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Decreto 19 aprile 2002, n. 124
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo alle detrazioni di imposta spettanti a seguito dell'effettuazione di interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi finalizzati alla tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico.
(GU n. 148 del 26-6-2002)
testo
in vigore dal: 11-7-2002
IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto
l'articolo 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale ai
fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del
territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002,
possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia del bosco con
applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
Visto
il medesimo articolo 9, comma 6 della citata legge n. 448 del 2001, in base al
quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi
dell'articolo 1, comma 3 della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le
modalita' di attuazione del predetto comma 6;
Visto
l'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del
quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al
36 per cento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, sino a un importo massimo delle stesse di euro 77468,53, pari a lire
150 milioni, ed effettivamente rimaste a carico;
Visto
il comma 3 del citato articolo 1 della legge n. 449 del 1997, il quale prevede
che le modalita' di attuazione sono stabilite con decreto da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle
regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Visto
il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante disposizioni in materia
di orientamento e modernizzazione del settore forestale;
Visto,
in particolare, l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 227 del 2001,
concernente la definizione di bosco e di arboricolture da legno;
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi in data 11 marzo 2002;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo
17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988, effettuata con nota n. 3-5548/UCL,
del 26 marzo 2002;
il
seguente regolamento:
Art.
1.
1.
I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono
avvalersi della detrazione d'imposta del 36 per cento delle spese sostenute per
la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono tenuti a:
a)
trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio delle entrate,
individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante
raccomandata, una comunicazione redatta su apposito modello approvato con il
medesimo provvedimento, dalla quale, tra l'altro, risulti la data in cui avranno
inizio gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi nonche' i dati
catastali identificativi dell'area;
b)
allegare alla comunicazione di cui alla lettera a):
1)
copia della concessione ovvero dell'autorizzazione rilasciata, se prevista dalla
vigente legislazione, dalle Regioni, dagli organismi di gestione di aree
protette o dagli altri organismi competenti per legge in materia;
2)
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli
interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi sono finalizzati alla
tutela ambientale e alla difesa del territorio e del suolo dai rischi di
dissesto geologico;
3)
copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa
all'anno 2001, se dovuta;
4)
se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
dell'atto che ne costituisce titolo, nonche' la dichiarazione del possessore di
consenso all'esecuzione dei lavori;
c)
comunicare, prima dell'inizio dei lavori, preventivamente all'azienda sanitaria
locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio
degli interventi;
d)
conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le
ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute nell'anno 2002
per la realizzazione degli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi
e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale e' stato effettuato il
pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la
prova delle spese puo' essere costituita da altra idonea documentazione;
e)
trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro
51645,69, pari a lire 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori
sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi dei dottori agronomi e forestali
ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.
2.
Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati
entro sessanta giorni da questa ultima data.
3.
Il pagamento delle spese detraibili e' disposto mediante bonifico bancario dal
quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario
della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico e' effettuato.
_____________________
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
alla premessa:
-
Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 6 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)":
"6.
Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela
ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai
rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate
misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo
previsto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci
quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 449 del
1997, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
comma.".
-
Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica":
"Art.
1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio
edilizio). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota
delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150
milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117,
n. 1), del codice civile, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le
spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli
impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime
condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta'
comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso
la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate
a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla
realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con
particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle
fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali e all'esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i
centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unita' immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al
presente comma sono cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis.
La detrazione compete, altresi', per le spese sostenuto per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione.
2.
La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in quote costanti nell'anno in
cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote
annuali costanti e di pari importo.
3.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche mediante
l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione
fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unita'
sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai
decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi
specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui
al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o
di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.
4.
In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono
deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche.
5.
I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per
mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero
di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri
storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e'
applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
6.
La detrazione compete, per le spese sostenute nei periodi d'imposta in corso
alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 41 per
cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla
data del 1 gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento.
7.
In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli
interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di
imposta di cui al comma 2 all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8.
I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del
citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalita' di
cui alla medesima lettera b).
9.
I commi 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
sostituiti dai seguenti:
"40.
Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione
o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del
triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine
previsto dall'art. 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni, o il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti
dall'art. 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme
dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte
dei comuni dell'obbligo di pagamento.
41.
E' ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque
rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire
al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo
di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi
maturati dal pagamento della prima rata allegando l'attestazione del versamento
della prima rata medesima.
42.
Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria e' subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione, degli
oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto
dall'art. 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive
modificazioni".
10.
L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve
intendersi nel senso che l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai
fini dell'espressione del parere di propria competenza, deve attenersi
esclusivamente alla valutazione della compatibilita' con lo stato dei luoghi
degli interventi per i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11.
Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per
cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undecies) e' inserito il
seguente:
"127-duadecies)
prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di
manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b), della
legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale
pubblica;".
-
Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.".
-
Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle
regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1997.
-
Si trascrive il testo dell'art. 2 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"Art.
2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno). - 1. Agli effetti del
presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio
della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la
definizione di bosco e:
a)
i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinche' un'area
sia considerata bosco;
b)
le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuita' del
bosco;
c)
le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi
bosco.
3.
Sono assimilati a bosco:
a)
i fondi gravati dall'obbligo di rimboscamento per le finalita' di difesa
idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio
idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e
dell'ambiente in generale;
b)
le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustica a causa
di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi accidentali,
incendi;
c)
le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri
quadrati che interrompono la continuita' del bosco.
4.
La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei
territori coperti da boschi di cui all'art. 146, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5.
Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non
boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La
coltivazione e' reversibile al termine del ciclo colturale.
6.
Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non
diversamente gia' definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni
coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di
origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti,
le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e
privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita' di coltura
e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le
suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere
estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a
20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata
dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di
cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi' assimilati a bosco i fondi
gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica
del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico,
conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in
generale, nonche' le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a
2000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco.".
Note
all'art. 1:
-
Per il testo dell'art. 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, v. note
alla premessa.
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 2001.
-
Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi":
"3.
I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le
certificazioni dei sostituti d'imposta, nonche' i documenti probatori dei
crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione
dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed ogni altro documento
previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono
essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.".
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del-l'11 novembre 1972.
Art.
2.
1.
Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della
detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa e' stata
sostenuta.
Art.
3.
1.
Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono
disposti i bonifici trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica, con
le modalita' ed entro il termine individuato da apposito provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei
beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
Art.
4.
1.
La detrazione non e' riconosciuta in caso di:
a)
violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;
b)
effettuazione di pagamenti secondo modalita' diverse da quelle previste
dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
c)
esecuzione di interventi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'articolo 1;
d)
violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
luogo di lavoro, nonche' di obbligazioni contributive accertate dagli organi
competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente
competente;
e)
violazione delle norme in materia ambientale e forestale.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
19 aprile 2002
Il
Ministro: Tremonti
Visto,
il Guardasigilli: Castelli
Registrato
alla Corte dei conti il 29 maggio 2002 Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 222