LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113
G.U.R.I. 18 febbraio 1992, n. 40
Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora
un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale
nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione
anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio
comunale.
2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato
di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto
dove tale albero è stato piantato.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per
l'attuazione della norma di cui al comma 2.
Art. 2
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle
proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato,
disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla
presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari
necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
attraverso i propri uffici competenti.
Art. 3
1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la
messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della
pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree
appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i
fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali
aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa
da quella di verde pubblico.
Art. 4
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla
presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi
di lire. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento “Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della
forestazione”.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
___________________________________
vedi anche Legislazione della Regione Siciliana:
Circ. 12/93 ASS. EE.LL. - Applicazione della presente
L.R. 46/97 - Applicazione della presente