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Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 giugno 2006, n. 206.
Testo del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2006, n. 234 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Disposizioni urgenti in materia di IRAP e canoni demaniali marittimi».
(GU n. 167 del 20-7-2006)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11 comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Versamenti IRAP
1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le
disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,
nonche' dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, e successive modificazioni.
(( 1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 174, quinto periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente alle regioni
che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo
sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale e si
interpretano nel senso che l'IRAP e' calcolata maggiorando di un punto
percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente nelle regioni interessate,
fatti salvi comunque i regimi di esenzione.
1-ter. Il versamento della prima
rata di acconto dell'IRAP dovuta ai contribuenti interessati dalle disposizioni
dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, effettuato entro il 20 luglio 2006, non e' soggetto alla maggiorazione
dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concerne «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta sempreche' la violazione
non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore
o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della
sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non
e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di
imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con
maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve
essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei
pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a
integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che
importino l'attenuazione della sanzione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462 (Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134,
lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662): «Art. 2 (Riscossione delle
somme dovute a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito
dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati
ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi
e premi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni
per ritardato o omesso versamento, sono iscritte
direttamente nei ruoli a titolo definitivo.
1-bis.
2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente
o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalita'
indicate nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di
autotutela delle somme dovute, seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni
amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005):
«174 (Provvedimenti adottati dalla regione in caso di squilibrio
economico-finanziario della spesa sanitaria). - Al fine del rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario, la regione ove si prospetti sulla base
del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i
provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre
si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati
i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di
cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del
Consiglio dei Ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia,
entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualita' di
commissario ad acta, approva il bilancio di sercizio consolidato del
Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e
adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli
aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono
essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e
seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di
gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella
regione interessata, con riferimento all'anno di imposta 2006, si applicano
comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; scaduto il
termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere
ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed
i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo
anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle
maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.».
Art. 2.
Canoni demaniali marittimi
1. All'art. 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive
modificazioni, (( dopo le parole: «delle categorie interessate» sono inserite le
seguenti «nonche' con le associazioni di consumatori»)) e le parole: «15
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: ((«31 ottobre 2006».))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14-quinquies, del decreto-legge 30
giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005,
n. 168 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori
della pubblica amministrazione); come modificato dalla presente legge:
«Art. 14-quinquies (Differimento del termine). - 1. Per consentire il
completamento degli accertamenti tecnici in corso, d'intesa con le regioni e le
organizzazioni sindacali delle categorie interessate nonche' con le associazioni
dei consumatori relativamente alla rideterminazione dei canoni demaniali
marittimi anche in relazione al numero all'estensione ed alle tipologie delle
concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui all'art. 32, comma
22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito al 31 ottobre 2006».
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.