LEGGE 3 luglio 2000, n. 14
G.U.R.S. 7 luglio 2000, n. 32
Disciplina della prospezione, della ricerca, della
coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi
e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana. Attuazione della direttiva
94/22/CE.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina la prospezione, la
ricerca, la coltivazione, il trasporto e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e
gassosi nel territorio della Regione Siciliana in conformità alle direttive
della Comunità Europea, nella salvaguardia degli interessi nazionali.
2. Sono altresì disciplinati dalla presente legge la
ricerca e la coltivazione di giacimenti di gas diversi dagli idrocarburi nonché
delle risorse geotermiche.
Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) Assessore: l'Assessore per l'industria, autorità
competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca,
coltivazione, trasporto e stoccaggio di idrocarburi, che si avvale, per
l'istruttoria ed il controllo sull'esercizio dell'attività, del Corpo regionale
delle miniere, Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermia;
b) URIG: Ufficio regionale per gli idrocarburi e la
geotermia;
c) Consiglio: Consiglio regionale delle miniere di cui
alla legge regionale 6 dicembre 1948, n. 48;
d) GURS: Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana;
e) BUIG: Bollettino ufficiale degli idrocarburi e
della geotermia di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;
f) GUCE: Gazzetta ufficiale della Comunità Europea.
Art. 3
Requisiti soggettivi
1. I permessi di prospezione e di ricerca e le
concessioni di coltivazione e di stoccaggio sono rilasciati con decreto
dell'Assessore, sentito il Consiglio, a persone fisiche o giuridiche che
dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate agli impegni
programmati.
2. I permessi di prospezione e di ricerca e le
concessioni di coltivazione e di stoccaggio sono accordati a soggetti italiani
o di altri stati membri dell'Unione europea, nonché, a soggetti di altri Paesi,
a condizione di reciprocità.
Art. 4
Contitolarità
1. I permessi di prospezione e di ricerca e le
concessioni di coltivazione e di stoccaggio possono essere accordati anche in
contitolarità a più soggetti, fra quelli citati all'articolo 3, secondo le
quote indicate nell'istanza di conferimento. Essi debbono nominare un solo
rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione regionale e con i
terzi.
2. I contitolari sono solidalmente tenuti verso
l'Amministrazione regionale per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività
mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei
terzi.
Art. 5
Trasferimento di titolarità
1. Il trasferimento del permesso di ricerca o della
concessione di coltivazione o di quote degli stessi, è autorizzato con decreto
dell'Assessore, sentiti i contitolari.
2. I trasferimenti sono validi a tutti gli effetti
dalla data di registrazione dell'atto di cessione presso gli uffici competenti.
3. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso
o della concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di lavoro.
Art. 6
Pubblica utilità
1. I proprietari o possessori dei fondi compresi nel
perimetro del permesso o della concessione non possono opporsi alle operazioni
di prospezione, ai lavori di ricerca ed ai lavori necessari per la coltivazione
e sfruttamento del giacimento, salvo il diritto alle indennità spettanti per
gli eventuali danni.
2. Il permissionario e il concessionario sono tenuti a
risarcire ogni danno derivante dall'esercizio dell'attività.
3. Il permissionario o il concessionario almeno trenta
giorni prima dell'inizio dei lavori deve notificare ai proprietari o possessori
dei fondi interessati le operazioni relative alle opere che intende realizzare.
4. Entro il perimetro del permesso o della concessione
tutte le opere necessarie, comprese quelle per il deposito, il trasporto, lo
stoccaggio e l'utilizzazione del minerale, per la produzione e trasmissione
dell'energia ed in generale per il migliore sviluppo e valorizzazione del
giacimento nonché per la conduzione e la sicurezza dell'attività estrattiva,
previste nel programma dei lavori, sono considerate di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e
dell'articolo 34 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive
modificazioni ed integrazioni.
5. Quando le opere debbono eseguirsi fuori dal
perimetro dell'area concessa in permesso o concessione, l'Assessore, su
richiesta del permissionario o concessionario, sentito l'URIG, ha facoltà di
dichiarare la pubblica utilità determinando provvisoriamente l'indennità e
disponendone il deposito.
6. Su richiesta del permissionario o del
concessionario, l'Assessore dichiara l'occupazione d'urgenza sia dentro che
fuori il perimetro dell'area, o su richiesta del proprietario o possessore dei
terreni, può prescrivere un deposito cauzionale in attesa dell'accertamento dei
danni arrecati.
7. I provvedimenti di occupazione temporanea e
d'urgenza sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente.
8. Non sono soggetti ad alcun provvedimento
autorizzatorio, nulla osta, assenso comunque denominato, le opere temporanee
per attività di prospezione e di ricerca, sia in superficie che nel sottosuolo,
eseguite in aree esterne al centro edificato.
9. I programmi di lavoro a cura del permissionario o
concessionario devono essere depositati presso i comuni dove deve aver luogo
l'occupazione d'urgenza e l'espropriazione ai sensi dell'articolo 17 della
legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
Adempimenti comuni
1. Il permissionario ed il concessionario sono tenuti
ad adottare ogni cautela per la salvaguardia dell'ambiente e dell'interesse
pubblico ai sensi della normativa vigente. L'Assessore, sentito il Consiglio,
sancisce con apposito provvedimento, ove occorra anche nel corso delle vigenze
del permesso e della concessione, le opportune prescrizioni per la tutela dei
predetti interessi.
2. Il permissionario ed il concessionario sono tenuti
all'osservanza del provvedimento di cui al comma 1, rispondendo delle
trasgressioni ad ogni effetto.
Art. 8
Disposizioni comuni
1. L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio,
approva il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca, e per
le concessioni di coltivazione e il disciplinare tipo per le concessioni di
stoccaggio di idrocarburi in giacimento, prevedendo negli stessi possibili
forme di collaborazione tra concedente ed operatori del settore al fine di
promuovere investimenti e occupazione nella Regione Siciliana.
