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Regione Toscana - Legge Regionale 30 settembre 2005, n. 57
Attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
(B.U.R. Toscana n. 38 del 5/10/2005 - Parte I)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Art. 1 Finalità
Art. 2 Condizioni per il prelievo in deroga
Art. 3 Modalità del prelievo in deroga del fringuello
Art. 4 Tempi e luoghi del prelievo in deroga
Art. 5 Divieti
Art. 6 Controlli
Art. 7 Sospensione del prelievo
Art. 8 Entrata in vigore
Art. 1
Finalità
1. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga del
fringuello, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio,
del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e
successive modificazioni e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) così
come modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di
prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).
Art. 2
Condizioni per il prelievo in deroga
1. Per rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative, in
presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9 della dir. 79/409/CEE, è
consentito il prelievo della specie fringuello, con le modalità di cui
all’articolo 3 e nei periodi indicati all’articolo 4, ritenuto che non vi sono
altre soluzioni soddisfacenti per le ragioni indicate all’articolo 9, comma 1,
della dir. 79/409/CEE.
Art. 3
Modalità del prelievo in deroga del fringuello
1. Per garantire il rispetto delle tradizioni venatorie locali regionali, è
consentito il prelievo della specie fringuello, con i mezzi di cui all’articolo
31 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11
febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”), esclusivamente da appostamento, ai cacciatori
autorizzati e residenti in Toscana, nell’ambito territoriale di caccia (ATC) di
residenza venatoria, per non più di tre giornate settimanali e per un numero
massimo di quindici giornate complessive, nel rispetto delle quantità indicate.
2. E’ ammesso il prelievo di cinque esemplari al giorno con un massimo di venti
capi complessivi per l’intera stagione venatoria.
3. L’autorizzazione al prelievo è rilasciata automaticamente dal sistema
regionale di teleprenotazione venatoria fi no al raggiungimento di quarantamila
autorizzazioni.
4. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale nell’apposita
pagina subito dopo ogni singolo abbattimento.
Art. 4
Tempi e luoghi del prelievo in deroga
1. Il prelievo del fringuello è consentito dal 9 ottobre al 13 novembre
2005. Sono previste quindici giornate complessive per l’intero periodo da
utilizzare rispettando il limite delle tre giornate settimanali e i quantitativi
indicati all’articolo 3, comma 2.
2. Il prelievo non è consentito sul territorio sottoposto a divieto di caccia.
Art. 5
Divieti
1. E’ vietato l’uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs.
2. E’ vietata la vendita dei fringuelli prelevati.
Art. 6
Controlli
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli
agenti e alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994.
2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla
l. 157/1992 e dalla l.r. 3/1994.
3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze
dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE,
procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e tutela del territorio, al
Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche
comunitarie, all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle
competenti commissioni parlamentari una relazione sulle misure adottate in
ordine al prelievo in deroga del fringuello.
Art. 7
Sospensione del prelievo
1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 3 della l.r. 3/1994, può sospendere il prelievo quando vi
siano accertate riduzioni delle specie di cui all’articolo 2 o in presenza di
comprovate situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo medesimo.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 30 settembre 2005
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del
27.09.2005.