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Decreto 24 luglio 2002
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: Programma "tetti fotovoltaici": bandi regionali.
(GU n. 199 del 26-8-2002)
IL
DIRETTORE GENERALE
del
Dipartimento per la protezione ambientale
Vista
la legge 8 luglio 1986 n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il
relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1987 n. 306;
Vista
la delibera del CIPE del 19 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e
misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra", con la quale
vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas
serra al 2008-2012;
Visto
il libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili,
approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per
ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per
ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra che la precedente delibera CIPE
19 novembre 1998 assegna alla azione "produzione di energia da fonti
rinnovabili";
Visto
in particolare che, per la tecnologia fotovoltaica, il libro bianco stima uno
sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato
internazionale, tale da consentire di
giungere
al 2008-2012 a una potenza installata pari a 300 MW; Visto
il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e in particolare gli articoli
29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle
regioni e degli enti locali in materia di energia ivi incluse le fonti
rinnovabili;
Visto
il decreto del Ministro dell'ambiente n. GAB/DEC/089/2001 del 3 maggio 2001 con
il quale vengono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico e
rischi industriali risorse pari a lire 35.000 milioni per il finanziamento di
interventi di promozione di fonti rinnovabili di produzione di energia, con
particolare riferimento al settore fotovoltaico;
Ritenuto
che l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica debba
continuare e riguardare, da un lato la ricerca, e dall'altro, in modo piu'
mirato, la promozione di quei settori di mercato piu' vicini alla competitivita'
tecnico-economica;
Considerato
che l'integrazione nelle strutture edilizie di sistemi fotovoltaici viene
ritenuta una strada promettente per favorire la riduzione dei costi e mitigare i
problemi connessi all'occupazione di territorio causata dalle applicazioni
fotovoltaiche tradizionali;
Considerato
che la valorizzazione delle fonti rinnovabili puo' avere significativa incidenza
sulle prospettive di sviluppo sostenibile del paese in conformita' agli
obiettivi nazionali ed alle direttive comunitarie in materia di qualita'
dell'ambiente;
Considerato
che in conformita' alle funzioni ed i compiti conferiti, le regioni disciplinano
gli interventi volti a valorizzare le fonti rinnovabili, assicurando il
coordinamento territoriale degli interventi, l'integrazione del fattore
energetico nelle politiche settoriali e favorendo il concorso degli enti locali
e dei soggetti pubblici e privati nella definizione e attuazione delle strategie
di intervento;
Visto
il decreto legislativo n. 36 del 30 gennaio 1999, che, all'art. 1, comma 1,
prevede che l'ENEA svolge, tra l'altro, funzioni di agenzia per le pubbliche
amministrazioni, ivi incluse le regioni, mediante la prestazione di servizi
avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica;
Visto
l'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA, stipulato in
data 25 novembre 1998, allo scopo di raccordare le attivita' dell'ENEA agli
obiettivi prioritari della politica di tutela e risanamento ambientale del
Governo nonche' per definire le modalita' di collaborazione dell'ENEA alle
diverse linee di intervento avviate dal Ministero, per il raggiungimento degli
stessi obiettivi;
Considerato
che l'ENEA assiste il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le
regioni e province autonome nell'attuazione dei programmi di promozione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico nell'ambito dell'atto integrativo
all'accordo di programma l'ENEA e il Ministero dell'ambiente e di specifici
accordi stipulati con le regioni e le province autonome;
Visti
i decreti direttoriali n. 99/2000/SIAR/DEC e n. 106/2001/SIAR/DEC con i quali
prendeva avvio finanziava il programma tetti fotovoltaici del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, finalizzato alla realizzazione nel
periodo 2000-2002 di impianti fotovoltaici di potenza compresa da 1 e 20 KW
collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installati nelle
strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative
pertinenze, poste sul territorio italiano;
Visto
il decreto direttoriale n. 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001, che apporta
nuove risorse finanziarie al programma tetti fotovoltaici;
Considerato
l'art. 2 dello stesso decreto che prevede l'erogazione di risorse da destinare
ai soggetti pubblici e privati selezionati dai bandi pubblici emessi dalle
regioni e province autonome italiane;
Considerato
che l'art. 3 dello stesso decreto prevede che le regioni concorrano al programma
con un cofinanziamento pari al 50%;
Viste
le comunicazioni delle regioni che hanno dichiarato la disponibilita' ad aderire
al programma tetti fotovoltaici;
Decreta:
Art.
1.
Ripartizione
delle risorse
Il
presente decreto ripartisce, secondo il numero degli abitanti - come da tabella
allegata - le risorse finanziarie di cui al successivo art. 3, tra le regioni e
le province autonome che hanno aderito al programma "tetti fotovoltaici",
che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza compresa da 1 e
20 kw collegati alla rete elettrica di distribuzione integrati/installate nelle
strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative
pertinenze, poste sul territorio italiano.
Art.
2.
Trasferimento
delle risorse
Una prima quota pari al 50% delle risorse disponibili verra' trasferito alle regioni a seguito della pubblicazione dei relativi bandi sui bollettini ufficiali regionali.
Il
saldo verra' trasferito all'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, della documentazione relativa alla rendicontazione
di spesa finale.
Art.
3.
Costo
del programma
Il costo del programma per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' determinato in Euro 13.894.268,90.
Al
relativo onere si provvede a valere sulla quota complessiva di risorse
finanziarie assegnate al servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali
e specificate dal decreto del Ministro dell'ambiente del 3 maggio 2001, prot.
GAB/DEC/089/2001, sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario
2001.
Roma,
24 luglio 2002
Il
direttore generale: Silverstrini
Allegato 1
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA LE REGIONI
=======================================================
Regioni/provincie
autonome Ripartizione
delle risorse
-------------------------------------------------------
lire
euro
Piemonte....
2.038.678.435 1.052.890
Valle
d'Aosta....
54.934.742
28.371
Lombardia....
4.196.261.318 2.167.188
Sardegna....
780.987.075
403.346
Prov.
aut. Bolzano.... 208.725.298
107.798
Prov.
aut. Trento....
213.152.752
110.084
Veneto....
2.075.746.995
1.072.034
Friuli-Venezia
Giulia.... 567.488.427
293.083
Liguria....
794.270.386
410.206
Emilia-Romagna....
1.852.438.674
956.705
Toscana....
1.672.589.440
863.820
Umbria....
384.668.762
198.665
Marche....
677.198.232
349.744
Lazio....
2.435.654.895 1.257.911
Abruzzo....
591.837.533
305.659
Molise....
156.789.890
80.975
Campania....
2.667.787.800 1.377.797
Puglia....
1.910.422.504
986.651
Basilicata....
289.285.639
149.404
Calabria....
980.921.430
506.604
Sicilia....
2.353.215.823 1.215.335
--------------
-------------
Totale
. . . 26.903.056.050 13.894.268,90