Copyright © Ambiente Diritto.it
Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216
Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
(GU n. 140 del 19-6-2006- Suppl. Ordinario n.150)
(testo coordinato al d.l. n.
135/2009)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea, ed in particolare l'articolo 14 che delega
il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio;
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto,
ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a
effetto serra nella Comunita' e per attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Governo
del 6 settembre 2004, concernente le modalita' di adozione della direttiva n.
2003/87/CE nel settore elettrico e loro possibili ricadute sui prezzi finali
dell'energia e sulla concorrenzialita';
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei
gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante disposizioni urgenti per
l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di
emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Considerato che nelle more dell'approvazione del presente decreto legislativo il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle
attivita' produttive hanno predisposto il Piano nazionale di assegnazione ai
sensi all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione e' stato notificato alla
Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota n. 5164/RAS/2004;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione e' stato successivamente
integrato in data 24 febbraio 2005, a seguito del completamento della raccolta
dei dati relativi agli impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE;
Considerate le trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione
nazionale e nelle modalita' di dispacciamento e l'esigenza di contenere gli
effetti sui prezzi dell'energia elettrica conseguenti all'attuazione della
direttiva 2003/87/CE;
Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004,
relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n.
280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004, che
istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni
di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
Considerato che la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 ottobre 2004, consentira', a partire dal 2005, ai gestori di utilizzare
nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate ed a partire
dal 2008 di utilizzare le unita' di riduzione delle emissioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2005;
Visti i pareri espressi in data 15 febbraio 2006, dalla VIII e dalla XIV
Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data 22 febbraio 2006,
dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, nonche' il parere
espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla 13ª Commissione del Senato della
Repubblica;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 9
febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita'
produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento
nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunita' e che modifica la
direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei
gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del
Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
«Art. 14. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del 13
ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e
che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 1, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, un decreto
legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della
competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando, nell'ambito del
processo di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, la diffusione
di impianti e tecnologie finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni
relative all'assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle
emissioni, fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE
del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale;
d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni
della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote,
assicurando anche la pubblicita' delle infrazioni stesse e delle relative
sanzioni;
e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di
emissione, previsto all'art. 9 della direttiva da recepire, con il piano di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per
l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione
dei livelli di efficienza gia' raggiunti dal sistema industriale nazionale, con
particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto
costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle
emissioni per le attivita' contemplate nell'allegato I della direttiva, sia
delle potenzialita' di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni,
attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean
Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'art.
30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi
per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di
cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli
di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento,
preventivamente revisionato, secondo le modalita' stabilite dalla delibera del
CIPE 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai
settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono
tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell'efficienza gia'
raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati
membri dell'Unione europea;
g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione
negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale
le misure di attuazione della direttiva.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il
formato e le modalita' di comunicazione dei dati necessari ai fini
dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti
in esercizio rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I
della citata direttiva, nonche' le modalita' di informazione e di accesso del
pubblico.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- La direttiva 2003/87/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 275 del 25 ottobre
2003.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
-La legge 15 gennaio 1994, n. 65, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 1994, n. 23, supplemento ordinario.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
giugno 2002, n. 142, supplemento ordinario.
- La decisione 2004/280/CE e' pubblicata nella G.U.C.E 19 febbraio 2004 n. L 49.
- La direttiva 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre
1996.
- Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento ordinario.
- La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 novembre 2004, n. L
338.
- Il regolamento (CE) 2216/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 dicembre 2004,
n. L 386.
- La decisione C(2004)130, e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 marzo 2005, n. L 64.
Note all'art. 1:
- Per le direttive 2003/87/CEE, 96/61/CE e 2004/101/CE, vedi note alle premesse.
- Per la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle premesse.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle
emissioni provenienti dalle attivita' indicate nell'allegato A ed ai gas ad
effetto serra elencati nell'allegato B.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) attivita' di attuazione congiunta, di seguito JI*: un'attivita' di progetto approvata da una
o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di
Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio
1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;
b) attivita' di meccanismo di sviluppo pulito, di seguito CDM*: un'attivita' di progetto
approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 12
del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del
Protocollo di Kyoto;
c) attivita' di progetto: un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti
incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del
Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione rilasciata a
norma dell'articolo 4;
e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da
fonti situate in un impianto;
e-bis) credito di emissione:
unita' di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma
del Protocollo di Kyoto. Dette unita' comprendono le seguenti tipologie:
1) unita' del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unita' di credito di
emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle
relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo
medesimo;
2) unita' di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unita' di credito di
emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e
delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del
Protocollo medesimo;**
f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;
g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale e' stato
delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio
tecnico del medesimo;
h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu'
attivita' elencate nell'allegato A e altre attivita' direttamente associate che
hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che
potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica,
anche in combinazione con altri flussi energetici appartenente al settore
termoelettrico cosi' come definito nell'ambito del Piano nazionale di
assegnazione;
l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attivita' di
attuazione congiunta e derivanti da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito
istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione
per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la Banca Mondiale;
m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto che esercita
una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, entrato in esercizio dal 1°
gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i
periodi di riferimento successivi un impianto che esercita una o piu' attivita'
indicate nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra a motivo di modifiche significative alla natura o al funzionamento
dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione
europea del Piano nazionale di assegnazione;
n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
o) pubblico: una o piu' persone nonche' le associazioni, le organizzazioni o
gruppi di persone;
p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido di
carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei periodi di
riferimento successivi, valido unicamente per rispettare le disposizioni del
presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;
q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, un'unita'
di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo
di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del
Protocollo di Kyoto;
r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica di
biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto
serra elencato nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di
riscaldamento planetario;
s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 17 con
la responsabilita' di verificare le dichiarazioni del gestore sui dati delle
emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 16;
t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I alla
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, UNFCCC, che ha
ratificato il Protocollo di Kyoto come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del
protocollo medesimo;
u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, un'unita' di
riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di
Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del
protocollo medesimo.
