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Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 10 del 10-07-2006
Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.
(B.U.R. Emilia-Romagna n. 102 del 10
luglio 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base
della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in
conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il
territorio della Regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è
sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e
regionale e dei rispettivi regolamenti.
3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall’apposito
vigente regolamento.
4. I tempi e le modalità dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti
al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto
condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di
compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze
di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e
gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione
Emilia-Romagna.
5. Le aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV)
provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative
alla gestione delle aziende medesime ed al vigente regolamento regionale
concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono
autorizzare l’abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice
rossa e lepre superiori a quelli previsti dall’articolo 6, purché entro i limiti
quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere
realizzato fino al 31 dicembre, ad eccezione del fagiano per il quale il termine
è fissato al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate nel presente comma
valgono i limiti temporali e di carniere previsti agli articoli 3 e 6.
7. Nelle AFV la caccia agli ungulati si svolge nei periodi fissati dall’
articolo 3, comma 1, lettere c) e d). E’ facoltà del titolare dell’AFV scegliere
le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi
vigenti.
ARTICOLO 2
Rapporti tra province e regioni confinanti
1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i
corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con
la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini
amministrativi, salvo diverse specifiche intese stipulate tra gli ambiti
territoriali di caccia (ATC) interessati, intese che le province competenti
renderanno eventualmente operanti, a mezzo di propri atti amministrativi, ove
ritenute compatibili rispetto ai propri piani faunistico-venatori.
ARTICOLO 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
tortora (Streptopelia turtur);
merlo (Turdus merula);
allodola (Alauda arvensis);
starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa);
lepre comune (Lepus europaeus);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
quaglia (Coturnix coturnix);
b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
alzavola (Anas crecca);
beccaccia (Scolopax rusticola);
beccaccino (Gallinago gallinago);
canapiglia (Anas strepera);
cesena (Turdus pilaris);
codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra);
frullino (Limnocryptes minimus);
gallinella d’acqua (Gallinula chloropus);
gazza (Pica pica);
germano reale (Anas platyrhynchos);
ghiandaia (Garrulus glandarius);
marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata);
moriglione (Aythya ferina);
pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
volpe (Vulpes vulpes);
c) dall’1 ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell’arco temporale
massimo di tre mesi anche non consecutivi:
cinghiale (Sus scrofa);
d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all’aspetto, in cinque
giornate settimanali, con esclusione del martedì e del venerdì, secondo il
prospetto di cui all’allegato A;
e) dall’1 novembre al 31 gennaio:
moretta (Aythya fuligula).
2. La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita anche su terreni in
tutto o nella maggior parte coperti di neve. Le Province, valutato lo stato
d’attuazione del piano di prelievo al cinghiale, possono consentirne la caccia
in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di
neve, purché di altezza non superiore ai venti centimetri.
3. Le limitazioni di cui alla legge regionale 5 febbraio 1994, n. 8
(Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio
dell’attività venatoria) e successive modificazioni, articolo 33, comma 9,
lettera b) non si applicano alle specie appartenenti all’avifauna migratoria,
per le quali valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale.
ARTICOLO 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva,
escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito
l’esercizio dell’attività venatoria.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle
forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive da
appostamento e/o vagante con l’uso di non più di due cani per cacciatore in due
giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana;
b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla lettera a) fino al 31
gennaio, da appostamento e/o vagante con l’uso di non più di due cani per
cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
c) dall’1 ottobre al 30 novembre possono essere fruite due giornate in più a
scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
3. Nelle ATV l’esercizio venatorio, consentito ai sensi della legge regionale n.
8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 50, comma 2, lettera b), si
svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all’articolo 5
della presente legge e senza limitazioni di forme di caccia.
4. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi della legge
regionale n. 8 del 1994 e successive modificazioni, articolo 50, comma 2,
lettera a), possono determinare l’inizio dell’attività venatoria in forma
vagante con l’uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di
settembre, per esigenze connesse all’esercizio dell’attività agricola e per
garantire una maggiore tutela della fauna; le esigenze sopraindicate dovranno
essere valutate con particolare attenzione soprattutto quando tale data è
particolarmente prossima alla metà del mese.
5. Le Province esercitano le facoltà stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), articolo 18, comma 2 nei limiti ed alle condizioni ivi previste.
Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali,
l’anticipazione dell’esercizio venatorio alla data dell’1 settembre, la caccia
in tale periodo si potrà effettuare nella giornata dell’1 settembre - purché non
coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle successive giornate di giovedì
e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore
13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti
agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o
che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi.
6. Le specie di cui al comma 5 vengono individuate dalle Province tra le
seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora.
