Sito giuridico ambientale
Direttiva
2001/80/CE
Parlamento
europeo e Consiglio del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di
combustione
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,
paragrafo 1,
vista
la proposta della Commissione(1),
visto
il parere del Comitato economico e sociale(2),
previa
consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando
in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il
progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 2 agosto 2001,
considerando
quanto segue:
(1)
La direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1998, concernente la
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai
grandi impianti di combustione(4) ha contribuito a ridurre e controllare le
emissioni nell'atmosfera dei grandi impianti di combustione. Essa dovrebbe
essere rifusa per maggiore chiarezza.
(2)
Il quinto programma di azione a favore dell'ambiente(5) stabilisce, come
obiettivi per la qualità dell'aria, che non siano superati in nessun momento i
carichi e i livelli critici per alcuni inquinanti acidificanti come l'anidride
solforosa (SO2) e gli ossidi di azoto (NOx) e che tutte le persone siano
efficacemente protette contro i rischi sanitari riconosciuti, derivanti
dall'inquinamento dell'aria.
(3)
Tutti gli Stati membri hanno firmato il protocollo di Göteborg, del 1o dicembre
1999, alla convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite (UNECE) sull'inquinamento atmosferico a grande distanza per diminuire
l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico, che include, tra
l'altro, impegni per la riduzione di anidride solforosa e ossidi di azoto.
(4)
La Commissione ha recentemente pubblicato una comunicazione su una strategia
comunitaria per combattere l'acidificazione. La revisione della direttiva 88/609/CEE
è stata riconosciuta come una componente integrale di questa strategia con
l'obiettivo a lungo termine di ridurre le emissioni di anidride solforosa (SO2)
e di ossidi di azoto (NOx) in modo sufficiente per portare depositi e
concentrazioni a livelli inferiori ai carichi e ai livelli critici.
(5)
Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del
trattato, l'obiettivo di ridurre le emissioni acidificanti dei grandi impianti
di combustione non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri
singolarmente. Un'azione non concertata non offre garanzie di conseguire
l'obiettivo auspicato. Considerata la necessità di ridurre le emissioni
acidificanti nella Comunità, è più efficace intervenire a livello comunitario.
(6)
I grandi impianti di combustione contribuiscono in misura rilevante alle
emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto nella Comunità ed è
necessario ridurre tale emissioni. È pertanto necessario adattare l'approccio
per quanto riguarda le diverse caratteristiche del settore dei grandi impianti
di combustione nei vari Stati membri.
(7)
La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e
la riduzione integrata dell'inquinamento(6) stabilisce un approccio integrato
per la prevenzione e il controllo dell'inquinamento nel quale tutti gli aspetti
delle prestazioni ambientali di un impianto sono considerati in maniera
integrata. Gli impianti di combustione con una potenza calorifica di
combustione di oltre 50 MW sono inclusi nel campo di applicazione di detta
direttiva. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 di tale direttiva la
Commissione pubblica ogni tre anni un inventario delle principali emissioni e
loro fonti, in base agli elementi comunicati dagli Stati membri. Conformemente
all'articolo 18 di tale direttiva, su proposta della Commissione il Consiglio
stabilisce, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite per le
categorie di emissione per le quali sia stata riscontrata la necessità di
un'azione comunitaria in base, segnatamente, allo scambio di informazioni di
cui all'articolo 16 di detta direttiva.
(8)
La conformità ai valori limite di emissione stabiliti dalla presente direttiva,
deve essere considerata una condizione necessaria ma non sufficiente per
l'osservanza dei requisiti della direttiva 96/61/CE sull'uso delle migliori
tecniche disponibili. Tale osservanza può comportare valori limite di emissione
più severi, valori limite di emissione per altre sostanze ed elementi, nonché
altre opportune condizioni.
(9)
Da quindici anni è stata accumulata un'esperienza industriale nell'attuazione
di tecniche per ridurre le emissioni inquinanti dei grandi impianti di
combustione.
(10)
Il protocollo sui metalli pesanti nell'ambito della Convenzione UNECE
sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza raccomanda
l'adozione di misure volte a ridurre l'emissione di metalli pesanti originata
da taluni impianti. È noto che i benefici dovuti alla riduzione dell'emissione
di polveri mediante dispositivi di abbattimento comportano benefici sulla
riduzione delle emissioni di metalli pesanti in particelle.
(11)
Gli impianti per la produzione di elettricità rappresentano una parte
importante del settore dei grandi impianti di combustione.
(12)
La direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre
1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(7)
dovrebbe tra l'altro avere l'effetto di distribuire nuove capacità di
produzione tra i nuovi soggetti attivi nel settore.
(13)
La Comunità è impegnata a ridurre le emissioni di biossido di carbonio. Dove
fattibile la produzione combinata di calore e di elettricità (cogenerazione)
consente di migliorare notevolmente l'efficienza globale dell'uso di
combustibili.
(14)
L'uso di gas naturale per la produzione di elettricità, in particolare
attraverso l'uso di turbine a gas, è in aumento e continuerà ad aumentare.
(15)
Per aumentare la produzione energetica da biomassa sono giustificati specifici
standard di emissione per tale combustibile.
(16)
La risoluzione del Consiglio, del 24 febbraio 1997, sulla strategia comunitaria
per la gestione dei rifiuti(8) evidenzia la necessità di promuovere il recupero
dei rifiuti e stabilisce che si devono applicare adeguate norme sulle emissioni
al funzionamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti per assicurare un
alto livello di protezione dell'ambiente.
(17)
È stata acquisita un'esperienza in materia di tecniche ed apparecchiature per
misurare i principali inquinanti emessi dai grandi impianti di combustione. Il
Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha avviato lavori per fornire un
quadro che permetta di comparare i risultati delle misure nella Comunità e
garantisca misure di alta qualità.
(18)
È necessario migliorare le conoscenze sulle emissioni dei principali inquinanti
dei grandi impianti di combustione; per essere effettivamente rappresentativa
del grado di inquinamento di un impianto, questa informazione deve anche essere
associata a dati sul suo consumo di energia.
(19)
La presente direttiva non deve pregiudicare i termini fissati per il
recepimento e l'applicazione della direttiva 88/609/CEE da parte degli Stati
membri,
HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
La
presente direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza
termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di
combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso).