2. Ai fini del presente decreto si intende altresi' per:
a) autorita' nazionale competente: l'autorita' competente ai fini
dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 8;
[a-bis) autorita' nazionale
designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorita' designata a livello
nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base
delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di
Kyoto;**
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: «Punto di contatto»:
l'autorita' designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del
Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della
Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;**]
b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva
96/61/CE del Consiglio;
c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto;
d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attivita' dell'impianto con
rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra anche in assetto di
collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde
con la data di primo parallelo dell'impianto;
e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile dell'impianto da
cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del
presente decreto;
f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un impianto entrato
in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico,
prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento successivi un impianto
che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della
notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;
h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio
2008;
i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui
all'articolo 10;
l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni misurate in tonnellata di
biossido di carbonio equivalente;
m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di seguito
denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico secondo quanto
definito nell'articolo 14.
* N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
** N.d.R. : Lettera aggiunta
dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del
7-4-2008, quindi soppressa dall'art.4 del D. L. n. 135/2009, pubblicato nella
G.U. n. 223 del 25-9-2009
Note all'art. 3:
- Gli articoli 6 e 12 del citato protocollo di Kyoto cosi' recitano:
«Art. 6. - 1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell'art. 3,
ogni Parte inclusa nell'allegato I puo' trasferire ad ogni altra di dette Parti,
o acquistare da essa, unita' di riduzione risultanti da progetti finalizzati
alla riduzione delle emissioni antropiche da fonti o all'aumento
dell'assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore
dell'economica, a condizione che:
a) ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione delle Parti coinvolte;
b) ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle
fonti, o un aumento dell'assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che
potrebbero essere realizzati diversamente;
c) la Parte interessata non potra' acquistare alcuna unita' di riduzione delle
emissioni se essa non adempiera' alle obbligazioni che le incombono a norma
degli articoli 5 e 7;
d) l'acquisto di unita' di riduzione delle emissioni sara' supplementare alle
misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall'art. 3.
2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo potra', nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare
ulteriori linee guida per l'attuazione del presente articolo, in particolar modo
per quel che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti.
3. Una Parte inclusa nell'allegato I potra' autorizzare persone giuridiche a
partecipare, sotto la sua responsabilita', ad azioni volte alla creazione, alla
cessione o all'acquisizione, a norma del presente articolo, di unita' di
riduzione delle emissioni.
4. Se, in conformita' con le disposizioni pertinenti di cui all'art. 8, sorgesse
una questione relativa all'applicazione delle prescrizioni di cui al presente
articolo, la cessione e l'acquisizione di unita' di riduzione delle emissioni
potranno continuare dopo che la questione sara' stata sollevata, a condizione
che nessuna Parte utilizzi dette unita' per adempiere ai propri impegni a norma
dell'art. 3 finche' non sara' risolto il problema del rispetto delle
obbligazioni.».
«Art. 12. - 1. E' istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito e' di assistere le Parti non
incluse nell'allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e
contribuire all'obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti
incluse nell'allegato I ad adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione
e di riduzione delle loro emissioni ai sensi dell'art. 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) le Parti non incluse nell'allegato I beneficeranno di attivita' di
progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e
b) le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate
delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all'adempimento degli
impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi
dell'art. 3, in conformita' a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sara' soggetto all'autorita' e alle
direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo e alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo
per uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attivita' saranno certificate da
enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri:
a) partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
b) benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione
dei cambiamenti climatici; e
c) riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si
produrrebbero in assenza dell'attivita' certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiutera' ad organizzare, se necessario,
il finanziamento delle attivita' certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo, nella sua prima sessione, elaborera' le modalita' e le procedure
volte ad assicurare la trasparenza, l'efficienza e la responsabilita' grazie ad
un audit e ad una verifica indipendente delle attivita'.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo assicurera' che una parte dei fondi provenienti da attivita'
certificate sia utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le
Parti, paesi in via di sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli
effetti negativi del cambiamento climatico, a far fronte ai costi di
adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare
alle attivita' indicate al precedente paragrafo 3(a) e all'acquisto di unita' di
riduzione certificate delle emissioni, entita' private e pubbliche; la
partecipazione sara' sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo
del meccanismo per uno sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l'anno 2000 e l'inizio
del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire
all'adempimento degli impegni previsti per detto periodo.».
- Per le direttive 2003/87/CE, 96/61/CE e 2004/101/CE, vedi note alle premesse.
Art. 4.
Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun
impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato A che comportino
emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione
a tali attivita', senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra rilasciata dall'autorita' nazionale competente.
Art. 5.
Domanda di autorizzazione
1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attivita'
produttive DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i
quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di aggiornamento
dell'autorizzazione prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
i gestori degli impianti che esercitano* le attivita' elencate nell'allegato A che
comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato
hanno obbligo di presentare all'autorita' nazionale competente domanda di
autorizzazione ad emettere gas serra.
2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' presentata
all'autorita' nazionale competente non prima di centottanta giorni** ed almeno novanta giorni prima della data di
avvio*** dell'impianto.
