre che i cani vengano rimessi in libertā,
previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani
sprovvisti di proprietario.
7. Sono rimessi in libertā, previa sterilizzazione,
identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di
proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacitā
recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni,
qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne
facciano richiesta al comune purché i cani interessati siano di indole docile e
le loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla
remissione in libertā i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3.
8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati,
previo controllo sanitario favorevole, sono rimessi in libertā ovvero
ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo
sanitario.
9. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani
ricoverati nei rifugi sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi
previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero
nei casi in cui risultino di comprovata pericolositā o siano affetti da forme
patologiche gravi e non curabili. La soppressione dei cani deve essere
effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico e comunque
con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.
Art. 16
Controllo delle nascite
1. Le aree di sanitā pubblica veterinaria delle
aziende unitā sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati
al controllo delle nascite della popolazione felina e canina servendosi delle
strutture ambulatoriali appositamente messe a disposizione dai comuni.
2. Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate
esclusivamente da medici veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici,
secondo tecniche che consentano di preservare, per quanto possibile, la
vitalitā sessuale degli animali e con l'adozione di ogni precauzione necessaria
ad evitare sofferenze agli animali stessi.
3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti
all'anagrafe sono effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla
base di un tariffario adottato con il decreto di cui all'articolo 4, sentiti
gli ordini dei medici veterinari della Regione.
4. I cani di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono
sterilizzati gratuitamente dall'area di sanitā pubblica veterinaria delle aziende
unitā sanitarie locali anche nel caso che la sterilizzazione venga richiesta
successivamente all'affidamento.
Art. 17
Norme di tutela igienica della collettivitā
1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo
aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la
rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di
rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri
luoghi aperti al pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono ad
individuare e a delimitare aree da destinare ai cani d'affezione per le
funzioni fisiologiche e motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a
frequente rimozione delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica.
4. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma
1 si applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma
2 si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.
Art. 18
Protezione dei gatti in libertā
1. E' fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o
domestici. E' fatto divieto di maltrattare e di allontanare dal loro habitat
naturale i gatti che vivono in libertā. Per habitat naturale si intende
qualsiasi territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia
insediato un gatto o una colonia felina in libertā, indipendentemente dal fatto
che sia accudita dai cittadini.
2. I comuni, sentite le aziende unitā sanitarie
locali, possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste
apposite convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di
libertā, per la loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza
e di salute.
3. La convenzione č stipulata secondo uno schema tipo
approvato con il decreto di cui all'articolo 4. Il decreto stabilisce altresė
la misura massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o
animalista.
4. I gatti che vivono in libertā devono essere
sterilizzati, se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree
di sanitā pubblica veterinaria delle aziende unitā sanitarie locali, che
provvedono ad apporre mediante tatuaggio la lettera 'S', e successivamente
rimessi in libertā nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da
associazione protezionistica o animalista, se viene da questa richiesta, la
sterilizzazione puō essere effettuata presso medici veterinari liberi
professionisti convenzionati.
5. La cattura dei gatti che vivono in libertā č
consentita, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 4, soltanto per comprovati
motivi sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni
protezionistiche o animaliste convenzionate.
6. I comuni possono consentire alle associazioni
protezionistiche o animaliste iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19
l'impianto di appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini.
7. L'attivazione di rifugi per gatti č subordinata ad
autorizzazione regionale. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono
determinati i requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi per gatti
nonché le modalitā per il rilascio delle autorizzazioni. I rifugi per gatti
esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo
4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
8. Le associazioni protezionistiche o animaliste che
gestiscono rifugi per gatti possono essere incaricate dal sindaco della
custodia di gatti i cui proprietari non sono pių in condizioni di provvedere al
loro mantenimento. Tali animali, ove non siano affidati entro trenta giorni a
privati che si impegnino a mantenerli e ad accudirli, sono sottoposti a
sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di sanitā pubblica veterinaria
della aziende unitā sanitarie locali, con gli stessi metodi di cui al comma 4
dell'articolo 15.
9. I gatti che vivono in libertā possono essere
soppressi soltanto nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi
e non curabili.
10. La soppressione dei gatti deve essere effettuata
dai medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico o comunque con
l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali. In caso di
malattia l'animale viene isolato e curato presso rifugi sanitari comunali o
presso rifugi privati per gatti. A guarigione avvenuta il gatto viene rimesso
in libertā nella colonia di appartenenza. In caso di invaliditā permanente
viene affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto previsto
dal comma 9, č assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei rifugi
sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.
Art. 19
Albo regionale
1. Presso l'Assessorato della sanitā č istituito
l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le
associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che
perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli
animali.
2. I requisiti e le modalitā di iscrizione all'Albo
sono stabiliti con apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanitā.
3. In sede di prima applicazione, possono richiedere
l'iscrizione all'Albo regionale quelle associazioni costituite con atto
pubblico che, da almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.
Art. 20
Contributi per i rifugi sanitari
1. L'Assessore per la sanitā concede ai comuni,
singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali
esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la
predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di
anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche
alle associazioni di cui all'articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per
gatti operanti da almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per cento
della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati
sulla base di progetti esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente
approvati, secondo le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico
strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4.
