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Decreto 4 agosto 2006
Ministero dello Sviluppo Economico. Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas - Interrompibilita' delle forniture di gas ai clienti industriali, per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007.
(GU n. 193 del 21-8-2006)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le
imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la
modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce
che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla
sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas,
anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la
continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce
che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di
crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della
collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05, dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita);
Vista la deliberazione 28 giugno 2006, n. 134 dell'Autorita', che prevede incentivi all'importazione invernale spot di gas naturale;
Visto il documento per la
consultazione 28 giugno 2006 con il quale l'Autorita' illustra le proprie
proposte in materia di definizione di modifiche ed integrazioni ai criteri di
determinazione della tariffa di trasporto ed alla disciplina di accesso al
servizio di trasporto, ed in particolare i delineati corrispettivi infrannuali
di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi
con l'estero e le disposizioni transitorie in merito all'incentivazione di
rilascio di capacita' nei punti di interconnessione con l'estero;
Visti i dati a consuntivo della situazione di emergenza climatica durante il
periodo invernale 2005-2006, ed in particolare le misure adottate in materia di
massimizzazione delle importazioni di gas e di interrompibilita' delle forniture
di gas;
Viste le analisi svolte, per il
periodo invernale 2006-2007, dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio
del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 26 settembre 2001, che evidenziano la necessita' di adottare misure
per accrescere l'offerta di gas al fine di contenere il ricorso agli stoccaggi e
per fare fronte a situazioni critiche di domanda di punta eccezionale che
potrebbero verificarsi verso la fine dello stesso periodo invernale;
Considerato che tale deficit, in relazione alle condizioni climatiche e ad altre
circostanze sfavorevoli, potrebbe essere compreso tra 1 e 2 miliardi di metri
cubi di gas e che potrebbe aumentare in caso di riduzioni non programmate di
forniture di gas da fornitori esteri;
Considerato che e' necessario assicurare la disponibilita' massima di gas di
importazione per far fronte alla domanda di gas come potrebbe svilupparsi nel
periodo invernale 2006-2007;
Considerato che la sospensione delle
forniture ai clienti che possano sottoscrivere contratti interrompibili consente
di ridurre il fabbisogno di gas nei casi in cui non si riesca a far fronte con
altre misure alla domanda complessiva; Considerati i benefici che, nel contesto
della maggiore sicurezza dell'alimentazione e della tenuta del sistema in caso
di disequilibrio tra domanda e disponibilita' di gas, derivano agli stessi
utenti dalla interrompibilita' di cui sopra, in quanto contribuiscono ad
assicurare l'integrita' e l'operativita' del sistema stesso, e quindi i ricavi
derivanti dal suo esercizio agli utenti stessi;
Considerato che, in applicazione della procedura di emergenza climatica ed in
caso di deficit tra domanda e disponibilita' di gas, puo' essere richiesta una
riduzione del fabbisogno di gas mediante l'applicazione dell'interrompibilita'
di forniture di gas;
Considerata la opportunita' di un
intervento dell'Autorita' per incentivare una maggiore offerta di
interrompibilita', mediante l'introduzione di corrispettivi di trasporto di gas
differenziati per forniture interrompibili e non interrompibili;
Considerato il parere favorevole sulle misure contenute nel presente decreto
espresso dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas e
le osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria degli utenti del
sistema nazionale del gas;
Ritenuta necessaria la tempestiva
attivazione di misure adeguate a far fronte alla domanda di gas naturale del
prossimo periodo invernale;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas
1. Con decorrenza dal 13 novembre 2006 e fino al 31 marzo 2007, ciascun
utente titolare di capacita' di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto
di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con
l'estero ha l'obbligo di utilizzare completamente le capacita' di trasporto
conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti per il prossimo
anno termico 2006-2007, al fine di rendere massime le immissioni complessive di
gas in rete, tenuto conto dei volumi massimi consentiti dai contratti di
importazione e della loro gestione.