3. L'autorita' nazionale competente stabilisce le informazioni che il gestore
deve fornire e le modalita' per l'invio della domanda. L'allegato C individua un
elenco minimo delle informazioni da trasmettere con la domanda, nonche' le
modalita' di trasmissione delle stesse.
4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 l'autorita'
nazionale competente si avvale del supporto della Segreteria tecnica di cui
all'articolo 8, comma 3.*
* N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
** N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
*** N.d.R.: Le parole "entrata in esercizio" sono state così sostituite dall'art.4 del D. L. n. 135/2009, pubblicato nella G.U. n. 223 del 25-9-2009.
Art. 6.
Rilascio e contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorita' nazionale competente verifica la completezza e la correttezza
della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il
suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorita'
nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino
al ricevimento delle informazioni richieste.
2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, contiene almeno i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del gestore;
b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;
c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della metodologia e
della frequenza del monitoraggio dello stesso;
d) disposizioni in tema di comunicazioni;
e) obbligo di restituzione delle quote di emissioni secondo quanto disposto
dall'articolo 15, comma 7, verificate ai sensi dell'articolo 16;
f) termine di durata stabilito dall'autorita' nazionale competente.
Art. 7.
Aggiornamento dell'autorizzazione
1. Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le modalita'
e nelle forme definite dall'autorita' nazionale competente, nel caso di
modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti,
di modifiche dell'identita' del gestore, ovvero di modifiche della metodologia
di monitoraggio. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, e' presentata
dal gestore dell'impianto all'autorita' nazionale competente non prima di
centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica
della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le
modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di
autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identita' del gestore sono
presentate all'Autorita' Nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data
in cui hanno effetto.*
2. L'autorita' nazionale competente verifica la completezza e la correttezza
della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e rilascia l'autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte
dell'autorita' nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore
dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
3. L'autorita' nazionale competente aggiorna altresi' le autorizzazioni a
seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento nazionale e
comunitario.
* N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
Art. 8.
Autorita' nazionale competente
1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per la gestione delle attivita' di progetto del Protocollo di
Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura
l'adeguato supporto logistico e organizzativo.».*
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorita' nazionale
competente ed e' designato Punto di contatto per le attivita' JI e Autorita'
nazionale designata per le attivita' CDM. **
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.**
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per
la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle
attivita' produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base
del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, comma 3,
della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e
sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base
delle modalita' definite nell'ambito del PNA;
e) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di osservazioni
sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonche' i criteri e le
modalita' con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui
all'articolo 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi
dell'articolo 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;
i) approvare ai sensi dell'articolo 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono
un'attivita' elencata nell'allegato A;
l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo
14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attivita' ai
sensi dell'articolo 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e di
predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto
dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei
gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni
a norma dell'articolo 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle
emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto
dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalita' e le forme di presentazione della domanda di
autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di
aggiornamento di tale autorizzazione;
r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di
cui all'articolo 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui
all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto
dall'articolo 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui
all'articolo 23.
t-bis) predisporre, sotto forma
di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di
quote a titolo oneroso;***
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni
e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;***
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri componenti
e all'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di cui all'articolo 23 della
direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale
concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.***
2-bis. Il Comitato svolge,
altresi', attivita' di indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del
Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con
riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le
strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire
adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale
italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del
Sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi
legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attivita' progettuali
per lo svolgimento di attivita' di formazione, per l'assistenza nella creazione
delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure
decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi
amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita' funzionale
alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici
corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani
nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni**
3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria
tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia
decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
medesimo.*
3-bis) Il Consiglio direttivo e' composto da otto membri, di cui tre nominati
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal
Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive,
rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera
t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo e' integrato da due membri,
nominati dal Ministro degli affari esteri.**
3-ter). I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello
sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti
membri rimangono in carica quattro anni.**
3-quater). La Segreteria tecnica e' composta da quattordici membri di elevata
qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei
settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria
tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero
dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno
dal Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE»**
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito
regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive; il
regolamento dovra' assicurare la costante operativita' e funzionalita' del
Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai
sensi del presente decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni,
assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai
soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le
deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) comma 2 da sottoporre alla
consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2
notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre
alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 approvata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle
attivita' produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del
comma 2.
e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter***
5-bis. I membri del Comitato non
devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto
dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente,
al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di
interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla
sostituzione dell'esperto.**
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato e' determinato
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze.**
5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti
esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
maggiormente interessati.**
5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si
puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di
lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da
approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attivita'
svolta.**
5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attivita' non
riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e
dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater non spetta alcun emolumento,
compenso, ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.**
[6. Per le attivita' di sua competenza il Comitato si avvale degli uffici della
Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e degli uffici della Direzione generale energia e
risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, nonche' dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di assicurare il
coordinamento tra i suddetti soggetti il Comitato puo' istituire apposito gruppo
di lavoro. Per garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente
rappresentative dei soggetti interessati all'attuazione del presente decreto, il
Comitato promuove l'istituzione di appositi gruppi di lavoro anche su materie
specifiche.****
7. La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non da' luogo alla
corresponsione di indennita', emolumenti, compensi o rimborsi spese.]****
* N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
** N.d.R.: Comma aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
*** N.d.R.: Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
**** N.d.R.: Comma abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
Note all'art. 8:
- Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
- Per la decisione n. C(2004)130, vedi note alle premesse.
Art. 9.
Coordinamento con altri dispositivi di legge
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle attivita' produttive, sentita la Conferenza Unificata,
promuove il coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto
con:
a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la direttiva
96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2.
b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.*
* N.d.R.: Lettera aggiunta dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento».