Articolo
2
Agli
effetti della presente direttiva s'intende per:
1)
"emissione": lo scarico nell'aria di sostanze provenienti
dall'impianto di combustione;
2)
"scarico gassoso": l'effluente gassoso, contenente emissioni solide,
liquide o gassose; la sua portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora
in condizioni normalizzate di temperatura (273 K) e di pressione (101,3 kPa),
previa detrazione del tenore di vapore acqueo (in appresso: Nm3/h);
3)
"valore limite di emissione": la quantità di una data sostanza,
contenuta negli scarichi gassosi dell'impianto di combustione, che si può
immettere nell'atmosfera in un determinato periodo; essa è determinata in
concentrazione massica per volume dello scarico gassoso, espressa in mg/Nm3,
considerando un tenore di ossigeno del 3 % in volume dello scarico gassoso per
i combustibili liquidi e gassosi, del 6 % in volume per i combustibili solidi e
del 15 % in volume per le turbine a gas;
4)
"grado di desolforazione": il rapporto tra la quantità di zolfo non
emessa nell'atmosfera nel sito dell'impianto di combustione per un determinato
periodo di tempo e la quantità di zolfo contenuta nel combustibile introdotto
nei dispositivi dell'impianto di combustione e utilizzata per lo stesso periodo
di tempo;
5)
"gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che sia responsabile
della conduzione dell'impianto di combustione o che detenga o a cui sia stato
delegato un potere economico determinante in relazione a quest'ultimo;
6)
"combustibile": qualsiasi materia combustibile solida, liquida o
gassosa, destinata ad alimentare l'impianto di combustione, eccettuati i
rifiuti contemplati dalla direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno
1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai
nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani(9), 89/429/CEE del
Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti
urbani(10), e 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento
dei rifiuti pericolosi(11) o da eventuali atti comunitari che abrogano e
sostituiscono una o più di queste direttive;
7)
"impianto di combustione": qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono
ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto.
Nella
presente direttiva sono contemplati soltanto gli impianti di combustione
destinati alla produzione di energia, eccettuati quelli che utilizzano
direttamente i prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione. In
particolare questa direttiva non si applica ai seguenti impianti:
a)
impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento
diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei
materiali, come forni di riscaldo, forni di trattamento termico;
b)
impianti di postcombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico per la
depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non sia gestito
come impianto indipendente di combustione;
c)
dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
d)
dispositivi di conversione del sulfuro di idrogeno in zolfo;
e)
reattori utilizzati nell'industria chimica;
f)
batteria di forni per il coke;
g)
cowpers degli altiforni;
h)
qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave
o un aeromobile;
i)
turbine a gas usate su piattaforme off-shore;
j)
turbine a gas autorizzate anteriormente al 27 novembre 2002 o che, secondo
l'autorità competente, sono oggetto di una richiesta completa di autorizzazione
presentata anteriormente al 27 novembre 2002, sempreché esse siano messe in
funzione entro il 27 novembre 2003, salve le disposizioni di cui all'articolo
7, paragrafo 1 e all'allegato VIII, parti A e B.
Gli
impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas non rientrano nel campo
d'applicazione della presente direttiva.
La
combinazione degli impianti è considerata come un'unità nel caso in cui due o
più singoli nuovi impianti siano installati in maniera tale che gli scarichi
gassosi, tenuto conto delle condizioni tecniche ed economiche, possano a
giudizio delle autorità competenti essere convogliati verso un unico camino;
8)
"impianto multicombustibile": qualsiasi impianto di combustione che
possa essere alimentato simultaneamente o alternativamente da due o più tipi di
combustibile;
9)
"nuovo impianto": qualsiasi impianto di combustione la cui autorizzazione
iniziale di costruzione o, in mancanza di tale procedura, la cui autorizzazione
iniziale di conduzione sia stata concessa a partire dal 1o luglio 1987;
10)
"impianto esistente": qualsiasi impianto di combustione la cui
autorizzazione iniziale di costruzione o, in mancanza di tale procedura, la cui
autorizzazione iniziale di conduzione sia stata concessa anteriormente al 1o
luglio 1987;
11)
"biomassa": prodotti costituiti interamente o in parte di materia
vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile
per recuperarne il contenuto energetico, e i rifiuti seguenti usati come
combustibile:
a)
rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;
b)
rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se
l'energia termica generata è recuperata;
c)
rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di
produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e
se l'energia termica generata è recuperata;
d)
rifiuti di sughero;
e)
rifiuti di legno ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici
alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento o di rivestimento,
inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti
edilizi e di demolizione.
12)
"turbina a gas": qualsiasi macchina rotante che trasforma energia
termica in meccanica e costituita principalmente da un compressore, un
dispositivo termico in cui il combustibile è ossidato per riscaldare il fluido
motore e la turbina.
13)
Per "regioni ultraperiferiche" si intendono per la Francia i
dipartimenti francesi d'oltremare, per il Portogallo le Azzorre e Madeira e per
la Spagna le isole Canarie.
Articolo
3
1.
Non oltre il 1o luglio 1990 gli Stati membri predispongono adeguati programmi
miranti a ridurre gradualmente le emissioni annue complessive provenienti dagli
impianti esistenti. Oltre al calendario delle scadenze, tali programmi
stabiliscono anche le relative modalità di attuazione.
2.
Conformemente ai programmi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri continuano a
rispettare i massimali di emissione e le relative riduzioni in percentuale
fissate per l'anidride solforosa nell'allegato I, colonne da 1 a 6, e per gli
ossidi di azoto nell'allegato II, colonne da 1 a 4, alle date ivi indicate,
fino all'attrazione delle disposizioni dell'articolo 4 che si applica no agli
impianti esistenti.
3.
Durante l'attuazione dei programmi gli Stati membri determinano parimenti le
emissioni annue complessive conformemente all'allegato VIII, parte C.
4.
Se un cambiamento sostanziale e imprevisto della domanda di energia o della
disponibilità di taluni combustibili o di taluni impianti di produzione crea
serie difficoltà tecniche per l'attuazione da parte di uno Stato membro del
programma di cui al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta dello Stato
membro interessato e tenendo conto dei termini di tale richiesta, prende una
decisione per modificare nei confronti di tale Stato membro il massimale delle
emissioni e/o le date stabilite negli allegati I e II e comunica la sua
decisione al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può deferire
entro tre mesi la decisione della Commissione al Consiglio. Il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può prendere entro tre mesi una
decisione diversa.
