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Decreto 4 agosto 2006

 

Ministero dello Sviluppo Economico. Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas - Interrompibilita' delle forniture di gas ai clienti industriali, per far fronte a possibili situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale per il prossimo periodo invernale 2006-2007.

 

(GU n. 193 del 21-8-2006)

 



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Vista la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05, dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita);

Vista la deliberazione 28 giugno 2006, n. 134 dell'Autorita', che prevede incentivi all'importazione invernale spot di gas naturale;

Visto il documento per la consultazione 28 giugno 2006 con il quale l'Autorita' illustra le proprie proposte in materia di definizione di modifiche ed integrazioni ai criteri di determinazione della tariffa di trasporto ed alla disciplina di accesso al servizio di trasporto, ed in particolare i delineati corrispettivi infrannuali di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e le disposizioni transitorie in merito all'incentivazione di rilascio di capacita' nei punti di interconnessione con l'estero;
Visti i dati a consuntivo della situazione di emergenza climatica durante il periodo invernale 2005-2006, ed in particolare le misure adottate in materia di massimizzazione delle importazioni di gas e di interrompibilita' delle forniture di gas;

Viste le analisi svolte, per il periodo invernale 2006-2007, dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001, che evidenziano la necessita' di adottare misure per accrescere l'offerta di gas al fine di contenere il ricorso agli stoccaggi e per fare fronte a situazioni critiche di domanda di punta eccezionale che potrebbero verificarsi verso la fine dello stesso periodo invernale;
Considerato che tale deficit, in relazione alle condizioni climatiche e ad altre circostanze sfavorevoli, potrebbe essere compreso tra 1 e 2 miliardi di metri cubi di gas e che potrebbe aumentare in caso di riduzioni non programmate di forniture di gas da fornitori esteri;
Considerato che e' necessario assicurare la disponibilita' massima di gas di importazione per far fronte alla domanda di gas come potrebbe svilupparsi nel periodo invernale 2006-2007;

Considerato che la sospensione delle forniture ai clienti che possano sottoscrivere contratti interrompibili consente di ridurre il fabbisogno di gas nei casi in cui non si riesca a far fronte con altre misure alla domanda complessiva; Considerati i benefici che, nel contesto della maggiore sicurezza dell'alimentazione e della tenuta del sistema in caso di disequilibrio tra domanda e disponibilita' di gas, derivano agli stessi utenti dalla interrompibilita' di cui sopra, in quanto contribuiscono ad assicurare l'integrita' e l'operativita' del sistema stesso, e quindi i ricavi derivanti dal suo esercizio agli utenti stessi;
Considerato che, in applicazione della procedura di emergenza climatica ed in caso di deficit tra domanda e disponibilita' di gas, puo' essere richiesta una riduzione del fabbisogno di gas mediante l'applicazione dell'interrompibilita' di forniture di gas;

Considerata la opportunita' di un intervento dell'Autorita' per incentivare una maggiore offerta di interrompibilita', mediante l'introduzione di corrispettivi di trasporto di gas differenziati per forniture interrompibili e non interrompibili;
Considerato il parere favorevole sulle misure contenute nel presente decreto espresso dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas e le osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria degli utenti del sistema nazionale del gas;

Ritenuta necessaria la tempestiva attivazione di misure adeguate a far fronte alla domanda di gas naturale del prossimo periodo invernale;

Decreta:

Art. 1.
Disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas
1. Con decorrenza dal 13 novembre 2006 e fino al 31 marzo 2007, ciascun utente titolare di capacita' di trasporto, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero ha l'obbligo di utilizzare completamente le capacita' di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti per il prossimo anno termico 2006-2007, al fine di rendere massime le immissioni complessive di gas in rete, tenuto conto dei volumi massimi consentiti dai contratti di importazione e della loro gestione.

2. Gli utenti di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: la Direzione) e all'Autorita' entro il 30 settembre 2006 il piano delle importazioni previste per il periodo di cui al comma 1 coerente con gli obblighi di massimizzazione di cui al presente articolo, tenuto conto delle misure di incentivazione all'importazione per il trimestre gennaio-marzo 2007 di cui all'art. 2 della deliberazione 28 giugno 2006 dell'Autorita' n. 134/06.
3. La Direzione effettua in relazione ai piani delle importazioni di cui al comma 2 il controllo delle capacita' di trasporto effettivamente richieste all'impresa maggiore di trasporto nel corso del procedimento di allocazione per l'anno termico 2006-2007, sulla base dei contratti di importazione e delle autorizzazioni all'importazione rilasciate. A tal fine l'impresa maggiore di trasporto trasmette alla stessa Direzione i dati relativi alle capacita' richieste e conferite a ciascun utente, curandone l'aggiornamento.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005 con cui e' stata approvata la procedura di emergenza per fare fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, i quantitativi di gas che, al termine del periodo di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti fattori:

a) una tolleranza del 2%;
b) contenuto energetico del gas importato;
c) eventuali cause di provata forza maggiore;
d) messa a disposizione dei terzi delle capacita' non utilizzate, con adeguato preavviso, secondo le modalita' di cui al comma 8 stabilite dall'Autorita';
e) nel caso di contratti di importazione che prevedono la consegna in piu' punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, dell'utilizzo complessivo della capacita' conferita, purche' le capacita' non utilizzate nei singoli punti siano rese disponibili a terzi con programmazione almeno settimanale con adeguato preavviso, secondo le modalita' di cui al comma 8 stabilite dall'Autorita', dovessero complessivamente risultare per ciascun punto di entrata non importati per il mancato utilizzo della capacita' conferita, sono considerati quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti al corrispettivo di cui al comma 5.
5. Il corrispettivo nei casi di cui al comma 4 e' determinato in misura pari al 20% del corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 10 dell'art. 15 della deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2005, n. 119/05, come modificato dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06, con esclusione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo per i primi 50 milioni di metri cubi non importati, pari al 50% dello stesso corrispettivo per i successivi volumi fino a 100 milioni di metri cubi, e in misura pari al 100% per i restanti volumi.
6. Con riferimento al periodo invernale di cui al comma 1, il corrispettivo di cui al comma 10 dell'art. 15, citato al comma 5, e' determinato dall'Autorita' entro il 30 novembre 2006.

