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Decreto 20 aprile 2005

Ministero della Salute. Organizzazione del sistema di controllo sugli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, introdotti al seguito dei viaggiatori e senza finalita' commerciali in applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003.

(GU n. 221 del 22-9-2005)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, emanato in attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari sugli animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita', e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle movimentazioni a carattere non commerciale di animali da compagnia, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio e che detta disposizioni in merito alla movimentazione, senza finalita' commerciali, degli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi e stabilisce i controlli da effettuare;
Vista la decisione 2004/824/CE della Commissione del 1° dicembre 2004, che dispone un modello di certificato sanitario per le movimentazioni a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da Paesi terzi e introdotti nella Comunita', ai sensi dell'art. 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 998/2003 sopra citato;
Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 998/2003, che impongono agli Stati membri di designare l'autorita' responsabile dei controlli documentali e di identita' e di stabilire l'elenco dei luoghi d'ingresso degli animali;
Considerato che, in assenza di uno scopo commerciale, non vi e' l'obbligo dell'ingresso degli animali attraverso i posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993;
Considerato altresi' che al fine dell'effettuazione dei controlli, il regolamento (CE) n. 998/2003 non richiede, di norma, la presenza del personale del posto d'ispezione frontaliera;
Ritenuto che in ragione della specifica finalita' per la quale sono introdotti gli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, i controlli in questione possono essere effettuati piu' agevolmente in modo contestuale al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la responsabilita';
Ritenuto necessario pertanto prevedere disposizioni organizzative per l'espletamento dei controlli sugli animali da compagnia proventi da Paesi terzi al fine di razionalizzarne il complessivo sistema, evitando contestualmente che l'obbligatorieta' dei controlli sugli animali di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 possa comportare, per tale ragione, limitazioni o ritardi nei movimenti dei viaggiatori che ne hanno la responsabilita' quando non vi siano motivi di salute pubblica o di sanita' animale;

Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto fissa le modalita' organizzative dei controlli sugli animali da compagnia di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, provenienti da Paesi terzi, introdotti nel territorio nazionale al seguito di viaggiatori, senza finalita' commerciali, in numero inferiore o pari a cinque esemplari.
2. Se gli animali sono in numero superiore a cinque esemplari, si applicano i controlli stabiliti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, ancorche' gli stessi animali siano al seguito di viaggiatori e siano introdotti senza finalita' commerciali.

Art. 2.
1. Ai fini dell'espletamento dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 998/2003, ed in particolare di quelli previsti dagli articoli 12 e 13:
a) l'introduzione nel territorio nazionale degli animali di cui all'art. 1, comma 1, puo' avvenire attraverso un qualsiasi punto d'ingresso doganale presente sul territorio nazionale;
b) gli uffici doganali presenti presso i punti d'ingresso nel territorio nazionale curano in via ordinaria i controlli sugli animali di cui all'art. 1, comma 1.
2. I controlli sugli animali di cui al presente decreto sono effettuati contestualmente al controllo doganale sui viaggiatori che ne hanno la responsabilita'.

Art. 3.
1. Le procedure operative cui devono attenersi gli uffici doganali nell'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla disciplina di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, unitamente a quelle necessarie ad assicurare un costante raccordo tra i predetti uffici e i posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono definite dall'Agenzia delle dogane, sentita la direzione generale della sanita' veterinaria e
degli alimenti del Ministero della salute.
2. I posti d'ispezione frontaliera di cui al decreto legislativo n. 93 del 1993, assicurano in ogni caso la propria collaborazione e consulenza agli uffici doganali per l'espletamento dei controlli sugli animali soggetti alla disciplina stabilita dal regolamento (CE) n. 998/2003. Qualora i controlli, o le relative risultanze, necessitano della presenza del personale del posto d'ispezione frontaliera, essa e' assicurata dal personale del posto d'ispezione frontaliera piu' vicino all'ufficio doganale interessato.
3. Nel caso di sopravvenute esigenze fondate su motivi di salute pubblica o di sanita' animale, interne o internazionali, il Ministero della salute emana le necessarie disposizioni suppletive di controllo, di natura eccezionale, dandone immediato e diretto avviso all'Agenzia delle dogane.

Il presente decreto entra in vigore i giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 74