Articolo
4
1.
Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri prendono i provvedimenti
appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di costruzione o, in mancanza di
tale procedura, di conduzione di un nuovo impianto che, secondo l'autorità
competente è oggetto di una richiesta completa di autorizzazione presentata
anteriormente al 27 novembre 2002 sempreché esso sia messo in funzione entro il
27 novembre 2003, preveda condizioni relative al rispetto dei valori limite di
emissione fissati dagli allegati da III a VII, rispettivamente, parte A, per
l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto e le polveri.
2.
Gli Stati membri prendono i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi
autorizzazione di costruzione o, in mancanza di tale procedura, di conduzione
di un nuovo impianto diverso da quelli contemplati al paragrafo 1, preveda
condizioni relative al rispetto dei valori limite di emissione fissati dalla
parte B degli allegati da III a VII per l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto
e le polveri.
3.
Fatte salve la direttiva 96/61/CE e la direttiva 6/62/CE del Consiglio, del 27
settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria
ambiente(12), gli Stati membri realizzano entro il 1o gennaio 2008, una
riduzione significativa dei valori limite delle emissioni:
a)
prendendo i provvedimenti appropriati affinché qualsiasi autorizzazione di
conduzione di impianti esistenti preveda condizioni relative al rispetto dei
requisiti fissati per i nuovi impianti di cui al paragrafo 1; o
b)
assicurando che gli impianti esistenti siano oggetto del piano di riduzione
nazionale delle emissioni illustrato al paragrafo 6;
e,
se del caso, applicando gli articoli 5, 7 e 8.
4.
Fatte salve le direttive 96/61/CE e 96/62/CE gli impianti esistenti possono
essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione di cui
al paragrafo 3 e di essere inclusi nel piano nazionale di riduzione delle
emissioni alle seguenti condizioni:
a)
il gestore di un impianto esistente si impegna, con una dichiarazione scritta
presentata entro il 30 giugno 2004 all'autorità competente, a non far
funzionare l'impianto per più di 20000 ore operative a partire dal 1o gennaio
2008 e non oltre il 31 dicembre 2015;
b)
il gestore è tenuto a presentare ogni anno all'autorità competente un documento
in cui sono registrati i tempi di utilizzo e di non utilizzo assegnati per il
restante periodo di funzionamento degli impianti.
5.
Gli Stati membri possono esigere che si osservino valori limite di emissione e
termini per l'applicazione più rigorosi di quelli indicati ai paragrafi 1, 2, 3
e 4 e all'articolo 10. Possono anche includervi altri inquinanti e imporre
condizioni supplementari o adeguamenti degli impianti al progresso tecnico.
6.
Gli Stati membri possono, fatta salva la presente direttiva e la direttiva 96/61/CE,
e tenuto conto di costi e benefici, nonché dei loro propri obblighi ai sensi
della direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici(13) e della direttiva 96/62/CE, definire e attuare un piano
nazionale di riduzione delle emissioni per gli impianti esistenti, tra l'altro
tenendo conto dell'obbligo di rispettare i massimali di cui agli allegati I e
II.
Il
piano di riduzione nazionale riduce il totale annuo delle emissioni di ossidi
di azoto, di anidride solforosa e di polveri degli impianti esistenti ai
livelli che si sarebbero raggiunti applicando i valori limite di emissione di
cui al paragrafo 3, agli impianti esistenti in funzionamento nell'anno 2000
(inclusi quelli che sono oggetto di un piano di riabilitazione per il 2000
approvato dalle autorità competenti per realizzare la riduzione delle emissioni
prescritta dalla legislazione nazionale) in base all'effettivo periodo di
funzionamento annuale di ciascun impianto, al combustibile utilizzato e alla
potenza termica, secondo la media degli ultimi cinque anni di funzionamento
fino al 2000 compreso.
La
chiusura di un impianto compreso nel piano di riduzione delle emissioni non
deve comportare l'aumento delle emissioni nazionali totali annue dei restanti
impianti del piano.
Il
piano nazionale di riduzione delle emissioni in nessun caso può esonerare un
impianto dal rispetto della pertinente normativa comunitaria, compresa la
direttiva 96/61/CE.
A
detti piani nazionali di riduzione delle emissioni si applicano le seguenti
condizioni:
a)
il piano comprende obiettivi generali e mirati, provvedimenti e calendari per
il raggiungimento degli obiettivi stessi nonché un sistema di monitoraggio;
b)
gli Stati membri comunicano la loro strategia nazionale di riduzione delle
emissioni alla Commissione entro il 27 novembre 2003;
c)
entro sei mesi dalla comunicazione di cui al punto ii), la Commissione valuta
se il piano risponde o meno alle prescrizioni di cui al presente paragrafo. Se
la Commissione non ritiene il piano rispondente alle suddette prescrizioni, lo
comunica allo Stato membro. Lo Stato membro comunica entro i tre mesi
successivi quali misure ha adottato per assicurare il rispetto delle
prescrizioni di cui al presente paragrafo;
d)
la Commissione, entro il 27 novembre 2002, stabilisce degli orientamenti al
fine di assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani.
7.
Entro il 31 dicembre 2004 e alla luce dei progressi compiuti per proteggere la
salute umana e raggiungere gli obiettivi ambientali comunitari riguardo
all'acidificazione e alla qualità dell'aria ambiente, ai sensi della direttiva 96/62/CE,
la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in
cui sono valutati:
a)
la necessità di ulteriori misure;
b)
le quantità di metalli pesanti emesse dai grandi impianti di combustione;
c)
l'efficacia economica e i costi e benefici dell'ulteriore riduzione di
emissioni nel settore dei grandi impianti di combustione negli Stati membri
rispetto ad altri settori;
d)
la fattibilità tecnica ed economica di tale riduzione delle emissioni;
e)
gli effetti sull'ambiente e il mercato interno indotti delle norme stabilite
per i grandi impianti di combustione, comprese le disposizioni relative ai
combustibili solidi indigeni, e della situazione della concorrenza nel mercato
dell'energia;
f)
i piani nazionali di riduzione delle emissioni stabiliti dagli Stati membri in
conformità del paragrafo 6.