- Per la direttiva 96/61/CE, vedi note alle premesse. - Il regolamento CE n.
761/01 (EMAS) e' pubblicato nella GUCE n. L 114 del 24 aprile 2001.
Art. 10.
Piano nazionale di assegnazione
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro
delle attivita' produttive, approvano per ciascun periodo di riferimento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel
seguito denominato «PNA», predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima
dell'inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero totale di quote
di emissioni che si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonche'
le modalita' di assegnazione e di rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il
PNA, inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti di
cui all'articolo 22 e degli impianti in
stato di chiusura o sospensione di cui all'articolo 21. Il PNA si fonda su
criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati nell'allegato G
tenendo in considerazione gli orientamenti per l'attuazione degli stessi
elaborati dalla Commissione. Il PNA e' predisposto nel rispetto dei criteri di
cui ai commi 2 e 3 tenuto conto delle osservazioni del pubblico.
2. Nel definire le modalita' di assegnazione delle quote di emissioni ai singoli
impianti, il PNA:
a) salvaguarda la sicurezza ed economicita' del sistema energetico nazionale e
degli approvvigionamenti energetici;
b) tutela la competitivita' del sistema produttivo, evitando effetti distorsivi
della concorrenza fra imprese;
c) tiene conto del potenziale di crescita dei settori interessati
dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
d) riconosce e valorizza le azioni di incremento dell'efficienza energetica e di
miglioramento ambientale intraprese nei settori interessati dall'attuazione
della direttiva n. 2003/87/CE, anche antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
e) prevede modalita' che assicurino che, per il quinquennio che ha inizio il 1°
gennaio 2008, almeno il novanta per cento delle quote di emissioni siano
assegnate a titolo gratuito.
3. Le modalita' di assegnazione delle quote di emissione agli impianti
termoelettrici tengono altresi' conto delle trasformazioni in atto nella
struttura del parco di generazione nazionale e delle modalita' di dispacciamento
di merito economico, al fine di contenerne gli effetti sui prezzi dell'energia
elettrica.
4. Alle modifiche ed integrazioni del PNA si applica quanto previsto al comma 1.
Nota all'art. 10:
- Per la direttiva 2003/87/CE, vedi note alle premesse.
Art. 11.
Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro
delle attivita' produttive, approvano la decisione di assegnazione predisposta
dal Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone
l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita'
definite nell'ambito della decisione di assegnazione medesima.*
2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base
dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore di ciascun
impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello stesso anno, non si trovi in stato
di chiusura o di sospensione di cui all'articolo 21.
3. Per gli impianti nuovi
entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro
sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli
impianti del settore termoelettrico.**
Contestualmente il Comitato procede al rilascio delle quote di emissione
relativamente al primo anno di attivita' dell'impianto o di parte di esso.
4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al gestore
dell'impianto e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2.
* N.d.R.: Comma così modificato dall'art.4 del D. L. n. 135/2009, pubblicato nella G.U. n. 223 del 25-9-2009.
** N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del
7-4-2008
Art. 12.
Raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione
1. Ai fini dell'assegnazione delle quote d'emissione, i gestori degli
impianti comunicano al Comitato, nei tempi e con le modalita' da questo
stabilite, almeno le informazioni di cui all'allegato H.
2. Il Comitato modifica ove necessario la tempistica e le modalita' di
comunicazione delle informazioni richieste di cui all'allegato H.
Art. 13.
Monitoraggio delle emissioni
1. Il gestore e' tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia
nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai
sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione
C(2004)/130 della Commissione europea.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei
principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione della
Commissione europea C(2004)/130 e successive modificazioni e aggiornamenti.*
* N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008 e dall'art.4 del D. L. n. 135/2009, pubblicato nella G.U. n. 223 del 25-9-2009.
Nota all'art. 13:
- Per la decisione C(2004)130, vedi note alle premesse.
Art. 14.
Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni
1. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi
tecnici, di seguito APAT*, il Registro
nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata
contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, trasferite,
restituite e cancellate secondo le modalita' previste dal presente decreto.
Nel Registro e' annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella
dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'articolo 15 comma 5*. Il Registro
assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'articolo 6
della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera secondo
le specifiche funzionali di cui al regolamento (CE) n. 2216/2004 della
Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di
registri, standardizzato e sicuro.
2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui all'art. 8
del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle disposizioni del Comitato,
come stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera l).**
3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il Registro contiene
separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona.
Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di gestore di piu' impianti,
il Registro contiene contabilita' separata per ciascun impianto.
4. Il gestore di un impianto che esercita le attivita' elencate nell'allegato A,
nonche' qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote
ai sensi dell'articolo 15 ha l'obbligo di presentare all'amministratore del
registro domanda di iscrizione; le modalita' di richiesta della suddetta domanda
sono stabilite dall'amministratore del Registro.
5. Il Registro e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti
previsti dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004.
[6. Alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane
e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e
lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.]***
* N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
** N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
*** N.d.R.: Comma abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
Note all'art. 14:
- Per la decisione 280/2004, si veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) 2216/2004, si veda nelle note alle premesse.
Art. 14-bis.
Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra
1. E' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato il "Sistema nazionale per la
realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra", conformemente a quanto
stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del
Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui
cambiamenti climatici.
2. L'APAT e' responsabile della realizzazione, della gestione e
dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra
della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di
controllo e di garanzia della qualita'.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario
Nazionale dei gas serra nonche' della sua trasmissione agli organismi della
Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
4 L'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del
Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra,
conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP. 1 della
Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale,
nonche' i successivi aggiornamenti.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici interessati
provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*
* N.d.R.: Articolo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
Art. 15.
Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni
1. Il trasferimento delle quote di emissioni e' libero, salvi gli
adempimenti previsti dal presente articolo.
2. Le quote di emissioni rilasciate da autorita' competenti di altri Stati
membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli
obblighi previsti dal presente decreto.
3. L'amministratore del registro di cui articolo 14, comma 2, effettuate le
necessarie verifiche, procede al trasferimento delle quote di emissione. Le
modalita' di richiesta del trasferimento e le modalita' di verifica sono
definite dal Comitato.
4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono
soggette ad annotazione nel Registro.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia al
Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione relativa alle
attivita' ed alle emissioni dell'impianto nell'anno solare precedente e
annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella
dichiarazione medesima*. La
dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui
all'articolo 16.
6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e' corredata
dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede affinche' il
gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto faccia parte di un
raggruppamento di cui all'articolo 19, l'amministratore fiduciario del
raggruppamento di cui l'impianto fa parte non possa trasferire quote di
emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di
tale attestato.
7. Il gestore di ciascun impianto e' tenuto a restituire, entro il 30 aprile di
ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti alle
quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno solare precedente,
come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento
degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore puo'
unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel
Registro a proprio favore. Il gestore di impianti in chiusura e' tenuto a
restituire quote secondo le modalita' definite nell'ambito del PNA.
L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal
Registro delle quote di emissione restituite.**
8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo periodo di
riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle
quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad utilizzare le CER
derivanti dalle attivita' di progetto nell'ambito del sistema comunitario di
scambio. Cio' avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del
Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del
registro cancella le CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di
riferimento.
9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei periodi di
riferimento successivi, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di
restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono autorizzati ad
utilizzare le ERU e le CER derivanti dalle attivita' di progetto nell'ambito del
sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni
assegnata ad ogni impianto cosi' come specificata nel PNA per tale periodo. La
conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte dello
Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU
detenuta dal gestore interessato nel Registro.
10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate ai
sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive
decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel
sistema comunitario:
a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare CER ed ERU
generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il
primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;
e
b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attivita' di utilizzo del
territorio, variazione della destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.
11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di cui comma
10 nonche' a porre in essere le attivita' connesse all'applicazione
dell'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE.
12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote di
emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.
* N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art.4 del D. L. n. 135/2009, pubblicato nella G.U. n. 223 del 25-9-2009.
** N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del
7-4-2008
Note all'art. 15:
- Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) n. 2216/2004, si veda nelle note alle premesse.
Art. 16.
Verifica delle comunicazioni delle emissioni
1. La verifica della dichiarazione accerta l'affidabilita', credibilita' e
precisione dei sistemi di monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate
e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica ha esito
positivo qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle
emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.
2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Consiglio direttivo
si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede con le
risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del comma 2
dell'articolo 3, contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle
emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della
dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, con la comunicazione di cui
all'articolo articolo 12, comma 1. Il verificatore comunica i risultati di tale
verifica al Comitato e all'APAT* contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.
4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che presenta la
dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve svolgere la verifica stessa
con serieta' ed obiettivita'.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve garantire al
verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i documenti ed informazioni
relativi all'attivita' oggetto della verifica. Il verificatore e' tenuto alla
riservatezza dei dati e delle informazioni di cui e' venuto a conoscenza nello
svolgimento di detta attivita'.
* N.d.R.: Comma così modificato
dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del
7-4-2008
Art. 17.
Accreditamento dei verificatori
1. Il Comitato, sulla base di proprio regolamento, accredita i verificatori
dotati di adeguata professionalita' e che dimostrino di conoscere:
a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 2003/87/CE, nonche' le
specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;
b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle
attivita' sottoposte a verifica;
c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione, con
particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla
comunicazione dei dati.
2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Consiglio
direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che
provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.*
3. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati.*
4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di reciprocita', degli
attestati di verifica emessi da verificatori accreditati in altri Stati membri
dell'Unione europea.
[5. Alla gestione del registro di cui al comma 3 si provvede con le risorse umane
e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la ricerca ambientale e
lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.]**
* N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
** N.d.R.: Comma
abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n.
82 del 7-4-2008
Nota all'art. 17:
- Per la direttiva n. 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Art. 18.
Validita' delle quote
1. Le quote hanno validita' per le emissioni rilasciate durante il periodo
di riferimento per il quale sono state assegnate.
2. Entro il 30 aprile del 2008 l'amministratore del registro cancella le quote
assegnate per il primo periodo di riferimento che non sono state restituite e
cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11.
3. A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun periodo di
riferimento, l'amministratore del registro cancella le quote che non sono piu'
valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15,
commi 7 e 11. Il Comitato procede a sostituire le quote cosi' cancellate tramite
rilascio di quote valide per il periodo di riferimento in corso.
Art. 19.
Raggruppamenti
1. I gestori degli impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato
A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato
precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il
raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per
l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il
Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal
ricevimento della stessa. Il suddetto termine e' interrotto nel caso di
richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli
impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni
richieste.
3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento e' conferito dai gestori
degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari
alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.
4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non e'
permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore
appartenente al raggruppamento non sara' stata ritenuta conforme ai sensi
dell'articolo 15, comma 5.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, nel caso di impianto
appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore
dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti
dall'articolo 15, comma 7.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, relativamente alla
restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli
impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario e' soggetto
alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La
responsabilita' dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilita' di
ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a
cio' non provveda l'amministratore fiduciario.