7. Le Province, nell’ambito delle facoltà concesse dalla legge n. 157 del 1992,
articolo 18, comma 2 possono modificare i termini di cui all’articolo 3, comma
1, lettera c) della presente legge, previo parere dell’Istituto nazionale per la
fauna selvatica.
8. La caccia alla fauna migratoria di cui alla legge regionale n. 8 del 1994 e
successive modificazioni, articolo 36 bis, comma 1 si svolge nelle forme
stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo.
9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana
vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna
sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate
nelle AFV.
10. Fermo restando quanto disposto in merito da provvedimenti connessi a
sopravvenute, particolari emergenze, i derivati domestici del germano reale che
non ne presentino il fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono essere
utilizzati come richiami vivi senza l’identificazione mediante marcatura e senza
l’obbligo dell’opzione di cui alla legge n. 157 del 1992, articolo 12, comma 5,
lettera b).
ARTICOLO 5
Orari venatori
1. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita da un’ora prima del
sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole.
Qualora le Province prevedano l’anticipazione dell’esercizio venatorio all’1
settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre
la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece
consentita fino al tramonto.
3. Le Province individuano gli orari venatori desumendoli dalle effemeridi
aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia
aeronautica dell’Aeronautica militare.
ARTICOLO 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere
complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie:
coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di
un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l’abbattimento,
rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre è consentito l’abbattimento di non più di dieci capi nella
stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge per ogni giornata
di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi,
di cui non più di dieci capi di anatidi ad esclusione del germano reale, dieci
folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di caccia non
possono, inoltre, essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi delle
seguenti specie: beccaccino, gallinella d’acqua, frullino, pavoncella e
porciglione. Per la beccaccia è consentito l’abbattimento di non più di venti
capi nella stagione.
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse
non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio
della Regione che consente l’abbattimento del maggior numero di capi.
ARTICOLO 7
Addestramento dei cani da caccia
1. L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 15
agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle
ore 20, escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con
l’uso di non più di due cani per conduttore.
2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i
termini sopra indicati, per motivazioni legate a specifiche esigenze
territoriali. Le Province possono, altresì, consentire l’uso di un numero di
cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell’ambito di progetti
sperimentali adottati a sostegno della cinofilia.
3. L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei
territori aperti all’esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono
terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui all’articolo
8.
4. L’addestramento e l’allenamento dei cani non sono consentiti dopo la pioggia
e quando il terreno è ancora bagnato, al fine di evitare danni alle colture
agricole.
5. Nel periodo intercorrente tra l’1 settembre e la terza domenica di settembre,
qualora le Province abbiano previsto l’anticipazione dell’esercizio venatorio,
l’addestramento e l’allenamento di cani da caccia è vietato negli
orari o nelle giornate in cui l’esercizio venatorio è consentito.
6. Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è
vietato l’addestramento o comunque l’uso del cane, nelle giornate in cui il
conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì
di ciascuna settimana.
ARTICOLO 8
Misure di salvaguardia dell’ambiente agricolo-forestale
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 157 del 1992, articolo 21,
l’esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di
fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di metri 100 da immobili,
fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di
campeggio in effettivo esercizio nell’ambito dell’attività agrituristica, e di
metri 50 da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate
le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi privati, nei terreni
adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti
alla caccia di cui alla legge n. 157 del 1992, articolo 15, opportunamente
tabellati.
2. L’esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di
metri 100 da macchine agricole operatrici in attività.
3. E’ fatto divieto di sparo da distanza inferiore a metri 150 in direzione di
stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché di recinti destinati al ricovero ed
all’alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione
agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai
recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al
pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
5. L’esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l’esclusione della
caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si
considerano in attualità di coltivazione:
a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee da seme e da granella,
dalla semina al raccolto, ad eccezione dell’erba medica da foraggio e della
barbabietola per la sola produzione di radici;
b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
c) i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni
dall’impianto;
d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei
tagli;
e) i frutteti specializzati;
f) i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto.
6. L’esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché
in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti
specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l’accesso dell’ausiliare per lo
scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle
capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto
specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il tran¬sito con l’arma carica.
7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l’accesso del conduttore
titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo
feriti; nell’ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve
avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.
ARTICOLO 9
Norme generali inerenti il tesserino venatorio
1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull’intero territorio
nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
2. Il cacciatore deve indicare mediante segni indelebili, prima dell’inizio
dell’attività, negli appositi spazi, il giorno (G) ed il mese (M) dell’esercizio
dell’attività venatoria e contrassegnare, mediante il segno x il tipo di caccia
prescelta (V = vagante; A = da appostamento). Deve, altresì, indicare, qualora
intenda esercitare la caccia in ATC, la sigla dell’ambito territoriale di caccia
nell’apposito riquadro. Il cacciatore che esercita la caccia in comprensorio
alpino (CA) deve indicare la sigla del CA nel riquadro predisposto per "ATC".