La
Commissione include nella sua relazione una proposta appropriata di possibili
date limite o di valori limite inferiori applicabili alla deroga contenuta
nella nota in calce n. 2 relativa all'allegato VI, parte A.
8.
La relazione di cui al paragrafo 7 è corredata, ove occorra, di opportune
proposte, tenuto conto della direttiva 96/61/CE.
Articolo
5
In
deroga all'allegato III:
1)
I nuovi impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 400 MW, che
non sono in funzione per più del numero di ore annue di seguito indicato
(calcolato in media mobile su un periodo di cinque anni),
-
fino al 31 dicembre 2015, 2000 ore,
-
dal 1o gennaio 2016, 1500 ore;
sono
soggetti a un valore limite di emissione di anidride solforosa pari a 800
mg/Nm3.
Detta
norma non si applica ai nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è stata
rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.
2)
Sino al 31 dicembre 1999 il Regno di Spagna può autorizzare nuovi impianti con
potenza termica nominale pari o superiore a 500 MW che bruciano combustibili
solidi indigeni o importati, messi in servizio entro il 2005 e che soddisfano i
seguenti requisiti:
a)
in caso di combustibili solidi importati un valore limite di emissione di
anidride solforosa pari a 800 mg/Nm3;
b)
in caso di combustibili solidi indigeni, un tasso di desolforazione pari ad
almeno 60 %,
a
condizione che la capacità totale autorizzata degli impianti ai quali si
applica questa deroga non superi:
-
2000 MWe in caso di impianti che bruciano combustibili solidi indigeni,
-
in caso di impianti che bruciano combustibili solidi importati, 7500 MWe oppure
il 50 % della nuova capacità complessiva di tutti gli impianti che bruciano
combustibili solidi autorizzati entro il 31 dicembre 1999, a seconda di quale
sia il valore inferiore.
Articolo
6
Nel
caso di nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è rilasciata ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 2, o di impianti di cui all'articolo 10, gli Stati
membri provvedono affinché sia esaminata la fattibilità tecnica ed economica
della generazione combinata di calore e di elettricità. Qualora tale
fattibilità sia confermata, tenendo conto della situazione del mercato e della
distribuzione, gli impianti sono trasformati di conseguenza.
Articolo
7
1.
Gli Stati membri provvedono affinché le autorizzazioni di cui all'articolo 4,
prevedano disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli
impianti di abbattimento. In particolare, l'autorità competente chiede al
gestore, nell'ipotesi di un guasto, di ridurre o cessare l'attività se il
funzionamento normale non viene ripristinato entro ventiquattro ore, oppure di
far funzionare l'impianto usando combustibili poco inquinanti. In ogni caso
l'autorità competente è informata entro quarantotto ore. La durata complessiva
del funzionamento privo di abbattimento non può mai eccedere nell'arco di 12
mesi le centoventi ore. L'autorità competente può consentire deroghe al limite
di ventiquattro e centoventi ore nei casi in cui a suo parere:
a)
vi sia la necessità assoluta di mantenere l'offerta energetica;
b)
l'impianto guasto sarebbe sostituito per un periodo limitato con un altro che
causerebbe un aumento generale delle emissioni.
2.
L'autorità competente può accordare una sospensione per un massimo di sei mesi
dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissione di cui all'articolo
4, per l'anidride solforosa in impianti che a tale scopo normalmente utilizzano
un combustibile a basso tenore di zolfo se il gestore si trova
nell'impossibilità di rispettare tali valori limite, a causa dell'interruzione
delle forniture del combustibile summenzionato dovuta ad una situazione di
grave penuria. Questi casi vengono immediatamente portati a conoscenza della
Commissione.
3.
L'autorità competente può accordare una deroga dall'obbligo di rispettare i
valori limite di emissione di cui all'articolo 4, qualora un impianto, che
normalmente funziona soltanto con combustibile gassoso e che altrimenti
dovrebbe essere dotato di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi,
debba ricorrere eccezionalmente, per un periodo non superiore a 10 giorni,
salvo che non vi sia la necessità assoluta di continuare le forniture di
energia, all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione
della fornitura di gas. La competente autorità deve essere immediatamente
informata di ogni caso specifico che si presenti. Gli Stati membri informano
immediatamente la Commissione in merito ai casi di cui al presente paragrafo.
Articolo
8
1.
Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o
più combustibili, nel concedere l'autorizzazione di cui agli articoli 4,
paragrafo 1 o paragrafo 2 e per gli impianti di cui all'articolo 4, paragrafo 3
o all'articolo 10 l'autorità competente stabilisce i valori limite nel modo
seguente:
a)
anzitutto, prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun
combustibile e a ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica
nominale dell'impianto quale è stabilita negli allegati da III a VII;
b)
in secondo luogo, determinando i valori limite di emissione ponderati per
combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori
limite di emissione di cui sopra per la potenza termica fornita da ciascun
combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma
delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili;
c)
in terzo luogo, addizionando i valori limite di emissione ponderati per
combustibile.
2.
Negli impianti multicombustibile che utilizzano i residui di distillazione e di
conversione della raffinazione del petrolio greggio, da soli o con altri
combustibili, per il loro proprio consumo, le disposizioni relative al
combustibile con il più elevato valore di emissione (combustibile determinante)
sono applicabili in deroga al paragrafo 1 se durante il funzionamento
dell'impianto la proporzione di calore fornito da tale combustibile è almeno
del 50 % rispetto alla somma delle potenze termiche fornite da tutti i
combustibili.
