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Decreto 2 maggio 2006
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio. Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(GU n. 108 del 11-5-2006)
(con comunicato ministeriale pubblicato nella GU n. 146 del 26-6-2006 č stata segnalata l'inefficacia del presente decreto)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale;
Visto in particolare l'art. 99, comma 1, in base al quale il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, stabilisce le
norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed
industriali;
Sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle
attivita' produttive;
Decreta:
Art. 1.
Principi e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito n. 152/2006), le norme
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali
attraverso la regolamentazione delle destinazioni d'uso e dei relativi requisiti
di qualita', ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse
idriche, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo
l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e favorendo il risparmio
idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue.
2. Il riutilizzo deve avvenire in condizioni di sicurezza ambientale, evitando
alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonche' rischi
igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di sanita' e sicurezza e delle regole di buona
prassi industriale e agricola.
3. Il presente decreto non disciplina il riutilizzo di acque reflue presso il
medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte.
4. Nel rispetto delle norme tecniche di cui al presente decreto le regioni
adottano le norme e le misure previste dall'art. 99, comma 2, del decreto
legislativo n. 152/2006 per il conseguimento degli obiettivi di qualita' di cui
al decreto legislativo stesso con particolare riferimento alle aree sensibili di
cui all'art. 91 del suddetto decreto legislativo, anche al fine di far fronte in
modo strutturale a situazioni permanenti di scarsita' della risorsa idrica. Tali
norme e misure costituiscono parte integrante dei piani di tutela di cui
all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 sono inserite nei predetti
piani ai sensi dell'allegato 4 del citato decreto legislativo.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) recupero: riqualificazione di un'acqua reflua, mediante adeguato trattamento
depurativo, al fine di renderla adatta alla distribuzione per specifici
riutilizzi;
b) impianto di recupero: le strutture destinate al trattamento depurativo di cui
alla lettera a), incluse le eventuali strutture di equalizzazione e di
stoccaggio delle acque reflue recuperate presenti all'interno dell'impianto,
prima dell'immissione nella rete di distribuzione delle acque reflue recuperate;
c) rete di distribuzione: le strutture destinate all'erogazione delle acque
reflue recuperate, incluse le eventuali strutture per la loro equalizzazione,
l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle di cui alla lettera
b);
d) riutilizzo: impiego di acqua reflua recuperata di determinata qualita' per
specifica destinazione d'uso, per mezzo di una rete di distribuzione, in
parziale o totale sostituzione di acqua superficiale o sotterranea.
Art. 3.
Destinazioni d'uso ammissibili
1. Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate sono le
seguenti:
a) irriguo: per l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di
alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non alimentari, nonche' per
l'irrigazione di aree destinate al verde o ad attivita' ricreative o sportive;
b) civile: per il lavaggio delle strade nei centri urbani; per l'alimentazione
dei sistemi di riscaldamento o raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali
di adduzione, separate da quelle delle acque potabili, con esclusione
dell'utilizzazione diretta di tale acqua negli edifici a uso civile, ad
eccezione degli impianti di scarico nei servizi igienici;
c) industriale: come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i cicli
termici dei processi industriali, con l'esclusione degli usi che comportano un
contatto tra le acque reflue recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici
e cosmetici.
Art. 4.
Requisiti di qualita' delle acque reflue ai fini del riutilizzo
1. Fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'allegato al presente
decreto, le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile
devono possedere, all'uscita dell'impianto di recupero, requisiti di qualita'
chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del
medesimo allegato. In caso di riutilizzo per destinazione d'uso industriale, le
parti interessate concordano limiti specifici in relazione alle esigenze dei
cicli produttivi nei quali avviene il riutilizzo, nel rispetto comunque dei
valori previsti per lo scarico in acque superficiali
dalla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo n.
152/2006.
2. In applicazione e per le finalita' di cui all'art. 12-bis del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, cosi' come modificato dal decreto legislativo n.