2. I nuovi disciplinari tipo sono pubblicati nella
GURS e comunicati al Ministero dell'Industria per l'eventuale pubblicazione nel
BUIG; sono altresì trasmessi alla Commissione Europea per la pubblicazione
nella GUCE.
3. Il conferimento o l'esercizio di un titolo
minerario per prospezione, ricerca, coltivazione o stoccaggio di idrocarburi
non può essere in nessun caso subordinato alla partecipazione della Regione o
di altra amministrazione provinciale o locale, direttamente o mediante persona
giuridica a tal fine costituita o designata.
4. Le condizioni e i requisiti, nonché gli obblighi
particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi
all'esercizio dell'attività, devono essere giustificati esclusivamente dalla
necessità di assicurare il corretto esercizio delle attività di ricerca e
coltivazione di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree
protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attività, di tutela
delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici e di
sicurezza dei trasporti. L'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli
obblighi è esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo
l'indipendenza di gestione degli enti stessi.
Art. 9
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1960, n. 35
1. L'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 1960,
n. 35 è sostituito dal seguente:
“Art. 4.
1. Il Corpo regionale delle miniere è costituito da un
Ispettorato tecnico che ha sede in Palermo e da cui dipendono l'URIG, i servizi
geologico e geofisico ed i tre distretti minerari aventi sede in Caltanissetta,
Catania e Palermo.
2. All'articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1960,
n. 35, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "All'URIG sono
attribuiti nel settore di competenza per il territorio della Regione i compiti
e le funzioni che la normativa vigente demanda agli uffici distrettuali".
3. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge
regionale 8 agosto 1960, n. 35, è sostituito dal seguente:
"I servizi geologico e geofisico e l'URIG hanno
sede presso l'Ispettorato tecnico delle miniere."”
Art. 10
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della norma in tema
di sicurezza e di salute dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e della normativa vigente, spetta al Corpo
regionale delle miniere.
Art. 11
Conferenza di servizi
1. Al fine di assicurare la rapida e contestuale
acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati
dalla vigente legislazione, necessari per il conferimento o la proroga di un
titolo minerario, l'Assessore indice una conferenza di servizi con le
Amministrazioni interessate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.
Art. 12
Cessazione dei permessi e della concessione
1. I permessi di prospezione e di ricerca e le
concessioni di coltivazione cessano, con decreto dell'Assessore, previo parere
del Consiglio:
a) per scadenza dei termini;
b) per rinuncia;
c) per decadenza;
d) per revoca;
e) per esaurimento del giacimento o incoltivabilità
dello stesso.
2. La rinunzia deve essere incondizionata e comunicata
all'Assessore.
3. La decadenza dai titoli minerari trova disciplina
negli articoli 17, 25, 33 e 39.
4. La revoca può essere disposta soltanto per casi di
gravi motivi di pubblico interesse, su conforme deliberazione della Giunta
regionale.
5. A seguito della cessazione del rapporto il
ricercatore ha l'obbligo di rimuovere, a sue spese, macchinari e costruzioni
provvisorie e non ha diritto al rimborso del canone pagato per l'anno in corso.
Titolo II
PROSPEZIONE
Art. 13
Definizione dell'attività di prospezione
1. La prospezione consiste nell'effettuare rilievi
geografici, geologici e geofisici, geotermici, geochimici con metodi, mezzi e
tecnologie diverse, atti ad accertare le caratteristiche del sottosuolo ai fini
della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi.
Art. 14
Disposizioni specifiche
1. Il permesso di prospezione non è esclusivo ed è
accordato per la durata di un anno.
2. Non possono formare oggetto di permesso di
prospezione le aree già accordate in permesso di ricerca o in concessione di
coltivazione a terzi. Entro tali aree il titolare di un permesso di prospezione
per le aree adiacenti può tuttavia eseguire rilievi con il consenso del
permissionario o del concessionario.
3. La domanda di permesso di prospezione deve essere
corredata da idoneo programma di lavoro con l'indicazione delle attività che si
intendono svolgere, i metodi ed i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le
eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie.
4. Il permesso di prospezione non è trasferibile.
5. La titolarità del permesso di prospezione non
costituisce titolo preferenziale per l'eventuale assegnazione di permesso di
ricerca.
6. Nell'ambito del permesso di prospezione possono
essere accordati permessi di ricerca a terzi. In tal caso il titolare del
permesso di prospezione può operare, nelle aree oggetto dei permessi di ricerca
dei terzi, per un periodo massimo di mesi tre dal conferimento di detto
permesso, salvo il consenso dei titolari per l'ulteriore seguito delle
operazioni.
7. Il permesso di prospezione autorizza il
permissionario a condurre l'esplorazione anche in aree protette, nel rispetto
delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
Art. 15
Conferimento del permesso
1. Il permesso di prospezione è accordato previa
domanda da presentare all'Assessorato dell'industria, con decreto
dell'Assessore, sentito il Consiglio.
2. Il decreto è notificato al permissionario, secondo
le norme vigenti in materia, previo pagamento del canone annuo di superficie di
lire 5.000 per chilometro quadrato di superficie, compresa nell'area del
permesso.
3. Alla domanda diretta ad ottenere il permesso di
prospezione si devono allegare:
a) una planimetria della zona per cui è richiesto il
permesso, in cinque esemplari ed a scala 1:100.000;
b) una relazione tecnica, corredata di grafici, in cui
siano indicate le operazioni che il richiedente intende svolgere, i mezzi
impiegati ed il tempo di esecuzione;
c) un programma dei rilievi geografici, geologici e
geofisici che si intendono eseguire, con l'indicazione delle relative
previsioni di spesa.