Se
la proporzione del combustibile determinante è inferiore al 50 %, il valore
limite di emissione è fissato proporzionalmente al calore fornito da ciascuno
dei combustibili, considerata la somma delle potenze termiche fornite da tutti
i combustibili, nel modo seguente:
a)
anzitutto, prendendo il valore limite di emissione relativo a ciascun
combustibile e ciascun inquinante, corrispondente alla potenza termica nominale
dell'impianto quale è stabilita negli allegati da III a VII;
b)
in secondo luogo, calcolando il valore limite di emissione per il combustibile
determinante (combustibile con il valore limite di emissione più elevato
facendo riferimento agli allegati da III a VII e, nel caso di due combustibili
aventi il medesimo valore limite, quello che fornisce la quantità più elevata
di calore); tale valore si ottiene moltiplicando per due il valore limite di
emissione di cui agli allegati da III a VII per tale combustibile e sottraendo
dal risultato il valore limite di emissione relativo al combustibile con il
valore limite di emissione meno elevato;
c)
in terzo luogo, determinando i valori limite di emissione ponderati per
combustibile; tali valori si ottengono moltiplicando il valore limite di emissione
calcolato del combustibile per la quantità di calore fornita da ciascun
combustibile determinante e moltiplicando ciascuno degli altri valori limite di
emissione per la quantità di calore fornita da ciascun combustibile e dividendo
il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma delle potenze termiche
fornite da tutti i combustibili;
d)
in quarto luogo, addizionando i valori limite di emissione ponderati per
combustibile.
3.
In alternativa al paragrafo 2 si possono applicare i seguenti valori limite
medi di emissione per l'anidride solforosa (indipendentemente dalla miscela di
combustibili usata):
a)
per gli impianti nuovi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3: 1000 mg/Nm3,
come media di tutti detti impianti della raffineria;
b)
per gli impianti nuovi di cui all'articolo 4, paragrafo 2: 600 mg/Nm3, come
media di tutti detti impianti della raffineria, ad eccezione delle turbine a
gas.
Le
autorità competenti provvedono affinché l'applicazione di questa disposizione
non conduca ad un aumento delle emissioni degli impianti esistenti.
4.
Per gli impianti multicombustibili che comportano l'impiego simultaneo di due o
più combustibili, nel concedere l'autorizzazione di cui agli articoli 4,
paragrafo 1 o paragrafo 2 e per gli impianti di cui all'articolo 4, paragrafo 3
o all'articolo 10 sono applicabili i valori limite di emissione di cui agli
allegati da III a VII corrispondenti a ciascuno dei combustibili utilizzati.
Articolo
9
Gli
scarichi gassosi degli impianti di combustione devono essere smaltiti in modo
controllato attraverso un camino. L'autorizzazione di cui all'articolo 4, e le
autorizzazioni per gli impianti di combustione di cui all'articolo 10,
stabiliscono le condizioni per lo smaltimento. La competente autorità in
particolare garantisce che l'altezza del camino sia calcolata in modo da
salvaguardare la salute e l'ambiente.
Articolo
10
Qualora
un impianto di combustione sia ampliato di almeno 50 MW, il valore limite di
emissione, quale stabilito negli allegati da III a VII, rispettivamente parte
B, è applicato alla nuova parte ed è fissato in funzione della potenza termica
dell'intero impianto. Questa disposizione non si applica nei casi contemplati
all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.
Se
il gestore dell'impianto di combustione prevede una modifica a norma
dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) e l'articolo 12, paragrafo 2 della
direttiva 96/61/CE, si applicano i valori limite di emissione stabiliti negli
allegati da III a VII, parte B per SO2, NOx e polveri.
Articolo
11
In
caso di costruzione di impianti di combustione che potrebbero notevolmente
pregiudicare l'ambiente di un altro Stato membro, gli Stati membri garantiscono
che si proceda a tutte le necessarie informazioni e consultazioni, in
conformità dell'articolo 7 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27
giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati(14).
Articolo
12
Gli
Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire il controllo,
conformemente all'allegato VIII, parte A, delle emissioni degli impianti di
combustione contemplati dalla presente direttiva e di tutti gli altri valori
richiesti per l'attuazione della stessa. Gli Stati membri possono esigere che
tale controllo venga effettuato a spese del gestore.
Articolo
13
Gli
Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i gestori informino
entro congrui termini le autorità competenti dei risultati delle misurazioni
continue, della verifica del funzionamento delle apparecchiature di
misurazione, delle misurazioni discontinue, nonché di tutte le altre
misurazioni effettuate per valutare il rispetto della presente direttiva.
Articolo
14
1.
Nel caso di misurazioni continue possono considerarsi rispettati i valori
limite di emissione indicati nella parte A degli allegati da III a VII, se la
valutazione dei risultati rivela che, nelle ore di funzionamento lungo un anno
civile:
a)
nessun valore medio del mese civile supera i valori limite d'emissione e
b)
per quanto concerne:
i)
l'anidride solforosa e le polveri, il 97 % di tutti i valori medi di 48 ore non
supera il 110 % dei valori limite di emissione;
ii)
gli ossidi di azoto, il 95 % di tutti i valori medi di 48 ore non supera il 110
% dei valori limite di emissione.
Non
si tiene conto dei periodi di cui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di
arresto.
2.
Qualora siano richieste soltanto misurazioni discontinue, o altre opportune
procedure di determinazione, i valori limite di emissione indicati negli
allegati da III a VII possono considerarsi rispettati se i risultati di ogni
serie di misurazioni o delle altre procedure, definiti e determinati secondo le
modalità stabilite dalle competenti autorità, non superano i valori limite di
emissione.
3.
Nei casi di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, i gradi di desolforazione si
considerano rispettati se la valutazione delle misurazioni effettuate a norma
dell'allegato VIII, parte A, punto 3 indica che tutti i valori medi dei mesi
civili o tutti i valori medi calcolati mensilmente raggiungono i gradi di
desolforazione richiesti.
Non
si tiene conto dei periodi di cui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di
arresto.
4.
Per i nuovi impianti per i quali l'autorizzazione è rilasciata ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 2, i valori limite di emissione nelle ore di
funzionamento lungo un anno civile sono considerati conformi in presenza dei
seguenti requisiti:
a)
nessun valore medio giornaliero convalidato supera i pertinenti dati di cui
agli allegati da III a VII, parte B;
b)
il 95 % di tutti i valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno non supera
il 200 % dei pertinenti dati di cui alla parte B degli allegati da III a VII.
I
"valori medi convalidati" sono determinati conformemente all'allegato
VIII, parte A, punto 6.
Non
si tiene conto dei periodi di cui all'articolo 7 né dei periodi di avvio e di
arresto.
Articolo
15
1.
Entro il 31 dicembre 1990 gli Stati membri informano la Commissione in merito
ai programmi stabiliti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.
Al
più tardi un anno dopo il termine delle varie fasi di riduzione delle emissioni
degli impianti esistenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una
relazione di sintesi sui risultati dell'attuazione dei programmi.