152/2006 all'art. 96, comma 3, il riutilizzo delle acque reflue e' liberamente
consentito, previo trattamento di recupero diretto ad assicurare il rispetto dei
requisiti di qualita' di cui al comma 1.
3. L'autorita' sanitaria puo' disporre, ai sensi della vigente legislazione,
divieti e limitazioni, sia temporali, sia territoriali alle attivita' di
recupero o di riutilizzo.
Art. 5.
Pianificazione delle attivita' di recupero delle acque reflue ai fini del
riutilizzo
1. Le regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, definiscono un primo elenco degli impianti di depurazione di acque
reflue urbane il cui scarico deve conformarsi ai limiti di cui all'art. 4. Le
regioni definiscono, in particolare, gli impianti di depurazione, la tipologia
delle reti di distribuzione da impiegare per il riutilizzo e le infrastrutture
di connessione con le reti di distribuzione.
2. Ai fini dell'elaborazione dell'elenco di cui al comma 1, le regioni
identificano, in relazione alle previsioni di riutilizzo, per ciascun impianto
di depurazione, il soggetto titolare, la portata attuale e a regime dello
scarico e le caratteristiche dello scarico.
Art. 6.
Autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo
1. Nell'ambito della autorizzazione allo scarico con finalita' di riutilizzo
e, nel caso di impianti di recupero delle acque reflue urbane, dell'approvazione
dei progetti ai sensi dell'art. l26 del decreto legislativo n. 152/2006 sono
dettate le prescrizioni atte a garantire che l'impianto autorizzato osservi i
valori limite e le norme del presente decreto e della normativa regionale di
attuazione.
Art. 7.
Controllo e monitoraggio degli impianti di recupero
1. L'impianto di recupero delle acque reflue e' soggetto al controllo da
parte dell'autorita' competente, ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo
n. 152/2006 per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione di cui all'art. 6. Il controllo, su disposizione dell'autorita'
competente e sulla base del programma di controllo di cui all'art. 128 del
decreto legislativo n. 152/2006 puo' essere effettuato dal titolare
dell'impianto di recupero.
2. Il titolare dell'impianto di recupero deve, in ogni caso, assicurare un
sufficiente numero di autocontrolli all'uscita
dell'impianto di recupero, comunque non inferiore a quello previsto dalla
normativa regionale in rapporto alle specifiche utilizzazioni e, in ogni caso,
con cadenza minima quindicennale. I risultati delle analisi devono essere messi
a disposizione delle autorita' di controllo.
Art. 8.
Scarico alternativo nel corpo recettore
1. Qualora non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata trattata,
l'impianto di recupero delle acque reflue deve prevedere uno scarico alternativo
delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve assicurare al corpo
recettore gli usi legittimi e gli obiettivi di qualita' di cui al Titolo II -
Capo I del decreto legislativo n. 152/2006 e, come minimo, deve essere conforme
alle disposizioni del Titolo III - Capo III del medesimo decreto legislativo.
Art. 9.
Reti di distribuzione
1. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate sono separate e
realizzate in maniera tale da evitare rischi di contaminazione alla rete di
adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. I punti di
consegna devono essere adeguatamente marcati e chiaramente distinguibili da
quelli delle acque destinate al consumo umano.
2. Le reti di distribuzione delle acque reflue recuperate devono essere
adeguatamente contrassegnate e, laddove realizzate con canali a cielo aperto,
anche se miscelate con acque di altra provenienza, devono essere adeguatamente
indicate con segnaletica verticale colorata e ben visibile.
3. Le tubazioni utilizzate per l'alimentazione degli scarichi dei servizi
igienici devono essere adeguatamente contrassegnate mediante apposita
colorazione o altre modalita' di segnalazione.
Art. 10.
