Copyright © AmbienteDiritto
Regione Molise
Legge regionale n. 7 del 4-03-2005
“Nuove norme per la protezione dei cani e per l’istituzione
dell’anagrafe canina”
(B.U.R. Molise n. 6 del 16 marzo 2005)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge
ARTICOLO 1
FINALITA’
1. La presente legge disciplina la tutela degli animali d'affezione e
promuove la protezione degli animali e l'educazione al rispetto degli stessi al
fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale, a tutela della
salute pubblica e dell'ambiente.
2. La Regione, le Province, i Comuni e le Aziende sanitarie locali, con la
collaborazione delle associazioni interessate, attuano, ognuno nell'ambito delle
proprie competenze, interventi e programmi per la prevenzione del randagismo.
ARTICOLO 2
COMPETENZE DELLA REGIONE
1. La Regione, sentiti i Comuni, le Province e le Comunità Montane, le
Aziende sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 1, lettera a),
dell'articolo 9, adotta un programma per la prevenzione del randagismo,
riguardante, in particolare:
a) iniziative di informazione ed educazione, da svolgere anche in ambito
scolastico, al fine di favorire corretti rapporti uomo-animale-ambiente;
b) corsi di formazione e di aggiornamento per il personale addetto ai servizi di
cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie;
c) il numero e la localizzazione dei canili comunali e dei rifugi per cani da
realizzare nel territorio regionale, di concerto con gli Enti locali, sentite le
Associazioni protezionistiche;
d) la ripartizione e l'erogazione dei fondi assegnati dallo Stato e quelli
propri appositamente stanziati per l'attuazione delle finalità della presente
legge, da destinare ai Comuni, singoli o consorziati, alle associazioni
protezionistiche di cui all'articolo 9, ai servizi veterinari delle Aziende
sanitarie locali, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al comma
2.
2. La Regione, con regolamento di attuazione, emana norme relative a:
a) la gestione dell'anagrafe canina, anche attraverso strumenti informatici;
b) il mantenimento, il trasporto, la protezione degli animali d'affezione;
c) i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per il risanamento e la
costruzione dei canili comunali e dei rifugi per cani;
d) i tempi e i modi per la stesura del programma di prevenzione del randagismo
nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi;
e) la nomina a guardia zoofila volontaria;
f) le procedure per l'affidamento degli animali ospiti dei canili di cui agli
articoli 5 e 6;
g) la tariffa giornaliera di riferimento per la custodia ed il mantenimento dei
cani nelle strutture di cui agli articoli 5 e 6, sentiti i soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. La Regione disciplina il risarcimento dei danni causati al patrimonio
zootecnico dai cani randagi ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 della legge n.
281/91 secondo le modalità previste dalla legge regionale 1° febbraio
1983, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'Assessorato alla Sanità è tenuto a stilare un rapporto annuale sullo stato
di attuazione della presente legge.
ARTICOLO 3
Competenze delle Aziende sanitarie locali
1. Le Aziende sanitarie locali, attraverso il servizio veterinario del
dipartimento di prevenzione, oltre alle funzioni loro demandate in materia di
profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
a) provvedono alla gestione e alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone
l'aggiornamento, ed alle operazioni di identificazione dei cani, secondo le
procedure definite nel regolamento di attuazione della presente legge;
b) provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con le figure di cui al
comma 1, lettera b) dell'articolo 9, al servizio di cattura dei cani e dei gatti
vaganti con personale tecnico adeguatamente formato e dotato di mezzi idonei;
c) disciplinano e provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti relativi alla protezione degli animali;
d) collaborano con Regione, enti locali ed associazioni protezionistiche,
promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione volte
al rispetto degli animali e del loro ambiente;
e) disciplinano ed effettuano il controllo sanitario dei canili comunali di cui
all'articolo 5, dei rifugi per cani di cui all'articolo 6, e di qualunque
struttura che ospita animali d'affezione, al fine di verificare le condizioni di
benessere degli animali, l'idoneità igienico-sanitaria e la rispondenza ai
criteri tecnico-costruttivi riportati nel regolamento di attuazione della
presente legge;
f) attuano gli interventi finalizzati al controllo delle nascite, le
vaccinazioni, gli accertamenti e le indagini e tutti gli altri interventi
finalizzati alla profilassi ed alla cura delle malattie infettive e diffusive
degli animali d'affezione presso i canili comunali o in locali idonei sotto il
profilo igienico-sanitario messi a disposizione ed attrezzati dall'Azienda
sanitaria o dai Comuni;
g) provvedono a vidimare ed a verificare la regolarità della tenuta del registro
di entrata e di uscita di cui all'articolo 10;
h) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in
osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche ai fini della tutela
del benessere degli stessi;
i) possono provvedere, attraverso la stipula di convenzione con i Comuni, alla
gestione dei canili comunali.