A
metà di ogni fase è inoltre richiesta una relazione intermedia.
2.
Le relazioni di cui al paragrafo 1 forniscono una panoramica:
a)
di tutti gli impianti di combustione che rientrano nel campo di applicazione
della presente direttiva;
b)
delle emissioni di anidride solforosa e ossidi di azoto, espresse in
tonnellate/anno e come concentrazioni di queste sostanze negli scarichi
gassosi;
c)
delle misure già prese o previste allo scopo di ridurre le emissioni, nonché
dei cambiamenti nella scelta del combustibile utilizzato;
d)
delle modifiche, effettuate o previste, delle modalità di conduzione;
e)
delle chiusure definitive, effettuate o previste, di impianti di combustione;
f)
e, se del caso, dei valori limite di emissione fissati nei programmi per gli
impianti esistenti.
Per
determinare le emissioni annue e le concentrazioni d'inquinanti negli scarichi
gassosi gli Stati membri tengono conto delle disposizioni degli articoli 12, 13
e 14.
3.
Gli Stati membri che applicano l'articolo 5 o le disposizioni dei nota bene
dell'allegato III o delle note in calce all'allegato VI, parte A, riferiscono
annualmente, in merito, alla Commissione.
Articolo
16
Gli
Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni in caso di violazione delle
norme nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo
17
1.
La direttiva 88/609/CEE è abrogata a partire dal 27 novembre 2002 fermi
restando il paragrafo 2, e gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda
i termini per il recepimento e l'applicazione della direttiva indicati
nell'allegato IX.
2.
Per quanto riguarda i nuovi impianti autorizzati entro il 27 novembre 2002,
come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, l'articolo
4, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, l'articolo 15,
paragrafo 3, gli allegati III, VI, VIII e l'allegato IX, punto A.2, della
direttiva 88/609/CEE come modificata dalla direttiva 94/66/CEE, si
applicheranno fino al 1o gennaio 2008, data alla quale sono abrogati.
3.
I riferimenti alla direttiva 88/609/CEE s'intendono come riferimenti alla
presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella di concordanza di
cui all'allegato X.
Articolo
18
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27
novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli
Stati membri.
2.
Per gli impianti esistenti, e per gli impianti nuovi la cui autorizzazione è
stata rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, si applicano le
disposizioni di cui all'allegato VIII, punto A.2 a partire dal 27 novembre
2004.
3.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i testi delle disposizioni di
diritto nazionale da essi adottati nel settore contemplato dalla presente
direttiva.
Articolo
19
La
presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo
20
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2001.
Per
il Parlamento europeo
La
Presidente
N.
Fontaine
Per
il Consiglio
Il
Presidente
A.
Neyts-Uyttebroeck
(1)
GU C 300 del 29.9.1998, pag. 6, e GU C 212 E del 25.7.2000, pag. 36.
(2)
GU C 101 del 12.4.1999, pag. 55.
(3)
Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag.
175), Posizione comune del Consiglio del 9 novembre 2000 (GU C 375 del
28.12.2000, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 14 marzo 2001 (non
ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo
del 20 settembre 2001 e decisione del Consiglio del 27 settembre 2001.
(4)
GU L 336 del 7.12.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
del Consiglio 94/66/CE (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 83).
(5)
GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.
(6)
GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
(7)
GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.
(8)
GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.
(9)
GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.
(10)
GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.
(11)
GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.
(12)
GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.
(13)
Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.
(14)
GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).
ALLEGATO
I
MASSIMALI
E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI SO2 PER GLI IMPIANTI ESISTENTI(1)(2)
(1)
Emissioni ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1o luglio
1987 o successivamente.
(2)
Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente al
1o luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data, o che non sono
state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione
stabiliti dal presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti
dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le
emissioni globali originate dagli impianti esistenti che non devono superare i
massimali di cui al presente allegato.
ALLEGATO
II
MASSIMALI
E OBIETTIVI DI RIDUZIONE DI EMISSIONE DI NOX PER GLI IMPIANTI ESISTENTI(1)(2)
(1)
Emissioni ulteriori possono risultare dalla capacità autorizzata il 1o luglio
1987 o successivamente.
(2)
Le emissioni originate dagli impianti di combustione autorizzati anteriormente
al 1o luglio 1987 ma non ancora in funzione prima di tale data; o che non sono
state prese in considerazione nell'elaborazione dei massimali di emissione
stabiliti dal presente allegato devono essere conformi ai requisiti stabiliti
dalla presente direttiva per i nuovi impianti o prese in considerazione per le
emissioni globali originate dagli impianti esistenti che non devono superare i
massimali di cui al presente allegato.
ALLEGATO
III
VALORI
LIMITE DI SO2
Combustibili
solidi
A.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 6 %) che
devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:
NB.
Qualora
i valori limite di emissione di cui sopra non possano essere rispettati per le
caratteristiche del combustibile, si dovrà ottenere un grado di desolforazione
pari ad almeno il 60 % nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale
inferiore o pari a 100 MWth, 75 % nel caso di impianti aventi una potenza
termica nominale superiore a 100 MWth e inferiore o pari a 300 MWth e 90 % per
impianti con potenza superiore a 300 MWth. Nel caso di impianti aventi una
potenza termica nominale superiore a 500 MWth, si applicherà un grado di
desolforazione pari ad almeno il 94 %, o ad almeno il 92 % qualora sia stato
stipulato un contratto relativo alla messa a punto di un sistema di
desolforazione dei gas di scarico o di iniezione di calcio e i lavori di
installazione dello stesso siano iniziati prima del 1o gennaio 2001.
B.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 6 %) che
devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
2 ad eccezione delle turbine a gas.
NB.
Qualora
i valori limite di emissione di cui sopra non possano essere rispettati per le
caratteristiche del combustibile, si dovrà ottenere per gli impianti un valore
di 300 mg/Nm3 SO2 o un grado di desolforazione pari ad almeno il 92 % nel caso
di impianti aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 300 MWth e,
nel caso di impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 300 MWth,
si applicherà un grado di desolforazione pari ad almeno il 95 %, oltre ad un
valore limite di emissione massimo consentito pari a 400 mg/Nm3.
ALLEGATO
IV
VALORI
LIMITE DI EMISSIONE DI SO2
Combustibili
liquidi
A.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 3 %) che
devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:
B.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 3 %) che
devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
2 ad eccezione delle turbine a gas.
