REGOLAMENTO (CEE) N. 1614/89 DEL CONSIGLIO, 29 maggio
1989
G.U.C.E. 15 giugno 1989, n. L 165
Modifiche al regolamento (CEE) n. 3529/86 relativo
alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 43 e 130 S,
Vista la proposta della Commissione (1),
Visto il parere del Parlamento europeo (2),
Visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
Considerando che, malgrado l'esistenza di misure
preventive, gli incendi di foreste devastano ogni anno, in particolare nella
regione meridionale della Comunità, 500 000 ettari di spazio forestale; che è
quindi necessario corredare tali misure di prevenzione istituite con
regolamento (CEE) n. 3529/86 (4) con misure appropriate in grado di rendere più
efficace la protezione delle foreste contro gli incendi;
Considerando che la sperimentazione di nuove tecniche
e tecnologie e di nuovi materiali e prodotti può contribuire a rafforzare
questa stessa protezione;
Considerando che un comitato permanente forestale è
stato istituito con la decisione 89/367/CEE (5) e che è opportuno attribuire a
detto comitato le competenze del comitato per la protezione delle foreste
previste dal regolamento (CEE) n. 3529/86;
Considerando che la partecipazione finanziaria della
Comunità alle misure previste dall'azione deve essere adattata in conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3529/86 è modificato come
segue:
1) All'articolo 2:
a) è inserito il paragrafo seguente:
“1 bis. L'azione riguarda parimenti le misure volte ad
incoraggiare la realizzazione di progetti pilota e di sperimentazione di nuove
tecniche e tecnologie, nonché la messa a punto di materiali e prodotti che
consentono di aumentare l'efficacia delle misure di protezione delle foreste
contro gli incendi.”;
b) al paragrafo 2, i termini “del paragrafo 1” sono
sostituiti dai termini “dei paragrafi 1 e 1 bis”.
2) L'articolo 4 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, la prima parte di frase è
sostituita dalla frase seguente:
“Il Comitato permanente forestale istituito dalla
decisione 89/367/CEE (*) è consultato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento
(CEE) n. 3528/86:”;
b) al paragrafo 2, le parole “in virtù dell'articolo 8
del regolamento (CEE) n. 3528/86” sono soppresse;
c) è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
“(*) G.U. 15 giugno 1989, n. L 165”.
3) E' inserito l'articolo seguente:
“Articolo 4 bis
La Commissione provvede al coordinamento e al
controllo dell'azione per la protezione delle foreste contro gli incendi
prevista dal presente regolamento. In particolare, essa può avvalersi di
istituti di ricerca e di consulenti scientifici e tecnici.”
4) All'articolo 5, paragrafo 2, l'importo di 20
milioni di ECU è sostituito da 31,5 milioni di ECU.
5) All'articolo 6, la percentuale del 30% è sostituita
da quella del 50%.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ROMERO HERRERA
NOTE:
(1) G.U. 7 dicembre 1988,
n. C 312.
(2) Parere reso il 26 maggio 1989.
(3) G.U. 5 giugno 1989, n. C 139.
(4) G.U. 21 novembre
1986, n. L 326.
(5) G.U. 15 giugno 1989, n. L 165.
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vedi anche:
Reg. CEE 1615/89 - Applicazione del presente
Reg. CE 400/94 - Modifica al regolamento CEE n.
1615/89