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Regione Abruzzo
Legge Regionale n. 8 del 12-02-2005
Modifiche e integrazioni alla L.R. 24.6.2003, n. 10: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.
(B.U.R. Abruzzo n. 11 del 2-3-2005)
Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 10/2003
1. L'art. 1 della LR 10/2003 è sostituito dal seguente:
«Art. 1
1. La Regione Abruzzo sostiene il reddito degli imprenditori agricoli e
zootecnici concorrendo a reintegrare le perdite derivanti dai danni causati alle
colture o al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica, nell'ambito del
territorio regionale non compreso nel perimetro di Parchi nazionali o regionali.
2. Nell'ambito dello stesso territorio la Regione provvede al risarcimento dei
danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna
selvatica.»
ARTICOLO 2
Sostituzione dell’art. 4 della L.R. 10/2003
1. L'art. 4 della L.R. 10/2003 è sostituito dal seguente:
«Art. 4
1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico da animali appartenenti alle
specie di cui all'Allegato A) è riconosciuto un contributo pari al 100% del
valore di mercato del capo di bestiame al momento dell'evento dannoso, oppure
del valore di aspettativa per i soggetti non ancora in condizioni mercantili. E'
ammessa istanza di contributo in eguale misura anche in relazione ad eventi
dannosi provocati dalle predette specie animali a carico di equini e bovini
pascolanti allo stato brado, condotti in conformità alle pratiche della
tradizione locale.
2. Per i danni causati alle colture agrarie e forestali dalle specie animali di
cui all'allegato A) è parimenti riconosciuto un contributo pari al 100% del
valore del prodotto perduto.
3. Fatti salvi gli adempimenti di cui ai commi precedenti, per il ristoro dei
danni causati al patrimonio zootecnico e alle colture agricole da animali non
appartenenti alle specie di cui all'allegato A), le Amministrazioni provinciali
attribuiscono priorità alle domande prodotte dalle Aziende Agricole, e dagli
Agricoltori e dagli Allevatori il cui reddito derivi prevalentemente
dall'attività agricola, riconoscendo loro, nei limiti del budget annualmente
assegnato, un contributo fino al 100%. Le medesime Amministrazioni provvedono al
soddisfacimento delle istanze prodotte da soggetti diversi con le eventuali
residue disponibilità di stanziamento.
4. Non si procede all'erogazione di alcun contributo qualora gli animali che
abbiano subito il danno siano allevati o custoditi in difformità dalle leggi e
dalle disposizioni sanitarie vigenti.»
ARTICOLO 3
Integrazioni alla L.R. 10/2003
1. Alla L.R. 10/2003 dopo l'art. 4 è inserito il seguente art. 4bis:
«Art. 4bis - Disciplina del concorso al ristoro dei danni per incidenti stradali
provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica
1. In relazione al verificarsi di incidenti stradali causati nel territorio
regionale dalla fauna selvatica, la Regione corrisponde contributi per i danni,
non altrimenti risarcibili, a persone e a veicoli di loro proprietà o in loro
affidamento avvenuti durante la regolare circolazione veicolare lungo qualsiasi
strada aperta al pubblico transito.
2. Per i danni causati ai veicoli è riconosciuto un contributo fino al 100% del
danno accertato dalle specifiche strutture organizzative delle Amministrazioni
provinciali di cui all’art. 4ter, comma 2.
3. Per i danni causati alle persone è parimenti riconosciuto un contributo fino
al 100% delle spese mediche sostenute in seguito all'evento dannoso.
4. Ai fini del presente articolo costituiscono fauna selvatica sia gli animali
appartenenti alle specie di cui all'allegato A), sia gli animali non
appartenenti alle stesse.»
ARTICOLO 4
Integrazioni alla L.R. 10/2003
1. Alla L.R. 10/2003 dopo l'art. 4bis è inserito il seguente art. 4ter:
«Art. 4ter - Disposizioni comuni
1. Sentite le Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale definisce con
Regolamento:
a) i criteri di riparto degli stanziamenti annuali tra le province;
b) la quota di risorse che esse destinano a misure di prevenzione dei danni;
c) le modalità di utilizzo di eventuali economie;
d) la soglia minima di danno per accedere al contributo in caso di eventi
provocati da specie diverse da quelle elencate nell'allegato A);
e) la soglia minima di danno, i criteri e le modalità di concessione dei
contributi
f) le procedure, i pareri e la documentazione da acquisire qualora sussistano
dubbi sulle cause della morte del capo di bestiame.
2. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative di istruzione e liquidazione
delle istanze di risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica, le
amministrazioni provinciali si dotano di specifiche strutture organizzative.
3. I benefici riconosciuti ai sensi delle disposizioni della presente legge non
sono cumulabili con risarcimenti derivanti da polizze assicurative. Possono
invece essere cumulati, fino al raggiungimento della consistenza accertata del
danno, con altre provvidenze pubbliche attribuite per analoghe finalità.»
ARTICOLO 5
Modifiche all'art. 7 della L.R. 10/2003
1. All'art. 7, comma 1, l'espressione «ai sensi dell'art. 4, comma 3» è
sostituita da «ai sensi dell'art. 4ter, comma 1».
ARTICOLO 6
Disposizioni finali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le
amministrazioni provinciali definiscono le procedure inerenti le denunce di
sinistri stradali.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4bis si applicano anche ai soggetti che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato alla Regione
istanza per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica.
ARTICOLO 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della
Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 12 Febbraio 2005