ARTICOLO 4
Competenze dei Comuni
1. I Comuni, in forma singola o associata, in collaborazione con Regione,
Aziende sanitarie locali ed associazioni protezionistiche, concorrono
all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge con i seguenti
adempimenti:
a) provvedono agli adempimenti di competenza per la gestione dell'anagrafe
canina secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della presente
legge;
b) provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, alla realizzazione
di nuovi ed alla realizzazione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri
previsti nel regolamento di attuazione della presente legge;
c) provvedono alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti
relativi alla protezione degli animali;
d) provvedono, anche attraverso stipula di convenzione con i soggetti di cui al
comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 9 o con le Aziende sanitarie locali,
alla gestione dei canili comunali;
e) individuano aree idonee per il seppellimento delle spoglie di animali
d'affezione o stipulano convenzione con ditte autorizzate alla termodistruzione,
nel rispetto delle norme di cui al regolamento europeo n. 1774 del 3 ottobre
2002 e dei relativi atti regionali di recepimento.
ARTICOLO 5
Canile comunale
1. Il canile comunale, in aggiunta alle funzioni previste dal D.P.R. n.
320/1954, assicura il ricovero e la custodia temporanei dei cani vaganti
catturati, per un periodo massimo di novanta giorni, per permettere
l'espletamento dei controlli e degli interventi di profilassi da effettuarsi da
parte dell'autorità sanitaria, ed in attesa dell'affidamento ai sensi del comma
3 del presente articolo.
2. Gli interventi di profilassi vengono effettuati secondo i criteri riportati
nel regolamento di attuazione della presente legge.
3. I cani vaganti catturati, non tatuati o comunque non identificabili, se non
reclamati entro novanta giorni, vengono affidati ai rifugi per cani di cui
all'articolo 6 o possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon
trattamento, previa identificazione, trattamento profilattico e sterilizzazione,
e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente
legge.
4. Gli animali custoditi nei canili comunali non possono essere maltrattati, non
possono essere destinati alla sperimentazione né soppressi; fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. n. 320/ 1954 e successive
modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad
opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di
comprovata pericolosità. Prima di procedere alla soppressione, il veterinario
responsabile della struttura deve sentire, ove possibile, il medico veterinario
designato dalle associazioni protezionistiche di cui al comma 3 dell'articolo 9.
5. In assenza o in caso di mancato funzionamento del canile comunale, il
ricovero e la custodia temporanea degli animali d'affezione, nonché le funzioni
previste dal D.P.R. n. 320/1954, possono essere svolte da un rifugio per cani di
cui all'articolo 6 o da un canile privato, previo accertamento dell'idoneità
igienico-sanitaria e sotto controllo del servizio veterinario dell'Azienda
sanitaria locale competente per territorio, e la stipula di
apposita convenzione.
6. I canili comunali devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed
igienico-sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.
ARTICOLO 6
Canile rifugio
1. Ai fini della presente legge, i canili rifugio ospitano gli animali
provenienti dai canili comunali che non hanno trovato adozione o altra
sistemazione permanente idonea, previa autorizzazione del servizio veterinario
competente.
2. I canili rifugio devono rispondere ai criteri tecnico-costruttivi ed
igienico-sanitari stabiliti nel regolamento di attuazione della presente legge.
3. I canili rifugio possono essere realizzati all'interno dei canili comunali
destinando a tal fine aree opportunamente separate da quelle destinate alla
custodia temporanea degli animali.
4. Per gli animali custoditi nei rifugi per cani vale quanto disposto al comma 4
dell'articolo 5.
5. Gli animali custoditi nei rifugi per cani possono essere affidati a privati
che diano garanzie di buon trattamento e secondo le modalità previste dal
regolamento di attuazione della presente legge.
6. Per le modalità e i tempi di apertura al pubblico del canile rifugio si fa
rinvio al successivo regolamento di attuazione della presente legge.