Modalita' di riutilizzo
1. Il riutilizzo irriguo di acque reflue recuperate deve essere realizzato
con modalita' che assicurino il risparmio idrico e non puo' comunque superare il
fabbisogno delle colture e delle aree verdi, anche in relazione al metodo di
distribuzione impiegato. Il riutilizzo irriguo e' comunque subordinato al
rispetto del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per
le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, n. 86. Gli apporti di azoto
derivanti dal riutilizzo di acque reflue concorrono al raggiungimento dei
carichi massimi ammissibili, ove stabiliti dalla vigente normativa nazionale e
regionale, e alla determinazione dell'equilibrio tra il fabbisogno di azoto
delle colture e l'apporto di azoto proveniente dal terreno e dalla
fertilizzazione, ai sensi dell'allegato VII, parte AIV, della Parte Terza del
decreto legislativo n. 152/2006.
2. Nel caso di riutilizzi multipli, ossia per usi diversi quali quelli irrigui,
civili e industriali come definiti dall'art. 3, o con utenti multipli, il
titolare della distribuzione delle acque reflue recuperate cura la corretta
informazione degli utenti sulle modalita' di impiego, sui vincoli da rispettare
e sui rischi connessi a riutilizzi impropri.
Art. 11.
Monitoraggio delle attivita' di riutilizzo
1. Il titolare della rete di distribuzione effettua il monitoraggio ai fini
della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue
recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e
pedologici del riutilizzo. L'autorita' sanitaria, nell'esercizio delle attivita'
di prevenzione di propria competenza e in relazione a quanto stabilito dall'art.
4 comma 2, valuta gli eventuali effetti igienico-sanitari connessi all'impiego
delle acque reflue recuperate.
2. I risultati del monitoraggio sono trasmessi alla regione con cadenza
annuale.
Art. 12.
Rapporti tra i titolari degli impianti di recupero e delle reti di distribuzione
1. Le regioni possono stabilire appositi accordi di programma con i titolari
degli impianti di recupero delle acque reflue e i titolari delle reti di
distribuzione, anche al fine di prevedere agevolazioni ed incentivazioni al
riutilizzo, ai sensi di quanto disposto nell'art. 99, comma 1, del decreto
legislativo n. 152/2006.
2. L'acqua reflua recuperata e' conferita dal titolare dell'impianto di recupero
al titolare della rete di distribuzione,
senza oneri a carico di quest'ultimo. Nel caso di destinazione d'uso industriale
di acque reflue urbane recuperate, sono a carico del titolare della rete di
distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire
valori limite piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella allegata al
presente decreto, al fine di rendere le acque idonee alla predetta destinazione
d'uso.
3. Nel caso di acque reflue industriali recuperate per destinazione d'uso
esclusivamente industriale, sono a carico del titolare della rete di
distribuzione gli oneri aggiuntivi di trattamento, sostenuti per conseguire
valori limite piu' restrittivi di quelli previsti dalla tabella 3 dell'allegato
5 della Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006 ovvero stabiliti dalle
regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto 4. Il soggetto titolare della
rete di distribuzione fissa la
tariffa relativa alla distribuzione delle acque reflue recuperate.
Art. 13.
Informazione
1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del
presente decreto, anche sulla base dei monitoraggi effettuati ai sensi dell'art.
7 secondo le modalita' indicate nel decreto di cui all'art. 75, comma 5 del
decreto legislativo n. 152/2006.
Art. 14.
Ulteriori norme per il riutilizzo irriguo
1. Le autorizzazioni di cui all'art. 6 possono prevedere, in caso di
riutilizzo irriguo, per il solo parametro Escherichia coli, una deroga ai limiti
previsti dalla tabella allegata al presente decreto, fino a 100 UFC/100 ml, da
riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 1000 UFC/100 ml. Il
presente comma si applica esclusivamente a condizione che nelle aree di origine
delle acque reflue e in quelle ove avviene il riutilizzo irriguo non sia
riscontrato un incremento, nel tempo, dei casi di patologie riconducibili a
contaminazione fecale.
2. I titolari delle reti di distribuzione devono, in tal caso, rispettare le
seguenti condizioni:
a) il metodo irriguo non deve comportare il contatto diretto dei prodotti
edibili crudi con le acque reflue recuperate;
b) il riutilizzo irriguo non deve riguardare aree verdi aperte al pubblico.
