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Regione Lazio
Legge regionale del 23-11-2006 n. 17
Disciplina regionale relativa al programma d’azione per le zone
vulnerabili da nitrati di origine agricola e all’utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di
talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo) e successive
modifiche.
(B.U.R. Lazio n. 34 del 09-12-2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1. La Regione, ai sensi degli articoli 92 e 112 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina:
a) il programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
di cui all’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;
b) l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;
c) l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque
reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a),
b) e c), del d.lgs. 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate
con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006
(Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
ARTICOLO 2
(Regolamenti regionali)
1. Alla disciplina prevista dall’articolo 1 si provvede con uno o più
regolamenti regionali adottati a norma dell’articolo 47, comma 2, lettera b),
dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. I regolamenti regionali disciplinano, in particolare:
a) l’intero ciclo dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), comprensivo di produzione, raccolta,
stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto espandimento;
b) la comunicazione dell’utilizzazione agronomica di cui alla lettera a),
prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dalla stessa
per le attività di minor impatto ambientale;
c) i divieti, le prescrizioni e le norme tecniche per l’utilizzazione agronomica
e per le operazioni di fertilizzazione azotata;
d) i piani di utilizzazione agronomica e i piani di fertilizzazione;
e) gli eventuali obblighi relativi alla tenuta di registri aziendali ed alla
conservazione di documenti;
f) i controlli, l’imposizione di prescrizioni nonché l’emanazione di
provvedimenti di divieto o di sospensione a tempo determinato dell’attività in
caso di mancata comunicazione o di mancato rispetto delle norme tecniche e delle
prescrizioni impartite;
g) il monitoraggio, anche ai fini della verifica dell’efficacia del programma
d’azione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).
ARTICOLO 3
(Criteri e norme tecniche generali)
1. I regolamenti regionali disciplinano la materia oggetto della presente
legge sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali dettati dallo Stato
e specificamente:
a) per quanto riguarda il programma d’azione indicato all’articolo 1, comma 1,
lettera a), sulla base dell’allegato 7/A-IV alla parte terza del d.lgs. 152/2006
nonché del titolo V del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali 7 aprile 2006;
b) per quanto riguarda l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei
frantoi oleari indicata all’articolo 1, comma 1, lettera b), sulla base della
legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e del
decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005 (Criteri
e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di
cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
c) per quanto riguarda l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
nonché delle acque reflue indicata all’articolo 1, comma 1, lettera c), sulla
base del decreto del Ministro delle Politiche Agricole
e Forestali 7 aprile 2006.
ARTICOLO 4
(Competenze)
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto
della presente legge, ivi compresi quelli relativi alla comunicazione
dell’utilizzazione agronomica nonché ai controlli, all’imposizione di
prescrizioni e all’emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione ell’attività,
di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e f), sono esercitati dai comuni ai
sensi dell’articolo 107, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 agosto
1999,n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, fatti
salvi le funzioni ed i compiti amministrativi previsti:
a) all’articolo 103 bis) e all’articolo 106, comma 1, lettera h) della l.r.
14/1999 e successive modifiche, di competenza della provincia;
b) all’articolo 105, comma 1, lettere h) e h bis) della l.r. 14/1999 e
successive modifiche, di competenza della Regione.
ARTICOLO 5
(Sanzioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 137, comma 14, del d.lgs
152/2006, a chiunque effettui l’utilizzazione agronomica contravvenendo alle
disposizioni regolamentari dettate ai sensi dell’articolo 2, si applica una
sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1000,00 ad un massimo di euro 10 mila.
ARTICOLO 6
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo” e successive modifiche)
1. Al titolo IV, Capo II, Sezione II della l.r. 14/1999 e successive
modifiche, dopo l’articolo 103 è aggiunto il seguente:
“Art. 103 bis (Individuazione delle autorità competenti al rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento” e successive
modifiche)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i), del
d.lgs. 59/2005, è delegata alle province la competenza a rilasciare
l’autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali di cui
all’Allegato I al citato decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
Nell’esercizio della suddetta funzione le province possono valersi del supporto
tecnico-analitico fornito dall’ARPA nonché del comitato tecnico scientifico di
cui all’articolo 3 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive
modifiche.
2. Il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per le attività
industriali elencate nel punto 5 dell’Allegato I al d.lgs. 59/2005 è riservato
alla Regione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27
(Disciplina regionale della gestione dei rifiuti).”.
2. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 105 della l.r. 14/1999 e
successive modifiche è inserita la seguente: “h bis) l’organizzazione e
l’effettuazione di eventuali verifiche in materia di utilizzazione agronomica,
aggiuntive a quelle di competenza dei comuni ai sensi dell’articolo 107, comma
1, lettera d);”.
3. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 107 della l.r. 14/1999, è sostituita
dalla seguente:
“d) l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari,
degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui
all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e delle piccole aziende
agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle Politiche agricole
e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina
regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), ivi compresi la
comunicazione dell’utilizzazione agronomica, i controlli, l’imposizione di
prescrizioni e l’emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione
dell’attività;”.
ARTICOLO 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 23 novembre 2006
Marrazzo