Art. 16
Obblighi del permissionario
1. Il titolare del permesso di prospezione deve
riferire all'URIG, nei termini e con le modalità indicate nel decreto di
conferimento, sui lavori effettuati e sui risultati ottenuti.
2. Il titolare del permesso di prospezione entro un
mese dalla scadenza del permesso deve presentare all'URIG una documentata
relazione conclusiva sui risultati ottenuti.
Art. 17
Decadenza del permesso di prospezione
1. L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio,
dichiara la decadenza del permesso di prospezione, previa contestazione dei
motivi e prefissione di un congruo termine non inferiore a giorni trenta per le
deduzioni del permissionario, quando questi:
a) perde i requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
b) non corrisponde il diritto annuo di superficie o
altro diritto o tributo;
c) cede il permesso a terzi;
d) non osserva le norme di sicurezza e le disposizioni
delle autorità competenti;
e) esegue operazioni di prospezione prima
dell'autorizzazione;
f) esegue le operazioni nell'ambito di permesso di
ricerca accordato a terzi oltre i limiti di tempo consentiti;
g) esegue operazioni di prospezione non autorizzate;
h) risulta inadempiente o con ingiustificato ritardo
nell'attuazione del programma allegato alla domanda presentata.
2. Nel caso di cui alla lettera h) del comma 1 viene
altresì comminata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma pari al dieci per cento del costo previsto per le attività non realizzate
e, comunque, non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 180
milioni.
Titolo III
RICERCA
Art. 18
Avvio del procedimento
1. Il programma dei lavori, allegato alla istanza di
permesso di ricerca è presentato in busta chiusa all'Assessorato
dell'industria, da aprire allo scadere dei termini di cui al comma 2, che cura
la pubblicazione dell'istanza nella GURS e ne dà comunicazione al Ministero
dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG; ne dà altresì
comunicazione alla Comunità Europea per la pubblicazione nella GUCE.
2. Gli interessati possono presentare istanza di
permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 1. Le istanze pervenute oltre tale termine sono
dichiarate irricevibili.
3. Il decreto di conferimento è comunicato al
Ministero dell'industria per l'eventuale pubblicazione nel BUIG, riportando per
estratto il programma dei lavori approvato e le decisioni adottate.
4. Nel corso del procedimento di conferimento, resta
ferma la facoltà di negare il rilascio del permesso per motivate ragioni di
interesse pubblico, purché ciò non dia luogo a discriminazioni. Il relativo
provvedimento è comunicato al Ministero dell'industria per l'eventuale
pubblicazione nel BUIG.
5. Con rapporto tecnico motivato all'Assessore l'URIG
può proporre modifiche alla forma ed estensione della superficie richiesta in
permesso.
Art. 19
Criteri di selezione tra domande concorrenti
1. La selezione tra domande di permessi di ricerca
concorrenti è effettuata dall'Assessore sentito il Consiglio, in base ai
seguenti criteri pubblicati nella GUCE:
a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi
minerari;
b) completezza e razionalità del programma dei lavori
proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici,
alle indagini geosismiche e geofisiche nonché alle perforazioni previste;
c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;
d) modalità di svolgimento dei lavori anche riferite
alla sicurezza ed alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei
luoghi;
e) affidabilità tecnica ed economica dei richiedenti
per la esecuzione del programma;
f) carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti
in altri titoli minerari.
2. Non sono considerati nella valutazione dei
programmi dei lavori gli impegni assunti in modo non vincolante. Non è
consentita preferenza per enti costituiti da una singola persona fisica o
giuridica.
3. In caso di sostanziale equivalenza dei programmi,
si tiene conto della capacità economica dei richiedenti, rapportata agli
impegni programmati.
Art. 20
Conferimento del permesso
1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato
con decreto dell'Assessore sentito il Consiglio. L'efficacia del decreto è
subordinata al pagamento del canone annuo di superficie. Alla domanda diretta
ad ottenere il permesso di ricerca si devono allegare:
a) la planimetria della zona per cui è richiesto il
permesso, in cinque esemplari ed a scala 1:100.000;
b) una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze
geominerarie dell'area sugli obiettivi della ricerca;
c) un programma di massima dei lavori di ricerca e di
esplorazione meccanica che si intendono eseguire, con l'indicazione delle
relative previsioni di spesa.
2. Nel caso di permessi di ricerca che includano isole
minori e/o tratti costieri della Sicilia l'Assessore può tenere conto, per la
valutazione del programma presentato dal richiedente, anche dei lavori di
ricerca e di perforazione esplorativa che il richiedente stesso dimostri di
essere tenuto ad eseguire nel mare territoriale e/o nella piattaforma
continentale, in forza di un permesso o concessioni rilasciati
dall'Amministrazione dello Stato.
3. Il decreto è notificato al permissionario
attraverso l'URIG.
Art. 21
Area del permesso - Programmi unitari
1. Il permesso di ricerca è rilasciato su una superficie
continua tale da consentire il razionale sfruttamento del programma di ricerca
e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati. Qualora il
permesso includa isole minori costituenti il territorio della Regione, è
consentito il raggruppamento in un unico permesso di ricerca di più isole tra
loro o il raggruppamento di una o più di esse e di un tratto costiero della
Sicilia, a condizione che la somma delle aree di terra ferma, raggruppate
insieme, non superi il limite di 750 chilometri quadrati e le aree componenti
siano inscrivibili entro un rettangolo avente area non superiore a 3.000
chilometri quadrati e rapporto tra lato maggiore e lato minore non inferiore ad
un quinto. Il permissionario ha diritto a rinunciare a tutta o a parte dell'area
concessa durante il periodo di vigenza del permesso, restando obbligato al
pagamento del diritto annuo di superficie per il solo anno in corso.