3. L'autorita' competente e' tenuta a dare comunicazione delle autorizzazioni
che prevedano la deroga di cui al comma 1 all'autorita' sanitaria.
Art. 15.
Disposizioni di salvaguardia
1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalita' del
presente decreto in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione.
Art. 16.
Pubblicazione
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli
Allegato
Requisiti minimi di qualita' delle acque reflue recuperate all'uscita
dell'impianto di recupero
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, ai fini del riutilizzo irriguo e civile, le acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero ai fini del riutilizzo devono essere conformi ai limiti riportati nella tabella del presente allegato nel rispetto di quanto stabilito nei seguenti paragrafi. Le regioni stabiliscono per ogni zona omogenea del proprio territorio i parametri per i quali e' obbligatorio effettuare il controllo ed il monitoraggio, fissando i limiti dei medesimi nel rispetto del presente decreto.
2. Qualora le regioni abbiano stabilito in ambito locale, per le acque destinate
al consumo umano, ai sensi degli articoli 13 e 16 del decreto legislativo 3
febbraio 2001, n. 31, valori limite superiori a quelli riportati in tabella del
presente decreto, le autorita' competenti possono autorizzare il recupero di
acque reflue conformemente ai suddetti limiti. Per le sostanze di cui
all'allegato 1 parte C del decreto legislativo n. 31 del 2001, le autorita'
competenti possono autorizzare il recupero delle acque reflue sulla base dei
valori delle acque destinate al consumo umano.
3. Nelle acque all'uscita dell'impianto di recupero, fatto salvo quanto previsto
al paragrafo 2, i limiti per pH, azoto ammoniacale, conducibilita' elettrica
specifica, alluminio, ferro, manganese, cloruri, solfati di cui alla tabella
dell'allegato rappresentano valori guida. Per tali parametri le regioni possono
autorizzare limiti diversi da quelli di cui alla tabella, previo parere conforme
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per le specifiche
destinazioni d'uso, comunque, non superiori ai limiti per lo scarico in acque
superficiali di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del
decreto legislativo n. 152/2006, per la conducibilita' elettrica specifica, non
deve essere superato il valore di 4000 \mu S/cm. Per i restanti parametri
chimico-fisici le regioni possono prevedere, sulla base di consolidate
conoscenze acquisite per i diversi usi e modalita' di riutilizzo a cui le acque
reflue sono destinate, limiti diversi da quelli previsti nella tabella del
presente allegato, purche' non superiori ai limiti per lo scarico in acque
superficiali di cui alla Tabella 3 della Allegato 5 della Parte Terza del
decreto legislativo n. 152/2006, previo parere del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
4. Nel caso di riutilizzo irriguo, i limiti per fosforo e azoto totale possono
essere elevati rispettivamente a 10 e 35 mg/l, fermo restando quanto previsto
all'art. 10, comma 1, relativamente alle zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola.
5. Per tutti i parametri chimico-fisici, i valori limite sono da riferirsi a
valori medi su base annua o, nel solo caso del riutilizzo irriguo, della singola
campagna irrigua. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove,
nel corso dei controlli, il valore puntuale di qualsiasi parametro risulti
superiore al 100% del valore limite.
6. Per il parametro Escherichia coli il valore limite indicato in tabella (10
UFC/l00 ml) e' da riferirsi all'80% dei campioni, con un valore massimo di 100
UFC/100 ml. Il riutilizzo deve comunque essere immediatamente sospeso ove nel
corso dei controlli il valore puntuale del parametro in questione risulti
superiore a 100 UFC/ 100 ml.
7. Per il parametro Salmonella il valore limite e' da riferirsi al 100% dei
campioni. Il riutilizzo deve comunque essere sospeso ove nel corso dei controlli
si rilevi presenza di Salmonella.