Deve invece indicare solo la sigla della Provincia, nell’apposito riquadro,
qualora intenda esercitare la caccia in AFV. Deve infine contrassegnare mediante
il segno x il riquadro relativo alle ATV.
3. Qualora la caccia sia esercitata in ATC o CA è obbligatorio, appena abbattuto
un capo di fauna selvatica stanziale, annotare la sigla corrispondente alla
specie abbattuta. Nel caso si tratti di lepre o fagiano, tale capo deve essere
contrassegnato mediante il segno x apposto sulla sigla corrispondente, già
prestampata, fermi restando i limiti di carniere di cui all’articolo 6. In caso
di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla
sigla.
4. Qualora la caccia sia esercitata in AFV, la sigla corrispondente ad ogni capo
di specie stanziale abbattuta deve essere annotata o contrassegnata entro il
termine dell’attività giornaliera.
5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria in forma vagante è obbligatorio
per tutti i cacciatori, compresi coloro che esercitano l’attività in AFV,
indicare la sigla corrispondente ad ogni specie abbattuta, al termine della
giornata di caccia; per i prelievi alla fauna selvatica migratoria da
appostamento fisso e temporaneo l’indicazione di cui sopra deve avvenire
ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia; in caso di deposito deve
aggiungersi un cerchio intorno alla sigla.
6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non
devono essere annotati né contrassegnati sul tesserino.
7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in
Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte una specie consentita in altre regioni
e non riportata in legenda, devono essere indicate le sigle ASS (altre specie
stanziali), oppure ASM (altre specie migratorie).
8. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla
apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del proprio o dei
propri ATC ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le
singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun ATC di appartenenza.
Tale scheda dovrà essere riconsegnata all’ATC entro trenta giorni dal termine
della stagione venatoria, compilando tante copie della scheda quanti sono gli
ATC di appartenenza.
9. Nel rispetto di quanto stabilito nel comma 1, qualora sia consentito il
prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti
di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici, articolo 9, comma 3, il cacciatore dovrà
inoltre compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda
riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l’ATC o la sigla della
Provincia, se tali abbattimenti sono stati effet¬tuati in AFV, nonché il numero
complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda
dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio.
10. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in
tali schede sarà applicata la sanzione di cui alla legge regionale n. 8 del 1994
e successive modificazioni, articolo 61, comma 2.
11. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui alla legge regionale n. 8
del 1994 e successive modificazioni, articolo 36 bis, comma 1, oltre alla
compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima
dell’inizio di ciascuna giornata l’apposita scheda "caccia in mobilità alla
fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il
giorno (G), il mese (M), l’ATC e il numero di autorizzazione relativo alla
giornata.
12. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare per
ottenere il duplicato deve rivolgersi all’ente delegato al rilascio, dimostrando
di aver provveduto alla relativa denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza o
alla locale stazione dei Carabinieri.
13. Il tesserino va riconsegnato all’ente che lo ha rilasciato, al momento del
ritiro di quello relativo alla nuova stagione venatoria. In caso di mancata
riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto,
l’interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata
venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al comma 12.
14. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di
un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.
ARTICOLO 10
Disposizioni finali
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano per le stagioni
venatorie 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 luglio
2006
VASCO ERRANI
ALLEGATO 1
ALLEGATO A
SPECIE |
TEMPI DI PRELIEVO |
SESSO |
CLASSE SOCIALE |
|
CAPRIOLO |
1 giugno-15 luglio e 15 agosto-30 settembre |
M |
I, II e III |
|
|
1 gennaio-10 marzo |
F |
I e II |
|
|
|
M e F |
0 |
|
DAINO |
1 gennaio-10 marzo |
M e F |
tutte |
|
|
10 agosto-15 settembre e 5 ottobre-15 febbraio |
M |
III e IV |
|
CERVO |
5 ottobre-10 marzo |
M |
I e II |
|
|
1 gennaio-10 marzo |
F |
I e II |
|
|
|
M e F |
0 |
|
MUFLONE |
1 novembre-31 gennaio |
M e F |
tutte |
|
CINGHIALE |
1 giugno-31 luglio |
M e F |
rossi* |
|
|
1 agosto-31 gennaio |
M e F |
tutte |
* Soggetti di età compresa tra i cinque mesi e l’anno che hanno mutato le
caratteristiche striature longitudinali in una livrea di colore rossastro
progressivamente tendente al definitivo colore scuro degli adulti.