2. Gli utenti di cui al comma 1
presentano alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del
Ministero dello sviluppo economico (di seguito: la Direzione) e all'Autorita'
entro il 30 settembre 2006 il piano delle importazioni previste per il periodo
di cui al comma 1 coerente con gli obblighi di massimizzazione di cui al
presente articolo, tenuto conto delle misure di incentivazione all'importazione
per il trimestre gennaio-marzo 2007 di cui all'art. 2 della deliberazione 28
giugno 2006 dell'Autorita' n. 134/06.
3. La Direzione effettua in relazione ai piani delle importazioni di cui al
comma 2 il controllo delle capacita' di trasporto effettivamente richieste
all'impresa maggiore di trasporto nel corso del procedimento di allocazione per
l'anno termico 2006-2007, sulla base dei contratti di importazione e delle
autorizzazioni all'importazione rilasciate. A tal fine l'impresa maggiore di
trasporto trasmette alla stessa Direzione i dati relativi alle capacita'
richieste e conferite a ciascun utente, curandone l'aggiornamento.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 12 dicembre 2005 con cui e' stata approvata la procedura di
emergenza per fare fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas
naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, i quantitativi di gas che, al
termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti fattori:
a) una tolleranza del 2%;
b) contenuto energetico del gas importato;
c) eventuali cause di provata forza maggiore;
d) messa a disposizione dei terzi delle capacita' non utilizzate, con adeguato
preavviso, secondo le modalita' di cui al comma 8 stabilite dall'Autorita';
e) nel caso di contratti di importazione che prevedono la consegna in piu' punti
di entrata della rete nazionale dei gasdotti, dell'utilizzo complessivo della
capacita' conferita, purche' le capacita' non utilizzate nei singoli punti siano
rese disponibili a terzi con programmazione almeno settimanale con adeguato
preavviso, secondo le modalita' di cui al comma 8 stabilite dall'Autorita',
dovessero complessivamente risultare per ciascun punto di entrata non importati
per il mancato utilizzo della capacita' conferita, sono considerati quali
prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti al
corrispettivo di cui al comma 5.
5. Il corrispettivo nei casi di cui al comma 4 e' determinato in misura pari al
20% del corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 10 dell'art. 15 della
deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05, come modificato
dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06, con esclusione dei
corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo per i primi 50 milioni
di metri cubi non importati, pari al 50% dello stesso corrispettivo per i
successivi volumi fino a 100 milioni di metri cubi, e in misura pari al 100% per
i restanti volumi.
6. Con riferimento al periodo invernale di cui al comma 1, il corrispettivo di
cui al comma 10 dell'art. 15, citato al comma 5, e' determinato dall'Autorita'
entro il 30 novembre 2006.
7. Con deliberazione dell'Autorita' sono disciplinate le modalita' di versamento e di destinazione degli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Restano ferme le disposizioni
vigenti e i corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di
prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico.
8. L'Autorita', al fine di massimizzare l'utilizzo della capacita' conferita,
con propria deliberazione disciplina la riallocazione delle capacita' non
utilizzate, incentivando per il periodo invernale 2006-2007 il riacquisto di
capacita' non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero.
Art. 2.
Interrompibilita' delle forniture di gas ai clienti industriali
1. Ciascuna impresa di vendita di gas naturale che fornisca clienti
industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto, ha l'obbligo di
concordare con detti clienti, per il periodo invernale di cui all'art. 1, comma
1, una interrompibilita' delle forniture che consenta di ottenere, in caso di
applicazione della procedura di emergenza climatica, una interruzione garantita
delle proprie forniture di gas, presso i corrispondenti punti di riconsegna in
misura non inferiore al 10% dei quantitativi mediamente forniti, nei trenta
giorni precedenti alla richiesta di interruzione, al complesso dei propri
clienti industriali e per almeno quattro settimane a decorrere dal 29 gennaio
2007, che, in conformita' alle richieste formulate in applicazione della citata
procedura di emergenza climatica, potranno essere anche non consecutive.