2. Al titolare del permesso che sia stato dichiarato
decaduto o che vi abbia rinunciato volontariamente, non può essere rilasciato
altro permesso, per la stessa area, se non dopo tre anni dalla cessazione di
quello precedente.
3. L'Assessore può autorizzare, con proprio decreto,
sentito il Consiglio, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito
di più permessi confinanti o finitimi, quando il particolare impegno tecnico e
finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più
razionale la ricerca su base unificata.
4. L'istanza per l'autorizzazione del programma unitario
di lavoro deve essere presentata all'Assessorato dell'industria. L'istanza deve
essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici di tutti i permessi
interessati. Detta autorizzazione rende privi di effetto gli impegni di lavoro
e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari, relativamente ai
rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.
5. La mancata attuazione, totale o parziale, del
programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il
programma stesso si riferisce.
6. Nel caso di cessazione di uno dei permessi per i
quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, i titolari dei
restanti permessi, su invito dell'Amministrazione regionale, possono adeguare
il programma precedente o, in via alternativa, presentare nuovi distinti
programmi per ciascun permesso.
7. All'atto della proroga di ciascuno dei permessi di
ricerca per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, ove
debba procedersi alla riduzione obbligatoria di area, l'area da rilasciare può
interessare, previo accordo sottoscritto dai titolari o rappresentanti unici di
tutti i permessi interessati, le aree di qualunque permesso. Le aree da
rilasciare devono essere confinanti con almeno un lato di un permesso e la
riduzione di area non può comunque risultare tale da privare totalmente
dell'uno dei permessi per i quali è stato approvato il programma unitario.
8. La riduzione è approvata con il decreto di proroga
del permesso. Nel caso esso interessi anche gli altri permessi per i quali è
stato approvato il programma unitario, l'Amministrazione regionale procede
contestualmente a ridurre le superfici relative.
Art. 22
Durata
1. La durata del permesso di ricerca è di anni sei
decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento nella GURS.
2. Il titolare del permesso ha diritto a due
successive proroghe di tre anni ciascuna, da concedersi con decreto
dell'Assessore, sentito il Consiglio, se ha eseguito interamente il programma
di lavori relativo al periodo decorso ed ha adempiuto gli obblighi derivanti
dal permesso, salvo documentati casi di forza maggiore.
3. La domanda di proroga del permesso di ricerca deve
essere presentata all'Assessore almeno novanta giorni prima della scadenza del
periodo di ricerca autorizzato: alla domanda deve essere allegato il programma
di dettaglio dell'ulteriore ricerca con il relativo preventivo di spesa.
L'istruttoria della richiesta di proroga è analoga a quella di rilascio
dell'originario permesso.
4. L'area compresa nel permesso è automaticamente
ridotta del venticinque per cento dell'area iniziale alla scadenza del primo
periodo di anni sei e di un altro venticinque per cento dell'area originaria
alla scadenza della prima proroga, deducendosi dal computo le aree che fossero
state prima volontariamente rinunciate dal permissionario e quelle ottenute
dallo stesso in concessione. La riduzione è fatta sulle superfici indicate dal
permissionario. Ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue
adiacenti al perimetro dell'area oggetto del permesso. L'area residua,
comunque, deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 21. Non si effettua
la riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 30 chilometri quadrati.
5. Il permissionario deve presentare, per ciascuna
proroga, il programma dei lavori, che è tenuto ad eseguire nel nuovo periodo di
vigenza del permesso. Tale programma viene approvato con il decreto che
conferisce la proroga, sentito il Consiglio.
6. Al titolare del permesso può essere accordata
un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano
ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non
imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata con
decreto dell'Assessore per il tempo necessario al completamento dei lavori e
comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è
approvato il programma tecnico finanziario particolareggiato relativo ai lavori
che saranno effettuati nel periodo di proroga.
7. Qualora nel corso del permesso di ricerca le
amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari
adempimenti che comportino la sospensione dell'attività di ricerca,
l'Assessore, sentito il Consiglio, può disporre con decreto, su istanza del
titolare stesso, che il decorso temporale del permesso ai soli fini del computo
della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario
per ottemperare agli adempimenti.
Art. 23
Obblighi del permissionario
1. Il decreto con cui è conferito il permesso di
ricerca è soggetto a registrazione a cura e spese del titolare e specifica gli
obblighi cui il titolare medesimo è tenuto. In particolare il titolare del
permesso deve:
a) iniziare i lavori di prospezione geologica e
geofisica e la perforazione esplorativa rispettivamente entro un anno ed entro
sessanta mesi dal rilascio del permesso;
b) informare ogni sei mesi l'URIG dell'andamento dei
lavori di ricerca in corso e dei risultati ottenuti, nonché degli eventuali
rilievi geologici e di prospezione geofisica;
c) conservare, a disposizione dell'URIG, i campioni
dei materiali solidi, liquidi e gassosi incontrati nelle ricerche e dei
minerali rinvenuti, con le indicazioni atte a precisare il sito e la profondità
di prelievo, per tutto il periodo del titolo;
d) fornire ai funzionari dell'Amministrazione
regionale tutti i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare le notizie
e i dati che venissero richiesti;
e) dare svolgimento al programma dei lavori cui il
decreto fa riferimento;
f) attenersi alle disposizioni di legge ed alle
prescrizioni che in conformità a quanto stabilito nel permesso e nel
disciplinare tipo, venissero impartite dall'URIG al fine di una adeguata esecuzione
delle ricerche;
g) astenersi da ogni attività di sfruttamento
commerciale degli idrocarburi eventualmente rinvenuti, ad eccezione di quelli
prodotti durante il periodo di accertamento della produzione mineraria.