ARTICOLO 7
Misure di protezione
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia
di protezione e di benessere degli animali, ai cani detenuti dai privati, a
qualunque titolo, ed a quelli custoditi nei canili comunali e nei rifugi per
cani devono essere assicurate condizioni di vita non mortificanti, e gli
ambienti confinati, in cui vengono tenuti a qualunque titolo, devono rispondere
ai criteri individuati nel regolamento di attuazione della presente legge.
ARTICOLO 8
Trattamento dei felini
1. Le norme di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto in
materia di anagrafe, sono estese, in quanto applicabili, alla popolazione
felina.
2. I gatti in libertà, su richiesta dei Comuni o delle associazioni
protezionistiche, possono essere catturati, sterilizzati a cura del servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e rimessi
nei loro gruppi sociali previa marcatura con foro all'orecchio sinistro. Possono
essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici
veterinari, soltanto se gravemente malati o incurabili sentito, ove possibile,
il medico veterinario designato dalle associazioni protezionistiche di cui al
comma 3 dell'art. 9.
ARTICOLO 9
Partecipazione dei privati
1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione, i
Comuni e le Aziende sanitarie locali possono avvalersi della collaborazione e
dell'opera di:
a) associazioni di volontariato che hanno per scopo statutario la protezione
degli animali;
b) privati, anche in forma associata e cooperativa;
c) ambulatori veterinari privati.
2. Le associazioni protezionistiche devono essere iscritte nel registro
regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi della legge
regionale 27 gennaio 1995, n. 3. Possono esercitare, senza fini di lucro, le
seguenti attività:
a) vigilanza sulle condizioni di vita degli animali da affezione e protezione
degli stessi;
b) denuncia dei casi di maltrattamento o abbandono di animali;
c) gestione dei rifugi per cani;
d) gestione dei canili comunali o consortili, previa stipula di convenzione;
e) programmi di informazione e di educazione volti all'attuazione di una
corretta convivenza tra uomo, animale e ambiente ed alla prevenzione del
randagismo;
f) segnalazione dei nominativi di volontari da utilizzare come guardie zoofile
ed organizzazione dei relativi corsi.
3. Le associazioni protezionistiche che gestiscono strutture di ricovero per
cani nominano un medico veterinario di fiducia con compiti di assistenza
tecnico-scientifica per le attività da loro svolte ai sensi della presente
legge.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo le
associazioni protezionistiche di cui al comma 2 possono richiedere contributi
che saranno erogati secondo i criteri stabiliti nel regolamento di attuazione
della presente legge.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, le
associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani che intendano
prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n.
64/2001.
6. I privati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo devono operare
in conformità alle finalità ed alle norme della presente legge ed utilizzare
strutture che rispondono ai criteri fissati nel regolamento di attuazione della
presente legge. Tramite stipula di convenzione, possono esercitare le seguenti
attività:
a) cattura degli animali vaganti, garantendo in tal caso la reperibilità
costante;
b) gestione dei canili municipali e dei rifugi per cani.
7. Gli ambulatori veterinari privati possono svolgere i compiti di cui al comma
1, lettera d) dell'articolo 3, secondo le procedure definite nel regolamento di
attuazione della presente legge.
8. Le figure individuate nel presente articolo operano sotto il controllo dei
servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.
9. L'esercizio delle attività di cui al presente articolo è subordinato alla
verifica di idoneità igienico-sanitaria degli ambienti e delle strutture
utilizzate da parte del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale
ompetente per territorio.
10. Le convenzioni già stipulate dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali con
privati o con associazioni protezionistiche e non rispondenti alle norme
contenute nella presente legge, restano vigenti per un periodo massimo di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
ARTICOLO 10
Registro del canile
1. La gestione di un canile municipale, o di un rifugio per cani, comporta
l'obbligo della tenuta di un registro di entrata e uscita degli animali recante
le informazioni indicate nel regolamento di attuazione della presente legge,
vidimato in ogni sua parte dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria
locale competente per territorio.
ARTICOLO 11
Norme per le strutture a finalità amatoriale o a scopo commerciale
1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio o a scopo
amatoriale sono tenuti al rispetto delle norme di cui alla presente legge. In
particolare essi sono tenuti a:
a) adeguare le proprie strutture ai requisiti igienico-sanitari e
tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge
entro un anno dalla sua entrata in vigore;
b) tenere il registro di entrata e uscita degli animali di cui all'articolo 10.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove strutture è
subordinato alla rispondenza delle stesse ai requisiti igienico-sanitari e
tecnico-costruttivi previsti nel regolamento di attuazione della presente legge
rilasciato dal servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio.