7. Con deliberazione dell'Autorita' sono disciplinate le modalita' di versamento e di destinazione degli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Restano ferme le disposizioni vigenti e i corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico.
8. L'Autorita', al fine di massimizzare l'utilizzo della capacita' conferita, con propria deliberazione disciplina la riallocazione delle capacita' non utilizzate, incentivando per il periodo invernale 2006-2007 il riacquisto di capacita' non utilizzata nei punti di interconnessione con l'estero.

Art. 2.
Interrompibilita' delle forniture di gas ai clienti industriali
1. Ciascuna impresa di vendita di gas naturale che fornisca clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto, ha l'obbligo di concordare con detti clienti, per il periodo invernale di cui all'art. 1, comma 1, una interrompibilita' delle forniture che consenta di ottenere, in caso di applicazione della procedura di emergenza climatica, una interruzione garantita delle proprie forniture di gas, presso i corrispondenti punti di riconsegna in misura non inferiore al 10% dei quantitativi mediamente forniti, nei trenta giorni precedenti alla richiesta di interruzione, al complesso dei propri clienti industriali e per almeno quattro settimane a decorrere dal 29 gennaio 2007, che, in conformita' alle richieste formulate in applicazione della citata procedura di emergenza climatica, potranno essere anche non consecutive.
2. Le imprese di vendita di cui al comma 1 comunicano all'impresa maggiore di trasporto entro il 30 ottobre 2006 i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti interrompibili di cui allo stesso comma, inclusi i punti di riconsegna oggetto di cessione ad altre imprese ai sensi del comma 3.

Qualora i clienti di tipo interrompibile siano collegati a reti di trasporto di altre imprese, la comunicazione all'impresa maggiore di trasporto e' fatta attraverso le imprese che gestiscono tali reti di trasporto, che in tal caso hanno il compito di rilevare, a decorrere dal 1° dicembre 2006, i quantitativi giornalieri forniti e quelli effettivamente prelevati dai clienti interessati, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1.

3. Le imprese di vendita di gas naturale possono far fronte, in tutto od in parte, all'obbligo di cui al comma 1 mediante acquisto da altre imprese di vendita dei diritti necessari. In tal caso comunicano, entro il 30 ottobre 2006, alla Direzione e all'impresa maggiore di trasporto i nominativi dei cedenti ed i quantitativi di interrompibilita' acquisiti per far fronte all'obbligo e, all'Autorita', anche le condizioni economiche concordate. In caso di mancata o ridotta interruzione le disposizioni di cui al comma 4 si applicano comunque nei confronti dell'impresa titolare dell'obbligo di cui al comma 1.
4. Fatte salve le disposizioni in materia di revoca delle autorizzazioni alla vendita di gas, i quantitativi di gas che, al
termine dell'eventuale emergenza climatica dichiarata e delle richieste di interruzione delle forniture in applicazione della procedura di emergenza climatica, dovessero risultare su base giornaliera non interrotti fino a concorrenza della percentuale di cui al comma 1 e per la durata di cui nelle richieste di applicazione della interrompibilita', tenuto conto di una tolleranza del 2%, sono considerati quali prelievi virtuali non autorizzati dallo stoccaggio strategico e soggetti a un corrispettivo pari al corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 10 dell'art. 15 della deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05, come modificato dall'art. 14 della deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06, con esclusione dei corrispettivi di cui al comma 15.3 dello stesso articolo.
5. Gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono riscossi dalle imprese di trasporto interessate e versati nel fondo istituito dall'Autorita' con deliberazione n. 297/05, secondo modalita' stabilite dall'Autorita'. Restano ferme le disposizioni vigenti e i corrispettivi da versare alle imprese di stoccaggio nel caso di prelievi effettivi dallo stoccaggio strategico.

6. Le imprese di vendita di cui al comma 1 inviano entro il 30 ottobre 2006 alla Direzione e all'Autorita' una relazione tecnica che descriva le azioni predisposte e i risultati raggiunti per fare fronte agli obblighi riguardanti l'interrompibilita' di cui al presente articolo.
7. L'Autorita' stabilisce con propria deliberazione misure per incentivare l'adesione all'interrompibilita' delle forniture da parte dei clienti utilizzatori di gas naturale per applicazioni industriali, tra le quali l'aumento fino al 50% del divario dei corrispettivi di trasporto del gas relativi alle forniture interrompibili e non interrompibili e la possibilita' di recesso dei clienti industriali dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto possono essere modificate o revocate, in tutto od in parte, in caso di accertamento nel corso del periodo invernale 2006-2007 di un andamento della domanda di gas naturale e dello svaso dagli stoccaggi che consenta l'equilibrio in prospettiva tra fabbisogno e disponibilita' di gas per il restante periodo.
2. Con successivo provvedimento la procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in casi di eventi climatici sfavorevoli approvata con decreto del Ministero delle attivita' produttive del 12 dicembre 2005 e' modificata in accordo alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

 

Roma, 4 agosto 2006
Il Ministro: Bersani