2. L'Assessore, previa istruttoria dell'URIG, può
prorogare i termini di cui al comma 1, lettera a) su tempestiva istanza del
titolare del permesso che provi di non aver potuto rispettare i termini stessi
per motivi tecnici o di altra natura comunque a lui non imputabili per il tempo
strettamente necessario al superamento delle cause e comunque per un periodo
non superiore ad un anno sia per l'inizio delle prospezioni che per l'inizio
delle perforazioni.
Art. 24
Canoni
1. I canoni superficiari, determinati ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono
pagati anticipatamente per ogni anno di durata del permesso. Dell'avvenuto
pagamento il permissionario dà immediata comunicazione all'URIG.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2,
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in ordine alla determinazione dei
canoni superficiari dei permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi,
si applicano anche per i permessi di ricerca per gas diversi dagli idrocarburi
nella stessa misura e secondo gli stessi criteri.
Art. 25
Decadenza del permesso di ricerca
1. L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio,
dichiara la decadenza del permesso di ricerca, previa contestazione dei motivi
e prefissione di un congruo termine, non inferiore a trenta giorni per le
deduzioni del permissionario, in caso di inadempienza alle prescrizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 23 e nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti soggettivi di cui
all'articolo 3;
b) mancato pagamento del canone annuo di superficie;
c) mancato inizio dei lavori nei termini prescritti;
d) mancata richiesta della concessione di coltivazione
nei termini previsti dall'articolo 26, comma 2;
e) sospensione dei lavori senza averne avuto autorizzazione
e persistenza della stessa nonostante diffida;
f) cessione parziale o totale del permesso senza
l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 5;
g) estrazione ed utilizzazione delle sostanze minerali
senza averne autorizzazione;
h) inadempienza agli obblighi derivanti dalla presente
legge o dal disciplinare.
Titolo IV
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE
Art. 26
Conferimento della concessione
1. Al titolare del permesso che abbia rinvenuti
idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la
capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geomineraria
disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del
giacimento scoperto.
2. La domanda di concessione, corredata del programma
dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della
concessione, deve essere presentata all'Assessore, a pena di decadenza, entro
il termine massimo di un anno dalla data di riconoscimento da parte dell'URIG
del ritrovamento e delle caratteristiche di cui al comma 1.
3. Il programma indica il termine entro cui si prevede
di completare lo sviluppo del campo e di dare inizio alla produzione.
4. La concessione, previo accertamento
dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata con
decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio. Con lo stesso decreto è
determinata l'estensione provvisoria dell'area, è approvato il programma di
sviluppo e di produzione del campo ed anche il programma dei lavori di ricerca
previsti nell'ambito della concessione. L'estensione definitiva viene
determinata con successivo decreto, su proposta dell'URIG.
5. Il decreto è notificato al concessionario
attraverso l'URIG, previo pagamento del canone annuo di superficie e
dell'imposta di registro a tassa fissa e previa trascrizione presso gli uffici
dei registri immobiliari competenti. Dell'avvenuto pagamento il concessionario
dà tempestiva comunicazione all'URIG.
6. Su richiesta dei titolari dei permessi può essere
accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o
più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale
sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può
estendersi ad aree libere da vincolo minerario e in caso di concorso su tali
aree di una richiesta di concessione con un'istanza di permesso di ricerca,
viene data priorità al richiedente la concessione per la porzione di area
libera strettamente corrispondente all'estensione del giacimento.
Art. 27
Durata
1. La durata della concessione non può superare venti
anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di conferimento.
2. Tre anni prima del termine di scadenza, il
concessionario ha diritto a una proroga massima di anni dieci se ha eseguito i
programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto tutti gli obblighi
derivanti dalla concessione. La proroga è disposta alle stesse condizioni della
concessione originaria, con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio.
3. Al fine di completare lo sfruttamento del
giacimento, possono essere accordate al concessionario, oltre la proroga di cui
al comma 2, una o più proroghe di anni cinque ciascuna, se ha eseguito i
programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto tutti gli obblighi
derivanti dalla concessione o dalle proroghe.
Art. 28
Area
1. L'area della concessione deve essere tale da
consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.
2. Nel corso della vigenza della concessione, il
titolare, con apposita istanza all'Assessorato dell'industria, può chiedere
l'ampliamento dell'area accordata entro il perimetro del permesso di ricerca se
questo sia ancora vigente.
3. L'ampliamento è accordato con decreto
dell'Assessore, sentito il Consiglio.
4. Nel corso della vigenza della concessione, il
concessionario può rinunciare a parte dell'area accordata; in tal caso presenta
apposita istanza analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di ampliamento di
cui al comma 2.
Art. 29
Obblighi del concessionario
1. Il decreto con cui è conferita la concessione di
coltivazione è soggetto a registrazione a cura e spese del titolare e specifica
gli obblighi cui lo stesso è tenuto. In particolare il titolare della
concessione deve:
a) informare ogni tre mesi l'URIG sull'andamento dei
lavori in corso, sia di coltivazione del giacimento che di eventuali ricerche
nell'ambito della concessione e dei risultati ottenuti;
b) ottemperare alle disposizioni di legge ed
effettuare la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non
danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori;
c) comunicare all'Assessore le notizie di carattere
economico e tecnico e gli altri dati che lo stesso richieda;
d) consegnare all'autorità mineraria i campioni che
essa richieda;
e) osservare le disposizioni previste nel decreto di
concessione e le prescrizioni impartite dall'URIG.
Art. 30
Canoni e aliquote
1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i canoni superficiari e l'aliquota di prodotto, pari al 7 per cento
della produzione ottenuta, stabiliti dall'articolo 20, comma 2, lettere a), b)
e c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relativi alle concessioni di
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi si applicano alle concessioni
di coltivazione di gas diversi dagli idrocarburi.
2. E' abrogata la lettera d), del comma 2,
dell'articolo 20, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
3. L'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse,
bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo
oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni
ottenute durante le prove di produzione effettuate in regime di permesso di
ricerca.
