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Regione Friuli-Venezia Giulia
Legge Regionale n. 13 del 10-08-2006
Norme in materia di portualita’.
(B.U.R. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 16 agosto 2006 - S.S. n. 1 - )
(La nomenclatura esatta del BUR è: 1° Supplemento straordinario n. 8 del
16/08/2006 al BUR n. 33 del 16/08/2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga:
la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Integrazione dell’articolo 17 della legge regionale 22/1987, dell’articolo 5
della legge regionale 57/1991 e dell’articolo 4, comma 29, della legge
regionale 19/2004)
1. L’Amministrazione regionale persegue gli scopi di cui all’articolo 17 della
legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualita’ e vie di
navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), di cui all’articolo 5 della
legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la
promozione del sistema dei trasporti del Friuli Venezia Giulia.
Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), e di cui all’articolo 4, comma 29, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), anche assegnando i fondi di cui ai capitoli 3769 e 3775 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste che li impiega per le finalita’ delle menzionate leggi.
La Giunta regionale determina
annualmente l’ammontare delle risorse da destinare ai beneficiari sulla base di
programmi di impiego, nonche’ le modalita’ di concessione, erogazione e
rendicontazione.
ARTICOLO 2
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 fanno carico
all’unita’ previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno
2006, con riferimento ai capitoli 3769, 3773 e 3775 del documento tecnico
allegato ai bilanci medesimi.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 10 agosto 2006.