4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore,
qualora i lavori non siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto
mesi dalla erogazione del contributo, il contributo medesimo viene recuperato.
5. L'Assessore per la sanitā č autorizzato a concedere
contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento
degli animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.
6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge l'Assessore per la sanitā provvede a determinare
i requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi, nonché i controlli da
esercitarsi.
7. I contributi non possono essere superiori al 50 per
cento della misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui
all'articolo 4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di
ciascun cane che non puō superare i centottanta giorni.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i comuni prevedono in sede di formazione o di revisione
degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la
costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi per gatti. Tali
aree possono essere concesse in comodato anche ad enti ed associazioni che
svolgono attivitā di protezione degli animali, iscritti all'Albo regionale di
cui all'articolo 19, per la costruzione o l'ampliamento di rifugi permanenti
secondo le finalitā previste dalla presente legge.
Art. 21
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi
o inselvatichiti
1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite
di bestiame subite ad opera di cani randagi o inselvatichiti, accertate e
certificate dall'area di sanitā pubblica veterinaria delle competenti aziende
unitā sanitarie locali in misura pari al valore medio di mercato, determinato
ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanitā 20 luglio 1989,
n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per cento.
2. Le modalitā di liquidazione dell'indennitā sono
quelle stabilite dall'Assessore per la sanitā con la circolare 22 maggio 1990,
n. 549, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana 30 giugno
1990, n. 31.
Art. 22
Promozione educativa
1. La Regione in collaborazione con l'area di sanitā
pubblica veterinaria delle aziende unitā sanitarie locali, con gli ordini
professionali dei medici veterinari, con le autoritā scolastiche, con le
universitā e con le associazioni protezionistiche o animaliste promuove
programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla
tutela della loro salute.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 l'Assessore per
la sanitā approva piani pluriennali di formazione ed aggiornamento degli
operatori dell'area di sanitā pubblica veterinaria, corsi di formazione del
personale ausiliario operante nella medesima, nonché iniziative di educazione
sanitaria, di informazione e di sensibilizzazione della popolazione.
Art. 23
Cimiteri per animali d'affezione
1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare
cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti,
uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli, a
condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico veterinario
escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi
del vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 č
soggetta a parere preventivo dell'azienda unitā sanitaria locale competente per
territorio.
3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di
gestione dei cimiteri per animali d'affezione in conformitā al regolamento di
polizia veterinaria.
Art. 24
Divieto di combattimento fra animali
1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi
specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli
animali impiegati, č punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a
lire 60 milioni. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al
detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia
avvenuto contro la loro volontā.
2. E' sempre disposta la confisca amministrativa,
prevista dall'articolo 20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli
animali utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono
mantenuti nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei
comuni ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui
all'articolo 19 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro
recupero comportamentale.
Art. 25
Norma di salvaguardia
1. Le convenzioni per la custodia dei cani catturati,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate dai
comuni con le associazioni protezionistiche o animaliste o con privati gestori
di rifugi per cani, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non
oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza
possono essere rinnovate secondo le modalitā previste dai commi 5 e 7
dell'articolo 11.
3. Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata
in vigore del decreto di cui all'articolo 4 il corrispettivo della custodia non
puō superare quello previsto dal comma 6 dell'articolo 11.
4. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo
11 possono essere stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per
cani.
Art. 26
Sanzioni
1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge,
salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, sono punite con
la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 500 mila.
2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il
sindaco č l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni
amministrative per le violazioni alla presente legge.
3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo
14, la sanzione, prevista dal comma 4 dell'articolo 9, č maggiorata delle spese
di custodia e mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto di cui
all'articolo 4.
4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano
alla Regione e sono utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.
Art. 27
Norme finanziarie
1. Per le finalitā della presente legge č autorizzata
per il triennio 2000-2002 la spesa complessiva di lire 9.327 milioni cosė
ripartita:
2000 2001
2002
Articoli 2 e 6 400 800
400
(anagrafe canina)
Articolo 11 100
200 100
(custodia animali)
Articolo 20, commi 1 e 2 470 2.000
2.000
(contributi)
Articolo 20, comma 5 357 700
1.000
(contributi gestione)
Articolo 21 100 200 200
(indennitā danni da animali
randagi)
Articolo 22 100 100
100
(informazione, aggiornamento
e educazione sanitaria)
Totale 1.527 4.000 3.800
2. All'onere di lire 1.527 milioni ricadente
nell'esercizio finanziario 2000 si provvede con le somme assegnate alla Regione
Siciliana ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281.
3. Gli oneri di lire 7.800 milioni ricadenti per lire
4.000 milioni nell'esercizio 2001 e per lire 3.800 milioni nell'esercizio 2002
trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2000-2002 - codice 01.08.02 (accantonamento 1001).
4. Le ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello
Stato effettuate ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 vengono iscritte
in bilancio su proposta dell'Assessore per la sanitā nel rispetto delle
finalitā della presente legge e secondo le percentuali fissate dal comma 6
dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1991.
Art. 28
1. La presente legge sarā pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerā in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 luglio 2000.
CAPODICASA
Assessore regionale per la sanitā
LO MONTE