4. Per ciascuna concessione di coltivazione, il
rappresentante comunica mensilmente all'URIG i quantitativi degli idrocarburi
prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascun titolare. Il rappresentante
è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte ed avviate a
consumo, ferma restando la facoltà dell'URIG di disporre accertamenti sulle
produzioni ottenute. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono le aliquote, il rappresentante comunica all'URIG i quantitativi di
idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna
concessione e ciascun titolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono
sottoscritte dal legale rappresentante che attesta esplicitamente la esattezza
dei dati in esse contenuti.
5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione
di coltivazione sono determinati come media ponderale dei prezzi di vendita
fatturati nell'anno di riferimento. In caso di contitolarità, i valori unitari
dell'aliquota sono determinati, per ciascun titolare della concessione, come
media ponderale dei prezzi di vendita dal medesimo fatturati nell'anno di
riferimento.
6. Per produzioni con caratteristiche di marginalità
economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni
a specifiche di commerciabilità, ai titolari può essere riconosciuta
dall'Assessorato dell'industria, su documentata istanza, sentito il Consiglio,
una detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti. Tale
detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il
flussaggio di olii pesanti. L'incidenza delle spese sostenute per l'acquisto
del flussante va detratta dal valore unitario dell'aliquota di cui al comma 4.
7. Ciascun titolare, in tempo utile al fine
dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 8, per tutte le concessioni
di coltivazioni di cui è stato titolare unico, rappresentante unico o
contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote
dovute sulla base delle quote di produzione spettanti e del valore calcolato in
base al comma 5. Egli redige altresì un prospetto complessivo del valore delle
aliquote e di quanto dovuto rispettivamente alla Regione e ai comuni.
8. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del
prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono
le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti alla Regione e ai
comuni interessati.
9. I versamenti dovuti alla Regione sono effettuati in
forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso
l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata corrispondente. I
versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni
interessati.
10. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno,
trasmette all'Assessorato dell'industria e all'URIG copia del prospetto di cui
al comma 7, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'URIG
comunica alla Regione e ai comuni interessati il valore complessivo delle
aliquote spettanti.
11. Resta ferma la facoltà dell'Assessore, sulla base
del prospetto presentato, di disporre accertamenti.
12. Ove per una concessione di coltivazione risultino
produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il
titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le
sanzioni previste dalle norme vigenti, è soggetto ad una sanzione
amministrativa pari al 40 per cento della differenza in valore risultante,
comunque non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 180 milioni.
13. Al comma 4, dell'articolo 20, della legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10 le parole "nei cui territori ricade il
giacimento" sono sostituite dalle seguenti: "proporzionalmente al
numero dei pozzi della concessione ricadenti nel territorio".
Art. 31
Programmi provvisori
1. Qualora a causa di difficoltà di ordine tecnico o
di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano
l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale,
l'attuazione prolungata di particolari prove di produzione o l'effettuazione di
studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dal titolare,
in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui
siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessari nonché il tempo
previsto per la loro realizzazione.
2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al
comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata
dall'Assessore, sentito il Consiglio.
Art. 32
Campi marginali
1. Sono definiti campi marginali i giacimenti di
idrocarburi liquidi e gassosi che, alle correnti condizioni di mercato dei
prodotti petroliferi, non consentano una remunerazione adeguata degli
investimenti.
2. I campi di cui al comma 1 sono definiti marginali
con decreto dell'Assessore, sentito il Consiglio, a seguito di apposita istanza
del titolare, corredata di idonea documentazione comprovante la marginalità.
Per gli stessi l'Assessore può accordare, sentito il Consiglio, riduzioni
dell'aliquota di cui all'articolo 30, fino ad un massimo del 50 per cento.
Art. 33
Decadenza della concessione
1. L'Assessore, con proprio decreto, sentito il
Consiglio, dichiara la decadenza della concessione, previa contestazione dei
motivi e prefissione di un congruo termine non inferiore a 30 giorni per le
deduzioni del concessionario, nell'ipotesi regolata dall'articolo 7 e nei
seguenti altri casi:
a) perdita dei requisiti soggettivi di cui
all'articolo 3;
b) mancato pagamento del canone annuo di superficie e
di quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
c) inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 29;
d) mancato svolgimento del programma di sviluppo del
campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;
e) sospensione dei lavori senza averne avuto
autorizzazione;
f) persistenza dell'attività nonostante diffida;
g) sospensione non autorizzata della produzione del
giacimento protratta per oltre sei mesi;
h) mancato rispetto delle disposizioni impartite
dall'Assessorato dell'industria;
i) variazione della produzione media della
concessione, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione
tecnica;
l) trasferimento parziale o totale della concessione
senza autorizzazione preventiva;
m) mancata osservanza degli altri obblighi per
l'inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la decadenza.
2. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 viene
comminata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma
pari al dieci per cento del costo previsto per le attività non realizzate e
comunque non inferiore a lire 30 milioni e non superiore a lire 180 milioni.
Art. 34
Vettoriamento del gas naturale
1. Per la costruzione e l'esercizio delle condotte di
trasporto delle sostanze minerali di cui all'articolo 1, prodotte nel
territorio della Regione, destinate al vettoriamento del minerale dal centro di
raccolta e trattamento del campo minerario sino ai centri di trasformazione o
di stoccaggio o di utilizzazione, valgono, in quanto applicabili, le norme
relative alle concessioni minerarie disciplinate dalla presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
per le condotte di convogliamento delle sostanze minerali dai pozzi di
estrazione ai centri di trattamento, alle condotte di adduzione di minerale e
ai depositi in sottosuolo ed a tutte quelle condotte costituenti parte
integrante della rete di distribuzione del gas urbano. Non sono altresì
assoggettabili al regime di concessione le condotte metanifere aventi
derivazione dal tratto di gasdotto "transmediterraneo", attraversante
il territorio della Regione Siciliana e destinate al convogliamento di gas
nazionale od estero alle varie utenze siciliane. Queste ultime condotte
metanifere, laddove richiesto, sono utilizzate come ricettore del gas
proveniente, attraverso condotte in concessione, da eventuali campi minerari
viciniori.