Nel
caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth
per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007
si applica il valore limite di emissione di 1700 mg/Nm3.
ALLEGATO
V
VALORI
LIMITE DI EMISSIONE DI SO2
Combustibili
gassosi
A.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 3 %) che
devono essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:
B.
Valori limite di emissione SO2 espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 3 %) che
devono essere applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
2:
ALLEGATO
VI
VALORI
LIMITE DI EMISSIONE DI NOX (misurati come No2)
A.
Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 6 % per i
combustibili solidi, 3 % per i combustibili liquidi e gassosi) che devono
essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi
dell'articolo 4, paragrafi 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:
B.
Valori limite di emissione NOx espressi in mg/Nm3 che devono essere applicati
dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione delle
turbine a gas
Combustibili
solidi (tenore di O2: 6 %)
Combustibili
liquidi (tenore di O2: 3 %)
Nel
caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth
per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007
si applica il valore limite di emissione di 400 mg/Nm3.
Combustibili
gassosi (tenore di O2: 3 %)
Turbine
a gas
Valori
limite di emissione NOx espressi in mg/Nm3 (tenore di O2: 15 %) che devono
essere applicati dalle unità a una sola turbina a gas ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 2 (i valori limite si applicano soltanto con un carico superiore al
70 %):
Le
turbine a gas per casi di emergenza che funzionano meno di 500 ore all'anno
sono escluse da detti valori limite. Il gestore di questi impianti è tenuto a
presentare ogni anno all'autorità competente un documento in cui sono
registrati i tempi di tale utilizzazione.
Nota
1:
Il
gas naturale è il metano presente in natura con non più del 20 % (in volume) di
inerti ed altri costituenti.
Nota
2:
75
mg/Nm3 nei casi seguenti, in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata
alle condizioni ISO di carico di base:
-
turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di
elettricità che hanno un grado di rendimento globale superiore al 75 %;
-
turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato che hanno un grado di
rendimento elettrico globale medio annuo superiore al 55 %;
-
turbine a gas per trasmissioni meccaniche.
Per
le turbine a gas che non rientrano in una delle categorie di cui sopra, ma che
hanno un grado di efficienza superiore al 35 % - determinato alle condizioni
ISO di carico di base - il valore limite di emissione sarà pari a
50*>ISO_7>ç/35 >ISO_1>dove >ISO_7>ç >ISO_1>è
l'efficienza della turbina a gas espressa in percentuale (e determinata alle
condizioni ISO di carico di base).
Nota
3:
Questo
valore limite di emissione si applica unicamente alle turbine a gas alimentate
con distillati leggeri e medi.
ALLEGATO
VII
VALORI
LIMITE DI EMISSIONE DELLE POLVERI
A.
Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 tenore di O2: 6 % per
i combustibili solidi, 3 % per i combustibili liquidi e gassosi) che devono
essere applicati dai nuovi e dagli esistenti impianti rispettivamente ai sensi
dell'articolo 4 paragrafi 1 e dell'articolo 4, paragrafo 3:
B.
Valori limite di emissione di polveri espressi in mg/Nm3 che devono essere
applicati dai nuovi impianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 ad eccezione
delle turbine a gas:
Combustibili
solidi (tenore di O2: 6 %)
Combustibili
liquidi (tenore di O2: 3 %)
Nel
caso di due impianti di Creta e Rodi con potenza termica nominale di 250 MWth
per i quali l'autorizzazione sarà rilasciata anteriormente al 31 dicembre 2007
si applica il valore limite di emissione di 50 mg/Nm3.
Combustibili
gassosi (tenore di O2: 3 %)
ALLEGATO
VIII
METODI
DI MISURAZIONE DELLE EMISSIONI
A.
Modalità di misurazione e di valutazione delle emissioni di impianti di
combustione
1.
Fino al 27 novembre 2004
Le
concentrazioni di SO2, polveri, NOX sono misurate senza soluzione di continuità
nel caso di nuovi impianti per i quali è stata concessa una licenza ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1 con potenza termica nominale superiore a 30 MW.
Tuttavia, il controllo di SO2 e delle polveri può limitarsi a misurazioni
discontinue o ad altre opportune procedure di determinazione qualora tali
misurazioni o procedure, che devono essere verificate e riconosciute dalle
autorità competenti, possano essere utilizzate per determinare la
concentrazione.
Nel
caso di nuovi impianti per i quali è stata concessa una licenza ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1 non previsti dal primo comma, le autorità
competenti possono chiedere l'esecuzione di misurazioni senza soluzione di
continuità di questi tre inquinanti, ove lo ritengano necessario. Nei casi in
cui non sono richieste tali misurazioni, si applicano regolarmente misurazioni
discontinue o opportune procedure di determinazione approvate dalle autorità
competenti, per valutare la quantità delle sostanze sopra menzionate presenti
nelle emissioni.
2.
A decorrere dal 27 novembre 2002, senza pregiudizio dell'articolo 18, paragrafo
2
Le
autorità competenti impongono misurazioni senza soluzione di continuità delle
concentrazioni di SO2, NOX e polveri dallo scarico gassoso di ciascun impianto
di combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 100 MW.
In
deroga al primo comma possono non essere obbligatorie misurazioni senza
soluzione di continuità nei casi seguenti:
-
per gli impianti di combustione con un ciclo di vita inferiore a 10000 ore di
funzionamento,
-
per SO2 e per le polveri delle caldaie a gas naturale o delle turbine a gas
alimentate con gas naturale,
-
per SO2 delle turbine a gas o delle caldaie alimentate a gasolio con tenore di
zolfo noto, in assenza di apparecchiature di desolforazione,
-
per SO2 delle caldaie alimentate con biomassa se il gestore può provare che le
emissioni di SO2 non possono in nessun caso superare i valori limite di
emissione previsti.
Nei
casi in cui non sono richieste misurazioni senza soluzione di continuità, sono
necessarie come minimo misurazioni discontinue ogni 6 mesi. In alternativa, si
possono usare opportune procedure di determinazione, che devono essere
verificate ed approvate dalle autorità competenti, per valutare la quantità
degli inquinanti sopra menzionati presenti nelle emissioni. Queste procedure
applicano le pertinenti norme CEN non appena esse sono disponibili. Se non sono
disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o internazionali,
che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
3.
