Sito giuridico ambientale
Finanziamenti ad
enti pubblici per l'installazione di impianti solari termici per la produzione
di calore a bassa temperatura. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2001).
Art. 1.
Oggetto
Il presente decreto riguarda il programma
"Solare termico" varato con il decreto n. 100/SIAR/2000 del Ministero
dell'ambiente e ne modifica parzialmente le disposizioni relative alla natura dei
soggetti ammessi al finanziamento, secondo quanto esplicitato nel successivo
art. 2.
Art. 2.
Soggetti ammessi
al finanziamento
Possono presentare domanda di contributo per
la realizzazione di impianti solari termici destinati alla produzione di calore
a bassa temperatura integrati/installati nelle strutture edilizie:
1) le
amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, ivi incluse le societą collegate
o controllate dei suddetti enti ai sensi dell'art. 2359 e successivi del codice
civile, i quali siano proprietari, o esercitino un altro diritto reale di
godimento o siano possessori o gestori, purche' autorizzati dal proprietario,
della struttura edilizia oggetto dell'intervento;
2) le aziende distributrici del gas di proprietą
comunale che, in relazione all'art. 16, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, devono raggiungere obiettivi quantitativi nazionali di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Ai fini dell'individuazione dei progetti che
verranno finanziati verrą emesso apposito bando.
Art. 3.
Costo del
programma
Il costo del programma 2000-2002 per il
Ministero dell'ambiente e' determinato in lire 12.000 milioni. Viene inoltre
impegnata la cifra di 2.500 milioni di lire come quota di cofinanziamento del
Ministero dell'ambiente all'ENEA, per garantire un'azione di supporto tecnico
ai programmi governativi di incentivazione del solare termico, incluso il
programma "comune solarizzato" citato nelle premesse. In tali programmi
e' prevista una fase di monitoraggio degli edifici solarizzati.
L'onere complessivo del programma e della
quota di cofinanzianamento all'ENEA risulta pari a lire 14.500 milioni.
Al relativo onere si provvede a valere sulla quota complessiva di
risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all'art. 3, comma 3
del decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0126/2000 del 23 novembre 2000.
Art. 4.
Assunzione di impegno
Per le finalitą di cui al presente decreto,
restano fermi gli impegni finanziari assunti con il decreto n. 100/SIAR/2000,
citato nelle premesse, per la somma di lire 14.500 milioni a valere sulle
risorse stanziate sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio
finanziario 2000.