3. La Giunta regionale può erogare contributi in conto capitale per le
iniziative di cui alla lettera a) del precedente comma 1, nel limite massimo del
50% degli investimenti ammessi.
ARTICOLO 12
Guardia zoofila volontaria
1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente
legge, possono essere utilizzate guardie zoofile volontarie.
2. Le guardie zoofile volontarie sono nominate dal Presidente della Provincia,
su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui
all'articolo 9; ad esse viene rilasciato un tesserino di riconoscimento conforme
al modello adottato dalla Giunta regionale.
3. Possono essere nominati guardia zoofila volontaria i cittadini che siano in
possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame
dinanzi ad una commissione al termine della frequenza di uno specifico corso di
formazione.
4. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono definite le
materie oggetto del corso di formazione e la sua durata minima, la composizione
della commissione esaminatrice ed il modello di tesserino di riconoscimento.
5. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito, ai
sensi della legge n. 266/1991, nell'ambito territoriale della provincia di
competenza, in collegamento con il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria
locale competente e con le associazioni protezionistiche.
6. Per lo svolgimento delle attività di guardia zoofila, le associazioni
protezionistiche possono proporre anche nominativi di giovani che intendano
prestare il servizio civile volontario ai sensi della legge n. 64/ 2001.
7. I corsi di formazione per guardie zoofile volontarie possono essere
organizzati, previa autorizzazione della Regione, dalle associazioni
protezionistiche di cui all'articolo 9, dalle Province, dalle Aziende sanitarie
locali e dai Comuni, singoli o associati, anche in collaborazione tra loro.
8. Coloro che sono in possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria
alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano
dell'attestato di idoneità di cui al precedente comma 5.
9. Le associazioni protezionistiche provvedono ad assicurare ciascuna le proprie
guardie zoofile volontarie, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/1991.
ARTICOLO 13
Sanzioni
1. Chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina entro i
termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240,
00.
2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe, ometta di provvedere alla sua
identificazione mediante tatuaggio o applicazione di microchip, entro i termini
previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150, 00.
3. Chiunque ometta di segnalare lo smarrimento o la sottrazione di un cane, la
sua cessione definitiva, la sua morte o il cambiamento di residenza, entro i
termini previsti dal regolamento di attuazione della presente legge, è punito
con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150, 00.
4. Chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella
propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 150,00 a Euro 750, 00.
5. L'omissione o l'irregolarità nella tenuta del registro di entrata e di uscita
di cui all'articolo 11, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500, 00.
6. Il mancato rispetto delle misure di protezione, di cui all'articolo 7, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a
Euro 240, 00.
7. Le spese necessarie alla cura ed al mantenimento degli animali ai sensi del
comma 1, lettera h), dell'articolo 3 della presente legge, sono a carico del
responsabile dei maltrattamenti.
8. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente
articolo vengono raddoppiate.
9. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6, confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della
presente legge.
ARTICOLO 14
Vigilanza
1. Oltre ai soggetti individuati agli articoli 3, 4 e 12, le funzioni di
vigilanza ai fini della presente legge sono affidate a tutti i soggetti indicati
dall'art. 27 della legge n. 157/1992, ed a tutti coloro che per norma esercitano
funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle leggi e dei
regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e del loro
ambiente di vita.
2. Tutti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, aventi funzioni di
vigilanza e di controllo ai fini della presente legge, sono agenti di polizia
amministrativa e titolari dei poteri previsti all'art. 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
ARTICOLO 15
Norma finanziaria
1. Gli oneri finanziari annuali derivanti dall'attuazione della presente
legge sono quantificati con la legge di approvazione del bilancio regionale.
ARTICOLO 16
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge
regionale e dal relativo regolamento di attuazione, vale quanto disposto dalla
legge n. 281/1991, dalle norme vigenti di polizia veterinaria, dalle
norme europee e nazionali in materia di benessere degli animali.
ARTICOLO 17
Abrogazione di norme
1. La legge regionale 4 marzo 1992, n. 11 è abrogata.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Molise.
Data a Campobasso , addì, 4 Marzo 2005