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Regione Toscana.

 Legge Regionale n. 23 del 09-06-2006.

Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

(B.U.R. Toscana n. 18 del 16 giugno 2006)
 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 1 della l.r. 77/2004

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) è aggiunto il seguente:
“1. bis I beni mobili in uso presso le sedi e gli uffici del Consiglio regionale sono disciplinati, in conformità ai principi della presente legge, dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio, di cui all’articolo 3, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della regione Toscana). A tali beni, il regolamento di attuazione della presente legge, di cui all’articolo 32, si applica per quanto non diversamente disposto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio.”.

ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 9 giugno 2006
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 7.6.2006.