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Regolamento
(CE) n. 1484/2001
Regolamento (CE) n.
1484/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 che
modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio relativo alla protezione
delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico.
IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della
Commissione(1),
visto il parere del
Comitato economico e sociale(2),
previa consultazione
del Comitato delle regioni,
ai sensi della
procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto
segue:
(1) Il periodo di
applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86(4), scadeva il 31 dicembre 1996.
Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n. 307/97 del
Consiglio(5). Nella sentenza pronunciata il 25 febbraio 1999 nelle cause
riunite C-164/97 e C-165/97(6) la Corte di giustizia delle Comunità europee ha
annullato il regolamento (CE) n. 307/97 ma ne ha conservato gli effetti fino all'adozione
di un nuovo regolamento che sostituisce quello annullato. È opportuno, al fine
di garantire la certezza del diritto, assicurare che le misure adottate in
applicazione del regolamento annullato permangano valide.
(2) Le foreste svolgono
una funzione essenziale per preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in
particolare per quanto riguarda il suolo, il regime delle acque, il clima, la
fauna e la flora. Tali equilibri ecologici sono indispensabili per
un'agricoltura sostenibile e per la gestione dello spazio rurale.
(3) È opportuno
prendere in considerazione l'importanza della foresta negli ecosistemi degli
Stati membri della Comunità.
(4) La conservazione
del patrimonio forestale è di grande importanza dal punto di vista economico,
ecologico e sociale e contribuisce, in particolare, a salvaguardare la
situazione sociale della popolazione attiva nel settore dell'agricoltura e
nelle zone rurali.
(5) La Comunità e gli
Stati membri si sono impegnati a livello internazionale e in occasione delle tre
conferenze ministeriali paneuropee sulla protezione delle foreste in Europa,
svoltesi a Strasburgo nel 1990, a Helsinki nel 1993 e a Lisbona nel 1998 per
una sorveglianza permanente dei danni subiti dalle foreste. L'azione
comunitaria prevista dal regolamento (CEE) n. 3528/86 contribuisce a dar
seguito a tali impegni.
(6) I risultati della
rete di osservazione sistematica rivelano chiare tendenze nella ripartizione
spazio-temporale dei danni subiti dalle foreste su tutto il territorio della
Comunità.
(7) Gli Stati membri
hanno creato piazzole di osservazione permanenti per la sorveglianza intensiva
e continua degli ecosistemi forestali. Il proseguimento di queste attività di
monitoraggio a più lungo termine contribuirà a una migliore comprensione del
rapporto di causa-effetto tra le alterazioni degli ecosistemi forestali e i
fattori che le determinano.
(8) I danni subiti
dalle foreste dovuti a diversi fattori, in particolare all'inquinamento
atmosferico e ad alcuni fattori meteorologici avversi, compromettono lo
sviluppo di un'agricoltura sostenibile e la gestione delle zone rurali.
(9) La protezione delle
foreste dall'inquinamento atmosferico e da alcuni fattori avversi sfavorevoli
contribuisce pertanto direttamente alla realizzazione degli obiettivi di cui
all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del trattato.
(10) È pertanto
opportuno proseguire l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 3528/86 e
prorogarne la durata di cinque anni, per una durata complessiva di 15 anni a
partire dal 1o gennaio 1987.
(11) Le misure per
l'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3528/86 sono adottate in conformità della
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferito alla Commissione(7).
(12) Il presente
regolamento stabilisce, per tutta la durata dell'azione, una dotazione
finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della
procedura di bilancio annuale, il riferimento privilegiato ai sensi del punto
33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo,
il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento
della procedura di bilancio(8).
(13) È necessario
modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3528/86,
HANNO
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n.
3528/86 è modificato come segue:
1) Gli articoli 7, 8 e
9 sono sostituiti dagli articoli 7 e 8 seguenti:
"Articolo 7
1. La Commissione è
assistita dal comitato permanente forestale (in seguito denominato 'il
comitato').
2. Nei casi in cui è
fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
3. Nei casi in cui è
fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
Il periodo di cui
all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il comitato adotta
il proprio regolamento interno.
Articolo 8
1. Le misure necessarie
per l'attuazione del presente regolamento nelle seguenti materie sono adottate
secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 7, paragrafo 2:
a) bilanci periodici di
cui all'articolo 3;
b) esperienze e
progetti di cui all'articolo 4, anteriormente a qualsiasi decisione della
Commissione in merito al loro finanziamento;
c) evoluzione delle
attività di coordinamento e di supervisione dell'azione di cui all'articolo 5;
d) adozione di un
programma per la gestione sintetica delle informazioni sulle conoscenze
acquisite concernenti l'inquinamento atmosferico nelle foreste e i suoi
effetti.
Il comitato può
prendere in esame, secondo la medesima procedura, ogni altro problema
riguardante il campo di applicazione del presente regolamento.
2. Le misure necessarie
per l'attuazione del presente regolamento nelle seguenti materie sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3:
a) modalità
d'applicazione dell'articolo 2, in particolare quelle relative alla raccolta,
alla natura, alla comparabilità e alla trasmissione dei dati raccolti;
b) modalità
d'applicazione dell'articolo 3;
c) modalità e criteri
di applicazione dell'articolo 4."
2) L'articolo 11 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 11
1. L'azione è prevista
per una durata di quindici anni a partire dal 1o gennaio 1987.
2. La dotazione
finanziaria per l'esecuzione dell'azione per il periodo 1997-2001 è pari a 35,1
milioni di EUR.
Gli stanziamenti annui
sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive
finanziarie.
3. Prima dello scadere
del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento
nonché una proposta di revisione attinente in particolare agli aspetti
ecologici, economici e sociali (valutazione qualitativa) e ai risultati di
un'analisi costi-benefici (valutazione quantitativa)."
3) All'articolo 2,
paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 4, i
termini "procedura prevista all'articolo 7" sono sostituiti da
"procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 3".
4) All'articolo 4 bis,
paragrafo 3, i termini "procedura prevista all'articolo 8" sono
sostituiti da "procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2".
Articolo 2
Qualunque riferimento a
una misura adottata in applicazione del regolamento (CE) n. 307/97 va inteso
come riferimento a una misura adottata in applicazione del presente
regolamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.
Articolo 3
Il presente regolamento
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento
è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo,
addì 27 giugno 2001.
Per il Parlamento
europeo
La Presidente
N. Fontaine
Per il Consiglio
Il Presidente
B. Rosengren
(1) GU C 307 E del
26.10.1999, pag. 32 e
GU C 96 E del
27.3.2001, pag. 362.
(2) GU C 51 del
23.2.2000, pag. 24.
(3) Parere del
Parlamento europeo del 6 luglio 2000 (GU C 121 del 24.4.2001, pag. 176),
posizione comune del Consiglio del 26 febbraio 2001 (GU C 97 del 27.3.2001,
pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 giugno 2001.
(4) GU L 326 del
21.11.1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.
2157/92 (GU L 217 del 31.7.1992, pag. 1).
(5) GU L 51 del
21.2.1997, pag. 9.
(6) Raccolta della
giurisprudenza 1999, pag. I-1139.
(7) GU L 184 del
17.7.1999, pag. 23.
(8) GU C 172 del
18.6.1999, pag. 1.