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Decreto 10 marzo 2005

 

Ministero delle Attivitą Produttive. Determinazione dei costi di generazione non recuperabili del settore dell'energia elettrica.

 

(GU n. 69 del 24-3-2005)

 

 

 

 

 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato sull'Unione europea;
Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: la direttiva 96/92/CE), ora sostituita dalla direttiva 54/03/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, ed in particolare l'art. 24, che prevede la possibilita' di impegni o garanzie di gestione, definiti dalle imprese del settore dell'energia elettrica prima dell'entrata in vigore della direttiva, che possono non essere onorati a causa delle disposizioni della direttiva medesima;
Vista la comunicazione della Commissione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 27 del 30 gennaio 1997, recante metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili;
Visto il regolamento CE n. 659/1999 del Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della citata direttiva n. 96/92/CE, ed in particolare l'art. 3, comma 11, concernente gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Visto il decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000), recante norme in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Visto il decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: il decreto ministeriale 27 aprile 2001), recante modifiche al citato decreto 26 gennaio 2000;
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: il decreto-legge n. 25/03), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003, convertito, con modificazioni, con legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: la legge n. 83/03), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 25/03, coordinato con la legge n. 83/03, secondo cui il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) con uno o piu' decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del citato decreto ministeriale 26 gennaio 2000, e successive
modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalita' di calcolo vigenti non incompatibili con le disposizioni della stessa legge n. 83/03;
Visto il decreto 10 settembre 2003 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 24 settembre 2003, concernente il rimborso degli importi relativi alla compensazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000, per il periodo successivo al 1° gennaio 2002;
Visto il decreto 6 agosto 2004 del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 189 del 13 agosto 2004, concernente la determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica, con riferimento alle imprese titolari di impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprieta' dell'Enel S.p.A., in cui, in particolare, si
prevede l'adozione di un successivo provvedimento ministeriale per la determinazione dei costi di generazione non recuperabili per le imprese diverse da quelle sopra indicate, per le quali risultavano ancora in corso le analisi tecniche;
Viste le proposte avanzate dagli uffici dell'Autorita' con lettera del 15 ottobre 2004 e le indicazioni fornite dal Ministero delle attivita' produttive con nota del 19 ottobre 2004, relativamente alle modalita' di ripartizione per fasce dell'energia prodotta dalle imprese produttrici-distributrici, laddove non dotate di misuratori idonei alla rilevazione oraria;
Vista l'analisi trasmessa dagli uffici dell'Autorita', con lettera del 24 novembre 2004, relativamente alla quantificazione dei costi di generazione non recuperabili a seguito dell'attuazione della direttiva 96/92/CE, con riferimento ad alcune societa' produttrici-distributrici proprietarie di impianti che, alla data del 19 febbraio 1997, non erano di proprieta' dell'Enel S.p.A.;
Visti gli aggiornamenti alla citata nota del 24 novembre 2004 di cui alla nota ministeriale del 6 dicembre 2004 e alle lettere degli uffici dell'Autorita' del 7 dicembre e del 17 dicembre 2004;
Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 4333fin del 1° dicembre 2004, concernente la dichiarazione di compatibilita' con il Trattato dell'aiuto di Stato oggetto della notifica n. 490/2000, relativo ai costi non recuperabili del mercato elettrico, ed in particolare i punti 3.7 e 3.8;
Considerato che, che per la determinazione delle partite economiche relative all'art. 2, comma 2, della legge n. 83/03, si applicano le modalita' di calcolo di cui all'art. 5 del decreto 26 gennaio 2000 e all'art. 3 del decreto 17 aprile 2001 non incompatibili con la legge n. 83/03;
Considerato che, per la determinazione delle partite economiche in parola, si e' ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, esprimendo al riguardo, con nota del 21 febbraio 2003, alcune indicazioni in merito alla procedura di determinazione e di calcolo, successivamente confermate con note del 29 maggio 2003, 9 luglio 2003 e 28 aprile 2004;
Considerato che alcune delle imprese interessate dalla quantificazione dei costi di generazione non recuperabili oggetto dell'analisi degli uffici dell'Autorita' del 24 novembre 2004 hanno avanzato richiesta di approfondimenti ed hanno esercitato il diritto di accesso agli atti utilizzati per la quantificazione in parola;
Considerato, inoltre, che non risultano ancora completate le analisi e le quantificazioni dei costi di generazione non recuperabili per alcune delle imprese produttrici-distributrici i cui impianti, che alla data del 19 febbraio 1997 non appartenevano all'Enel S.p.A., a causa del ritardo nell'invio delle informazioni utili ai fini delle quantificazioni di cui sopra;
Ritenuto opportuno, anche per rispettare gli impegni assunti presso la Commissione europea, procedere alla determinazione dei costi non recuperabili degli impianti di produzione per Aem Torino S.p.A., in quanto impresa produttrice-distributrice per la quale risulta attualmente completata con esito positivo l'analisi, ferma restando la possibilita' di adottare un successivo provvedimento per analoga determinazione a favore di altre imprese produttrici-distributrici per le quali, alla fine delle verifiche in corso, si dovessero riconoscere costi non recuperati positivi;
Considerato che le disposizioni relative alla determinazione degli oneri non recuperabili hanno definitiva efficacia solo in seguito a positiva analisi di conformita' da parte della Commissione europea, nell'ambito della procedura da attuare a norma dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto determina, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 25/03 coordinato con la legge n. 83/03, gli oneri generali del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, risultanti dai costi di generazione elettrica non recuperabili in seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE per la societa' Aem Torino S.p.A.

Art. 2.
Costi di generazione elettrica non recuperabili
1. L'ammontare delle partite economiche relative agli oneri di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale ministeriale 26 gennaio 2000 e successive modificazioni, relativi ai costi di generazione non recuperabili, riferito alla societa' Aem Torino S.p.A. e' pari a euro 16.338.000, suddiviso negli anni dal 2000 al 2003 come riportato in tabella.
 

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        Oneri relativi ai costi di generazione non recuperabili
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                  2000     2001     2002     2003     Totale periodo
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                              Milioni di euro
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Aem Torino Spa    1,675    4,829    5,273    4,560        16,338




Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il Ministro delle attivita' produttive provvede a comunicare il presente decreto alla Commissione europea, in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
2. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia alla data della decisione della Commissione europea, relativa alla procedura di cui al comma 1, e in coerenza con la stessa.
3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 10 marzo 2005

Il Ministro delle attivitą produttive
Marzano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
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