Ordinanza 24 dicembre 2002
Ministero della Salute. Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici.
(GU n. 15 del 20-1-2003)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una
specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista l'ordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici;
Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione della predetta ordinanza 21 dicembre 2001;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive modifiche;
Ordina:
Art. 1.
1. E' vietato:
a) utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;
b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a);
c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita' o utilizzo, nonche' capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie ammali.
Art. 2.
La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.
All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 8