3. La concessione per l'esercizio delle condotte di
cui al comma 1 è accordata con preferenza al titolare della concessione
mineraria da cui le stesse traggono origine.
4. Le modifiche al tracciato delle condotte nonché
l'apertura di nuovi punti di immissione e di erogazione sono autorizzate
dall'autorità concedente.
5. Per le concessioni di cui al comma 1 è dovuto un
canone da determinarsi nello stesso decreto di concessione, sentito l'Assessore
alla presidenza ed il Consiglio, per un importo massimo di lire 0,5 per metro
cubo.
Titolo V
STOCCAGGIO
Art. 35
Stoccaggio temporaneo
1. I giacimenti di idrocarburi in concessione possono
essere utilizzati, con decreto dell'Assessore, per il deposito temporaneo di
idrocarburi anche prodotti altrove, se le condizioni del giacimento ne
consentano l'utilizzazione per lo stoccaggio.
2. Il programma dei lavori di coltivazione dei
giacimenti di idrocarburi, per il quale è rilasciata concessione di stoccaggio
ai sensi del comma 1, può essere modificato per renderlo compatibile con le
operazioni di stoccaggio, purché non risultino pregiudicati il regolare
esercizio della coltivazione e la determinazione degli idrocarburi estratti dal
giacimento, per i quali resta invariata la disciplina relativa ai canoni di
produzione da corrispondere alla Regione.
3. Quando la concessione di coltivazione di un
giacimento adibito a stoccaggio venga a scadere definitivamente, il titolare ha
diritto ad ottenerne il prolungamento fino alla scadenza dei termini della
concessione di stoccaggio, se ha adempiuto gli obblighi di legge.
4. La concessione di stoccaggio è accordata al
titolare della concessione di coltivazione sullo stesso giacimento.
Art. 36
Conferimento della concessione di stoccaggio
1. Nel caso di giacimenti di idrocarburi esauriti o di
formazioni geologiche comunque idonee, il deposito in sottosuolo di idrocarburi
può essere accordato dall'Assessore con apposito provvedimento di concessione.
La durata della concessione di stoccaggio è di venti anni. La concessione
scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni ciascuno, qualora il
concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.
2. L'istanza per l'ottenimento di una concessione di
stoccaggio è presentata all'Assessore e deve essere corredata:
a) di una planimetria dell'area per la quale è
richiesta la concessione di stoccaggio in cinque esemplari ed a scala
1:100.000;
b) di una relazione tecnica sulle condizioni del
giacimento che ne dimostri l'utilizzabilità ai fini dello stoccaggio;
c) di un programma tecnico dell'attività che il
richiedente si propone di svolgere con l'indicazione delle previsioni di spesa
relative al programma.
3. Per il rilascio e l'esercizio delle concessioni di
cui ai precedenti commi si applicano, ove compatibili, le norme vigenti in
materia di concessioni di coltivazione.
Art. 37
Obblighi del concessionario
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il concessionario
è tenuto a presentare all'URIG il programma di stoccaggio che intende svolgere
nell'anno successivo, indicando in particolare i volumi totali di prodotto
previsti nelle fasi di immissione e di erogazione.
2. Il programma di cui al comma 1 deve essere
corredato di una relazione illustrativa della situazione dei volumi progressivi
di idrocarburi immessi ed erogati dalla data iniziale dello stoccaggio.
3. Il concessionario deve, in qualsiasi momento,
fornire all'URIG notizie di carattere economico e tecnico eventualmente
richieste.
4. Il titolare di concessione di stoccaggio in un'area
in cui insistono permessi di ricerca o concessioni di coltivazione di sostanze
minerali diverse dagli idrocarburi è tenuto ad adottare tutte le misure
necessarie per non ostacolare o, comunque, compromettere lo svolgimento di
altre attività. Analogo obbligo è stabilito dall'Amministrazione regionale a
carico dei titolari dei predetti permessi o concessioni.
5. In aggiunta agli obblighi imposti dal provvedimento
di concessione e dalla presente legge il concessionario è tenuto ad osservare
le prescrizioni particolari che l'amministrazione concedente ritenesse di
imporre, ai fini della tutela dei giacimenti, della conservazione
dell'equilibrio idrogeologico nel sottosuolo, della salvaguardia dell'ambiente
e dei diritti dei terzi a seguito di esigenze manifestatesi durante l'esercizio
della concessione di stoccaggio.
Art. 38
Canoni e aliquote
1. I canoni per le concessioni di stoccaggio sono così
determinati:
a) concessioni di stoccaggio insistenti sulle relative
concessioni di coltivazione: lire 40.000 per chilometro quadrato;
b) concessioni di stoccaggio in assenza di relativa
concessione di coltivazione: lire 80.000 per chilometro quadrato.
Art. 39
Cessazione della concessione
1. La concessione di stoccaggio cessa nei casi e
secondo le procedure di cui all'articolo 12.
2. La decadenza di concessione di coltivazione
comporta la decadenza dalla concessione di stoccaggio.
3. Alla cessazione della concessione di stoccaggio o
della concessione di coltivazione di un giacimento utilizzato come deposito,
l'URIG può assegnare, a richiesta del concessionario cessante, un termine per
l'asportazione degli idrocarburi immessi.
Titolo VI
GEOTERMIA
Art. 40
Durata del permesso di ricerca e della concessione a
scopo energetico
1. Il permesso di ricerca a scopo energetico delle
risorse geotermiche può coprire aree adiacenti di terra e di mare con
superficie non superiore a 1.000 chilometri quadrati.