2. Le imprese di vendita di cui al comma 1 comunicano all'impresa maggiore di
trasporto entro il 30 ottobre 2006 i codici dei punti di riconsegna che
alimentano totalmente o parzialmente i clienti interrompibili di cui allo stesso
comma, inclusi i punti di riconsegna oggetto di cessione ad altre imprese ai
sensi del comma 3.
Qualora i clienti di tipo interrompibile siano collegati a reti di trasporto di altre imprese, la comunicazione all'impresa maggiore di trasporto e' fatta attraverso le imprese che gestiscono tali reti di trasporto, che in tal caso hanno il compito di rilevare, a decorrere dal 1° dicembre 2006, i quantitativi giornalieri forniti e quelli effettivamente prelevati dai clienti interessati, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
3. Le imprese di vendita di gas
naturale possono far fronte, in tutto od in parte, all'obbligo di cui al comma 1
mediante acquisto da altre imprese di vendita dei diritti necessari. In tal caso
comunicano, entro il 30 ottobre 2006, alla Direzione e all'impresa maggiore di
trasporto i nominativi dei cedenti ed i quantitativi di interrompibilita'
acquisiti per far fronte all'obbligo e, all'Autorita', anche le condizioni
economiche concordate. In caso di mancata o ridotta interruzione le disposizioni
di cui al comma 4 si applicano comunque nei confronti dell'impresa titolare
dell'obbligo di cui al comma 1.
4. Fatte salve le disposizioni in materia di revoca delle autorizzazioni alla
vendita di gas, i quantitativi di gas che, al
termine dell'eventuale emergenza climatica dichiarata e delle richieste di
interruzione delle forniture in applicazione della procedura di emergenza
climatica, dovessero risultare su base giornaliera non interrotti fino a
concorrenza della percentuale di cui al comma 1 e per la durata di cui nelle
richieste di applicazione della interrompibilita', tenuto conto di una
tolleranza del 2%, sono considerati quali prelievi virtuali non autorizzati
dallo stoccaggio strategico e soggetti a un corrispettivo pari al corrispettivo
di cui alla lettera b) del comma 10 dell'art. 15 della deliberazione 21 giugno
2005, n. 119/05, come modificato dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006,
n. 50/06, con esclusione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso
articolo.
5. Gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi precedenti sono riscossi dalle imprese di trasporto interessate e
versati nel fondo istituito dall'Autorita' con deliberazione n. 297/05, secondo
modalita' stabilite dall'Autorita'. Restano ferme le disposizioni vigenti e i
corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di prelievi
effettivi dallo stoccaggio strategico.
6. Le imprese di vendita di cui al
comma 1 inviano entro il 30 ottobre 2006 alla Direzione e all'Autorita' una
relazione tecnica che descriva le azioni predisposte e i risultati raggiunti per
fare fronte agli obblighi riguardanti l'interrompibilita' di cui al presente
articolo.
7. L'Autorita' stabilisce con propria deliberazione misure per incentivare
l'adesione all'interrompibilita' delle forniture da parte dei clienti
utilizzatori di gas naturale per applicazioni industriali, tra le quali
l'aumento fino al 50% del divario dei corrispettivi di trasporto del gas
relativi alle forniture interrompibili e non interrompibili e la possibilita' di
recesso dei clienti industriali dai contratti di fornitura sottoscritti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto possono essere
modificate o revocate, in tutto od in parte, in caso di accertamento nel corso
del periodo invernale 2006-2007 di un andamento della domanda di gas naturale e
dello svaso dagli stoccaggi che consenta l'equilibrio in prospettiva tra
fabbisogno e disponibilita' di gas per il restante periodo.
2. Con successivo provvedimento la procedura di emergenza per fronteggiare la
mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in casi di eventi climatici
sfavorevoli approvata con decreto del Ministero delle attivita' produttive del
12 dicembre 2005 e' modificata in accordo alle disposizioni del presente
decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Roma, 4 agosto 2006
Il Ministro: Bersani