[7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle procedure che regolano l'Italian
Carbon Fund stabilisce le modalita' attraverso le quali i crediti derivanti da
attivita' di attuazione congiunta e da attivita' di meccanismo di sviluppo
pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano di
quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15.]*
* N.d.R.: Comma
abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n.
82 del 7-4-2008
Art. 20.
Sanzioni
1. Chiunque esercita un'attivita' regolata dal presente decreto senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 4, e' soggetto ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna
tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di
autorizzazione, di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per
i periodi di riferimento successivi. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto
e di trasferimento sul Registro di una quantita' di quote di emissione pari alle
emissioni indebitamente rilasciate.*
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui
all'articolo 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione.
Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione
amministrativa dell'attivita' dell'impianto.
3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui
all'articolo 12 nei tempi e con le modalita' ivi previsti e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. Il Comitato
diffida il gestore che non ha comunicato le suddette informazioni a comunicarle
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida. Decorso
inutilmente tale termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa
dell'attivita' dell'impianto.
4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino false o non
veritiere, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca
reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 40 euro per il primo periodo
di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni
quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni
risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione consegue in
ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni
corrispondenti alle quote di** emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione e'
contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno civile successivo
alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12, verificate ai sensi
dell'articolo 16, risultino non congruenti il gestore dell'impianto e' soggetto,
salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria
di 20 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di
riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente assegnata
sulla base delle informazioni risultate non conformi.
All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore
di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di** emissioni
indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto della
restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad
effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non presenti la dichiarazione
di cui all'articolo 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di
cui all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, e' soggetto, salvo
che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da
2.500 euro a 50.000 euro.
7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad
effetto serra, che nei tempi previsti all'articolo 15, comma 7, non restituisca
quote di emissioni [i] nelle quantita' di cui alla dichiarazione prevista
all'articolo 15** comma 5, [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantita'
pari alla quantita' di emissioni effettivamente emesse, e' soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro
per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di riferimento
successivi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo
per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle
emissioni indebitamente rilasciate**.
8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad
effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 21 e'
soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni
quota di emissione indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza
agli obblighi previsti dall'articolo 21. All'accertamento della violazione
consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote
di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente rilasciate.*
9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad
effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 7 e'
soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1000 euro a 100.000 euro. La sanzione e' aumentata di 100 euro
per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza
di aggiornamento della autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento
sul Registro di una quantita' di quote di emissione pari alle emissioni
prodotte.*
10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato di cui
all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il
presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza
di differenze significative tra i dati e le informazioni sulle emissioni
contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive e' soggetto al ritiro
dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40
euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle
emissioni dichiarate e verificate.
* N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008 e modificato dall'art.4 del D. L. n. 135/2009, pubblicato nella G.U. n. 223 del 25-9-2009
** N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008 e dall'art.4 del D. L. n. 135/2009, pubblicato nella G.U. n. 223 del 25-9-2009
Nota all'art. 20:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689: «Modifiche al sistema penale».
Art. 21.
Chiusure e Sospensioni
1. Un impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui
interrompe le proprie attivita' in via definitiva.
2. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in cui l'impianto
sospende le proprie attivita' di produzione in via temporanea.
3. I gestori degli
impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato
il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal
verificarsi dello stesso.*
[4. L'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle
quote di emissioni restituite ai sensi del comma 3, lettera c).]**
5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le condizioni di cui
ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte dell'impianto, i gestori devono
comunicare al Comitato almeno sessanta giorni prima della data di prevista
chiusura o sospensione parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della
autorizzazione.
6. Il PNA di cui all'articolo 10, definisce i criteri per l'individuazione e le
modalita' di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di
sospensione incluse quelle parziali.
* N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
* N.d.R.: Comma abrogato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
Art. 22.
Nuovi entranti
1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:
a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti
o parti di impianto costruiti ex-novo;
b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o
ripresa di attivita';
c) le capacita' di produzione e previsione di attivita' dell'impianto;
d) livelli di utilizzo della capacita' di produzione registrati nell'ambito del
settore di appartenenza.
2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i criteri
per l'individuazione e le modalita' di assegnazione delle quote agli impianti
nuovi entranti.
Art. 23.
Relazione alla Commissione europea
1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione una relazione
sull'applicazione del presente decreto. La relazione riserva un'attenzione
particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di
emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della
tenuta dei registri dell'applicazione degli orientamenti in materia di
monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il
rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni
rilasciate, se del caso. La prima relazione e' trasmessa alla Commissione entro
il 30 giugno 2005. La relazione e' elaborata sulla scorta di un questionario o
di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui
all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.
Nota all'art. 23:
- La direttiva n. 91/692/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 377 del 31 dicembre
1991.
Art. 24.
Accesso all'informazione
1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le
informazioni sulle attivita' di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le
quali autorizza la partecipazione di entita' private o pubbliche, nonche' le
notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad
effetto serra e che sono detenute dall'autorita' competente vengono messe a
disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.*
* N.d.R.: Comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
Nota all'art. 24:
- La direttiva n. 2003/4/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 41 del 14 febbraio
2003.
Art. 25.
Abrogazioni
1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, e' abrogato fatte salve le sanzioni per le
violazioni delle disposizioni ivi previste commesse fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Nota all'art. 25:
- Per il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, vedi note alle premesse.
Art. 26.