2. La durata massima del permesso è di quattro anni,
prorogabile per non oltre un biennio.
3. La concessione può essere accordata per la durata
massima di trenta anni e può essere prorogata per periodi non superiori a dieci
anni ciascuno.
4. Per il rilascio e l'esercizio del permesso e della
concessione, si applicano le norme della presente legge relative ai permessi di
ricerca e concessioni di coltivazione.
5. Il permesso di ricerca e la concessione possono
essere accordati anche a più soggetti in contitolarità solidalmente
responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi.
6. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un unico
rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni
interessate e nei confronti di terzi.
Art. 41
Rinvenimento di idrocarburi
1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano
rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi o gas diversi dagli idrocarburi ne deve
essere data immediata comunicazione all'Assessorato dell'industria.
2. Ove il quantitativo scoperto si manifesti
significativo, ai fini dello sfruttamento industriale, l'URIG, in attesa dei
necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.
3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva
autorizzazione dell'Assessore, sentito l'URIG, con le eventuali cautele e
misure di sicurezza all'uopo disposte.
4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi o di
altri gas dia luogo al rilascio di un nuovo titolo minerario per gli stessi ad
altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette ed
indirette sostenute ai sensi del Titolo IV.
Art. 42
Canoni per la geotermia
1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il
titolare del permesso di ricerca o della concessione deve corrispondere un
canone annuo anticipato così determinato:
a) permesso di ricerca lire 40.000 per kmq;
b) concessione di coltivazione lire 80.000 per kmq.
2. In caso di produzione di energia elettrica sono
dovuti i seguenti canoni:
a) lire una per ogni Kwh di energia elettrica prodotta
nel campo geotermico alla Regione;
b) lire una per ogni Kwh di energia elettrica prodotta
nel campo geotermico ai comuni nel cui territorio ricade il campo geotermico
coltivato proporzionalmente all'area di ogni singolo comune nel caso in cui il
giacimento ricada nel territorio di due o più comuni;
c) per usi diversi dalla produzione di energia
elettrica è dovuto il canone di lire una per l'equivalente energia termica
prodotta.
3. Il gettito dei contributi ai comuni è vincolato ed
è tassativamente destinato alla promozione di investimenti finalizzati al
risparmio ed al recupero di energia alle migliori utilizzazioni geotermiche,
alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli
impianti, nonché al riassetto e sviluppo socio-economico anche nel quadro degli
interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.
Art. 43
Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale,
dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico
1. La richiesta per l'ottenimento della concessione
deve essere corredata di uno studio di valutazione preventiva delle modifiche
ambientali che le attività programmate possano comportare e delle opere di
recupero ambientale che si propone di eseguire, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. A cura dell'Assessorato dell'industria tale studio
viene trasmesso alle amministrazioni regionali dell'agricoltura e foreste, alle
sovrintendenze, nonché ai comuni interessati che esprimono parere vincolante
entro sei mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende
valutato positivamente.
3. La concessione di coltivazione costituisce, nel
caso in cui sia necessario, variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 44
Norme transitorie
1. I permessi e le concessioni conferiti in base alle
leggi regionali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono
confermati per la loro attuale estensione, mentre la loro vigenza è adeguata ai
tempi stabiliti rispettivamente dagli articoli 22 e 27. I termini di
adempimento degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) si
applicano ai permessi di ricerca vigenti.
2. Le disposizioni in materia di proroga introdotte
dalla presente legge si applicano alle scadenze successive alla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. L'istituto della contitolarità, su richiesta degli
interessati, può essere applicato anche ai permessi e alle concessioni vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
Riservatezza comunicazione dati
1. I dati e le notizie di carattere tecnico ed
economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, forniti
all'Amministrazione dai titolari dei permessi e concessioni che rivestono
carattere di riservatezza, quali i rilievi geofisici con le interpretazioni
relative, i profili geologici dei pozzi con le diagrafie, le correlazioni
relative, l'entità delle riserve non possono essere resi pubblici senza il
consenso scritto degli interessati. I dati e le notizie relativi a permessi e
concessioni revocati, scaduti o rinunciati o concernenti aree restituite a
norma dell'articolo 21, comma 3, possono essere resi pubblici
dall'Amministrazione soltanto dopo due anni dalla cessazione dai rispettivi
titoli.
2. Alla cessazione di un titolo minerario, il titolare
trasmette all'Assessorato dell'industria una relazione finale sulle conoscenze
geominerarie ottenute nell'area, corredata delle linee sismiche maggiormente
significative, nonché dell'elenco dei dati geofisici e di perforazione
acquisiti, con l'indicazione delle date di acquisizione e del costo sostenuto.
La relazione nonché i profili di tutti i pozzi perforati nell'area del titolo
sono messi a disposizione degli interessati dopo due anni dalla cessazione del
titolo stesso. I dati del permesso sono messi a disposizione del titolare per
la consultazione ai soli costi del servizio di consultazione, assicurando
uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva
acquisizione dei dati, nella forma di diritto d'uso, il corrispettivo per il
titolare non può superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione
dello stesso.
Art. 46
Leggi e norme abrogate
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge sono abrogate la legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, e la legge
regionale 24 luglio 1958, n. 18.
2. Per le sostanze minerali disciplinate dalla
presente legge, non si applicano le norme non compatibili contenute nella legge
regionale 1 ottobre 1956, n. 54, nella legge regionale 11 gennaio 1963, n. 2,
nella legge regionale 4 aprile 1956, n. 23 e nel D.P.R.S. 15 luglio 1958, n. 7.
Art. 47
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 3 luglio 2000.
CAPODICASA
Assessore regionale per l'industria
MANZULLO