8. Il riutilizzo puo' essere riattivato solo dopo che il valore puntuale del
parametro o dei parametri per cui e' stato sospeso sia rientrato al di sotto del
valore limite in almeno tre controlli successivi e consecutivi. Valori limite
delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero.
Valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero
|
Parametro |
Unitą di misura |
Valore limite |
Parametri chimico- fisici |
pH |
|
6-9,5 |
SAR |
|
10 |
|
Materiali grossolani |
|
Assenti |
|
Soldi sospesi totali |
mg/L |
10 |
|
BOD5 |
mgO2/L |
20 |
|
COD |
mgO2/L |
100 |
|
Fosforo totale |
mgP/L |
2 |
|
Azoto totale |
mgN/L |
15 |
|
Azoto ammoniacale |
mgNH4/L |
2 |
|
Conducibilitą elettrica |
µS/cm |
3000 |
|
Alluminio |
mg/L |
1 |
|
Arsenico |
mg/L |
0,02 |
|
Bario |
mg/L |
10 |
|
Berillio |
mg/L |
0,1 |
|
Boro |
mg/L |
1,0 |
|
Cadmio |
mg/L |
0,0005 |
|
Cobalto |
mg/L |
0,05 |
|
Cromo totale |
mg/L |
0,1 |
|
Cromo VI |
mg/L |
0,005 |
|
Ferro |
mg/L |
2 |
|
Manganese |
mg/L |
0,2 |
|
Mercurio |
mg/L |
0,001 |
|
Nichel |
mg/L |
0,2 |
|
Piombo |
mg/L |
0,1 |
|
Rame |
mg/L |
1 |
|
Selenio |
mg/L |
0,01 |
|
Stagno |
mg/L |
3 |
|
Tallio |
mg/L |
0,001 |
|
Vanadio |
mg/L |
0,1 |
|
Zinco |
mg/L |
0,5 |
|
Cianuri totali (come CN) |
mg/L |
0,05 |
|
Solfuri |
mgH2S/L |
0,5 |
|
Solfiti |
mgSO3/L |
0,5 |
|
Solfati |
mgSO4/L |
500 |
|
Cloro attivo |
mg/l |
0,2 |
|
Cloruri |
mgCl/L |
250 |
|
Fluoruri |
mgF/L |
1,5 |
|
Grassi e olii animali/vegetali |
mg/L |
10 |
|
Oli minerali Nota 1 |
mg/L |
0,05 |
|
Fenoli totali |
mg/L |
0,1 |
|
Pentaclorofenolo |
mg/L |
0,003 |
|
Aldeidi totali |
mg/L |
0,5 |
|
Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici) |
mg/L |
0,01 |
|
Solventi clorurati totali |
mg/L |
0,04 |
|
Trialometani (somma delle concentrazioni) |
mg/L |
0,03 |
|
Solventi organici aromatici totali |
mg/L |
0,01 |
|
Benzene |
mg/L |
0,001 |
|
Benzo(a)pirene |
mg/L |
0,00001 |
|
Solventi organici azotati totali |
mg/L |
0,01 |
|
Tensioattivi totali |
mg/L |
0,5 |
|
Pesticidi clorurati (ciascuno) Nota 2 |
mg/L |
0,0001 |
|
Pesticidi fosforati (ciascuno) |
mg/L |
0,0001 |
|
Altri pesticidi totali |
mg/L |
0,05 |
Parametri microbiologici |
||
Escherichia coli Nota 3 |
UFC/100mL |
10 (80% dei campioni) 100 valore puntuale max |
Salmonella |
|
assente |
Nota 1.
Tale sostanza deve essere assente dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, seconod quanto previsto al paragrafo 2.1. tabella 3 dell'allegato 5 della Parte Terza del decreto legislativo 152/06 per gli scarichi sul suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza č presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilitą delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 5 del decreto legislativo n, 152 del 1999. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilitą riportati in tabella.
Nota 2.
Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico č pari a 0,030\mu g/l.
Nota 3.
Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 ml (valore puntuale massimo).