Disposizioni finanziarie
1. Alle attivita' di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17* si fa fronte mediante il
versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.**
2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi
resi e tenere conto, altresi' della complessita' delle prestazioni richieste; le
tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni,
sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.***
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14 che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT,**** sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente, riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni interessate alle predette attivita'.
* N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
** N.d.R.: Si riporta di seguito il comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008:
"1. Il decreto di cui al comma 1
dell'articolo 26 e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto"
*** N.d.R.: Comma così
sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n.
82 del 7-4-2008
**** N.d.R.: Periodo aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
Nota all'art. 26:
- L'art. 4 della citata legge 18 aprile 2005, n. 62,. cosi' recita: «Art. 4
(Oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1. Gli oneri per prestazioni e
controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle
normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non
risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite
all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge,
nonche' di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite
alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».
Art. 27.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla nomina dei componenti del Comitato di cui all'articolo 8, la
funzione di autorita' nazionale competente viene assunta dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca
ambientale e lo sviluppo, che puo' avvalersi a tale fine dell'APAT senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di cui
all'articolo 4 e' rilasciata o aggiornata con decreto del Direttore generale per
la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del
Ministero delle attivita' produttive.
3. Il PNA predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle
attivita' produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 e
successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di
riferimento del presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni
contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio
2005.
4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 12
novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 316, sono considerate equipollenti a quelle previste dall'articolo 4
fino alla data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo
7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione.
5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del decreto-legge 12
novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
2004, n. 316.
6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 27:
- Per la direttiva 2003/87/CE, vedi note alle premesse.
- La decisione n. C(2005) 1527 del 25 maggio 2005 reca: «Relativa al piano
nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra
notificato dall'Italia a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante:
«Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia
di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita'
europea.» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2.
«Art. 1 (Autorizzazione ad emettere gas serra). - 1. Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti
rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva
2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro
il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma
1, apposita domanda di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i
gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda
di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio
dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli
impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW
di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima
della data di primo parallelo dell'impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta conformemente a
quanto stabilito all'art. 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative
al formato ed alle modalita' per la trasmissione della domanda di
autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle informazioni da
includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante provvedimento
del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive e
contiene gli elementi di cui all'art. 6 della direttiva 2003/87/CE.».
Art. 28.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato A
CATEGORIE DI ATTIVITA' RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo
sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel
campo di applicazione del presente decreto.
2. Nell'ambito di attivita' energetiche di cui al punto 1.1 viene definito come
impianto di combustione un impianto adibito allaproduzione di energia elettrica
e calore, inclusivo di eventuali impianti di utenza ad esso asserviti,
classificato con i codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05 cosi'
come previsti dal sistema comunitario Nomenclature of Source Emissions (NOSE).
Il calore generato da tali impianti puo' essere trasferito all'utilizzazione, in
forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e puo' essere destinato
a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o ad usi
industriali in diversi processi produttivi.
3. I valori limite di seguito riportati si riferiscono in genere alle capacita'
di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attivita'
elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si
sommano le capacita' di tali attivita'.
=====================================================================
Attivita' | Gas serra
=====================================================================
1. Attivita' energetiche |
---------------------------------------------------------------------
1.1 Impianti di combustione con una potenza |
calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi |
gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) (1) |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
1.2 Raffinerie di petrolio |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
1.3 Cokerie |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi|
---------------------------------------------------------------------
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di |
minerali metallici compresi i minerali solforati |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio |
(fusione primaria o secondaria), compresa la |
relativa colata continua di capacita' superiore a |
2,5 tonnellate all'ora |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3. Industria dei prodotti minerali |
---------------------------------------------------------------------
3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker |
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di |
produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure |
di calce viva in forni rotativi la cui capacita' |
di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in|
altri tipi di forni aventi una capacita' di |
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro |
compresi quelli destinati alla produzione di fibre|
di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 |
tonnellate al giorno |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti |
ceramici mediante cottura, in particolare tegole, |
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, |
porcellane, con una capacita' di produzione di |
oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacita' |
di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di |
colata per forno superiore a 300 kg/m3 |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
4. Altre attivita' |
---------------------------------------------------------------------
4.1 Impianti industriali destinati alla |
fabbricazione: |
---------------------------------------------------------------------
a) di pasta per carta a partire dal legno o da |
altre materie fibrose b) di carta e cartoni con |
capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate |
al giorno |anidride carbonica
(1) Qualora le definizioni utilizzate dai codici NOSE-P non risultino
sufficientemente dettagliate per classificare il processo associato ad un
impianto di combustione, si deve proceda per esclusione: se il processo di
combustione in questione non appare altrove nella classificazione NOSE-P, esso
va classificato nell'ambito dei codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04,
101.05.
Allegato B
GAS AD EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE
Anidride carbonica (CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
Allegato C
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI
DOMANDA PER RILASCIO/ AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A
EFFETTO SERRA
1. Dati identificativi del gestore (2) dell'impianto.
2. Dati identificativi dell'impianto.
3. Descrizione:
- dell'impianto e le sue attivita' compresa la capacita' il funzionamento e la
tecnologia utilizzata;
- delle materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile di produrre
emissioni elencate nell'allegato B;
- delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato A, e
- delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le
linee guida adottate a norma dell'art. 13*.
4. Sintesi non tecnica.
MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale
basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore
accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed
inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.
In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari,
potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in forza del
quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto» eventualmente
fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto
di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto
atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe
richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.
