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Decreto 2 luglio 2002
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Obbligatorieta' per i non aderenti delle regole per la pesca delle acciughe, adottate dalla Associazione produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., in Ancona, ai sensi del regolamento 104/2000, art. 7 e del regolamento 1886/2000, cosi' come modificato dal regolamento 1812/2001.
(GU n. 167 del 18-7-2002)
IL
DIRETTORE GENERALE
per
la pesca e l'acquacoltura
Visto
il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio delle Comunita' europee del 17
dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Visto
in particolare l'art. 7 del suddetto regolamento relativo all'estensione ai non
aderenti delle regole di produzione e commercializzazione adottate da
un'organizzazione di produttori;
Visto
il regolamento (CE) 1886/2000, modificato dal regolamento (CE) 1812/2001,
recanti modalita' di applicazione del regolamento 104/2000;
Vista
l'istanza in data 13 febbraio 2002 con la quale l'Associazione produttori pesca
di Ancona soc. coop. a r.l., con sede in Ancona, ha chiesto, ai sensi dei
suddetti regolamenti, l'estensione ai non aderenti di talune regole per la pesca
delle acciughe nella zona compresa tra il compartimento marittimo di Pesaro ed
il compartimento marittimo di Pescara;
Considerato
che la documentazione presentata dalla suddetta Associazione a sostegno
dell'istanza di estensione risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 4
del regolamento 1886/2000;
Considerato
che l'attivita' di produzione e commercializzazione della Associazione
richiedente risponde ai requisiti previsti dall'art. 1 del regolamento
1812/2001;
Ritenuto
opportuno accogliere l'istanza di estensione ai non aderenti di talune regole
adottate dalla Associazione medesima;
Decreta:
Ai
sensi del regolamento 104/2000, art. 7 e del regolamento 1886/2000 cosi' come
modificato dal regolamento 1812/2001, sono rese obbligatorie per i non aderenti
le seguenti regole per la pesca delle acciughe adottate dalla Associazione
produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., con sede in Ancona:
specie
interessata all'estensione delle regole: acciuga (Engraulis Spp.); qualita':
extra, a dimensione: 2-3-4;
presentazione:
intero;
il
campionamento dovra' essere effettuato dagli esperti nominati dall'O.P. come
previsto dall'art. 12 del regolamento 2406/96;
l'imballo
dovra' essere in legno 30x50x8;
l'etichettatura
del prodotto dovra' essere effettuata in base al regolamento (CE) 2065/2001;
il
prodotto dovra' essere refrigerato sia a bordo che alla vendita; le barche che
non sono provviste a bordo di un impianto di produzione del ghiaccio o impianti
simili, dovranno imbarcare obbligatoriamente il ghiaccio prima della battuta di
pesca;
rispetto
dei seguenti prezzi di ritiro comunitari:
=====================================================================
Specie
acciuga | Qualita' extra | Dimensione | Euro/kg
=====================================================================
" |
"
| 2 |
0,87
"
| "
|
3 |
0,73
" |
" |
4 |
0,30
Al
di sotto di questi prezzi il prodotto dovra' essere ritirato al fine
dell'ottenimento dell'aiuto al riporto (con una tolleranza del 10% per difetto o
per eccesso);
Sistema
di pesca "volante": catture massime ammissibili (per barca) per
quattro giornate di pesca (dal lunedi' al giovedi' salvo recupero il venerdi):
lunedi':
2 tons;
lunedi'
+ martedi': 4 tons;
lunedi'
+ martedi' + mercoledi': 6 tons;
lunedi'
+ martedi' + mercoledi' + giovedi': 8 tons.
Sistema
di pesca a "circuizione":
contingenti
di cattura: seimila casse di acciughe al mese per imbarcazione. Sono previste
due giornate di fermo settimanale (sabato e domenica);
zona
interessata: area compresa tra il compartimento marittimo di Pesaro e il
compartimento marittimo di Pescara;
durata:
un anno dalla data della presente decisione.
Roma,
2 luglio 2002
Il
direttore generale: Tripodi