Nel caso di impianti che devono rispondere ai gradi di desolforazione fissati
dall'articolo 5, paragrafo 2 e dall'allegato III, sono applicabili i requisiti
riguardanti le misurazioni delle emissioni di anidride solforosa stabiliti nel
precedente punto 2. Inoltre il tenore di zolfo del combustibile introdotto nei
dispositivi dell'impianto di combustione deve essere controllato regolarmente.
4.
In caso di sostanziali modifiche in merito al combustibile utilizzato o al modo
di conduzione degli impianti, le autorità competenti devono esserne informate.
Esse decidono se le disposizioni in materia di controllo di cui al punto 2 sono
appropriate o se richiedono un adeguamento.
5.
Le misurazioni senza soluzione di continuità effettuate conformemente al punto
2 comprendono i seguenti parametri di funzionamento del processo: tenore di
ossigeno, temperatura, pressione e tenore di vapore acqueo. La misurazione
senza soluzione di continuità del tenore di vapore acqueo dei gas di scarico
non è necessaria, a condizione che il gas di scarico prelevato sia essiccato
prima dell'analisi delle emissioni.
Le
misurazioni rappresentative, ossia campionamento ed analisi dei pertinenti
inquinanti e dei parametri di processo, nonché i metodi di misurazione di
riferimento per calibrare i sistemi di misura automatici, sono effettuate
conformemente alle norme CEN non appena esse sono disponibili. Se non sono
disponibili norme CEN si applicano norme ISO, norme nazionali o internazionali
che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.
I
sistemi di misurazione continua sono soggetti a controllo mediante misurazioni
parallele secondo i metodi di riferimento, almeno una volta all'anno.
6.
I
valori medi orari e giornalieri convalidati sono determinati in base ai valori
medi orari validi misurati dopo detrazione del valore dell'intervallo di
fiducia di cui sopra.
Qualsiasi
giorno nel quale più di 3 valori medi orari non sono validi a causa di
malfunzionamento o manutenzione del sistema di misure in continuo non è
considerato valido. Se in un anno più di dieci giorni non sono considerati
validi per tali ragioni, l'autorità competente chiede al gestore di prendere
adeguati provvedimenti per migliorare l'affidabilità del sistema di controllo
in continuo.
B.
Determinazioni delle emissioni totali annue degli impianti di combustione
Fino
al 2003 compreso, le autorità competenti ottengono la determinazione delle
emissioni totali annue di anidride solforosa e ossidi d'azoto da nuovi impianti
di combustione. Qualora si usi il controllo continuo, il gestore dell'impianto
di combustione addiziona separatamente per ogni inquinante la massa di
inquinante emesso quotidianamente, sulla base delle portate volumetriche degli
scarichi gassosi. Qualora non si usi il controllo continuo, le stime delle
emissioni annue totali vengono determinate dal gestore, sulla base delle
disposizioni di cui alla parte A, punto 1, conformi alle esigenze delle
autorità competenti.
Gli
Stati membri comunicano alla Commissione le emissioni annue totali di anidride
solforosa e di ossidi di azoto dei nuovi impianti insieme alla comunicazione
richiesta ai sensi della parte C, punto 3, concernente le emissioni annue
totali degli impianti esistenti.
Gli
Stati membri stabiliscono, a decorrere dal 2004 e per ogni anno successivo, un
inventario delle emissioni di SO2, NOX e polveri di tutti gli impianti di
combustione con una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.
L'autorità competente riceve per ogni impianto gestito in una data località da
un unico gestore i dati seguenti:
-
le emissioni annue totali di SO2, NOX e polveri (come totale di particelle in
sospensione),
-
la quantità annua totale di apporto di energia, con riferimento al potere
calorifico netto, suddiviso secondo cinque categorie di combustibile: biomassa,
altri combustibili solidi, combustibili liquidi, gas naturale, altri gas.
Un
sommario dei risultati di questo inventario che mostra separatamente le
emissioni delle raffinerie è comunicato alla Commissione ogni tre anni, entro
dodici mesi dalla fine del triennio considerato. I dati annuali, impianto per
impianto, sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di
quest'ultima. La Commissione metterà a disposizione degli Stati membri un
sommario del raffronto e della valutazione degli inventari nazionali entro
dodici mesi dal ricevimento di questi ultimi.
A
partire dal 1o gennaio 2008 gli Stati membri presentano ogni anno alla
Commissione una relazione sugli impianti esistenti che posseggono i requisiti
richiesti dall'articolo 4, paragrafo 1 quater e la registrazione dei tempi di
utilizzazione e di non utilizzazione assegnati per il restante periodo di
funzionamento degli impianti.
C.
Determinazione delle emissioni annue totali degli impianti esistenti fino al
2003 compreso
1.
Gli Stati membri elaborano, a partire dal 1990 e ogni successivo anno fino al
2003 compreso, un inventario completo delle emissioni di anidride solforosa e
di ossidi di azoto per gli impianti esistenti:
-
impianto per impianto per gli impianti di oltre 300 MWth e per le raffinerie,
-
su base generale per gli altri impianti di combustione cui si applica la
presente direttiva.
2.
La metodologia utilizzata per questi inventari deve essere analoga a quella
impiegata per determinare le emissioni di anidride solforosa e di ossidi di
azoto originate da impianti di combustione nel 1980.
3.
I risultati dell'inventario vengono comunicati alla Commissione, opportunamente
raccolti, entro nove mesi dal termine dell'anno considerato. La metodologia
utilizzata per l'elaborazione di detti inventari delle emissioni e le
informazioni dettagliate di base sono messe a disposizione della Commissione su
richiesta di quest'ultima.
4.
La Commissione procede ad un raffronto sistematico degli inventari nazionali e,
se del caso, presenta al Consiglio proposte intese all'armonizzazione delle
metodologie utilizzate per l'elaborazione degli inventari delle emissioni ai
fini di una efficace attuazione della presente direttiva.
ALLEGATO
IX
TERMINI
PER IL RECEPIMENTO E L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA ABROGATA
(di
cui all'articolo 17, paragrafo 1)
ALLEGATO
X
TABELLA
DI CONCORDANZA
(di
cui all'articolo 17, paragrafo 3)