* N.d.R.: Punto così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 51 del 7 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 82 del 7-4-2008
Allegato D
CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15
Principi generali
1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attivita' indicate nell'allegato I
sono soggette a verifica.
2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 14,
paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve
riguardare l'affidabilita', la credibilita' e la precisione dei sistemi di
monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le
emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
a. dati presentati relativamente all'attivita' e misurazioni e calcoli connessi;
b. scelta e applicazione dei fattori di emissione;
c. calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a
misurazioni, opportunita' della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le
informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le
emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza
elevato» il gestore deve provare che:
a. i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
b. il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici
applicabili, e
c. i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le
informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto
abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Metodologia
Analisi strategica
6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attivita' svolte
presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una
panoramica generale di tutte le attivita' svolte e della relativa importanza a
livello di emissioni prodotte.
Analisi dei processi
7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto
possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua
controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilita' dei dati e
delle informazioni trasmessi.
Analisi dei rischi
8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di
emissione dell'impianto per verificare l'affidabilita' dei dati riguardanti
ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto.
9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica
esplicitamente le fonti nelle quali e' stato riscontrato un elevato rischio di
errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione
che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive.
Cio' riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli
necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare
attenzione sara' riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di
errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione
dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza.
Rapporto
11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di
convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'art. 14, paragrafo
3 e' conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro
svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14,
paragrafo 3 puo' essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che
non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.
Allegato E
PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13
Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a
misurazioni.
Calcolo delle emissioni
Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
Dati relativi all'attivita \times Fattore di emissione \times
Fattore di ossidazione.
I dati relativi alle attivita' (combustibile utilizzato, tasso di produzione,
ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.
Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori
di emissione specifici alle varie attivita' per tutti i combustibili. Fattori di
default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non
commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni
industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di
default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici
per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC
(Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i
prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa e' pari a zero.
Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non
viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati
calcolati fattori di emissione specifici per le varie attivita' e l'ossidazione
e' gia' stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore
di ossidazione.
Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva
96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle
attivita' siano piu' precisi.
Per ciascuna attivita', ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un
calcolo separato.
Misurazioni
Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti,
supportati da un calcolo delle emissioni.
Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra
Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla
commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e
adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
Allegato F
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5
A. Dati identificativi del gestore dell'impianto
B. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
- nome dell'impianto,
- indirizzo, codice postale e paese,
- tipo e numero di attivita' dell'allegato I svolte presso l'impianto,
- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una
persona di contatto, e
- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali societa' capogruppo.
C. Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni
di gas ad effetto serra in particolare:
a. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la
quale le emissioni vengono calcolate:
- dati relativi all'attivita',
- fattori di emissione,
- fattori di ossidazione,
- emissioni complessive, e
- elementi di incertezza.
b. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la
quale le emissioni vengono misurate:
- emissioni complessive,
- informazioni sull'affidabilita' dei metodi di misurazione, e
- elementi di incertezza.
D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare
anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico
all'attivita' non abbia gia' tenuto conto dell'ossidazione.
Allegato G
CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI ARTICOLI
9, 22 E 30
1. La quantita' totale delle quote da assegnare per il periodo interessato e'
coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai
sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da
un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote
rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel
campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche
energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui
cambiamenti climatici. La quantita' totale delle quote da assegnare non deve
superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del
presente allegato. Fino al 2008, la quantita' deve essere conforme ad un
orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di
ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal
protocollo di Kyoto.
2. La quantita' totale delle quote da assegnare e' coerente con le valutazioni
dei progressi gia' realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli
Stati membri agli impegni assunti dalla Comunita' ai sensi della decisione
93/389/CEE.
3. La quantita' delle quote da assegnare e' coerente con il potenziale, compreso
il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attivita'
contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la
ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra
relative ai prodotti di ciascuna attivita' e sui progressi realizzabili in
ciascuna attivita'.
4. Il piano e' coerente con altri strumenti legislativi e politici della
Comunita'. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti
a disposizioni di nuovi atti legislativi.
5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire
indebitamente talune imprese o attivita', conformemente alle prescrizioni del
trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.
6. Il piano contiene informazioni sulle modalita' alle quali i nuovi entranti
potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.
7. Il piano puo' tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere
informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I
parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori
tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri
nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri
possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi
precoci.
8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie
pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.
9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico
puo' presentare e contiene informazioni sulle modalita' con le quali si terra'
conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di
assegnazione delle quote.
10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente
direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.
11. Il piano puo' contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di
concorrenza tra Paesi/entita' esterne all'Unione.
12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che puo' essere
utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come
percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La
percentuale e' coerente con gli obblighi di supplementarita'.
Allegato H
ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA PRESENTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA
2
1. Dati identificativi del gestore (3) dell'impianto
2. Dati identificativi dell'impianto
3. Informazioni relativi all'attivita' dell'impianto, alle produzioni, alle
emissioni di combustione ed alle emissioni di processo
4. Informazioni dettagliate relative alle fonti di emissione
5. Informazioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto
serra
6. Informazioni sull'impiego di materie prime ed ausiliarie il cui impiego e
suscettibile di produrre gas ad effetto serra
7. Informazioni sulla tecnologia, sulla capacita' e sul funzionamento
dell'impianto
MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13,
COMMA 1
I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma digitale
basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore
accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, ed
inviare la domanda di autorizzazione per via telematica.
(3) In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non
proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale in
forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli l'impianto»
eventualmente fornendo alcuni tipologie contrattuali esemplificative, quali ad
esempio affitto di ramo d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In
caso di contratto atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si
potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.